Misure a sostegno del reddito: la domanda per il Bonus bebé Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti
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- Leonardo Cecchini
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1 Misure a sostegno del reddito: la domanda per il Bonus bebé Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti NOVITA " Ai genitori di bambini nati o entrati in famiglia dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in possesso di determinati requisiti reddituali, è riconosciuto per 36 mesi un assegno di natalità inteso a contribuire alle spese per il loro sostegno. RIFERIMENTI " Legge 23 dicembre n. 190, art. 1, comma 125 D.P.C.M. 27 febbraio 2015 (G.U. 10 aprile 2015) D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 INPS, circolare 8 maggio 2015, n. 93 INPS, messaggio 8 maggio 2015, n SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " IMPORTI " LAVORO Cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo, che al momento della domanda siano residenti in Italia e conviventi con il figlio per il quale si richiede l assegno Condizione per percepire l assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità, con un valore non superiore a euro annui. Qualora il valore ISEE non superi i euro l importo dell assegno è raddoppiato. La domanda deve essere presentata all INPS in via telematica, entro 90 giorni dall evento, mediante uno dei seguenti canali: INPS, sito internet, tramite PIN dispositivo Contact Center Integrato - numero verde o numero patronati 960 euro annui (80 euro al mese), nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a euro annui euro annui (160 euro al mese), nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a euro annui. DECORRENZA " Le domande possono essere trasmesse dall 11 maggio In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1º gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile (scadenza 27 luglio 2015). CASI PARTICOLARI " 1) Casi particolari in cui è consentito l invio di una ulteriore domanda per lo stesso figlio. 44 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 dell 8 giugno 2015
2 NOVITÀ " SOGGETTI INTERESSATI " La legge di stabilità 2015 ha introdotto l assegno di natalità, vale a dire una misura intesa a favorire la natalità (particolarmente bassa nel nostro Paese) fornendo un aiuto ai genitori il cui reddito non superi i euro (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 125). Se il reddito non supera i euro l importo dell assegno raddoppia. Possono beneficiare dell assegno i genitori di bimbi nati o adottati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 a condizione che il richiedente sia: cittadino italiano o comunitario oppure cittadino di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residente in Italia convivente con il figlio per il quale si richiede l assegno. I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 27). L assegno è riconosciuto fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell adozione. Per ingresso nel nucleo familiare a seguito dell adozione si intende l ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l affidamento preadottivo. Con questa interpretazione il Ministero del Lavoro ha inteso fornire il sostegno alle famiglie da quando il minore entra a farne parte, stante che questo può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Occorre comunque fare riferimento alla sentenza del Tribunale che dispone l adozione, in tal senso, in via transitoria qualora il figlio sia stato adottato nel triennio , ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1º gennaio 2015, l assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1º gennaio 2015 (INPS, circ. 8 maggio n. 93). Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare. I limiti reddituali Per accedere all assegno è necessario che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell ISEE non superiore ai euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a euro annui, l importo annuale dell assegno è raddoppiato. L ISEE è, come noto, lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. È di particolare importanza, pertanto, la corretta identificazione del nucleo familiare, distinguendo, quindi, fra convivenza anagrafica e famiglia anagrafica: la prima si ha quando manca un vincolo affettivo fra i componenti e ciascuno di essi conta, quindi, come nucleo a sé, fermo restando che eventuali figli minori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivevano prima dell ingresso in convivenza anagrafica. Di regola, infatti, il figlio minorenne fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se in affidamento preadottivo. Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell ISEE del nucleo familiare del minorenne (INPS, circolare 18 dicembre 2014, n. 171). Anche il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai Pratica Fiscale e Professionale n. 23 dell 8 giugno
3 PROCEDURE Trasmissione ESEMPIO fini IRPEF, qualora non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. In questo caso, il genitore dichiarante deve acquisire la dichiarazione di volontà del figlio. Qualora il figlio maggiorenne non convivente sia invece, coniugato e/o abbia figli, fa nucleo a sé anche se a carico dei genitori (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La presentazione della domanda Apartiredalloscorso11 maggio 2015, ladomandapuòessere presentata all INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell Istituto ( - Servizi on line) Contact Center Integrato - numero verde (numero gratuito da rete fissa) o numero (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell utenza chiamante) Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Il servizio d invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso sul sito Homepage>Serviziperilcittadino->AutenticazioneconPIN->Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità - Bonus bebè. Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito è disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1º gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni - e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio l assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda (INPS, messaggio n. 3171/2015). Attenzione La domanda è presentata per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio e dà diritto alla corresponsione dell assegno fin che permangono i requisiti richiesti. Il richiedente è però tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, in quanto il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre presentarne un altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova DSU. Riprendiamo di seguito gli esempi proposti dall INPS (circ. n. 93/2015): Nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 Domanda di assegno con DSU presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 Presentazione della nuova DSU dal 15 al 31 gennaio 2016:! Il pagamento mensile dell assegno, qualora il requisito dell ISEE si mantenga entro la soglia di euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità. 46 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 dell 8 giugno 2015
4 ESEMPIO IMPORTI " Nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 Domanda di assegno con DSU presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 Presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016:! Il pagamento mensile dell assegno è sospeso per i mesi di febbraio e marzo Ad aprile 2016, se il requisito dell ISEE si è mantenuto entro la soglia di euro, riprende il pagamento dell assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016). Cause di decadenza L erogazione del beneficio, cessa - oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall ingresso in famiglia del minore a seguito dell adozione o dell affidamento preadottivo) - anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato. L INPS interrompe l erogazione dell assegno a partire dal mese successivo all effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza: perdita dei requisiti di legge decesso del figlio revoca dell adozione decadenza dall esercizio della responsabilità genitoriale affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda affidamento del minore a terzi provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell affidamento preadottivo. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all INPS nell immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell Istituto. L assegno di natalità è erogato, mensilmente, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall ingresso in famiglia del figlio adottato nella seguente misura: 960 euro annui, nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a euro annui, con un importo mensile, quindi, di 80 euro; euro annui (160 euro al mese ), nel caso in cui il valore dell ISEE non sia superiore a euro annui. DECORRENZA " L erogazione mensile avviene, su domanda, a cura dell INPS direttamente al richiedente, con le modalità indicate da quest ultimo nella domanda. È bene tenere presente che in caso di presentazione tardiva della domanda - oltre i 90 giorni dall evento che origina il diritto all assegno - l erogazione decorre dal mese della domanda. Le disposizioni in argomento valgono per le nascite e gli ingressi in famiglia a decorrere dal 1º gennaio 2015, le istruzioni operative sono state però diramate con il decreto pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2015 ed entrato in vigore dopo i canonici quindici giorni. Pratica Fiscale e Professionale n. 23 dell 8 giugno
5 CASI PARTICOLARI " In via transitoria pertanto, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1º gennaio e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni utili per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile e la domanda copre tutto il periodo interessato se presentata entro tale termine. Pertanto, per questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno scade il 26 luglio che, essendo festivo, va a coincidere con il 27 luglio Se tale termine non è rispettato, l assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda come avviene in caso di domanda presentato oltre i novanta giorni dall evento. 1) Invio di un ulteriore domanda per lo stesso figlio Di regola, per ciascun figlio può essere presentata una sola domanda. Vi sono casi, però, in cui è consentito l invio di una ulteriore domanda per lo stesso figlio: qualora il genitore che ha ottenuto il beneficio decada dall esercizio della responsabilità genitoriale, l altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall emanazione del provvedimento del giudice in caso di rinuncia al beneficio a favore dell altro genitore, quest ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa, fermo restando il periodo massimo complessivo già riconosciuto qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall affidatario entro il termine di 90 giorni dall emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare se decede il genitore richiedente, l erogazione dell assegno prosegue a favore dell altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest ultimo, fornirà all Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso qualora intervenga una causa di decadenza del diritto del richiedente, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini precedentemente indicati. 48 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 dell 8 giugno 2015
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