I benefici della moratoria introdotta dalla Manovra estiva e i riflessi contabili e fiscali
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1 N. 352 Settembre A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n Curno P.Iva e C.F Tel Fax info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA A cura di Antonella Gemelli Le Daily news I benefici della moratoria introdotta dalla Manovra estiva e i riflessi contabili e fiscali Come argomentato nella Nostra Daily News n.348 dell 08 settembre 2009 la manovra estiva ha introdotto una disposizione volta a congelati i debiti delle piccole e medie imprese verso le banche. L obiettivo è quello di dare respiro alle esigenze finanziarie degli imprenditori, ma a cascata l'intervento farà sentire i suoi effetti anche in ambito contabile e fiscale. Sarà, infatti, evidente l'impatto positivo sui rendiconti finanziari, ma anche stati patrimoniali e conti economici potranno essere interessati dagli accordi che le Pmi andranno a stipulare con le banche. Premessa Tralasciando nel presente intervento i profili generali della sospensione dei debiti delle aziende nei confronti delle banche, introdotti dalla Manovra estiva 2009 ( D.L 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009) argomentati nella nostra Daily News n.348 dell 08 settembre 2009 a cui si rimanda, con il presente intervento si intende effettuare una qualche riflessione sui benefici della moratoria e sui riflessi contabili e fiscali che la stessa avrà sui bilanci delle aziende. I benefici della moratoria Entrando subito nel merito del beneficio che la sospensione dei debiti potrà creare per le imprese, l accordo sottoscritto tra il ministro dell'economia e i rappresentanti dell'associazione bancaria italiana (Abi) il 3 agosto scorso, vuole permettere alle pmi di ottenere una moratoria di 1
2 pagamento 1, che può evitare significativi esborsi, ma ciò dipende dall'entità del debito (maggiore è il debito e maggiore e la quota postergata) e dalla durata residua del debito. Il metodo di ammortamento maggiormente utilizzato per i mutui è, infatti, il così detto metodo alla francese, ovvero l'ammortamento del prestito prevede prima la corresponsione di una quota interessi maggiore e via via una quota interessi minore, con conseguente aumento della quota capitale. Così se si è da poco contratto un debito, si può ottenere maggiore beneficio, mentre se il mutuo o leasing sono vicini al termine della durata del «piano di ammortamento», allora la sospensione non ha grande interesse per il debitore. Premesso quanto sopra, vediamo come avviene in termini concreti il beneficio. ESEMPIO Si ipotizzi per esempio, un'impresa che ha contratto un mutuo di 10 anni con una rata di circa euro mensili ( euro circa di interessi /6.500 euro circa di quota capitale). Attraverso la moratoria, per 12 mesi, dovrà continuare a versare gli interessi sul debito per circa euro al mese (mediamente) e risparmiare circa euro al mese. Al termine del periodo di moratoria riprenderà a pagare la rata di euro e il debito per capitale non pagato verrà spalmato per altri 12 mesi al termine del piano di ammortamento ordinario, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, così allungando il mutuo di fatto da 10 anni a 11 anni ( si veda tabella sotto riportata). 1 Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e medesima sospensione (o di sei mesi) per la quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliari o mobiliari. 2
3 Capitale non pagato Euro Ammontare del prestito IPOTESI DI MUTUO DI DURATA 10 ANNI CON MORATORIA DI 12 MESI Interessi comunque Totale capitale più dovuti interessi Euro Euro NUOVA DURATA 11 ANNI Tasso di interesse Durata del Rata mutuo Euro % 10 anni Euro PIANO DI RIMBORSO PER INTERESSI E CAPITALE dalla rata 10 alla rata 21 ( 12 rate) Numero rata Capitale non Interessi dovuti Importo rata rimborsato e come da piano postergato originario 10 - Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Totali - Euro Euro Euro I riflessi in bilancio della moratoria La quota capitale del prestito Dall esempio riportato risulta evidente che la sospensione e conseguente traslazione del pagamento della quota in linea capitale potrà avere effetto sui bilanci che dovranno recepire l'allungamento del periodo di restituzione del prestito. In sostanza, occorrerà dar conto dello stesso rivedendo ed esponendo, nello stato patrimoniale dei bilanci, le nuove quote di debito che dovranno 3
4 essere rimborsate entro un anno, oltre un anno e anche (con evidenziazione in nota integrativa) oltre i 5 anni. ESEMPIO Ipotizzando che una società ottenga la sospensione di: un debito per mutuo entro l anno pari a Euro 9.664; la società ha: un debito per mutuo oltre un anno ed entro i cinque pari a Euro un debito per mutui oltre i cinque anni pari a Euro In bilancio di dovrà dare conto della seguente situazione: Senza accordo Con accordo Debito per mutuo entro 0 l anno Euro Debito per mutuo oltre un anno ed entro i Euro Euro cinque Debito per mutui oltre i Euro Euro cinque anni Totale debiti per Euro Euro mutui La quota capitale implicita nei leasing In linea generale, invece, non si dovrà dar conto nei bilanci della sospensione della quota capitale implicita nei canoni leasing, in quanto la stessa non trova evidenziazione negli stessi, fatto salvo per coloro i quali sono tenuti all'applicazione dei principi contabili Ias - Ifrs. I leasing Relativamente ai leasing, tuttavia, una revisione o sospensione del pagamento della quota in linea capitale dei canoni comporta che: verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto». Ciò comporta, da un punto di vista giuridico, un prolungamento del 4
5 contratto di locazione finanziaria con effetto, sia contabile che fiscale, considerando che la quota del canone del corrispettivo pattuito, da imputare a ciascun periodo d'imposta in conformità al principio della competenza, deve essere determinata in base alla durata del contratto stesso e facendo ricorso ai risconti contabili. Pertanto, nel caso in cui, come quello che si verificherà in forza del nuovo accordo, le rate di pagamento del canone siano d'importo disuguale, allo scopo di evitare spostamenti in avanti o all'indietro di componenti di reddito, occorrerà procedere alla rideterminazione delle stesse secondo gli anzidetti criteri. Si pensi alla quota di maxi canone riscontata ad inizio contratto e fatta concorrere al conto economico per la durata del contratto: un allungamento dello stesso comporterà un ritmo di imputazione della quota di maxi canone ancora esistente inferiore a quella originariamente prospettata. In tale situazione quindi la stipula dell'accordo comporterà un effetto positivo, che potrà anche essere economicamente significativo, sui conti dell'impresa, con un minor appesantimento dei conti economici degli anni di nuova durata del contratto di leasing. Gli interessi Si dovrà tener conto anche degli effetti della moratoria in sede di contabilizzazione degli interessi considerando che: La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Si consideri che la contabilizzazione degli oneri finanziari correlati ai finanziamenti avviene, con rilevanza anche fiscale, in base al criterio di competenza. Una traslazione del debito in linea capitale può, pertanto, comportare una maggiore suddivisione negli anni di contratto della quota di oneri finanziari differente rispetto a quella originaria. 5
6 In particolare: Sospensione delle quote in linea capitale se il contenuto dei singoli accordi, che vengono assunti tra finanziatori e debitori, si limita a sospendere le quote in linea capitale indicando un diverso termine di pagamento delle stesse è anche possibile che la contabilizzazione degli interessi in base al piano originario rimanga corretta In tale ipotesi, gli interessi pagati durante il periodo di sospensione concorreranno ordinariamente al calcolo della quota deducibile secondo le regole previste dall articolo 96 del Tuir. La stessa considerazione vale per le quote aggiuntive di interessi sulle rate sospese, che si andranno ad aggiungere, sulla base della loro competenza temporale, agli interessi passivi ed oneri assimilati presi a base di riferimento per il calcolo di deducibilità. Ristrutturazione della natura dell accordo se, invece, gli accordi ristrutturano la natura dell'accordo permettendo di considerare gli interessi dovuti in base al piano originario sulla quota sospesa come anticipazioni, allora la loro contabilizzazione nell'anno di pagamento comporta l'iscrizione di risconti attivi per imputare anche agli esercizi futuri parte degli interessi di competenza degli stessi. In tale ipotesi si noti che si avrebbe un effetto positivo fiscale non di poco conto, considerando che tali interessi potrebbero non incidere sul calcolo circa la deducibilità degli oneri finanziari prevista (per i soggetti Ires) dall'art. 96 del Tuir. Copyright La Lente sul Fisco 6
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