Il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96)

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1 Il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96) Link Campus University Il Riposizionamento del Sistema dei Confidi e del Fondo di Garanzia nel Nuovo Contesto Normativo Guglielmo Belardi Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI Roma, 17 giugno 2014

2 Il Sistema Comitato di gestione 10 società di leasing e factoring 119 confidi e altri fondi di garanzia Soggetti operanti con la garanzia diretta 235 banche 350 banche 8 società di leasing e factoring 2 In relazione alle operazioni accolte nel 2013 Soggetti operanti con la controgaranzia

3 La Storia La storia Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese Dal 1999 MCC gestisce il Fondo, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico L amministrazione del Fondo è stata affidata ad un Comitato, composto da 21 membri, costituito da rappresentanti dell Amministrazione Centrale (10), delle regioni (1), delle banche (1) e delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle PMI (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e Confcooperative). In base alla legge di Stabilità la composizione del Comitato sarà ridotta a 7 membri (2 del Mise, 1 del Mef, 1 del Ministero della Coesione Territoriale, 1 in rappresentanza delle regioni, 2 esperti indicati dalla associazioni di categoria). Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari 107, SFIS (Società Finanziarie per l Innovazione e lo Sviluppo), SGR e Società di Gestione Armonizzate. E inoltre prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia. 3

4 Le Caratteristiche (1/3) Le caratteristiche (1/3) Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all attività di impresa, può accedere all intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese. Intersettorialità Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l autotrasporto merci su strada. L intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. Ponderazione zero L intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell accordo Basilea II, è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche Nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dall Unione Europea. 4 Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

5 Le Caratteristiche (2/3) Le caratteristiche (2/3) Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. La garanzia di ultima istanza dello stato Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su fondo rischi da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 5

6 Le Caratteristiche (3/3) Le caratteristiche (3/3) E concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio) Garanzia diretta Essa è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell importo massimo garantito, l ammontare dell esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro, in Abruzzo. E concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93). Controgaranzia Essa può essere a prima richiesta, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. 6 Cogaranzia Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione. Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro, in Abruzzo.

7 I Risultati I risultati del Fondo di garanzia per le PMI ,0 8,0 Dinamica delle operazioni accolte (n.) (*) Dinamica dei finanziamenti accolti (mld ) 10,8 9,1 8,4 8,2 Nel 2009, l operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%) La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%), fino a raggiungere nel 2012 le oltre 61 mila, con un incremento del +11,2% delle domande accolte. Nel 2013, rispetto al 2012 si registra un ulteriore crescita: +25,8% di domande accolte (oltre 77 mila nel 2013 contro le oltre 61 mila del 2012); +32,6% i finanziamenti accolti (oltre 10 mld nel 2013 contro gli oltre 8 mld nel 2012) 7 4,9 4,0 2,8 2,3 2,3 1,6 0, (*) (*) Il dato è riferito al periodo 1 Gennaio 31 Marzo 2014 Nel I trimestre 2014 confermata dinamica di crescita: +91,8% di domande accolte rispetto al I trimestre 2013; +72,0% i finanziamenti accolti rispetto al I trimestre 2013.

8 L operatività nel 2013 (1/2) L operatività del Fondo nel 2013 (1/2) Nel 2013 si rileva un incremento dell importo del finanziamento medio (+5,4%) ammesso alla garanzia del Fondo ( 140,0 mila nel 2013 a fronte di 132,8 mila nel 2012). Tale dinamica è riconducibile alla crescita delle operazioni accolte riferite a imprese del nord, del settore industria e delle operazioni di garanzia diretta. Distribuzione operazioni accolte a livello territoriale, settoriale e per tipologia di intervento, 2013 Distribuzione territoriale 27,7% 21,4% Nord Centro Mezzogiorno 50,9% La maggior parte delle operazioni si riferiscono a imprese che operano nel settore industriale (45,9%) Distribuzione per intervento 0,2% Soprattutto imprese del Nord (50,9%) hanno avuto accesso alla garanzia del Fondo. 37,7% Distribuzione settoriale 16,2% 0,2% 45,9% Industria Commercio Servizi Altro 8 39,8% 59,9% Controgaranzia Garanzia diretta Cogaranzia Gli interventi di controgaranzia rappresentano la quota prevalente (59,9%), tuttavia, la garanzia diretta (39,8%) mostra una significativa crescita (+53,9% rispetto al 2012)

9 L operatività nel 2013 (2/2) L operatività del Fondo nel 2013 (2/2) Nel 2013 si registra un incremento dell importo garantito a parità di finanziamento ammesso al Fondo. Tale incremento è dovuto all aumento delle percentuali di copertura previsto dalle nuove Disposizioni Operative, come disposto dal decreto Salva Italia. Un ulteriore aumento delle percentuali di copertura è atteso in vista dell attuazione del decreto «del Fare». Importo garantito medio e per tipologia di intervento, ( 000) Importo garantito medio 100,0 80,0 60,0 65,5 83,0 L importo garantito medio è passato da 65,5 mila nel 2012 a 83,0 mila nel ,0 9 20, L importo garantito medio è cresciuto del 13,8% per le operazioni di garanzia diretta a fronte di una diminuzione della controgaranzia dell 8,0%. 200,0 150,0 100,0 50,0-116,7 107,3 Controgaranzia ,6 Garanzia diretta 189,6

10 La Riserva PON «Ricerca e Competitività» La Riserva PON Ricerca e Competitività La Riserva PON RC è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle specifiche Linee Guida. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 6 dicembre 2012, ha emendato il precedente dell 11 dicembre 2009 e ampliato le modalità d intervento del Fondo nell ambito della Riserva PON RC. In particolare, è stata rimossa la limitazione degli interventi di Garanzia Diretta del Fondo alle sole operazioni finanziarie a favore di pool di imprese. Inoltre, è stata rimossa la limitazione degli interventi di garanzia del Fondo alle sole operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti produttivi, prevedendo l ammissibilità alla garanzia delle operazioni finanziarie concesse : a fronte d investimenti; per gli interventi sul capitale circolante. Specifiche limitazioni sono previste per gli interventi di garanzia diretta nelle Regione Puglia. In particolare, la garanzia del Fondo può essere concessa esclusivamente a fronte di operazioni finanziarie di importo superiore a 400 mln per gli interventi sul capitale circolante, 1,0 mln per il consolidamento di passività a breve termine e 1,5 mln per gli investimenti. 10 Nel 2013 e nel I trimestre 2014 si è registrata una significativa crescita delle operazioni ammesse a valere sulle risorse della Riserva PON R&C, con conseguente risparmio di risorse nazionali e un forte sostegno alle imprese localizzate nelle regioni Convergenza. Al 31 marzo 2014 risultano impegnate risorse, a titolo di coefficiente di rischio, a valere sulla Riserva PON R&C per un ammontare pari a 174,4 mln, che ha reso possibile l attivazione di un ammontare di finanziamenti pari a 1,4 mld.

11 La Riserva POIN «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» La Riserva POIn Energia è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle relative Linee Guida. La Riserva è costituita da cinque sottoriserve ognuna delle quali è destinata a garantire finanziamenti a fronte di investimenti e sul capitale circolante nell ambito delle Attività 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 e 2.5 del Programma Operativo e descritti nelle Linee Guida: Asse I Produzione di energia da fonti rinnovabili - Attività 1.1: Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell ambiente e sviluppo del territorio (con una dotazione pari a 32,6 mln); Asse I Produzione di energia da fonti rinnovabili - Attività 1.2: Interventi a sostegno dello sviluppo dell imprenditoria collegata alla ricerca e all applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili (con una dotazione pari a 5,7 mln); Asse I Produzione di energia da fonti rinnovabili - Attività 1.4: Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia (con una dotazione pari a 15,5 mln); Asse II : Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico - Attività 2.1: Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti (con una dotazione pari a 8,2 mln); Asse II : Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico - Attività 2.5: Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento (con una dotazione pari a 52,0 mln). 11

12 La Riserva POIN «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» La Riserva POIn Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007/2013 (POIn Turismo), «Rafforzamento e sostegno del sistema imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica dei Poli di attrazione», con dotazione iniziale pari a 80 mln, è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni dell Obiettivo Convergenza. I soggetti beneficiari finali ammissibili alla Riserva POIn Turismo devono: essere ubicati in uno dei comuni ricadenti nei Poli di attrazione ammessi alle azioni del Programma; svolgere un attività riconducibile al settore turistico-culturale o ad essa correlata/complementare. La Riserva opera con le medesime modalità tecniche già previste dalla ordinaria disciplina del Fondo, vale a dire: controgaranzia, garanzia diretta e cogaranzia. Sono ammissibili alla Riserva POIn tutte le operazioni finanziarie concesse ai beneficiari finali: a fronte di investimenti; per il finanziamento del capitale circolante. 12

13 La Sezione Speciale «Autotrasporto merci c/terzi» La Sezione sostiene l accesso al credito delle PMI operanti nel settore nell autotrasporto di merci conto di terzi. con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2009 è stata istituita la Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi. la dotazione iniziale della sezione ammonta a 50 mln. il Comitato di Gestione del Fondo è integrato con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle organizzazioni associative di autotrasporto. per le operazioni relative a imprese di autotrasporto merci per conto terzi non è prevista alcuna commissione. Le risorse a valere sulla Sezione sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all attività di impresa. Non sono ammissibili le operazione a fronte di investimenti per mezzi o attrezzature di trasporto. 13

14 La Sezione Speciale «Sisma Abruzzo» Con decreto Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo, di 10 mln. La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a 2,5 mln, di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima: dell 80% dell ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta; del 90% dell importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all 80 percento di ciascun finanziamento. Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo sono esaminate con priorità dal Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate rimangono nelle disponibilità del Fondo. 14

15 Il Decreto «Fund Raising» Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 11, comma 5 Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche ovvero con l intervento della SACE S.p.A per incrementare la dotazione del Fondo. I contributi dei soggetti apportanti incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell economia e delle finanze, con l obiettivo di individuare per ciascuna Sezione: le tipologie di operazioni che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della sezione speciale; le modalità di intervento, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento; l ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una dotazione minima. 15

16 Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta, in collaborazione con il sistema dei Confidi, per facilitare l accesso al credito delle PMI a copertura di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione. La percentuale di copertura può raggiungere un intensità massima dell 80%, a fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l 80%. Sulla base di quanto previsto dal Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. Le 21 Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo, hanno versato al Fondo un contributo totale pari a 16,6 mln. Con l obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso le Sezioni speciali delle Camere di commercio, sono stati individuati specifici criteri di valutazione, volti a: sostenere l accesso al credito delle PMI già significativamente attive sui mercati esteri, con l intento di favorire piani di internazionalizzazione e il rafforzamento del tessuto economico del territorio di riferimento, anche in considerazione degli effetti positivi sulle imprese dell indotto; agevolare le PMI con vocazione all export, qualificabili come start up dell internazionalizzazione. Per tali imprese è stata introdotta una valutazione che, laddove rilevante, tenga conto sia di dati di bilancio sia della natura e delle caratteristiche delle iniziative pianificate e oggetto dell operazione di finanziamento. 16

17 La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile Nel rispetto delle disposizioni Operative del Fondo, la percentuale di copertura può raggiungere un intensità massima dell 80%. Sulla base di quanto previsto dall Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF del 14 marzo 2013, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. E previsto inoltre un meccanismo di accesso al Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al Fondo un contributo pari a 10 mln, di cui una quota pari al 50% riservata alle imprese a prevalente partecipazione femminile start up. Di recente le risorse della Sezione speciale sono state incrementate dal decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 23 febbraio 2014, che all articolo 2, comma 1-bis, dispone che una quota pari a 20 mln a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI, venga destinata a sostegno dell imprenditoria femminile (di cui 10 mln a favore di imprese start up). 17

18 Le Sezioni Speciali Regionali Le Sezioni Speciali regionali In attuazione del c.d. decreto Fund Raising sono state sottoscritte le Convenzioni con le Regioni Lazio ( 30 mln), Sicilia ( 23 mln) e Campania ( 60 mln) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie, rientranti nel periodo di programmazione Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Lazio riguardano interventi di garanzia diretta e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Lazio. Sulla base di quanto previsto dall Atto di Convenzione tra la Regione Lazio, il MiSE e il MEF del 19 novembre 2013, le risorse della Sezione Speciale Regione Lazio sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. La Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia, operano con interventi di garanzia diretta e controgaranzia in cofinanziamento con la Riserva PON R&C del Fondo, relativamente alle operazioni finanziarie riferite a PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o Regione Sicilia. Sulla base di quanto previsto dall Atto di Convenzione le risorse della Sezione Speciale Campania e Sicilia intervengono a copertura del 25% della misura massima della copertura del Fondo, restando a carico della Riserva PON R&C il rimanente 75%. 18

19 Le novità normative Interventi in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati Il Decreto del 26 aprile 2013 Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147) 19 L intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è concesso: a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi; senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell impresa o dell incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all importo dell operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria; per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 mln; nel caso di garanzia diretta, nella misura dell 80% dell ammontare del finanziamento; nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell 80% dell importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell 80%. Ai fini dell applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell allegato 4 alle vigenti Disposizioni Operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell impresa o dell incubatore ne attesta l iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni Operative, fermo restando l intervento gratuito del Fondo.

20 Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto Portafogli ) (1/3) Il Decreto del 24 aprile 2013 Decreto del 24 aprile 2013 attuativo dell art. 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «DL Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2013, n. 157) Il decreto definisce le tipologie di operazioni ammissibili al Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di concessione, i criteri di selezione delle operazioni nonché l ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio associato a portafogli di finanziamento. Il Fondo può concedere garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi 100 mln. 20 I portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario finale in data successiva alla data di rilascio della garanzia del Fondo da parte del Comitato di gestione; avere una durata compresa tra 18 e 60 mesi; essere di importo non superiore all 1% (2% nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) dell ammontare del portafoglio di finanziamenti; non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine; non essere assistiti da altre garanzia, reali o assicurative; non sono ammissibili le operazioni di locazione finanziaria.

21 Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto Portafogli ) (2/3) L ammontare dei portafogli non può essere inferiore a 50 mln (ovvero a 25 mln per le operazioni di controgaranzia) e superiore a 300 mln. Il Fondo può intervenire per concedere garanzie, secondo le modalità della Garanzia Diretta e della Controgaranzia, a copertura di una quota non superiore all 80% delle prime perdite del portafoglio sino a concorrenza della tranche junior e comunque, non superiore al: 5% dell ammontare del portafoglio di finanziamenti; 6% dell ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti. La copertura massima del Fondo, ad eccezione del caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti, può essere elevata con risorse apportate al Fondo da regioni o provincie autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal c.d. «decreto Fund Raising». Detti apporti possono integrare l intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o subportafogli sottoscrivendo: la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, al fine di aumentare il punto di stacco e spessore, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo pari all 80% della tranche junior; la tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti 21

22 Le novità normative - Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto Portafogli ) (3/3) Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al Confidi che rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità: mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all 1,25% (o 1,5%) dell ammontare del portafoglio di finanziamenti; attraverso una protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% (o 6%) dell ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti che potrà beneficiare della copertura integrale del Fondo. La chiusura del portafogli di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo, termine che può essere prorogato (massimo 6 mesi) in caso di motivata richiesta connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore non dipendenti dal soggetto richiedente. I soggetti richiedenti devono, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio, versare al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione una tantum in misura pari all 1% dell importo garantito dal Fondo. 22

23 Le novità normative - La Nuova Sabatini Il Decreto 27 novembre 2013 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, recante la disciplina del Plafond Beni Strumentali. La disciplina prevede: la copertura del Fondo nella misura massima dell 80% del finanziamento; la priorità di istruttoria e delibera delle operazioni relative a finanziamenti PBS; Il riconoscimento della copertura all 80% del finanziamento anche per le operazioni di durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Per le operazioni di durata inferiore ai 36 mesi l importo massimo garantito è pari ad 1,5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni). 23

24 Le novità normative Estensione garanzia del Fondo alle SGR Il Decreto 23 dicembre 2013 Articolo 12, comma 6-bis, del Decreto del 23 dicembre 2013, n. 145 (dl Destinazione Italia), convertito, con modificazione, dal decreto-legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, n. 43) L articolo 12, comma 6-bis del decreto Destinazione Italia prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie dirette anche a favore di società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo potrà essere concessa a fronte di : singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari; portafogli di operazioni. I requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia verranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 24

25 Le novità normative La Sezione Speciale «Progetti di Ricerca e Innovazione» Legge 27 dicembre 2013 Articolo 48, lettera b), della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302) L articolo 48, lettera b) della Legge di Stabilità 2014 prevede la costituzione di una Sezione speciale di garanzia Progetti di ricerca e innovazione, nell ambito del Fondo con una dotazione finanziaria di 100 mln. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro , costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell economia e delle finanze e la BEI. I criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia verranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25

26 Nuove disposizioni Operative integrate ai sensi del decreto del 27/12/2013 in vigore per le domande presentate dal 10/03/2014 Decreto interministeriale del 27/12/2013 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013). Le nuove Disposizioni Operative prevedono: la rimodulazione delle percentuali massime di copertura; la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio; la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, salvo che le delibere di affidamento non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del Fondo ; specifici criteri di valutazione - senza valutazione dei dati di bilancio - per l ammissione delle imprese e cooperative sociali; nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese; l estensione dell operatività del Fondo ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali; avvio delle procedure di recupero per le operazioni fino a 18 senza piano di ammortamento entro 3 mesi successivi alla scadenza e comunicazione al Gestore entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure stesse (in precedenza, avvio entro 1 mese dalla scadenza e comunicazione al Gestore entro tre mesi dalla scadenza stessa). 26

27 I criteri di valutazione Per valutare l ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante 6 modelli di scoring (3 per le imprese in contabilità ordinaria e 3 per le imprese in contabilità semplificata). Ogni modello presenta 4 indicatori di bilancio (2 per le imprese in contabilità semplificata), a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell impresa variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti (6 per le imprese in contabilità semplificata) - è attribuito il livello: LIVELLO A: punteggio impresa 9 ( 5 per le imprese in contabilità semplificata) LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8 (3 o 4 per le imprese in contabilità semplificata) LIVELLO C: punteggio impresa < 7 (< 3 per le imprese in contabilità semplificata) La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione: ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE A A B A A B B B C B C A A C B C C C FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 27 Rientrano, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto tra Mezzi Propri e Totale Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% (4% per l Autotrasporto). Rientrano, inoltre, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, che non presentano un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi. Le imprese in fascia 3 non sono ammesse all intervento del Fondo. Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata relazione tecnica.

28 Il sistema della valutazione Criteri di valutazione dei soggetti beneficiari finali Contabilità ordinaria Contabilità semplificata Settore industria Settore commercio e servizi Settore autotrasporto Settore agricoltura Settore autotrasporto Settore agricoltura Settori diversi da autotrasporto e agricoltura 28

29 La certificazione del merito di credito Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie Operazioni semplificate Operazioni di importo ridotto Confidi o altri Fondi di Garanzia autorizzati 29

30 L autorizzazione a certificare il merito di credito delle PMI da parte dei Confidi/Altri fondi di garanzia (1/2) I Confidi/Altri fondi di garanzia devono: possedere una capacità di valutazione ritenuta adeguata dal Comitato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto 18 marzo 2011 Modifica dei criteri per autorizzare i Confidi a certificare il merito di credito impegnarsi a non richiedere l intervento del Fondo su operazioni di imprese rientranti in fascia 3 di valutazione rispettare i criteri di cui alla lettera J, Parte VI delle Disposizioni Operative. richiedere ai soggetti finanziatori un attestazione che l impresa controgarantita: non registri eventi pregiudizievoli (protesti e pignoramenti) a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico delle società di persone limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presenti crediti scaduti da più di 180 giorni né sia classificata tra la clientela ad incaglio o a sofferenza. Parametri di valutazione Avvio dell operatività del confidi; Indice di solidità patrimoniale: 30 per i confidi 107 e intermediari finanziari = patrimonio di Vigilanza/garanzie in essere; per i confidi 106 e gli altri fondi di garanzia = Patrimonio netto + passività Operative/garanzie in essere (es. passività Operative Fondi rischi per garanzie prestate, fondi rischi su crediti, depositi cauzionali soci); Certificazione dei bilanci;

31 L autorizzazione a certificare il merito di credito delle PMI da parte dei Confidi/Altri fondi di garanzia (2/2) Adeguatezza della struttura interna dedicata alla valutazione del merito di credito, requisito automatico per Confidi 107; Rapporto perdite (uscite monetarie recuperi / volume garanzie concesse) su operazioni ammesse negli ultimi 10 esercizi, per i confidi provenienti da fusioni il rapporto è calcolato su ultimi 5 esercizi. Numero delle imprese associate Volume degli affidamenti garantiti negli ultimi due esercizi chiusi Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (solo convenzioni Operative) Rapporto volumi garanzie concesse su affidamenti a m/l termine /volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi; Numero imprese garantite nell ultimo esercizio Ambito di operatività almeno regionale Certificazione di qualità Prevista una maggiorazione di punteggio ai fini della valutazione per i Confidi 107. Monitoraggi e controlli Ai fini della conferma dell autorizzazione sono previsti monitoraggi trimestrali e semestrali sull andamento del tasso di sofferenza di ciascun Confidi e sul mantenimento dei requisiti per l autorizzazione. 31

32 Le operazioni dei Confidi/Altri fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito I confidi e gli Altri fondi di garanzia che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali, possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari rientranti nella fascia 1 e fascia 2 di valutazione, a condizione che: l importo del fatturato dell ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all esercizio precedente, pari o superiore al 40%; l impresa non presenti nell ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato; l impresa non presenti un MOL negativo nell ultimo bilancio approvato. Qualora non ricorrano le suddette condizioni, i soggetti richiedenti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione previsti nel modulo di richiesta. Nel caso di operazioni relative a nuove imprese (quelle che siano state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o delle ultime due dichiarazioni fiscali, tali imprese rientrano sempre nella fascia 2 di valutazione. 32

33 Le operazioni semplificate e di importo ridotto: Criteri generali di ammissione Per ottenere l ammissione attraverso le procedure Semplificata e Importo ridotto i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali: a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori; b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza. Le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali che registrano eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, oppure crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza, sono ammissibili esclusivamente attraverso la procedura ordinaria. 33

34 Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Industria, Commercio e Servizi) Operazioni semplificate L impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L importo dell operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell impresa (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi); L eventuale diminuzione del fatturato dell ultimo esercizio rispetto all esercizio precedente non sia superiore al 40%; L eventuale perdita nell ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato; Nell ultimo bilancio approvato Mezzi propri/totale del passivo 5% (contabilità ordinaria). 34 Importo ridotto Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L impresa presenti un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio non superi il 10% fatturato. L importo base dell operazione (< 20 mila) è elevabile fino a 100 mila sulla base dei seguenti elementi: anzianità dell impresa; n. addetti dell impresa; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti; crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.

35 Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Settore Autotrasporto) Operazioni semplificate Impresa rientrante nella fascia 1 o fascia 2, livelli AB, BB e CA del modello di valutazione di riferimento; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative Importo dell operazione finanziaria, sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell impresa relativo all ultimo bilancio approvato; L eventuale diminuzione del fatturato dell ultimo esercizio rispetto all esercizio precedente sia inferiore al 40%; L eventuale perdita nell ultimo bilancio non superi il 5% fatturato; Nell ultimo bilancio approvato Mezzi propri/totale del passivo 4% (contabilità ordinaria) Importo ridotto Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio non superi il 10% del fatturato. L importo base dell operazione (< 20 mila) è elevabile fino a 100 mila sulla base dei seguenti elementi: anzianità dell impresa; n. addetti dell impresa; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti; crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento; automezzo di proprietà ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria.

36 Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Settore Agricoltura) Operazioni semplificate Impresa rientrante nella fascia 1 o fascia 2; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative Importo dell operazione finanziaria, sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% della Produzione Lorda Vedibile (PLV) relativa all ultimo bilancio approvato (ovvero 30% per operazioni non superiori a 36 mesi); L eventuale diminuzione della PLV dell ultimo esercizio rispetto all esercizio precedente sia inferiore al 40%; L eventuale perdita nell ultimo bilancio non superi il 5% della PLV; Nell ultimo bilancio approvato Mezzi propri/totale del passivo 4% (contabilità ordinaria) Importo ridotto Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio non superi il 10% della PLV. L importo base dell operazione (< 20 mila) è elevabile fino a 100 mila sulla base dei seguenti elementi: anzianità dell impresa; n. addetti dell impresa; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti; crescita della PLV almeno del 3% o del 5% nell ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento; Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario almeno pari all 80% del Totale Attivo.

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