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1 La storia dei Certificati Verdi in Italia Dal 1999 è operativo in Italia un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, definito con il nome di "Certificati Verdi". Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso di "obblighi" posti a carico dei produttori da fonti fossili, combinati con "benefici" offerti ai produttori da fonti rinnovabili. Schematicamente: ai produttori da fonti fossili è richiesto di trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a rinnovabile; se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente alla quota non trasformata e consegnarla al Gestore; ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto. Tra legge e mercato L'aspetto particolare di questo incentivo, operativo in numerosi paesi europei, è che in esso si miscelano elementi regolati direttamente dalla legge (appunto il fatto che esistano degli obblighi e dei benefici), e aspetti che invece sono affidati al mercato. In pratica, la legge non definisce "quanto valgono economicamente" gli obblighi e i benefici. Quindi: lo Stato stabilisce le percentuali di produzione da fonti fossili da sottoporre a vincoli (trasformazione in fonti rinnovabili); stabilisce dei benefici per la produzione da fonti rinnovabili (attribuzione dei Certificati per energia prodotta); chi ha obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare certificati; il prezzo dei certificati non dovrebbe mai essere fissato, ma venir stabilito via via dalla domanda e offerta di mercato. In realtà la situazione italiana non è impostata con questo rigore: il passaggio da precedenti forme di incentivo completamente diverse (i CIP6, programma che continua ad ottenere proroghe), la novità della liberalizzazione del mercato elettrico e probabilmente alcuni errori nell'impostazione iniziale hanno portato ad programma ibrido e scarsamente affidato al mercato. Per meglio valutare il meccanismo dei Certificati Verdi è infatti consigliabile capire il contesto nel quale si sono sviluppati, cioè il precedente programma di incentivi noto come CIP6, e le contraddizioni della situazione italiana (vedi voce del menu di destra). Primo cambiamento: il "Dm rinnovabili" e i "nuovi" Certificati Verdi La prima impostazione dei Certificati Verdi - operante dal è stata profondamente modificata con la Finanziaria 2008 e il suo decreto di attuazione "Dm Rinnovabili", entrato in vigore nel gennaio Nota bene: le nuove disposizioni dei Certificati Verdi relative alla durata e all'opzione della Tariffa onnicomprensiva si applicano solo agli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre Pertanto coesisteranno, per i prossimi anni, impianti soggetti ad alcune delle precedenti regole e impianti soggetti alle nuove regole. Alla luce di questi cambiamenti, per facilità di consultazione, abbiamo suddiviso l'argomento in tre voci (menu di sinistra): il meccanismo tecnico di base, che è rimasto sostanzialmente invariato, i "nuovi" Certificati Verdi e i cosiddetti Certificati Verdi Agricoltura. 1

2 La rivoluzione in arrivo Dal 2012, il meccanismo dei Certificati Verdi cambierà profondamente, perché l'"obbligo" graverà su soggetti diversi. E' stato stabilito dalla legge 99/09, ma mancano i decreti applicativi che dovranno chiarire come funzionerà davvero la cosa. Per saperne di più, consigliamo le voci del menu di destra: La legge 99/09 cambia i Certificati Verdi e Cosa accadrà dal Diritti, obblighi e controllo nel meccanismo tecnico dei Certificati Verdi L obiettivo di fondo dei Certificati Verdi è quello di canalizzare il mercato verso una maggiore fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, imponendo degli obblighi a carico dei produttori da fonti fossili e delle premialità a favore dei produttori da fonte rinnovabile. Tali obblighi e facilitazioni non vengono però decretati stabilendone il valore monetario, ma lasciando che tale valore si determini sul mercato. Diritti, obblighi, controllo L impostazione dei Certificati Verdi è basata su: il diritto dei produttori (e importatori) di energia da fonti rinnovabili a ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici dei certificati che attestano tale produzione, e che rappresentano veri e propri titoli commerciabili, a taglia fissa, di durata annuale, ottenuti in proporzione alla produzione effettuata; l obbligo da parte dei produttori (e importatori) di energia da fonti non rinnovabili di dotarsi e mettere in rete via via certe quantità di energia rinnovabile, producendola (o importandola) direttamente, oppure acquistando i certificati corrispondenti alle quantità imposte; il controllo tecnico del sistema (riconoscimento degli impianti, erogazione dei certificati, ecc) da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE) e il controllo del mercato elettrico (e dei certificati) da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Le pricipali norme che regolano la materia sono: Dlgs "Bersani", 79/1999 Dm Attività produttive 14 marzo 2003 Dm Attività produttive 24 ottobre 2005 L. 29 novembre 2007, n. 222, Art. 26, 4bis. Legge finanziaria 2008, comma 144 /154 Decreto "Rinnovabili", dicembre 2008 Legge 23 luglio 2009, n. 99 Nota bene: dal 2012 cambiano i soggetti obbligati La Legge 23 luglio 2009, n. 99 contiene un articolo che modificherà profondamente l'impostazione degli obblighi nel sistema dei Certificati Verdi. L'obbligo infatti verrà trasferito ai "soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo", in altre parole i distributori/venditori. L'obbligo decorrerà dall'anno 2012, sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente. La legge 99/09 prevedeva l'inizio del nuovo meccanismo già nel 2011, ma il cosiddetto emendamento Casoli (Dl n.135/2009), recante Disposizioni in merito all attuazione degli obblighi comunitari, ha disposto lo slittamento all anno Il dispositivo richiede un decreto applicativo del ministro dello Sviluppo economico. Per un approfondimento, vedi le voci La legge 99/09 cambia i Certificati Verdi e Cosa accadrà dal 2012 nel menu di destra. Quali fonti sono incentivate Hanno diritto ai Certificati Verdi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Sono dunque esclusi gli impianti fotovoltaici (incentivati attraverso il Conto energia) e gli impianti solari termici, geotermici a bassa temperatura, biomasse per ricaldamento ecc., che non producono energia elettrica. 2

3 Sono invece incluse le centrali ibride, gli impianti che utilizzano idrogeno (se a sua volta prodotto da fonti rinnovabili) e l energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni") Nota bene: secondo la Direttiva Europea, recepita dal Dlgs 29 dicembre 2003 (art. 2, comma 1 lett. a), per fonti energetiche rinnovabili si intendono le seguenti fonti non fossili: eolica solare geotermica del moto ondoso maremotrice idraulica biomasse (**) gas di discarica gas residuati dai processi di depurazione biogas. (**) Per biomasse si intendono: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. ATTENZIONE: nella situazione italiana, costituiscono caso a sé i rifiuti (biodegradabili e non) che alimentano gli inceneritori, i quali continuano ad essere in parte protetti dal programma CIP6. Per comprendere con quale logica e in quali tempi gli inceneritori con recupero energetico entreranno nel sistema dei Certificati Verdi, è indispensabile consultare la voce Cip6 menu di destra). Impianti beneficiari Hanno diritto ai Certificati Verdi gli impianti IAFR (Impianti alimentati da Fonte Rinnovabile) che sono entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999, sia per nuova costruzione che per potenziamento, rifacimento o riattivazione di impianti esistenti. Beneficiano dei Certificati anche gli impianti destinati, in tutto o in parte, all'auto-consumo. Ovviamente gli impianti a fonti rinnovabili possono fare capo sia a "nuovi" produttori (che entrano solo nel mercato delle rinnovabili) sia a produttori che utilizzano, in altri impianti, fonti non rinnovabili e che sono dunque anche "soggetti obbligati". Per accedere ai Certificati è indispensabile ottenere dal GSE la Qualifica IAFR (Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili). Il conseguimento della qualifica avviene mediante una Procedura tecnica per la qualificazione IAFR. Per approfondimenti, consultare la voce "La qualificazione IAFR" nel menu di destra. Taglia dei Certificati Verdi e modalità di rilascio Dal momento dell'introduzione, la "taglia" dei Certificati Verdi è cambiata diverse volte. Attribuiti inizialmente ogni 100 MWh prodotti, sono poi stati stati attribuiti ogni 50 MWh prodotti. Dal 1 gennaio 2008, la taglia è passata a 1 MWh prodotto. I certificati sono sempre riferiti alla produzione di un certo anno e sono emessi dal GSE. Il beneficiario può richiederli: a consuntivo, relativamente all'energia elettrica prodotta nell'anno precedente I Certificati Verdi a consuntivo sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'ufficio tecnico di finanza. a preventivo, relativamente alla energia elettrica che si ritiene di produrre nell'anno in corso o nell'anno successivo Il Decreto Rinnovabili (eentrato in vigore nel gennaio 2009) introduce due importanti modifiche alla emissione a preventivo: - L'emissione a preventivo riferita ad impianti non ancora in esercizio, è subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo... per un uguale ammontare di certificati verdi. 3

4 - A decorrere dal 30 giugno 2009, l emissione dei Certificati Verdi a preventivo riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo. Soggetti obbligati: percentuale di assoggettamento agli obblighi La percentuale di imposizione (traformazione della produzione da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili) è decretata per legge. Molto bassa all'inizio, è stata incrementata una prima volta dal Dlgs 29 dicembre 2003 (aumento annuale di 0,35 punti percentuali nel triennio ) e una seconda volta dalla Finanziaria 2008, che ha portato l aumento annuale a 0,75 punti percentuali per il periodo Nel 2007 i produttori erano tenuti a trasformare in rinnovabili il 3,80% della loro produzione dell'anno precedente (o pagare certificati per quantità corrispondenti). Nel 2009 la percentuale è dunque stata del 5,30% e sarà del 6,5% nel ANNO % DELL'OBBLIGO , , , , ,55 Opzione di scelta tra Certificati e Tariffa fissa onnicomprensiva La Finanziaria 2008, e il "Decreto Rinnovabili" che ne ha attuato il dettato, ha introdotto la possibilità di optare per una Tariffa fissa onnicomprensiva, diversificata per fonte, in alternativa ai Certificati Verdi. Il massimo di potenza incentivabile attraverso la Tariffa è: eolico 200 kw, tutte le altre fonti 1 MW. Questa opzione è possibile solo per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 (vedi: I "nuovi "Certificati Verdi nel menu di sinistra). Questa opzione è evidentemente rivolta a semplificare la vita agli impianti più piccoli, per i quali il sistema dei Certificati Verdi risulta troppo complesso e burocraticamente oneroso. Per il funzionamento della Tariffa, vedi la voce corrispondente nel menu di destra. I coefficienti di incentivazione Il meccanismo dei Certificati Verdi, al momento della sua introduzione prevedeva un identico vantaggio per tutte le fonti considerate. La Finanziaria 2008, attuata dal Decreto Rinnovabili, ha introdotto i coefficienti di incentivazione, che consentono di premiare in modo diverso le diverse fonti. Questo vale solo per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 (vedi la voce: I "nuovi" Certificati Verdi nel menu di sinistra). Durata del beneficio A partire dal 2002, anno di avvio del programma, gli impianti accreditati hanno avuto diritto ad ottenere i Certificati Verdi per un periodo di 12 anni. Il "Decreto Rinnovabili", entrato in vigore nel gennaio 2009, ha allungato il periodo di attribuzione dei CV a 15 anni per tutte le fonti rinnovabili, ma solo per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 (vedi: I "nuovi Certificati Verdi, nel menu di sinistra). 4

5 Durata dei Certificati, commercializzazione I certificati relativi ad un certo anno possono essere utilizzati dal beneficiario per far fronte alle proprie obbligazioni sia nell anno in corso che nei due anni successivi. Il produttore che ha impianti sia da fonti non rinnovabili che rinnovabili utilizzerà i Certificati cui ha diritto rispetto alla quota di rinnovabili per regolare le proprie obbligazioni rispetto alla quota di non rinnovabili. L eventuale eccedenza potrà essere offerta sul mercato nello stesso anno o nei due successivi. Inoltre, a partire dai certificati 2008 il GSE è tenuto a ritirare i certificati eccedenti le quote dell obbligo (vedi il paragrafo più sotto). D'altra parte, lo IAFR che ha Certificati e non ha obbligazioni, potrà decidere il momento che considera più opportuno per commercializzarli sul mercato. In pratica: entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, i titolari degli impianti depositano presso il Gestore il quantitativo di Certificati cui sono obbligati, come prova di aver soddisfatto, nell anno precedente, il Portafoglio Verde richiesto. Il Gestore provvede ad annullare tali Certificati, che non sono quindi più utilizzabili. Dal momento in cui il Certificato Verde viene emesso dal Gestore della Rete e consegnato al titolare dell impianto, al momento in cui lo stesso Certificato viene riconsegnato al Gestore per l annullamento, esso è liberamente negoziabile sia tramite accordi diretti tra le parti sia collocandolo sul mercato attraverso la Borsa dell Energia. Si noti che l energia rinnovabile associata ai Certificati Verdi emessi segue un percorso diverso da questi ultimi. Mentre i Certificati Verdi possono essere conservati oppure venduti sul mercato, la corrispondente energia elettrica può essere autoconsumata, ceduta alla rete come eccedenza o immessa nel mercato elettrico tramite la Borsa dell Energia. L unico vincolo riguarda le esportazioni: solo ed unicamente in questo caso l energia esportata dovrà essere accompagnata dai corrispondenti Certificati Verdi. Prezzo dei Certificati Verdi Pur essendo i certificati soggetti a libera contrattazione sul mercato, in pratica il prezzo offerto anno per anno dal Gestore è storicamente stato il punto di riferimento su cui si è formato il prezzo finale dei Certificati (per capire questo punto è indispensabile riferirsi alla voce "Mercato dell'energia e Certificati Verdi", nel menu di destra). Dall'avvio dei Certificati e fino a fine 2008 il prezzo di offerta veniva determinato dal Gestore come differenza tra il costo medio dell energia acquistata dal GSE dagli impianti che godono dell incentivo CIP6 nell anno di riferimento e il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nello stesso anno. Ma la Finanziaria 2008, e il "Decreto Rinnovabili" che ne attua il dettato, ha introdotto un diverso parametro, e cioè il valore di riferimento, fissato per legge in 180 euro. Il prezzo al quale il Gestore si impegna a ritirare i Certificati è pari al valore di riferimento detratto il valore medio annuo del prezzo dell energia comunicato dall Autorità per quell'anno. Cita il Decreto rinnovabili: ( ) i Certificati Verdi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ( ), registrato nell anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal Il GSE ha comunicato nel febbraio 2010 il prezzo di offerta dei propri Certificati per il 2010, così come previsto dall articolo 2, comma 148 della Finanziaria Tale prezzo è pari a 112,82 /MWh, al netto di Iva, calcolato come differenza tra: il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall'articolo 2, comma 148 della Finanziaria 2008, pari a 180,00 /MWh il valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica, così come definito dalla Delibera ARG/elt n. 3/10 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, pari a 67,18 /MWh. L importo finale è quindi pari a: 180,00-67,18 = 112,82 / MWh. Il valore di riferimento, come i coefficienti per le diverse fonti, può essere aggiornato ogni tre anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico. 5

6 La decisione di stabilire per legge un valore base cui agganciare il prezzo di vendita dei certificati ha fatto svanire ogni speranza che il sistema dei Certificati Verdi potesse funzionare come strumento di mercato. Ma i difetti del meccanismo in termini di dinamica domanda/offerta erano probabilmente presenti fin dalla sua impostazione. Per ovviare agli eccessivi ribassi del prezzo dei certificati, il legislatore ha introdotto con la legge 99/09 una "rivoluzione copernicana" del sistema (il cui funzionamento tecnico è però ancora da definire). Si veda al proposito la voce Cosa accadrà dal 2012, nel menu di destra. I certificati in esubero rispetto agli obblighi Su richiesta del produttore, "il GSE provvede a ritirare i Certificati Verdi in scadenza nell'anno considerato e che siano ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente". In altre parole, il GSE è tenuto a ritirare - in un certo anno - i Certificati Verdi (di quell'anno), che eccedono gli obblighi dell'anno precedente di ogni soggetto obbligato. Il prezzo corrisposto è "pari al prezzo medio riconosciuto nell'anno precedente e registrato dal Gestore dei Mercati Energetici". Questa misura sembra mira a mantenere l'equilibrio nel mercato dei Certificati Verdi in caso di eccesso di offerta. Infatti, attualmente, se un soggetto obbligato ottiene più certificati di quelli che gli necessitano in quell'anno, può solo utilizzarli per gli obiettivi degli anni successivi oppure venderli sul mercato. Ma poiché il prezzo di mercato dei certificati negli ultimi anni tende a scendere, vi è un notevole allarme su queste "vendite future". Il dispositivo inserito nella Finanziaria 2008 dovrebbe garantire i soggetti obbligati che, qualora ottengano più certificati del necessario, comunque il GSE li ritirerà, l'anno successivo, ad un prezzo certo. Cumulabilità con altri incentivi Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i Certificati Verdi non sono compatibili, e dunque non sono cumulabili, con altre forme di contributo o incentivazione locale, regionale, nazionale o europea (mentre nell'assetto precedente, i certificati erano cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo pubblico). Il beneficio economico dei Certificati Verdi si può sommare, invece, a quello della vendita di energia elettrica alla rete (vedi voce "Il Ritiro dedicato", menu di destra). Le regole dei Certificati Verdi per gli impianti entrati in funzione dopo il 31/12/07 II Dm Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 ("decreto rinnovabili") ha attuato le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 2, commi 144/154) in materia di Certificati Verdi. Il meccanismo tecnico di base dei Certificati (descritto nella corrispondente voce del menu di sinistra) non è variato. Riportiamo qui esclusivamente le novità introdotte dal decreto rinnovabili, ricordando che le nuove regole su durata, Tariffa onnicomprensiva e coefficienti si applicano solo agli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre Beneficiari ATTENZIONE: pur essendo attualmente invariato, il meccanismo di fondo dei Certificati Verdi subirà una rivoluzione a partire dal 2012, grazie al dettato della legge 99/09. Tutti i dettagli nella voce Meccanismo tecnico, menu di sinistra. Hanno diritto ai "nuovi" Certificati Verdi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IAFR), entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento), che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Possono accedere ai Certificati Verdi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica con potenza nominale media annua non inferiore a 1 kw. Il vincolo della data di entrata in esercizio riguarda: la durata, l'opzione Tariffa onnicomprensiva e i coefficienti per fonte (vedi punti successivi). 6

7 Gli impianti entrati in esercizio in date precedenti sono assoggettati alla regolamentazione preesistente, con qualche modifica. Fonti incentivate Possono ottenere i nuovi Certificati Verdi tutti gli impianti a fonti rinnovabili elencati nelle tabelle riportate in Finanziaria 2008 (le medesime riconosciute nell'impianto originario dei Certificati Verdi, vedi Meccanismo tecnico nel menu di sinistra). Hanno diritto ai nuovi Certificati anche le centrali ibride. Nota bene: per le biomasse e biogas da filiera corta, vedi la voce Certificati Verdi "Agricoltura", nel menu di sinistra. Nota bene: nella situazione italiana, costituiscono caso a sé i rifiuti (biomasse e non) che alimentano gli inceneritori, con recupero energetico, i quali continuano a tutt'oggi ad essere protetti dal programma CIP6. Al termine delle ultime proroghe (fine 2009), i nuovi impianti dovrebbero rientrerare nel meccanismo dei Certificati Verdi (il condizionale è d'obbligo). Al proposito il Dl 172/2008, convertito in Legge 210 il 30 dicembre 2008, stabilisce le nuove regole per il computo della percentuale biodegradabile dei rifiuti. Per la comprensione di questa complicata materia è indispensabile la lettura della voce CIP6 nel menu di destra. Opzione "Tariffa onnicomprensiva" (norma valida solo per impianti posteriori al ) Gli impianti delle medesime fonti, se di taglia non superiore a 1 MW (0,2 MW per l'eolico) possono scegliere tra il rilascio di Certificati Verdi oppure l'ottenimento della Tariffa onnicomprensiva. La struttura della Tariffa onnicomprensiva è consultabile alla corrispondente voce, nel menu di destra. Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica. E' consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema. Per maggiori informazioni: vedi voce Procedure Certificati Verdi, nel menu di destra. Soggetti obbligati e Tariffa onnicomprenssiva Il decreto Rinnovabili specifica che "la produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva non concorre al rispetto dell obbligo". In altre parole, se un soggetto obbligato richiede per un suo IAFR il beneficio della tariffa, l'energia prodotta da quell'impianto non verrà computata in diminuzione dell'obbligo. Durata del beneficio (norma valida solo per impianti posteriori al ) I "nuovi" Certificati Verdi sono rilasciati al produttore per un periodo di 15 anni. L estensione uniforma il periodo di godimento dei Certificati Verdi a quello della Tariffa onnicomprensiva, prevista anch'essa per 15 anni. Ricordiamo che tale durata era già in vigore per gli impianti a biomasse da filiera agricola, seppure non ancora regolamentate (vedi Certificati Verdi Agricoltura, menu di sinistra). Benefici diversificati per fonte: i coefficienti (norma valida solo per impianti posteriori al ) 7

8 Una completa novità introdotta dalla Finanziaria 2008 e dal Decreto Rinnovabili è un diverso livello di incentivazione delle differenti fonti rinnovabili, attraverso un coefficiente che ne aumenta o ne riduce il beneficio. Tale specifico coefficiente, attribuito a ciascuna fonte, va moltiplicato per la produzione dell'anno precedente e diviso per 1 megawatt (la taglia del certificato): si stabilisce così il numero di Certificati Verdi cui si ha diritto. Il sistema precedente, attribuendo un identico numero di certificati a tutte le fonti, ha logicamente spinto gli operatori verso le tecnologie più mature e convenienti, in particolare l'eolico, a discapito delle altre. Grazie ai coefficienti, invece, si favoriscono maggiormente le tecnologie più innovative, dunque più costose e meno mature dal punto di vista commerciale. I coefficienti possono essere aggiornati ogni 3 anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico. Tabella 2 (art. 2, comma 144, Finanziaria 2008) Coefficienti per impianti con potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW) Attenzione: è qui riportata la tabella vigente. Le note corrispondenti agli asterischi riassumono brevemente le modifiche inervenute rispetto alla versione originaria. 1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kw 1,00 1-bis Eolica offshore* 1,50* 2 Solare ** ** 3 Geotermica 0,90 4 Moto ondoso e maremotrice 1,80 5 Idraulica 1, bis 8 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo* Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *** Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *** Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 1,30* 1,80*** 0,80 1,80*** * Nota bene: La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha innalzato il coefficiente dell'eolico offshore al punto 1-bis e dei rifiuti biodegradabili e biomasse al punto 6, portandoli rispettivamente da 1,10 a 1,50 e da 1,10 a 1,30. ** Nota bene: Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Conto energia). *** Nota bene: il coefficiente per biomasse e biogas agricoli da filiera corta, è stato introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che modifica il comma 382 della Finanziaria La Finanziaria 2008 citava, senza riportare il coefficiente: "È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali... ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro... oppure di filiere corte". La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha eliminato la filiera corta agricola dalla tariffa onnicomprensiva, uniformandola alla generica categoria biogas e biomasse, mentre la tipologia resta valida in caso di richiesta di Certificati Verdi. Il Dm "filiera corta" del marzo 2010 stabilisce e modalità con le quali gli operatori agricoli sono tenuti a garantire la tracciabilità della filiera per ottenere il coefficiente 1,8. Vedi voce Certificati Verdi Agricoltura nel menu di sinistra. 8

9 Prezzo offerto dal GSE e certificati in esubero rispetto agli obblighi (norma valida per tutti i CV circolanti) La Finanziaria 2008 e il Decreto rinnovabili che ne attua il dettato, hanno variato le modalità di determinazione del prezzo dei Certificati Verdi da parte del GSE e stabilito nuove regole per il ritiro dei certificati in esubero rispetto agli obblighi. (Per i dettagli, vedi "Il meccanismo tecnico dei CV" nel menu di sinistra). Cumulabilità con altri incentivi Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, i Certificati Verdi non sono compatibili, e dunque cumulabili, con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea. Nell'assetto precedente, i certificati erano cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo pubblico, salvo i contributi del CIP6. (Restano invece cumulabili i CV attribuiti alle filiere agricole, vedi voce nel menu di sinistra). La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria Nota bene: il beneficio economico dei Certificati Verdi si somma, invece, a quello della vendita di energia elettrica alla rete (vedi "Il Ritiro dedicato" nel menu di destra). Mentre i Certificati Verdi vengono riconosciuti per tutta l'energia prodotta dall'impianto (moltiplicata per il suo coefficiente), il ricavo proveniente dalla vendita corrisponde all'energia effettivamente immessa in rete, al netto degli eventuali autoconsumi. Un esempio di calcolo: nuovi Certificati + vendita alla rete Prendiamo un impianto di biogas da reflui zootecnici da 100 kw, che produce elettricità da filiera corta. Ipotizziamo realisticamente una produzione annua di 750 MWh, che nel precedente schema sarebbero corrisposti a 750 Certificati Verdi della taglia di 1 MWh ciascuno. Per valutare il reale beneficio economico derivante dall'energia prodotta secondo le nuove regole, il proprietario dell'impianto deve moltiplicare la produzione dell'anno precedente per il coefficiente correttivo previsto per il biogas da filiera corta, identificato dal n. 7 della tabella (e dividere per la taglia dei Certificati, che essendo 1 MW non cambia l'esisto delll'operazione ). Si avrà dunque: 750 MWh x coefficiente 1,80 : 1MWh = Certificati Verdi. Per calcolare il valore economico dei Certificati ottenuti, è sufficiente moltiplicare il numero "corretto" dei Certificati per il prezzo annuale di riferimento dei Certificati stessi. Il prezzo per l'anno 2008 è di 112, 88. Il beneficio economico sarà pari a 1350 Certificati Verdi x 112,88 = A questa cifra, bisogna sommare i ricavi provenienti dalla vendita alla rete dell'elettricità prodotta. Ipotizzando un autoconsumo di 50 MWh, la quantità di energia venduta alla rete sarà pari a 700 MWh (750 prodotti 50 consumati). I prezzi minimi per il ritiro garantito dell'elettricità assicurano in questo caso un corrispettivo di 98 / MWh. Quindi: 700 MWh x 98 / MWh = Sommando i due benefici economici ( Certificati vendita) otteniamo un ricavo complessivo di Per gli impianti ante 31 dicembre 2007, valgono le 'vecchie' regole dei Certificati Verdi Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 2008, che abbiano ottenuto la qualifica IAFR, sono dunque sottoposti alle regole precedenti, ribadite dal Decreto Rinnovabili. E cioè: Quantità: ad ogni MWh/anno prodotto viene associato un Certificato Verde (senza applicazione di coefficienti) 9

10 Opzione Tariffa onnicomprensiva: non si applica Durata 15 anni: non si applica Il problema biomasse e filiera corta nei cosiddetti Certificati Verdi agricoltura La Finanziaria 2007 stabiliva nuove regole per le biomasse a filiera corta, dedicandogli una notevole premialità in termini di durata, di tariffa e di coefficiente: periodo di 15 anni, 30 cent / kwh di tariffa e coefficiente 1,8 per i Certificati Verdi. La legge 29 novembre 2007, n. 222, comma 4-bis, che modifica l articolo 382 Finanziaria 2007, così definiva l'energia da incentivare: La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell ambito di intese di filiera o contratti quadro... oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall impianto che li utilizza per produrre energia elettrica...". E nei commi successivi introduceva appunto la tariffa e il coefficiente. Con un solo difetto: la nuova norma richiedeva un attuativo del Ministero dell agricoltura e del Ministero dello sviluppo, teso a stabilire i criteri di rintracciabilità della filiera corta, e tale decreto non è mai arrivato (a tutto luglio 2009). La Finanziaria 2008, che allargava a tutti le fonti le tariffe e i coefficienti per i Certificati Verdi, invece di riportare nelle tabelle la specifica di tariffa e coefficiente, si limitava a citare: "È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente". Un anno più tardi, il Dm Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 ("Decreto Rinnovabili"), prendendo atto della mancanza dell'applicativo, specificava che nelle more dell'emanazone di tale decreto, si dovesse applicare il coefficiente indicato per le altre biomasse, e cioè 1,10. E che solo successivamente all entrata in vigore del decreto attuativo mancante, il GSE dovesse erogare eventuali conguagli in applicazione del coefficiente moltiplicativo (1,80). Le novità della legge 23 luglio 2009, n. 99 La legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato il coefficiente per le biomasse diverse da quelle da filiera corta, portandolo da 1,10 a 1,30. Ma si noti: mentre le variazioni apportate alle Tariffe onnicomprensive fanno scomparire di fatto la filiera corta agricola da quell incentivo, uniformandola alla categoria biogas e biomasse, la tipologia resta valida nel caso dei Certificati Verdi, cioè il coefficiente 1,80 risulta inserito nella tabella vigente. Ma è altrettanto vero che per essere valido, richiede l approvazione del decreto dei ministri competenti sulle modalità con le quali gli operatori della filiera sono tenuti a garantire la tracciabilità della filiera. E' molto dubbio che si arriverà mai alla definizione normativa della filiera corta e quindi dei benefici connessi al coefficiente 1,8. E questo perché l'unione europea ha già segnalato una notevole avversione per questa specifica facilitazione, tendendo a considerarla un aiuto di Stato che interviene a distorcere il mercato. Attualmente dunque, non vi è nulla di vigente e operativo rispetto alla filiera corta. Sia nel caso della Tariffa onnicomprensiva (possibile per gli impianti fino a 1MW), che nel caso dei Certificati Verdi (obbligatori oltre il MW), tutti gli impianti a biomassa rientrano nella categoria generale delle biomasse: tariffa 28 euro/cent per kwh, coefficiente Certificati Verdi 1,30. Nota bene: La Legge 23 luglio 2009, n. 99 contiene una norma che modificherà profondamente l'impostazione dei Certificati Verdi per quanto riguarda gli obblighi. L'obbligo infatti verrà trasferito ai "soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo", in altre parole i distributori/venditori e quindi i clienti finali. L'obbligo decorrerà dall'anno 2011, sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente. Il dispositivo richiede in ogni caso un decreto applicativo del ministro dello Sviluppo economico. FONTE: 10

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