CONTRAENTE. Comune di Barletta Corso Vittorio Emanuele n Barletta (Bt) C.F. n

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1 GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 5 CAPITOLATO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO KASKO DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE DEL COMUNE DI BARLETTA CONTRAENTE Comune di Barletta Corso Vittorio Emanuele n Barletta (Bt) C.F. n EFFETTO: ore 24 del 30/06/2012 SCADENZA: ore 24 del 30/06/2014 1

2 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Contratto/Polizza : il documento che prova l'assicurazione; - per Contraente : il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; - per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per Società : l'impresa Assicuratrice; - per Premio : la somma dovuta dall'assicurato alla Società; - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per Massimale per ogni sinistro : - per Danneggiamento a cose : la massima esposizione della Società in ogni sinistro; alterazione fisica e/o chimica di cose; - per Dipendenti : le persone che hanno con l Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti e lavoratori interinali). Sono parificati ai dipendenti ai soli fini assicurativi: - i consulenti esterni nell esercizio delle mansioni loro affidate dall Assicurato con specifico mandato, mediante convenzione ovvero mediante contratto di collaborazione coordinata continuativa. 2

3 NORME GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari rami - polizza sono quelle previste ai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, per ciascun ramo assicurativo, dovranno essere riportate integralmente nella polizza della Compagnia aggiudicataria. Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza, comprese le Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 2 - FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni speciali e/o particolari dei capitolati inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art. 3 - VARIAZIONE PREMI La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamenti del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. Art. 4 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Ditta aggiudicataria mentre per il Comune di Barletta l'impegno è condizionato al conseguimento dell esecutività della deliberazione di presa d atto delle risultanze di gara. Art. 5 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente gara è competente, esclusivamente, il foro nel quale ha sede il Contraente e cioè il foro di Trani. Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI 3

4 L'assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento del premio in due rate semestrali (rispettivamente per il secondo semestre dell anno 2012 e per il primo semestre dell anno 2014) ed una rata annuale (per l annualità ). L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del primo rateo di premio entro i 60 giorni successivi all effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 90 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. Art. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A fronte della notificazione dell aggravamento del rischio, la Compagnia può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. 4

5 Art DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Art. 16 DURATA DELLA ASSICURAZIONE L assicurazione decorre dalle ore 24,00 del e terminerà alle ore 24,00 del per una durata complessiva di anni due. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. E inoltre facoltà del Contraente al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato. Art GESTIONE DEL CONTRATTO Il contraente dichiara che la gestione del presente contratto è affidata al Dirigente dell Ufficio Sinistri e Gestione Polizze Assicurative del Comune di Barletta. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte dal Contraente alla Società, avranno efficacia dalla ricezione della comunicazione fatta alla Società stessa. La Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al su indicato Ufficio del Comune di Barletta, il quale provvederà al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Comune di Barletta, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa. L Ufficio Sinistri e Gestione Polizze Assicurative provvederà, per conto del Contraente, al pagamento del premio pattuito entro il termine contrattualmente previsto. Il medesimo Ufficio comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. 5

6 Nel caso di contratti ripartiti fra più Società l Ufficio gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Società coassicuratrici. L Ufficio Sinistri e Gestione Polizze Assicurative provvederà ad inviare alla Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato; del pari al medesimo Ufficio comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Dirigente del predetto Ufficio ovvero con funzionario da questo delegato. La Società comunicherà all Ufficio Sinistri e Gestione Polizze Assicurative qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. 6

7 RISCHIO INCENDIO FURTO E KASKO PER GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI IN MISSIONE Art DESCRIZIONE DEL RISCHIO La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli utilizzati dagli Amministratori e dai dipendenti del Contraente e comunque da tutti coloro per i quali l Amministrazione autorizza e rimborsa le relative trasferte, per motivi di lavoro e/o servizio, durante l'espletamento delle missioni per servizio (sono escluse le auto intestate al Contraente), compreso il rischio in itinere. Art RISCHI DA ASSICURARE La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all'art.18, conseguenti a: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina; c) danni in genere avvenuti in occasione di sabotaggio e vandalismo (eventi socio politici); d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (eventi atmosferici); e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (kasko); f) danni a bagagli con un limite di.2.500,00 (duemilacinquecento/00) a sinistro. Ai fini della validità della garanzia si conviene : - che le missioni siano espletate nel rispetto del relativo regolamento; - che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso degli uffici comunali competenti; - che la predetta documentazione preveda per ogni singola missione le generalità di chi effettua la trasferta, gli estremi del veicolo, luogo, data ed ora di inizio e termine della stessa missione; - che l Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate, ma dovrà fornire a eventuale richiesta della Compagnia il numero e la identificazione anagrafica degli utilizzatori della garanzia. Art MASSIMALI DI GARANZIA La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di ,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per la garanzia di cui all'art.19 punto d (eventi atmosferici) la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di.3.000,00. Art FRANCHIGIE E SCOPERTI Le garanzie di cui ai precedenti artt.19 e 20 vengono prestate con una franchigia di.258,00 a sinistro. Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori fono/audio visivi. Art LIQUIDAZIONE DEI DANNI Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro. Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e 7

8 materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). Indennizzo IVA: qualora l'assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. Art DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo descritto in polizza. Art RINUNCIA, DIRITTO DI SURROGAZIONE Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo. Art ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, i paesi UE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde). Art ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività; b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate. Art ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO L'Assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; c) determinati da vizi di costruzione; d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada; e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art.20; f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza. Art COMPUTO E PAGAMENTO DEL PREMIO Si conviene che il computo del premio sia determinato nella cifra./km. lorda, risultante dalla scheda di offerta. Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di Km (trentacinquemila), che resta comunque acquisito dalla Compagnia. Alla fine del periodo di validità dell'assicurazione il Contraente è tenuto a comunicare all'impresa l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio. 8

9 La differenza risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti all articolo Regolazione del premio e dalle norme giuridiche ed amministrative che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione. 9

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