MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI
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- Alfredo Salvatore
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1 MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI Regolamento
2 Art. 1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l attività del Movimento Giovanile. I1 Movimento Giovanile è costituito nell'ambito della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, della quale è parte integrante. L attività del Movimento Giovanile si ispira ai principi e alle finalità indicate agli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto Confederale. Al Movimento Giovanile possono aderire i giovani tra i 16 ed i 28 anni di età compiuti, che siano soci della Coldiretti ovvero facciano parte di un nucleo familiare di un socio della Coldiretti. Il Movimento Giovanile segue l'organizzazione verticale della Confederazione e, pertanto, ha come essa un'articolazione locale, provinciale (o interprovinciale laddove si sia in presenza di Federazioni Interprovinciali), regionale e nazionale. Art. 2 In particolare il Movimento Giovanile si prefigge di: 1. promuovere la crescita socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale dei giovani, al fine di garantire la continuità della azione sindacale in favore dei giovani imprenditori agricoli e favorire lo sviluppo di una agricoltura moderna e competitiva. 2. garantire la formazione permanente dei giovani imprenditori agricoli ad ogni livello, di concerto con la Confederazione e le Federazioni ad essa associate, avvalendosi degli strumenti da queste adottate. 3. svolgere un ruolo di promozione e sostegno per quanto riguarda le scelte e l'azione dell'organizzazione, alla quale assicura un originale contributo di idee e un prezioso apporto di energie vitali; in tale contesto, particolare importanza riveste l'attività di studio e documentazione relativa alla situazione ed alle esigenze della gioventù rurale; 4. promuovere, ai vari livelli, la presenza dei giovani negli Organi della Confederazione e delle Federazioni ad essa associate, degli organismi ed enti ad esse collaterali, nonché all'interno della pubblica amministrazione e di tutti quegli organismi economici e politici - anche internazionali - ove si trattino questioni che riguardino i giovani e il mondo agricolo e rurale.
3 Assemblea provinciale Art. 3 L'Assemblea provinciale è composta dagli aderenti al Movimento Giovanile del relativo ambito territoriale. L'Assemblea provinciale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato provinciale o il Comitato provinciale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione provinciale Coltivatori Diretti. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato provinciale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea provinciale è presieduta dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea provinciale il Segretario provinciale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 4 L Assemblea provinciale esercita le seguenti attribuzioni: 1. individuare le esigenze e i problemi che riguardano più da vicino i giovani imprenditori agricoli della provincia, indicarne le soluzioni e deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile; le delibere a cui essa addiviene saranno presentate alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti ed al Comitato regionale del Movimento Giovanile; 2. approvare il programma annuale di attività presentato dal Comitato provinciale; 3. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato provinciale; 4. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Comitato provinciale;
4 5. eleggere, nel suo seno, i propri Delegati all'assemblea regionale del Movimento Giovanile secondo i criteri stabiliti dal Comitato regionale ai sensi del secondo comma dell art. 23 del presente regolamento; 6. revocare il mandato al Delegato provinciale e/o al Comitato provinciale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Comitato provinciale Art. 5 Il Comitato provinciale è composto dal Delegato provinciale e dai componenti eletti dall Assemblea provinciale nel numero determinato ai sensi del primo comma dell art. 23 del presente regolamento. Il Comitato provinciale del Movimento Giovanile dura in carica quattro anni, si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Comitato regionale del Movimento Giovanile o dal Presidente della Federazione provinciale Coltivatori Diretti La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato provinciale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato provinciale è presieduto dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato provinciale il Segretario provinciale del Movimento Giovanile. Il Comitato provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 6 Il Comitato provinciale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. predisporre il programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale del Movimento Giovanile; 2. elaborare i programmi particolareggiati per la formazione dei dirigenti locali; 3. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica dei giovani imprenditori agricoli; 4. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa, i problemi della categoria;
5 5. promuovere l'eventuale costituzione e regolamentazione dei livelli di base del Movimento Giovanile nel proprio ambito territoriale. Delegato provinciale Art. 7 Il Delegato provinciale è eletto dall Assemblea provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli presiede l Assemblea provinciale e il Comitato provinciale del Movimento. Il Delegato provinciale designa fra i componenti del Comitato provinciale due Vice Delegati. Designa, le rappresentanze del Movimento Giovanile presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato provinciale mantiene i rapporti con gli Organi della Federazione provinciale, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le decisioni prese dall Assemblea e dal Comitato provinciale. Il Delegato provinciale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato fa parte di diritto dell Assemblea regionale, del Comitato regionale e dell Assemblea nazionale del Movimento Giovanile nonché dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione provinciale Coltivatori Diretti e dell'assemblea della Federazione regionale Coltivatori Diretti. Segretario provinciale Art. 8 Il Segretario provinciale del Movimento Giovanile è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale, d'intesa con il Delegato provinciale del Movimento Giovanile. Il Segretario collabora con il Delegato in tutti i rami di attività del Movimento Giovanile, svolge le mansioni burocratiche, partecipa - con diritto di parola - alle riunioni dell'assemblea e del Comitato provinciale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato. LIVELLO REGIONALE Assemblea regionale Art. 9
6 L'Assemblea regionale è composta dai Delegati provinciali pro-tempore e dai Delegati all'assemblea medesima eletti nelle diverse Assemblee provinciali, ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell art. 23 del presente regolamento. Partecipano altresì, all'assemblea, con diritto di parola, tutti i Segretari provinciali del Movimento. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato regionale o il Comitato regionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione regionale Coltivatori Diretti. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato regionale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea regionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea regionale é presieduta dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea regionale nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea regionale il Segretario regionale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea regionale stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 10 L Assemblea regionale esercita le seguenti attribuzioni: 1. deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile a livello regionale; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte all'esame dei competenti Organi della Federazione regionale ed al Comitato nazionale del Movimento; 2. approvare il programma di attività annuale predisposto dal Comitato regionale; 3. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato regionale; 4. eleggere, nel suo seno, i propri Delegati all Assemblea nazionale in misura di uno ogni 300 aderenti nell ambito regionale; 5. designare, nel suo seno, la rappresentanza del Movimento Giovanile regionale negli Organi della Federazione regionale, in conformità con quanto stabilito dallo statuto della stessa Federazione. 6. revocare il mandato al Delegato regionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
7 Comitato regionale Art. 11 I1 Comitato regionale del Movimento Giovanile è composto dal Delegato regionale e dai Delegati provinciali pro-tempore. Si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato regionale, ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, o dal Comitato nazionale del Movimento Giovanile, o dal Presidente della Federazione regionale Coltivatori Diretti. La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato regionale è presieduto dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato regionale il Segretario regionale del Movimento Giovanile. Il Comitato regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 12 I1 Comitato regionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. coordinare le attività dei Comitati provinciali del Movimento; 2. predisporre il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale del Movimento Giovanile; 3. elaborare i programmi particolareggiati per la formazione dei dirigenti; 4. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica dei giovani coltivatori; 5. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa i problemi della categoria; 6. deliberare, su proposta del Delegato regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, l affiancamento degli Organi provinciali del Movimento Giovanile con un
8 proprio incaricato per un periodo di quattro mesi, rinnovabile. Tale provvisorio affiancamento dovrà essere notificato al Comitato nazionale del Movimento, alla Federazione regionale Coltivatori Diretti e alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti. Delegato regionale Art. 13 Il Delegato regionale è eletto dall Assemblea regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli presiede l Assemblea regionale e il Comitato regionale del Movimento Giovanile. Il Delegato regionale designa, fra i componenti del Comitato regionale, due Vice Delegati. Designa le rappresentanze del Movimento Giovanile negli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato regionale rappresenta il Movimento Giovanile e ne dirige e coordina l attività. Mantiene i rapporti con gli Organi della Federazione regionale, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le decisioni prese dall Assemblea e dal Comitato regionale. Il Delegato regionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato regionale fa parte di diritto dell Assemblea nazionale e del Comitato nazionale del Movimento Giovanile, nonché dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione regionale Coltivatori Diretti. Segretario regionale Art. 14 I1 Segretario regionale del Movimento Giovanile è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione regionale, d'intesa con il Delegato regionale del Movimento Giovanile. I1 Segretario collabora con il Delegato in tutti i rami di attività del Movimento Giovanile, svolge le mansioni burocratiche, partecipa - con diritto di parola alle riunioni dell'assemblea e del Comitato regionale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato regionale. Egli ha, altresì, il compito di coordinare le Segreterie provinciali del Movimento Giovanile. LIVELLO NAZIONALE Assemblea nazionale Art. 15 L Assemblea Nazionale è composta dai Delegati provinciali e regionali pro-tempore del Movimento Giovanile della Coldiretti.
9 L Assemblea Nazionale, in occasione della nomina o del rinnovo, totale o parziale, degli Organi del Movimento Giovanile, è integrata dai Delegati all Assemblea nazionale eletti dalle Assemblee regionali, in misura di uno ogni 300 giovani aderenti nell ambito delle rispettive regioni. I nominativi dei Delegati all Assemblea nazionale dovranno essere comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per l Assemblea. Partecipano altresì all'assemblea nazionale, con diritto di parola, tutti i Segretari regionali del Movimento. L'Assemblea nazionale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato o il Comitato nazionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato nazionale, almeno trenta giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea nazionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea nazionale é presieduta dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea nazionale nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea nazionale il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea nazionale stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 16 L Assemblea nazionale esercita le seguenti attribuzioni: 1. deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte all'esame dei competenti Organi Confederali; 2. approvare il programma di attività annuale predisposto dall Esecutivo nazionale; 3. apportare modifiche al presente Regolamento, affidando eventualmente al Comitato nazionale o ad apposita commissione la materiale stesura delle proposte di modifiche; le stesse devono essere deliberate con la presenza di almeno due terzi dei componenti l Assemblea e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. 4. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato nazionale; 5. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, l Esecutivo nazionale;
10 6. revocare il mandato al Delegato nazionale e/o all Esecutivo nazionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per le deliberazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo, la composizione dell Assemblea nazionale viene integrata come previsto dal secondo comma dell art. 15. Comitato Nazionale Art. 17 Il Comitato nazionale è costituito dal Delegato nazionale, dall Esecutivo nazionale e dai Delegati regionali pro-tempore. Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente ogni sei mesi o ogni qual volta il Delegato nazionale ne ravvisi la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente della Confederazione. La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato nazionale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato nazionale è presieduto dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato nazionale il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Il Comitato nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 18 I1 Comitato nazionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. coordinare l attività dei Comitati regionali del Movimento; 2. elaborare i programmi generali per la formazione dei dirigenti del Movimento; 3. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica degli aderenti; 4. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa i problemi della categoria e, in particolare, della gioventù rurale; 5. proporre all'assemblea eventuali modifiche del Regolamento del Movimento;
11 6. deliberare, su proposta del Delegato nazionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, l affiancamento agli Organi regionali del Movimento Giovanile di un proprio incaricato per un periodo di quattro mesi rinnovabile. Tale provvisorio affiancamento dovrà essere notificato alla Confederazione ed alla Federazione regionale Coltivatori Diretti; 7. delegare all Esecutivo nazionale taluni dei propri compiti ad eccezione di quelli previsti ai numeri 5 e 6 del presente articolo. Esecutivo nazionale Art. 19 L Esecutivo nazionale è composto dal Delegato nazionale, che lo presiede, e da otto membri. L Esecutivo nazionale dura in carica quattro anni e si riunisce tutte le volte che il Delegato nazionale lo ritiene opportuno. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti, e le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. La convocazione deve essere comunicata ai componenti l esecutivo almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. E Segretario dell Esecutivo il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Art. 20 L'Esecutivo nazionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. attuare le delibere dell Assemblea nazionale e del Comitato nazionale; 2. predisporre il programma annuale delle attività nazionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale del Movimento Giovanile; 3. collaborare col Delegato per attuare le finalità proprie del Movimento Giovanile; 4. esercitare le deleghe conferite dal Comitato nazionale. Delegato nazionale Art. 21 Il Delegato nazionale è eletto dall Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta il Movimento Giovanile e ne dirige e coordina l attività. Il Delegato nazionale presiede l Assemblea nazionale, il Comitato nazionale e l Esecutivo nazionale. Il Delegato nazionale designa fra i componenti dell Esecutivo nazionale i due Vice Delegati e i cinque rappresentanti del Movimento in seno all Assemblea nazionale della Confederazione.
12 Designa le rappresentanze del Movimento Giovanile presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato nazionale mantiene i rapporti con gli Organi Confederali, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le delibere assunte dall Assemblea e dal Comitato nazionale. Il Delegato nazionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato nazionale fa parte di diritto dell Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale della Confederazione. Segretario nazionale Art. 22 I1 Segretario nazionale del Movimento Giovanile è nominato dalla Giunta Esecutiva Confederale, d'intesa col Delegato nazionale del Movimento Giovanile. I1 Segretario attua, in collaborazione con il Delegato nazionale e l'esecutivo del Movimento, le delibere dell'assemblea e del Comitato nazionale. Egli sovrintende al funzionamento della Segreteria nazionale e partecipa, con diritto di parola, all'assemblea nazionale, alle riunioni del Comitato nazionale e dell'esecutivo e ne firma i verbali unitamente al Delegato. I1 Segretario nazionale del Movimento Giovanile coordina le Segreterie regionali del Movimento Giovanile. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI Art. 23 Le Assemblee provinciali e regionali del Movimento Giovanile, in relazione alle diverse realtà organizzative territoriali, hanno la facoltà di costituire organi esecutivi, nonché, per il livello provinciale, determinare il numero dei componenti del Comitato provinciale. E compito del Comitato regionale stabilire i criteri per la composizione della propria Assemblea. Eleggibilità ed incompatibilità Art. 24 I rappresentanti del Movimento in seno agli organi della Confederazione, delle Federazioni ad essa associate, e di tutti gli altri enti ed organismi dovranno aver raggiunto la maggiore età. Le cariche di Delegato nazionale, Delegato regionale, Delegato provinciale e Componente dell Esecutivo nazionale sono incompatibili tra loro. Tutte le cariche sociali del Movimento Giovanile sono incompatibili con la carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di membro di Giunta o Consiglio d'amministrazione provinciale, di Sindaco, con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi dei partiti politici o con la direzione di uffici dei partiti.
13 Norma finale Art. 25 Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le norme contenute in tutti i precedenti regolamenti. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme statutarie Confederali e le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dagli Organi della Confederazione al Comitato nazionale del Movimento Giovanile. Norma transitoria Art. 26 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Nazionale della Confederazione. Gli organi già eletti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.
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