MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI"

Transcript

1 MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI Regolamento

2 Art. 1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l attività del Movimento Giovanile. I1 Movimento Giovanile è costituito nell'ambito della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, della quale è parte integrante. L attività del Movimento Giovanile si ispira ai principi e alle finalità indicate agli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto Confederale. Al Movimento Giovanile possono aderire i giovani tra i 16 ed i 28 anni di età compiuti, che siano soci della Coldiretti ovvero facciano parte di un nucleo familiare di un socio della Coldiretti. Il Movimento Giovanile segue l'organizzazione verticale della Confederazione e, pertanto, ha come essa un'articolazione locale, provinciale (o interprovinciale laddove si sia in presenza di Federazioni Interprovinciali), regionale e nazionale. Art. 2 In particolare il Movimento Giovanile si prefigge di: 1. promuovere la crescita socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale dei giovani, al fine di garantire la continuità della azione sindacale in favore dei giovani imprenditori agricoli e favorire lo sviluppo di una agricoltura moderna e competitiva. 2. garantire la formazione permanente dei giovani imprenditori agricoli ad ogni livello, di concerto con la Confederazione e le Federazioni ad essa associate, avvalendosi degli strumenti da queste adottate. 3. svolgere un ruolo di promozione e sostegno per quanto riguarda le scelte e l'azione dell'organizzazione, alla quale assicura un originale contributo di idee e un prezioso apporto di energie vitali; in tale contesto, particolare importanza riveste l'attività di studio e documentazione relativa alla situazione ed alle esigenze della gioventù rurale; 4. promuovere, ai vari livelli, la presenza dei giovani negli Organi della Confederazione e delle Federazioni ad essa associate, degli organismi ed enti ad esse collaterali, nonché all'interno della pubblica amministrazione e di tutti quegli organismi economici e politici - anche internazionali - ove si trattino questioni che riguardino i giovani e il mondo agricolo e rurale.

3 Assemblea provinciale Art. 3 L'Assemblea provinciale è composta dagli aderenti al Movimento Giovanile del relativo ambito territoriale. L'Assemblea provinciale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato provinciale o il Comitato provinciale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione provinciale Coltivatori Diretti. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato provinciale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea provinciale è presieduta dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea provinciale il Segretario provinciale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 4 L Assemblea provinciale esercita le seguenti attribuzioni: 1. individuare le esigenze e i problemi che riguardano più da vicino i giovani imprenditori agricoli della provincia, indicarne le soluzioni e deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile; le delibere a cui essa addiviene saranno presentate alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti ed al Comitato regionale del Movimento Giovanile; 2. approvare il programma annuale di attività presentato dal Comitato provinciale; 3. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato provinciale; 4. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Comitato provinciale;

4 5. eleggere, nel suo seno, i propri Delegati all'assemblea regionale del Movimento Giovanile secondo i criteri stabiliti dal Comitato regionale ai sensi del secondo comma dell art. 23 del presente regolamento; 6. revocare il mandato al Delegato provinciale e/o al Comitato provinciale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Comitato provinciale Art. 5 Il Comitato provinciale è composto dal Delegato provinciale e dai componenti eletti dall Assemblea provinciale nel numero determinato ai sensi del primo comma dell art. 23 del presente regolamento. Il Comitato provinciale del Movimento Giovanile dura in carica quattro anni, si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Comitato regionale del Movimento Giovanile o dal Presidente della Federazione provinciale Coltivatori Diretti La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato provinciale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato provinciale è presieduto dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato provinciale il Segretario provinciale del Movimento Giovanile. Il Comitato provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 6 Il Comitato provinciale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. predisporre il programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale del Movimento Giovanile; 2. elaborare i programmi particolareggiati per la formazione dei dirigenti locali; 3. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica dei giovani imprenditori agricoli; 4. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa, i problemi della categoria;

5 5. promuovere l'eventuale costituzione e regolamentazione dei livelli di base del Movimento Giovanile nel proprio ambito territoriale. Delegato provinciale Art. 7 Il Delegato provinciale è eletto dall Assemblea provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli presiede l Assemblea provinciale e il Comitato provinciale del Movimento. Il Delegato provinciale designa fra i componenti del Comitato provinciale due Vice Delegati. Designa, le rappresentanze del Movimento Giovanile presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato provinciale mantiene i rapporti con gli Organi della Federazione provinciale, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le decisioni prese dall Assemblea e dal Comitato provinciale. Il Delegato provinciale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato fa parte di diritto dell Assemblea regionale, del Comitato regionale e dell Assemblea nazionale del Movimento Giovanile nonché dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione provinciale Coltivatori Diretti e dell'assemblea della Federazione regionale Coltivatori Diretti. Segretario provinciale Art. 8 Il Segretario provinciale del Movimento Giovanile è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale, d'intesa con il Delegato provinciale del Movimento Giovanile. Il Segretario collabora con il Delegato in tutti i rami di attività del Movimento Giovanile, svolge le mansioni burocratiche, partecipa - con diritto di parola - alle riunioni dell'assemblea e del Comitato provinciale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato. LIVELLO REGIONALE Assemblea regionale Art. 9

6 L'Assemblea regionale è composta dai Delegati provinciali pro-tempore e dai Delegati all'assemblea medesima eletti nelle diverse Assemblee provinciali, ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell art. 23 del presente regolamento. Partecipano altresì, all'assemblea, con diritto di parola, tutti i Segretari provinciali del Movimento. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato regionale o il Comitato regionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione regionale Coltivatori Diretti. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato regionale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea regionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea regionale é presieduta dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea regionale nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea regionale il Segretario regionale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea regionale stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 10 L Assemblea regionale esercita le seguenti attribuzioni: 1. deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile a livello regionale; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte all'esame dei competenti Organi della Federazione regionale ed al Comitato nazionale del Movimento; 2. approvare il programma di attività annuale predisposto dal Comitato regionale; 3. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato regionale; 4. eleggere, nel suo seno, i propri Delegati all Assemblea nazionale in misura di uno ogni 300 aderenti nell ambito regionale; 5. designare, nel suo seno, la rappresentanza del Movimento Giovanile regionale negli Organi della Federazione regionale, in conformità con quanto stabilito dallo statuto della stessa Federazione. 6. revocare il mandato al Delegato regionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

7 Comitato regionale Art. 11 I1 Comitato regionale del Movimento Giovanile è composto dal Delegato regionale e dai Delegati provinciali pro-tempore. Si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato regionale, ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, o dal Comitato nazionale del Movimento Giovanile, o dal Presidente della Federazione regionale Coltivatori Diretti. La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato regionale è presieduto dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato regionale il Segretario regionale del Movimento Giovanile. Il Comitato regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 12 I1 Comitato regionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. coordinare le attività dei Comitati provinciali del Movimento; 2. predisporre il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale del Movimento Giovanile; 3. elaborare i programmi particolareggiati per la formazione dei dirigenti; 4. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica dei giovani coltivatori; 5. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa i problemi della categoria; 6. deliberare, su proposta del Delegato regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, l affiancamento degli Organi provinciali del Movimento Giovanile con un

8 proprio incaricato per un periodo di quattro mesi, rinnovabile. Tale provvisorio affiancamento dovrà essere notificato al Comitato nazionale del Movimento, alla Federazione regionale Coltivatori Diretti e alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti. Delegato regionale Art. 13 Il Delegato regionale è eletto dall Assemblea regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli presiede l Assemblea regionale e il Comitato regionale del Movimento Giovanile. Il Delegato regionale designa, fra i componenti del Comitato regionale, due Vice Delegati. Designa le rappresentanze del Movimento Giovanile negli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato regionale rappresenta il Movimento Giovanile e ne dirige e coordina l attività. Mantiene i rapporti con gli Organi della Federazione regionale, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le decisioni prese dall Assemblea e dal Comitato regionale. Il Delegato regionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato regionale fa parte di diritto dell Assemblea nazionale e del Comitato nazionale del Movimento Giovanile, nonché dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione regionale Coltivatori Diretti. Segretario regionale Art. 14 I1 Segretario regionale del Movimento Giovanile è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione regionale, d'intesa con il Delegato regionale del Movimento Giovanile. I1 Segretario collabora con il Delegato in tutti i rami di attività del Movimento Giovanile, svolge le mansioni burocratiche, partecipa - con diritto di parola alle riunioni dell'assemblea e del Comitato regionale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato regionale. Egli ha, altresì, il compito di coordinare le Segreterie provinciali del Movimento Giovanile. LIVELLO NAZIONALE Assemblea nazionale Art. 15 L Assemblea Nazionale è composta dai Delegati provinciali e regionali pro-tempore del Movimento Giovanile della Coldiretti.

9 L Assemblea Nazionale, in occasione della nomina o del rinnovo, totale o parziale, degli Organi del Movimento Giovanile, è integrata dai Delegati all Assemblea nazionale eletti dalle Assemblee regionali, in misura di uno ogni 300 giovani aderenti nell ambito delle rispettive regioni. I nominativi dei Delegati all Assemblea nazionale dovranno essere comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per l Assemblea. Partecipano altresì all'assemblea nazionale, con diritto di parola, tutti i Segretari regionali del Movimento. L'Assemblea nazionale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato o il Comitato nazionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.. L Assemblea è convocata, a cura del Delegato nazionale, almeno trenta giorni prima della data della riunione; l avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l Assemblea nazionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti. L Assemblea nazionale é presieduta dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l Assemblea nazionale nomina un proprio presidente. E Segretario dell Assemblea nazionale il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell Assemblea. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall Assemblea nazionale stessa. Le elezioni alle cariche del Movimento Giovanile devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta. Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell Assemblea. Art. 16 L Assemblea nazionale esercita le seguenti attribuzioni: 1. deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità del Movimento Giovanile; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte all'esame dei competenti Organi Confederali; 2. approvare il programma di attività annuale predisposto dall Esecutivo nazionale; 3. apportare modifiche al presente Regolamento, affidando eventualmente al Comitato nazionale o ad apposita commissione la materiale stesura delle proposte di modifiche; le stesse devono essere deliberate con la presenza di almeno due terzi dei componenti l Assemblea e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. 4. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, il Delegato nazionale; 5. eleggere, ogni quattro anni, nel suo seno, l Esecutivo nazionale;

10 6. revocare il mandato al Delegato nazionale e/o all Esecutivo nazionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per le deliberazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo, la composizione dell Assemblea nazionale viene integrata come previsto dal secondo comma dell art. 15. Comitato Nazionale Art. 17 Il Comitato nazionale è costituito dal Delegato nazionale, dall Esecutivo nazionale e dai Delegati regionali pro-tempore. Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente ogni sei mesi o ogni qual volta il Delegato nazionale ne ravvisi la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente della Confederazione. La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato nazionale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Comitato nazionale è presieduto dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. E segretario del Comitato nazionale il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Il Comitato nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. Il verbale dell adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario. Art. 18 I1 Comitato nazionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. coordinare l attività dei Comitati regionali del Movimento; 2. elaborare i programmi generali per la formazione dei dirigenti del Movimento; 3. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale, tecnico-professionale ed economica degli aderenti; 4. studiare e divulgare, attraverso convegni, riunioni e stampa i problemi della categoria e, in particolare, della gioventù rurale; 5. proporre all'assemblea eventuali modifiche del Regolamento del Movimento;

11 6. deliberare, su proposta del Delegato nazionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, l affiancamento agli Organi regionali del Movimento Giovanile di un proprio incaricato per un periodo di quattro mesi rinnovabile. Tale provvisorio affiancamento dovrà essere notificato alla Confederazione ed alla Federazione regionale Coltivatori Diretti; 7. delegare all Esecutivo nazionale taluni dei propri compiti ad eccezione di quelli previsti ai numeri 5 e 6 del presente articolo. Esecutivo nazionale Art. 19 L Esecutivo nazionale è composto dal Delegato nazionale, che lo presiede, e da otto membri. L Esecutivo nazionale dura in carica quattro anni e si riunisce tutte le volte che il Delegato nazionale lo ritiene opportuno. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti, e le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato. La convocazione deve essere comunicata ai componenti l esecutivo almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. E Segretario dell Esecutivo il Segretario nazionale del Movimento Giovanile. Art. 20 L'Esecutivo nazionale del Movimento Giovanile adempie ai seguenti compiti: 1. attuare le delibere dell Assemblea nazionale e del Comitato nazionale; 2. predisporre il programma annuale delle attività nazionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale del Movimento Giovanile; 3. collaborare col Delegato per attuare le finalità proprie del Movimento Giovanile; 4. esercitare le deleghe conferite dal Comitato nazionale. Delegato nazionale Art. 21 Il Delegato nazionale è eletto dall Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta il Movimento Giovanile e ne dirige e coordina l attività. Il Delegato nazionale presiede l Assemblea nazionale, il Comitato nazionale e l Esecutivo nazionale. Il Delegato nazionale designa fra i componenti dell Esecutivo nazionale i due Vice Delegati e i cinque rappresentanti del Movimento in seno all Assemblea nazionale della Confederazione.

12 Designa le rappresentanze del Movimento Giovanile presso gli Organi politici, amministrativi e tecnici. Il Delegato nazionale mantiene i rapporti con gli Organi Confederali, al cui esame sottopone il programma di attività annuale e le delibere assunte dall Assemblea e dal Comitato nazionale. Il Delegato nazionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell art. 24. Il Delegato nazionale fa parte di diritto dell Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale della Confederazione. Segretario nazionale Art. 22 I1 Segretario nazionale del Movimento Giovanile è nominato dalla Giunta Esecutiva Confederale, d'intesa col Delegato nazionale del Movimento Giovanile. I1 Segretario attua, in collaborazione con il Delegato nazionale e l'esecutivo del Movimento, le delibere dell'assemblea e del Comitato nazionale. Egli sovrintende al funzionamento della Segreteria nazionale e partecipa, con diritto di parola, all'assemblea nazionale, alle riunioni del Comitato nazionale e dell'esecutivo e ne firma i verbali unitamente al Delegato. I1 Segretario nazionale del Movimento Giovanile coordina le Segreterie regionali del Movimento Giovanile. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI Art. 23 Le Assemblee provinciali e regionali del Movimento Giovanile, in relazione alle diverse realtà organizzative territoriali, hanno la facoltà di costituire organi esecutivi, nonché, per il livello provinciale, determinare il numero dei componenti del Comitato provinciale. E compito del Comitato regionale stabilire i criteri per la composizione della propria Assemblea. Eleggibilità ed incompatibilità Art. 24 I rappresentanti del Movimento in seno agli organi della Confederazione, delle Federazioni ad essa associate, e di tutti gli altri enti ed organismi dovranno aver raggiunto la maggiore età. Le cariche di Delegato nazionale, Delegato regionale, Delegato provinciale e Componente dell Esecutivo nazionale sono incompatibili tra loro. Tutte le cariche sociali del Movimento Giovanile sono incompatibili con la carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di membro di Giunta o Consiglio d'amministrazione provinciale, di Sindaco, con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi dei partiti politici o con la direzione di uffici dei partiti.

13 Norma finale Art. 25 Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le norme contenute in tutti i precedenti regolamenti. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme statutarie Confederali e le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dagli Organi della Confederazione al Comitato nazionale del Movimento Giovanile. Norma transitoria Art. 26 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Nazionale della Confederazione. Gli organi già eletti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.

Regolamento Coldiretti Giovani Impresa

Regolamento Coldiretti Giovani Impresa Regolamento Approvato dall Assemblea Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa il 9 giugno 2008 e dal Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale Coldiretti il 17 luglio 2008 Regolamento Coldiretti

Dettagli

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il

Dettagli

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la

Dettagli

REGOLAMENTO DONNE IMPRESA FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO DONNE IMPRESA FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia REGOLAMENTO DONNE IMPRESA FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia Art. 1 (Costituzione) È costituito, in seno a Confartigianato Imprese FVG il Movimento regionale Donne Impresa FVG con sede in

Dettagli

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO ART. 1 COSTITUZIONE 1.1. E' costituito, ai sensi del Titolo II - art. 5 dello statuto di Confartigianato Imprese Lombardia,

Dettagli

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione

Dettagli

CAP.I -Istituzione -scopi -funzioni Art. l) Istituzione Art. 2) Scopi Art. 3) Funzioni

CAP.I -Istituzione -scopi -funzioni Art. l) Istituzione Art. 2) Scopi Art. 3) Funzioni REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI INDICE CAP.I -Istituzione -scopi -funzioni Art. l) Istituzione Art. 2) Scopi Art. 3) Funzioni CAP.II -Sede -Durata Art. 4) Sede Art. 5) Durata

Dettagli

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,

Dettagli

Terziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)

Terziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013) Terziario Donna Regolamento (approvato il 16 ottobre 2013) STATUTO CONFCOMMERCIO.omissis Art. 16 Gruppo Terziario Donna 1. Presso Confcommercio-Imprese per l Italia è costituito il Gruppo Terziario Donna,

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 224/21.12.2006 In vigore dal 1 febbraio 2007 SOMMARIO Articolo 1 - Compiti

Dettagli

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione

Dettagli

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) ai sensi e ai fini

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA Regolamento del Consiglio di Area Didattica

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente

Dettagli

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali) CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale

Dettagli

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche

Dettagli

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. Allegato 5 Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. * * * Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) Legge è

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle

Dettagli

Regolamento del Forum Giovani

Regolamento del Forum Giovani Regolamento del Forum Giovani Approvato Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Composizione del Forum Art. 3 Organi Art. 4 Assemblea del Forum Art. 5 Presidente Art. 6 Gruppo di Coordinamento Art. 7 Gruppi di lavoro

Dettagli

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei

Dettagli

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE ANICA REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE Art. 1 - Scopo Il presente regolamento (il Regolamento), adottato ai sensi dell art. 10 dello Statuto ANICA (nel prosieguo lo Statuto ), disciplina

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

STATUTO DELLA FEDAGRI CAMPANIA. Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari

STATUTO DELLA FEDAGRI CAMPANIA. Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari STATUTO DELLA FEDAGRI CAMPANIA Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari Approvato dal Consiglio Regionale del 17 febbraio 2014 TITOLO 1 - Denominazione finalità e funzioni

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell

Dettagli

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili In ottemperanza a quanto previsto dall art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta della con delega per, viene emanato il seguente Regolamento che disciplina l organizzazione ed il funzionamento

Dettagli

CONFARTIGIANATO GIOVANI IMPRENDITORI REGOLAMENTO Approvato 25 febbraio 2012

CONFARTIGIANATO GIOVANI IMPRENDITORI REGOLAMENTO Approvato 25 febbraio 2012 CONFARTIGIANATO GIOVANI IMPRENDITORI REGOLAMENTO Approvato 25 febbraio 2012 Art. 1 (Costituzione) 1.1. E' costituito, ai sensi dell art. 10 dello statuto della Confederazione Generale Italiana dell'artigianato

Dettagli

Confartigianato Donne Impresa Toscana

Confartigianato Donne Impresa Toscana Confartigianato Donne Impresa Toscana Art. 1 (Costituzione) REGOLAMENTO 1.1 E costituito, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Confederazione Generale Italiana dell artigianato e delle Imprese il

Dettagli

PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2010 Articolo 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...

Dettagli

C O M U N E D I C O R A T O

C O M U N E D I C O R A T O C O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI) REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PERMANENTE DELLO SPORT (Approvato con Delibera di C.C. n. 87 del 24.10.2016) INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Competenze

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO GIOVANI PADANI LEGA NORD - LEGA LOMBARDA approvato dal Consiglio Nazionale del 4 settembre 2015

REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO GIOVANI PADANI LEGA NORD - LEGA LOMBARDA approvato dal Consiglio Nazionale del 4 settembre 2015 REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO GIOVANI PADANI LEGA NORD - LEGA LOMBARDA approvato dal Consiglio Nazionale del 4 settembre 2015 Art. 1 - Scopo Il Movimento dei Giovani Padani della Nazione, altresì definito

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA TURISTICHE E RICETTIVE DEL COMUNE DI SONA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA TURISTICHE E RICETTIVE DEL COMUNE DI SONA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA TURISTICHE E RICETTIVE DEL COMUNE DI SONA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12.05.2015 1 INDICE Art. 1 Istituzione

Dettagli

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Benedetto Castelli BRESCIA ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE

Dettagli

REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008

REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008 REGOLAMENTO SOCIALE Approvato dall'assemblea Generale dei Soci in data 27 giugno 2008 SEZIONI SOCI ART. 1 - COMPITI E FUNZIONI Le sezioni soci rappresentano l'articolazione del corpo sociale della cooperativa.

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' Citta'di Casoria REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 23.03.2017-1 Articolo 1 ISTITUZIONE E SEDE Al fine di favorire la piena integrazione

Dettagli

Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile Art. 1 Premessa Per rispondere in modo sempre più concreto alle suddette esigenze di protezione civile, la Provincia di Cremona e

Dettagli

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE 1. Con riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

Dettagli

Costituzione di comitato tecnico

Costituzione di comitato tecnico Costituzione di comitato tecnico Si sono riuniti in Correggio, al civico numero 15 di Corso Mazzini negli uffici dello Studio Legale Orlandi, i signori: Severi Arch. Mauro Orlandi Avv. Giovanni Prandi

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI 1 ART. 1 FUNZIONE COMITATO 1. È istituito nel Comune di Bitonto il Comitato per i gemellaggi con compito di: a) promuovere, programmare,

Dettagli

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione 1. E' costituita la Federazione Regionale denominata CISL Scuola e Formazione Lombardia (di

Dettagli

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

L'Associazione D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma. STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane

Dettagli

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA (con modifiche deliberate nell assemblea straordinaria del 4 ottobre 2010) Art. 1 Costituzione e scopo 1.1 È costituito il Comitato del Quartiere Milano

Dettagli

REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO

REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO REGOLAMENTO ALTA VALSUGANA e BERSNTOL UNIONE PER IL TRENTINO Il presente regolamento disciplina l attività politica ed organizzativa degli organi dell Unione per il Trentino dell'alta Valsugana e Bersntol.

Dettagli

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza

Dettagli

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono

Dettagli

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:

Dettagli

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Art.1 Istituzione della Consulta 1) Nell ambito della Consulta per la tutela sociale e promozione umana di cui art. 9 del Regolamento degli

Dettagli

STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non

STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA ITALIANA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI Art. 1 Costituzione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014 Art. 1 (Istituzione) 1. Il Comune di Cesena riconosce la cultura

Dettagli

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA

REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA Regolamento 2013, def. REGOLAMENTO GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia associazione nazionale imprese cosmetiche

Dettagli

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE S T A T U T O TITOLO I Costituzione dell Associazione Sede Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE LECCHESE

Dettagli

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO

Dettagli

CONFERENZA ISTITUZIONALE DEGLI ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ UMBRIA SALUTE SCARL REGOLAMENTO

CONFERENZA ISTITUZIONALE DEGLI ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ UMBRIA SALUTE SCARL REGOLAMENTO CONFERENZA ISTITUZIONALE DEGLI ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ UMBRIA SALUTE SCARL REGOLAMENTO Art. 1 Istituzione 1. E istituita in esecuzione dell art. 22 dello Statuto Sociale di Umbria

Dettagli

Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE C.C. Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE RICHIAMATA la propria proposta n. 49 del 16.04.09, di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento

Dettagli

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI Regolamento Sezioni AICA 1/5 INDICE 1. Finalità delle Sezioni Territoriali...3 2. Costituzione di

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani

Dettagli

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE INDICE CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI ART. 1 - ISTITUZIONE ART. 2 - ATTRIBUZIONI CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONSILIARE N. 16 DEL 08/05/2012 ALLEGATO A ALLA DELIBERA COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 1 INDICE ART. 1

Dettagli

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale

Dettagli

COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con delibera del C.C. n. 34 del 20.07.2009 Il Comune di Filadelfia, Premesso che, il Comune di Filadelfia,

Dettagli

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico. STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi

Dettagli

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Statuto della Consulta Giovanile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 22/11/2005

Dettagli

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione

Dettagli

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014)

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014) Regione Calabria DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO Allegato B REGIONE CALABRIA (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014) ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA

Dettagli

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo. STATUTO DI ASSOCIAZIONI DI SETTORE ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE IMPORTATORI FABBRICANTI AUDIOPROTESI Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE E costituita all interno e nell ambito della Federazione

Dettagli

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta)

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) 1. Natura II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in

Dettagli

C I T T A D I C O S S A T O (Provincia di Biella)

C I T T A D I C O S S A T O (Provincia di Biella) C I T T A D I C O S S A T O (Provincia di Biella) ----------------------------------------- REGOLAMENTO DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA DI GORIZIA PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005. In vigore dal 6 aprile 2005 1 Art. 1 Costituzione 1. Il Consiglio

Dettagli

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale

Dettagli

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15/10/2015 1 Articolo 1 - Istituzioni e scopi 1.E istituita dal Comune di Artegna

Dettagli

STATUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE RENATO SÒRIGA

STATUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE RENATO SÒRIGA STATUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE RENATO SÒRIGA STATUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE SÒRIGA Art.1 - Istituzione e finalità 1. Ai sensi della Legge Regionale n.81 del 14/12/1985 é istituito il

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 370 DEL 09.06.1997 I N D I C E Art. 1 - Adozione... pag. 2 Art. 2 - Finalità... 2 Art. 3 - Composizione

Dettagli

REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI PRO LOCO RAGOGNA

REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI PRO LOCO RAGOGNA REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI PRO LOCO RAGOGNA Consiglio di Amministrazione Presidente Giunta Esecutiva Revisori dei Conti Collegio dei Probiviri Articolo 1 L Associazione Pro Loco Ragogna, con sede legale

Dettagli

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA

Dettagli

DENOMINAZIONE SEDE SCOPI E COMPITI ART. 1. Denominazione sede

DENOMINAZIONE SEDE SCOPI E COMPITI ART. 1. Denominazione sede DENOMINAZIONE SEDE SCOPI E COMPITI ART. 1 Denominazione sede E istituita nel Comune di Catenanuova, con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale, l Associazione definita

Dettagli

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo

Dettagli

STATUTO DEL C.S.V.M.

STATUTO DEL C.S.V.M. STATUTO DEL C.S.V.M. Approvato dall Assemblea Costituente il CSVM in data 3 luglio 1997 e così modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del CSVM in data 14 aprile 1998, 6 aprile 2001, 10 aprile

Dettagli

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2000 e

Dettagli

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.

Dettagli

Statuto dei Giovani Democratici Federazione di Novara

Statuto dei Giovani Democratici Federazione di Novara Statuto dei Giovani Democratici Federazione di Novara CAPO I PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA Articolo 1 GD Novara 1. I Giovani Democratici della Provincia di Novara (di seguito GD Novara) rappresentano

Dettagli

Indice. Articolo 1 Finalità del regolamento

Indice. Articolo 1 Finalità del regolamento REGOLAMENTO Consiglio di Facoltà di Scienze Umane - Corso di Laurea Triennale in Scienze Criminologiche Investigative e della Sicurezza LUDES Foundation HEI Malta Indice Articolo 1 Finalità del regolamento

Dettagli

AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO)

AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO) Gruppo Regionale AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO) Art. 1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO Art. 2 ATTO DI ISTITUZIONE DEL GRUPPO

Dettagli

RICHIAMATI CONSAPEVOLI

RICHIAMATI CONSAPEVOLI I Difensori civici delle Regioni a Statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, riuniti a Roma i giorni 23 settembre e 7 ottobre 2003, RICHIAMATI l atto costitutivo dell

Dettagli