Il Welfare Sanitario per Titolari ed Amministratori di Impresa. Cenni sull'utilizzo delle casse di assistenza e sui vantaggi fiscali-contributivi

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1 Il Welfare Sanitario per Titolari ed Amministratori di Impresa. Cenni sull'utilizzo delle casse di assistenza e sui vantaggi fiscali-contributivi in collaborazione con: UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA Reggio Emilia 7 ottobre 2015

2 PROGRAMMA Parte prima: presupposti giuridici e fiscali del welfare sanitario aziendale; Parte seconda: applicazione ed interpretazione della normativa specifica per gli Amministratori; Parte terza: impostazione di delibera assembleare e/o regolamento aziendale; Parte quarta: le prestazioni offerte dagli Enti di Assistenza Sanitaria; Parte quinta: altri servizi di assistenza in caso invalidità, perdita autosufficienza, morte.

3 Parte prima: presupposti giuridici e fiscali del welfare sanitario aziendale.

4 Il finanziamento della spesa sanitaria in Italia Spesa pubblica 113,5 Mld Intercettare la spesa e la domanda di servizi delle famiglie italiane Spesa sanitaria totale 144,1 Mld Spesa privata 30,6 Mld Out-of-pocket delle famiglie 27 Mld Spesa finanziata dalla previdenza privata 3,6 Mld Assicurazioni 2,3 Mld Fondi autogestiti e mutue 1,3 Mld Polizze 900 mil Fondi assicurati 1,3 Mld

5 Il Decreto Legislativo n. 314 in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, ha modificato l'art. 48 (ora art. 51) del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi - DPR N. 917) nella determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare ha previsto una specifica serie di norme in materia di assistenza sanitaria (Cfr. anche C.M , n. 326/E/III Legge Finanziaria 2007 Legge Finanziaria 2008 D.M. 31/03/2008).

6 Decreto Legislativo n. 314 ART COMMA 1-2 Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro / sostituto di imposta. Il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale principio si applica anche con riferimento all'imputazione dei valori relativi ai beni e servizi concessi al sostituito / dipendente.

7 Decreto Legislativo n. 314 ART COMMA 1-2 Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: - i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; - i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo annuo non superiore complessivamente a 3.615,20; - il suddetto limite annuo è fissato cumulativamente per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ma è comunque irrilevante la circostanza che il versamento avvenga eventualmente da parte soltanto di uno soltanto dei soggetti, cioè solo dal datore di lavoro o solo dal lavoratore; - eventuali contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) in eccedenza al limite complessivo annuo di 3.615,20 concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente.

8 Decreto Legislativo n. 314 ART COMMA 1-2 Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente e/o relativi familiari a carico se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta a 258,23. - se il predetto valore é superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

9 Oneri aggiuntivi - Indicativamente, sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti oneri aggiuntivi: - 30% circa per contributi INPS a carico del datore di lavoro (anche se la percentuale varia di poco, secondo ì settori di attività economica); - 9% circa a carico dei dipendente per lo stesso titolo; l intera retribuzione (al netto dei contributo di cui al punto 2) è per il dipendente assoggettata all'irpef; - Se le retribuzioni sono erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, tali retribuzioni possono essere assoggettate al solo contributo di solidarietà dei 10% a carico del datore di lavoro.

10 Trattamento per POLIZZE SANITARIE: Il Decreto Legislativo è molto chiaro: Non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20. A tal proposito occorre ricordare che nel tetto di 3.615,20 vanno conteggiati anche gli eventuali contributi versati ai Fondi di categoria (FASI, FASDAC, QUASS e similari). L unico costo aggiuntivo per l Azienda è il Contributo di solidarietà INPS pari al 10% dei contributi versati alla Cassa come precedentemente indicato.

11 Parte seconda: applicazione ed interpretazione della normativa specifica per gli Amministratori.

12 La circolare 12 maggio 2000, n. 95, ancorché con riferimento ai redditi di pensione, ha affermato che «i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di assistenza sanitaria in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare l imponibile del precettore Nell ipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dell art. 13-bis del TUIR». Ciò in conformità a quanto previsto dall art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR. Fonte: Agenzia delle Entrate Interpello /2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

13 Quanto alle tipologie di redditi oggetto della richiesta, ricomprese nella lettera c- bis) del comma 1 dell art. 50 del TUIR (relativo ai redditi assimilati), si evidenzia che il successivo art. 52 del TUIR dispone al comma 1 che «Ai fini della determinazione dei redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell art. 51» e che la circolare 6 luglio 2001, n. 67 ha riconfermato al punto 3 tale impostazione con riferimento proprio ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Fonte: Agenzia delle Entrate Interpello /2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

14 I contributi versati dai soggetti indicati nell istanza dunque non concorreranno all ammontare del reddito imponibile sole se tale adempimento derivi da obblighi contrattuali ovvero accordi o regolamenti aziendali e nei limiti di un importo non superiore a 3.615,20 tenendo anche conto dei contributi versati ai sensi dell art. 10 comma 1, lettera e-ter del TUIR (contributi ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale). Fonte: Agenzia delle Entrate Interpello /2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

15 Piano Sanitario adesione totalitaria: Questa soluzione prevede: a) L adesione dell Azienda all Ente di Assistenza Sanitaria versando una quota associativa; b) L esistenza di una delibera assembleare / regolamento che preveda dunque l attribuzione del benefit alla categoria degli Amministratori; c) La sottoscrizione di Piani Sanitari studiati appositamente per gli Amministratori dell Azienda.

16 Parte terza: impostazione di delibera assembleare e/o regolamento aziendale.

17 La XXXX rappresentata dal Sig. ZZZZ, nella sua qualità di Amministratore delegato della Società con il presente Regolamento aziendale, stabilisce di dar corso ad un trattamento di natura assistenziale a favore della categoria Amministratori, anche di futura nomina d ora in avanti denominati «Beneficiari». La finalità del regolamento è quella di ampliare la tutela a favore dei succitati e di migliorarne la fruibilità nelle seguenti aree: - Tutela di natura assistenziale sanitaria.

18 Con decorrenza dal XY, e fino alla data di un eventuale revoca o modifica del presente Regolamento, si stabilita di dar corso al seguente programma assistenziale: Programma assistenziale sanitario Si istituisce un programma assistenziale integrativo avente lo scopo di garantire alle Categorie su indicate le seguenti prestazioni: rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero e/o delle spese mediche specialistiche e per esami entro limiti previsti dalle Convenzioni alle quali l Azienda ha aderito, soggette a variazioni e fissate anno per anno. La contribuzione annua sarà a totale carico dell Azienda limitatamente ai contributi necessari per la copertura del nucleo familiare; mentre viene data facoltà allo stesso per l inclusione dei familiari a non a carico.

19 Parte quarta: le prestazioni offerte dagli Enti di Assistenza Sanitaria.

20 Prodotto salute Un prodotto salute (o copertura malattia ) consiste in un insieme di prestazioni sanitarie (garanzie o benefits) chiaramente definite e in una serie di vincoli economici e regole da utilizzare per accedere alle prestazioni. TIPOLOGIA PRODOTTI INDIVIDUALI PRODOTTI SALUTE CONVENZIONI GRUPPI APERTI CONVENZIONI GRUPPI CHIUSI Sul mercato italiano garanzie, vincoli e regole sono molto differenti per tipologia di prodotti.

21 Gamma di prestazioni TIPO DI GARANZIA Ospedaliere Grandi interventi/ Ricovero Con Intervento Ricovero Senza Intervento Day Hospital con intervento Parto Diarie.. Extraospedaliere Medicina di base Prevenzione Apparecchi protesici Visite Specialistiche Accertamenti Diagnostici Assistenza domiciliare Riabilitazione Farmaci Cure dentarie Mezzi oculistici..

22 Differenziazione prodotti PARAMETRI INDIVIDUALI COLLETTIVE (GRUPPI CHIUSI) Gamma prestazioni Di base: ospedaliere Complete in funzione della categoria/premio Premio differenziazione unità SI, per età e sesso a persona Vincoli di ingresso SI, questionario Anamnestico NO Esclusioni Standard + specifiche per assicurato NO, a nucleo Solo standard Carenze SI Limitate Durata Pluriennale (la riforma Bersani ha spinto verso durata annuale, recente inversione di tendenza verso pluriennalità) Annuale (nella maggior parte dei casi)

23 Servizi di supporto Oltre agli aspetti tecnici diventa sempre più importante la capacità di offrire una elevata qualità di servizio in termini di: Velocità e precisione del rimborso Efficiente gestione reclami e contenzioso Network strutture convenzionate e centri di eccellenza mondiali Supporto all assistito/assicurato Disponibilità di strumenti web-based Reporting

24 Parte quinta: altri servizi di assistenza in caso invalidità, perdita della autosufficienza, morte.

25 Trattamento POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI: Nell ambito delle polizze infortuni è necessario individuarne l ambito di operatività secondo: - rischi inerenti l attività professionale; - rischi inerenti la vita privata (extra-professionale). La copertura dei rischi professionali si configura come tutela del patrimonio dell azienda, e come tale costo fiscalmente deducibile per la stessa e non imponibile ai dipendenti. Di norma il costo di tale copertura è pari al 50% del costo complessivo anche se per gli Amministratori potrebbe essere più complesso individuare la corretta ripartizione E pertanto conveniente per l Azienda stipulare direttamente tale polizza.

26 Trattamento POLIZZE INFORTUNI EXTRA - PROF: La copertura dei rischi extra-professionali si configura come benefit ed il relativo premio rientra nell imposizione contributiva e fiscale ordinaria. La sua sottoscrizione tramite una Cassa di Assistenza ne riduce, per l Azienda e l Amministratore, l imposizione contributiva: 10% - contributo di solidarietà INPS - al posto della contribuzione ordinaria. Occorre peraltro ricordare che, se il premio di polizza non supera complessivamente con il valore di altri beni e servizi ceduti ai dipendente l ammontare di 258,23 pro capite, detto premio non é reddito l Amministratore, e lo stesso non sopporta oneri per contributi sociali.

27 Trattamento POLIZZE I.P.M: Valgono le considerazioni esposte per le polizze Infortuni extra-professionali. Le polizza Invalidità Permanente da Malattia si configurano come fringe-benefit ed il relativo premio rientra nell imposizione contributiva e fiscale ordinaria. La loro sottoscrizione tramite una Cassa di Assistenza ne riduce per l Azienda e l Amministratore l imposizione contributiva: 10% - contributo di solidarietà INPS - al posto della contribuzione ordinaria. Come indicato al Comma 3 del Decreto Legge se il premio di polizza non supera complessivamente con il valore di altri beni e servizi ceduti all Amministratore l ammontare di 258,23 pro capite, detto premio non é reddito per l Amministratore, e lo stesso non sopporta oneri per contributi sociali.

28 Trattamento VITA CIRCOLARE 55 AGENZIA DELLE ENTRATE: In estrema sintesi, nel mercato, in particolare per le polizze vita che assicurano diversi dirigenti, si è consolidata la tendenza di far assumere all'azienda l'impegno di pagamento della prestazione (con un regolamento aziendale nei confronti del dipendente. L'azienda provvede poi ad assicurare la prestazione con contratto a contarenza diretta, e con beneficiaria la stessa azienda. L'agenzia delle entrate con circolare 55/E/99, ha confermato che il contratto stipulato dall'azienda è fatto nel proprio interesse, e quindi non può essere considerato un benefit a favore del dipendente.

29 Grazie per l attenzione! 29

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