1. Premessa. Roma, 10/07/2002. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E

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1 Roma, 10/07/2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali LORO SEDI Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI INFORMATIVA N. 64 Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI Agli Enti di Patronato LORO SEDI OGGETTO: CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo e per i due bienni economici e Premessa In data 21 febbraio 2002 è stato sottoscritto dall ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo e per i bienni economici e Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato ivi compresi i Ricercatori e Tecnologi precedentemente disciplinati dal CCNL 5 marzo 1998, inerente l area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali. Per contro le disposizioni del presente contratto non si applicano 1

2 ai dirigenti amministrativi i quali, in virtù dell accordo quadro del 24 novembre 1998, sono stati ricompresi nell Area I dell autonoma contrattazione collettiva per il personale dirigente. Per esplicita disposizione contrattuale restano ferme, in quanto compatibili con il CCNL in esame, le norme contenute nei CC.CC.NN.LL. del 7 ottobre 1996 e 5 marzo BIENNIO ECONOMICO Ispettori generali r.e., direttori di divisione r.e. e personale dal IV al X livello 2.1. Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione, già individuata dal CCNL 7 ottobre 1996, si compone delle seguenti voci: A) trattamento fondamentale - stipendio tabellare; - retribuzione individuale di anzianità e relativi incrementi, ove spettanti; - indennità integrativa speciale. B) trattamento accessorio - indennità di valorizzazione professionale; - compensi per il lavoro straordinario; - indennità di rischio, disagio, responsabilità; - indennità di Ente; - indennità di posizione; - compensi per la produttività collettiva ed individuale. Al personale, ove spettante, è corrisposto l assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni Aumenti della retribuzione base (articolo 69) Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall articolo 2 del CCNL stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati alle scadenza del 1 novembre 1998 e 1 luglio 1999 secondo importi mensili lordi, per tredici mensilità, differenziati in base al livello di appartenenza, comportando il nuovo trattamento economico iniziale annuo lordo da attribuire alle medesime scadenze (Allegato A). Restano confermate l indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data del 21 febbraio

3 2.3. Effetti dei nuovi stipendi (articolo 70) Gli incrementi della retribuzione base hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio contrattuale in esame. Tal incrementi hanno, altresì, effetto dalle singole decorrenze su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le norme fanno espresso rinvio allo stipendio tabellare Fondo per l indennità di ente (articolo 43, co. 2 lettera c) CCNL ) Indennità di Ente (articolo 71) Al personale dal IV al X livello, nonché ai direttori di divisione r.e. e agli ispettori generali r.e., compete l indennità di Ente incrementate nelle misure annue lorde indicate nell allegato B), differenziate in base al livello di appartenenza Tale indennità è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 1996 ai sensi dell articolo 44 del CCNL 7 ottobre 1996; dalla medesima data cessava di essere corrisposta l indennità di incentivazione e funzionalità di cui all articolo 16, comma 4 del DPR 171/1991. Per esplicita previsione contrattuale l indennità di Ente riveste carattere di stabilità, in quanto non soggetta né a riduzione né a revoca; essa, inoltre, viene corrisposta in via continuativa a tutto il personale in servizio. La misura dell indennità di Ente è incrementata ulteriormente secondo importi definiti in sede di contrattazione decentrata o integrativa di Ente. Tale incremento viene finanziato utilizzando le risorse di cui all articolo 43, comma 2, lettera c), secondo periodo del CCNL e viene erogato mensilmente per dodici mensilità alla generalità dei dipendenti indipendentemente dalla presenza. Date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite dagli emolumenti in esame, si ritiene che l indennità di Ente incida nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Differenziale Indennità di Ente Nell ipotesi in cui il valore dell indennità di Ente fosse stato inferiore a quello relativo all indennità di incentivazione e funzionalità in godimento percepita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1995, il relativo valore differenziale è conservato ed erogato individualmente ad personam. Tale valore differenziale è valutabile nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Altre Indennità Il CCNL in esame non disciplina esplicitamente le diverse indennità ricomprese nella struttura della retribuzione, lasciandone, pertanto, immutati gli importi già previsti dal CCNL 7 ottobre Per quanto attiene la valutazione delle diverse indennità ai fini del trattamento di quiescenza, si rappresenta quanto segue: 3

4 - l indennità di rischio da radiazioni (articolo 47 CCNL 21 febbraio 2002) resta disciplinata dall articolo 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti del personale esposto al rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, viene corrisposta un indennità di rischio connessa a determinate mansioni che, pertanto, non viene più erogata in caso di svolgimento di funzioni diverse. L indennità non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. Date le caratteristiche dell emolumento in esame, esso è valutabile nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Le stesse considerazioni valgono per altre tipologie di indennità connesse a particolari condizioni di disagio, pericolo danno e responsabilità nonché per i compensi per lavoro straordinario e quelli per la produttività collettiva ed individuale: tali emolumenti rappresentano i diversi istituti del salario accessorio e rientrano, quindi, nella valutazione della seconda quota di pensione; - l indennità di valorizzazione professionale, istituita dall articolo 42 CCNL 7 ottobre 1996 a decorrere dal 1 gennaio 1996 per il personale appartenente al IV livello del profilo collaboratore tecnico Enti di ricerca (C Ter), è corrisposta per un importo fisso di Lire mensili lorde per dodici mensilità. L emolumento è attribuito, previa selezione, al personale interessato avente esperienza professionale almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto di titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali. Tale indennità rappresenta il corrispettivo della prestazione lavorativa svolta in funzione delle qualità professionali del singolo dipendente e, una volta attribuita, non risulta possa essere revocata. Date le caratteristiche di fissità e continuità, l indennità di valorizzazione professionale incide nella valutazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs 503/1992; - l indennità di posizione, istituita ai sensi dell articolo 46 del CCNL 7 ottobre 1996 a decorrere dal 1 gennaio 1996, compete al personale appartenente ai livelli IV e V del profilo di funzionario amministrativo per un importo annuo lordo di Lire 2 milioni. Tale indennità, correlata a posizioni organizzative di particolare complessità, è utile ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs. 503/ l indennità di funzione di cui all articolo 15, comma 2 della legge n. 88/1989 compete al personale appartenente ai livelli IV e V del profilo di funzionario amministrativo (già funzionari della ex categoria direttiva della ottava e nona qualifica) e viene corrisposta per indennizzare le funzioni attribuite a tale personale in base al grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. Date le caratteristiche dell emolumento in esame, equiparabili a quelle della retribuzione di posizione attribuita al personale appartenente all area dirigenziale, esso è valutabile nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs. 503/

5 3. Ricercatori e Tecnologi 3.1. Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione dei Ricercatori e Tecnologi - ivi compresi quelli con rapporto a tempo determinato (I, II e III livello), già individuata dal CCNL 5 marzo 1998 per il quadriennio 1994/1997 relativo all Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, si compone delle seguenti voci: - stipendio tabellare relativo alla posizione ricoperta; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - indennità integrativa speciale; - trattamento accessorio come definito dal CCNL del 5 marzo 1998, II biennio economico 1996/1997: indennità per oneri specifici connessi all esercizio dell attività di ricercatore e tecnologo, indennità di direzione e di responsabilità professionale, indennità direzione strutture rilevanti, indennità rischio da radiazioni, indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti; - assegni familiari, ove spettanti Aumenti della retribuzione base (articolo 72) Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall articolo 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 II biennio economico sono incrementati alle scadenze del 1 novembre 1998 e 1 luglio 1999 secondo importi mensili lordi, per tredici mensilità, differenziati in base a ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali, il nuovo trattamento economico iniziale annuo lordo da attribuire alle medesime scadenze (Allegato C) Effetti dei nuovi stipendi (articolo 73) Gli incrementi della retribuzione base hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio contrattuale in esame. Tal incrementi hanno, altresì, effetto dalle singole decorrenze su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le norme fanno espresso rinvio allo stipendio tabellare Indennità Anche per i Ricercatori e Tecnologi il CCNL in esame non disciplina esplicitamente il trattamento accessorio, lasciando, pertanto, immutati gli importi delle indennità già previste dal precedente contratto. - l indennità di responsabilità professionale, già prevista dall articolo 22 del DPR 171/1991 per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, compete ai Ricercatori e Tecnologi di I, II e III livello nonché ai Ricercatori e Tecnologi che esercitano nell Ente funzioni per cui è richiesta l iscrizione ad albi professionali. Data la natura dell emolumento in 5

6 esame, equiparabile a quella della retribuzione di posizione attribuita al personale appartenente all area dirigenziale, esso è valutabile nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs. 503/1992; - l indennità di direzione di strutture di particolare rilievo è stata istituita dall articolo 9 CCNL 5 marzo 1998, II biennio, a decorrere dal 1 gennaio 1997 ed è attribuita ai Ricercatori e Tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Tale emolumento è cumulabile con le altre indennità previste da disposizioni normative o contrattuali. Ai fini del trattamento di quiescenza, tale indennità concorre a determinare la quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs 503/1992; - l indennità per oneri specifici, già prevista dall articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, II biennio, compete a decorrere dal 1 gennaio 1997 ed è connessa all esercizio dell attività di Ricercatore e Tecnologo. Tale emolumento è fisso e corrisposto per tredici mensilità e, pertanto, incide nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs 503/1992; - l indennità di rischio da radiazioni continua ad essere disciplinata dall articolo 26 del DPR 171/191 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni le classificazioni introdotte dal Dlgs 230/1995. Ai fini del trattamento di quiescenza valgono le medesime considerazioni già formulate per quanto riguarda il personale dal IV al X livello e, pertanto, l emolumento è valutabile nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera b) del D.lgs 503/1992; - le indennità derivanti da specifiche disposizioni normative costituiscono, in ogni caso, istituti del salario accessorio e, di conseguenza, sono valutabili nella seconda quota di pensione. BIENNIO ECONOMICO Ispettori generali r.e., direttori di divisione r.e. e personale dal IV al X livello 4.1. Aumenti della retribuzione base (articolo 1) Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall articolo 69 del CCNL primo biennio economico, sono incrementati di importi mensili lordi, per tredici mensilità, differenziati in base al livello di appartenenza, comportando alle scadenze del 1 luglio 2000 e 1 gennaio 2001 i nuovi stipendi tabellari così come indicati nell allegato D). Sono confermate l indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data del 21 febbraio Effetti nuovi stipendi (articolo 2) Gli incrementi della retribuzione base hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio contrattuale in esame. Tal incrementi hanno, altresì, effetto dalle singole decorrenze su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le norme fanno espresso rinvio allo stipendio tabellare. 6

7 4.3 Indennità di valorizzazione professionale (articolo 3) A decorrere dal 31 dicembre 2001 l importo dell indennità di valorizzazione professionale di cui all articolo 42 del CCNL 7 ottobre 1996 è determinato nella misura di L lorde per dodici mensilità, senza effetti sulla tredicesima mensilità. 4.4 Indennità di Ente A decorrere dal 1 gennaio 2001 l indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate nell allegato E). 5. Ricercatori e Tecnologi 5.1. Aumenti della retribuzione base (articolo 6) Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall articolo 72, comma 2 del CCNL primo biennio economico, sono incrementati di importi mensili lordi, per tredici mensilità, differenziati in base alla fascia stipendiale ed al livello di appartenenza, comportando alle scadenze del 1 luglio 2000 e 1 gennaio 2001 i nuovi stipendi tabellari così come indicati nell allegato F). Sono confermate l indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data del 21 febbraio Effetti nuovi stipendi (articolo 7) Gli incrementi della retribuzione base hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio contrattuale in esame. Tali incrementi hanno, altresì, effetto dalle singole decorrenze su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le norme fanno espresso rinvio allo stipendio tabellare Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale A decorrere dal 1 gennaio 2001 viene istituita una indennità di valorizzazione professionale mensile, per tredici mensilità, da corrispondere a tutto il personale con qualifica di Ricercatore e Tecnologo, per importi differenziati in base al livello di appartenenza. Trattandosi di emolumento corrisposto in via continuativa, in quanto non revocabile, e predeterminato negli importi esso incide nella quota di pensione di cui all articolo 13, lettera a) del D.lgs. 503/1992. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo Gala F.to Dr. Gala 7

8 Allegato A) Ispettori Generali r.e., direttori di divisione r.e. e personale dal IV al X livello Livello Dal Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e Quarto livello Quinto livello Sesto livello Settimo livello Ottavo livello Nono livello Decimo livello Livello Dal Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e Quarto livello Quinto livello Sesto livello Settimo livello Ottavo livello Nono livello Decimo livello

9 Allegato B) INDENNITA' DI ENTE Incrementi annui dal * Livello Incrementi Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e Quarto livello Quinto livello Sesto livello Settimo livello Ottavo livello Nono livello Decimo livello * gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL

10 Allegato C) Ricercatori e tecnologi Fascia stipendiale dal I II III da 0 a da 5 a da 9 a da 13 a da 17 a da 23 a da 31 in poi Fascia stipendiale dal I II III da 0 a da 5 a da 9 a da 13 a da 17 a da 23 a da 31 in poi

11 Allegato D) Ispettori Generali r.e., direttori di divisione r.e. e personale dal IV al X livello Livello Dal Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e Quarto livello Quinto livello Sesto livello Settimo livello Ottavo livello Nono livello Decimo livello Livello dal Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e Quarto livello Quinto livello Sesto livello Settimo livello Ottavo livello Nono livello Decimo livello

12 Allegato E) INDENNITA DI ENTE Incrementi annui dal Livelli Incrementi Ispettore Generale r.e Direttore Divisione r.e IV V VI VII VIII IX X * gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL

13 Allegato F) Ricercatori e Tecnologi Fascia stipendiale dal I II III da 0 a da 5 a da 9 a da 13 a da 17 a da 23 a da 31 in poi dal Fascia stipendiale I II III da 0 a da 5 a da 9 a da 13 a da 17 a da 23 a da 31 in poi

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