OGGETTO: D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella L. 15/7/2011 n. 111 (c.d. manovra correttiva ) - Novità fiscali

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1 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 1 agosto 2011 Circolare n. 16/2011 OGGETTO: D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella L. 15/7/2011 n. 111 (c.d. manovra correttiva ) - Novità fiscali PREMESSA Il D.L. 6/7/2011 n. 98 (c.d. manovra correttiva ), entrato in vigore il 6/7/2011, è stato convertito nella L. 15/7/2011 n. 111, entrata in vigore il 17/7/2011. La manovra correttiva contiene, tra l altro, alcune novità in materia fiscale. NOVITA IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE E IRAP MODIFICHE AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Per favorire la costituzione di nuove imprese, la manovra correttiva ha riformato e concentrato il regime dei contribuenti minimi e quello delle nuove iniziative produttive. NUOVI REQUISITI PER L ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI A partire dall 1/1/2012, il regime dei contribuenti minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa, arte o professione; oppure l hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007. Inoltre, per poter fruire del regime: TORINO Tel / Via Lagrange n. 10 Fax info@studioagosta.it

2 il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente, non deve essere superiore a ,00 euro. PERIODO DI DURATA DEL REGIME Il nuovo regime può essere applicato per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi. Soggetti con meno di 35 anni di età Tuttavia, in relazione ai soggetti con meno di 35 anni di età, è possibile fruire del nuovo regime anche oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta in cui il contribuente compie il 35 anno di età. RIDUZIONE DELL ALIQUOTA DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Dall 1/1/2012, l imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi è ridotta dal 20% al 5%. AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME DEI MINIMI I soggetti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono utilizzare il regime dei minimi oppure, se già lo utilizzavano, devono fuoriuscirne, possono beneficiare di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutti gli altri requisiti che erano precedentemente previsti per il regime dei minimi. Tali soggetti, infatti, fermi restando l obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono: esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini IVA; esenti da IRAP.

3 Le suddette agevolazioni cessano di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti che erano necessari per l accesso al regime di minimi o si verifica una condizione ostativa, secondo quanto previsto dal precedente regime dei minimi. Opzione per la contabilità ordinaria È comunque possibile optare per l applicazione del regime di contabilità ordinaria. In tal caso, l opzione rimane valida per almeno un triennio. RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRES È stato riformato il regime fiscale delle perdite d impresa dei soggetti IRES: prevedendo che esse possano essere utilizzate per compensare i redditi futuri solo limitatamente all 80% di questi ultimi; abolendo il limite di 5 anni al riporto delle perdite, in precedenza previsto. AMBITO SOGGETTIVO Le modifiche in commento riguardano solo le società di capitali, gli enti commerciali (es. consorzi con attività esterna) e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti. Non sono, invece, interessate dalla riforma le perdite: delle imprese individuali; delle società di persone; degli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (le cui regole di utilizzo sono quelle previste per i soggetti IRPEF). FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Per esemplificare il meccanismo di funzionamento delle nuove regole, si ipotizzi una srl che dichiari una perdita fiscale di 120 nel periodo d imposta n e un reddito imponibile di 100 nel periodo d imposta n+1. In questo caso: in vigenza del vecchio regime, nel periodo d imposta n+1 la società non avrebbe assolto IRES, per effetto della compensazione integrale del reddito imponibile con le perdite maturate nel periodo d imposta precedente, e avrebbe riportato ai periodi d imposta successivi l eccedenza di 20 (utilizzabile sino al periodo d imposta n+5 ); per effetto delle nuove disposizioni, invece, nel periodo d imposta n+1 la società può utilizzare perdite solo per 80 (l 80% del reddito imponibile), assolvendo l IRES sui 20 residui;

4 le perdite eccedenti, pari a 40, sono utilizzabili negli esercizi successivi, sempre nel limite dell 80% del reddito di ciascuno di essi, ma anche oltre il periodo d imposta n+5. DECORRENZA Non è stata prevista a livello normativo una specifica decorrenza delle nuove disposizioni. Pertanto, non è chiaro: se esse siano già applicabili alle perdite del periodo d imposta 2011; quale sia il trattamento delle perdite maturate anteriormente alle modifiche del D.L. 98/2011. REVISIONE DEL REGIME DI AMMORTAMENTO FISCALE DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Viene prevista la revisione della disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, mediante l individuazione di: un aliquota specifica di ammortamento per attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti (es. immobili, attività materiali di lunga durata); attività ammortizzabili cumulativamente (c.d. paniere ) con un aliquota unica di ammortamento. REGOLAMENTO ATTUATIVO La revisione del regime fiscale degli ammortamenti avverrà mediante l emanazione di un apposito regolamento. DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012, quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. REGIME TRANSITORIO Il nuovo regime degli ammortamenti dovrebbe riguardare anche i beni già posseduti e parzialmente ammortizzati sulla base dell attuale disciplina.

5 NOVITA IN TEMA DI IVA E IMPOSTE INDIRETTE REGOLARIZZAZIONE DELL OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA Entro il 4/10/2011 (90 giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011), può essere sanata l omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA: pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro); purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. In assenza di specifiche indicazioni e tenuto conto del termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, deve ritenersi che la sanatoria riguardi le cessazioni di attività avvenute o che intervengono entro il 3/9/2011, per le quali la violazione di omessa presentazione della relativa dichiarazione si perfeziona entro il 3/10/2011, cioè prima del termine stabilito per la sanatoria. MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE Ai fini della regolarizzazione della violazione, occorre compilare lo speciale modello F24 Versamenti con elementi identificativi. In tale modello F24 devono essere riportati: nella sezione Contribuente, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto; nella sezione Erario ed altro : nel campo tipo, la lettera R ; nel campo elementi identificativi, la partita IVA da chiudere; nel campo codice, il nuovo codice tributo 8110, relativo al versamento della suddetta sanzione ridotta di 129,00 euro; nel campo anno di riferimento, l anno di cessazione dell attività, nel formato AAAA (es. 2009). Dichiarazione di cessazione attività Non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, in quanto la chiusura della partita IVA verrà effettuata dall Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

6 RAVVEDIMENTO OPEROSO In alternativa alla suddetta procedura di regolarizzazione, può essere più conveniente per il contribuente applicare la disciplina in materia di ravvedimento operoso. Nell ipotesi di dichiarazione di cessazione attività presentata entro un anno dalla violazione, infatti, è prevista la riduzione della sanzione a: 51,00 euro, pari ad 1/10 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse fino al 31/1/2011; 64,00 euro, pari ad 1/8 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse dall 1/2/2011. Pertanto, per le cessazioni di attività avvenute o che intervengono dal 3/9/2010 al 3/9/2011, quindi per le violazioni di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività commesse dal 3/10/2010 al 3/10/2011, è più conveniente porre in essere il ravvedimento operoso. DICHIARAZIONI DI CESSAZIONE ATTIVITÀ PRESENTATE IN FORMA INCOMPLETA O INESATTA La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari ad 1/5 del minimo di 516,00 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall invito dell Ufficio. REVOCA D UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE Il numero di partita IVA è revocato d ufficio se il titolare, per tre annualità consecutive: non ha esercitato l attività d impresa, di arte o professione; oppure, se obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non ha adempiuto a tale obbligo. SANZIONI La revoca d ufficio della partita IVA non esclude comunque l applicazione delle ordinarie sanzioni in materia di: omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA (sanzione compresa tra 516,00 e 2.065,00 euro); omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (sanzione, di regola, compresa tra il 120% e il 240% dell IVA dovuta, con un minimo di 516,00 euro).

7 IMPUGNATIVA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA Il provvedimento di revoca della partita IVA è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. AUMENTO DELL IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI PERIODICHE RELATIVE AI CONTI TITOLI La manovra correttiva ha previsto l aumento dell imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, che deve essere corrisposta per ogni esemplare di comunicazione. Gli importi dell imposta di bollo variano in relazione all ammontare del deposito di titoli, con suddivisione a seconda della periodicità di invio della comunicazione (comunque obbligatoria almeno una volta all anno). DEPOSITI DI TITOLI CON GIACENZE INFERIORI A ,00 EURO I precedenti importi dell imposta di bollo rimangono applicabili solo in relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è inferiore a ,00 euro. Pertanto, in relazione a tali depositi di titoli, l imposta di bollo rimane dovuta nella misura di: 34,20 euro, per le comunicazioni con periodicità annuale; 17,10 euro, per le comunicazioni con periodicità semestrale; 8,55 euro, per le comunicazioni con periodicità trimestrale; 2,85 euro, per le comunicazioni con periodicità mensile. In precedenza, tali importi erano applicabili a tutti i depositi di titoli, indipendentemente dall ammontare in giacenza. DEPOSITI DI TITOLI CON GIACENZE PARI O SUPERIORI A ,00 EURO In relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è pari o superiore a ,00 euro, viene invece previsto un progressivo aumento dell imposta di bollo. Importi dell imposta di bollo per gli anni 2011 e 2012 Per gli anni 2011 e 2012, infatti, l imposta di bollo è fissata a:

8 70,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro e inferiore a ,00 euro (quindi, 35,00 euro con periodicità semestrale, 17,50 euro con periodicità trimestrale e 5,83 euro con periodicità mensile); 240,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro e inferiore a ,00 euro (quindi, 120,00 euro con periodicità semestrale, 60,00 euro con periodicità trimestrale e 20,00 euro con periodicità mensile); 680,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro (quindi, 340,00 euro con periodicità semestrale, 170,00 euro con periodicità trimestrale e 56,67 euro con periodicità mensile). Importi dell imposta di bollo dal 2013 Dal 2013, l imposta in questione sarà invece di: 230,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro e inferiore a ,00 euro (quindi, 115,00 euro con periodicità semestrale, 57,50 euro con periodicità trimestrale e 19,17 euro con periodicità mensile); 780,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro e inferiore a ,00 euro (quindi, 390,00 euro con periodicità semestrale, 195,00 euro con periodicità trimestrale e 65,00 euro con periodicità mensile); 1.100,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a ,00 euro (quindi, 550,00 euro con periodicità semestrale, 275,00 euro con periodicità trimestrale e 91,67 euro con periodicità mensile). IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE Nulla cambia in relazione all imposta di bollo dovuta per gli estratti di conto corrente bancario o postale. In relazione a tali estratti conto, infatti, l imposta di bollo rimane dovuta nella misura di: 34,20 euro, per gli estratti conto con periodicità annuale; 17,10 euro, per gli estratti conto con periodicità semestrale; 8,55 euro, per gli estratti conto con periodicità trimestrale; 2,85 euro, per gli estratti conto con periodicità mensile.

9 ADDIZIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI MAGGIORE POTENZA Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV) è dovuta un addizionale del c.d. bollo auto in misura pari a 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. DECORRENZA La suddetta addizionale si applica a partire dall anno MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Le modalità e i termini per il versamento dell addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell Economia e delle Finanze, d intesa con l Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 4/10/2011. REGIME SANZIONATORIO In caso di omesso o insufficiente versamento dell addizionale in esame si applica la sanzione del 30% dell importo non versato. NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO MODIFICHE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI L omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione di 2.065,00 euro. A tal fine, occorre che: la presentazione della comunicazione sia dovuta; il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall Agenzia delle Entrate. Dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA La misura minima e massima delle sanzioni previste in caso di presentazione di una dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA è elevata del 50% se non è stato presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore.

10 In tal caso, la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti deve essere dovuta e il contribuente non deve avervi provveduto neppure dietro specifico invito dell Agenzia delle Entrate. La disposizione si applica solo se il maggior reddito o la maggiore imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell importo dichiarato. ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER INFEDELTÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI Viene introdotta la possibilità per l Agenzia delle Entrate di accertare induttivamente i redditi del contribuente se: viene rilevata l omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore; oppure vengono indicate cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. Per procedere all accertamento induttivo è necessario che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES maggiorate del 10%, cioè qualora il maggior reddito d impresa o di lavoro autonomo accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente. ACCERTAMENTI PRESUNTIVI PER SOGGETTI CONGRUI E COERENTI L Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Restano esclusi da tali accertamenti solo i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate, fino ad un massimo di ,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. MODIFICHE ALL ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ALL ACQUIESCENZA E ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Nel procedimento fiscale, al fine di evitare o di cessare il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, il contribuente e gli uffici finanziari possono giungere ad una soluzione della controversia. A tale fine sono previsti, tra gli altri, gli istituti: dell accertamento con adesione; dell acquiescenza; della conciliazione giudiziale.

11 In relazione a tali istituti deflativi, il D.L. 98/2011, in caso di versamento rateale delle somme dovute: ha eliminato l obbligo di prestazione della garanzia; ha inasprito il regime sanzionatorio relativo all omesso versamento delle rate successive alla prima. ABOLIZIONE DELLE GARANZIE PER IL VERSAMENTO RATEALE In caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto dei suddetti istituti deflativi, il contribuente era tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a ,00 euro. Il D.L. 98/2011 ha eliminato l obbligo di prestazione della garanzia, per cui questa non è più necessaria a prescindere dall entità delle somme da rateizzare, il che rende più agevole il ricorso a detti istituti, stante il costo talvolta elevato della garanzia. SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DELLE RATE Omesso versamento della prima rata In caso di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, l omesso versamento della prima rata entro il previsto termine impedisce il perfezionamento della definizione e, pertanto, non comporta l irrogazione di sanzioni. Omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima L omesso versamento delle rate successive alla prima, con cadenza trimestrale, è invece sanzionabile, in quanto la definizione si è perfezionata. Al riguardo, il D.L. 98/2011 ha inasprito il regime sanzionatorio. Viene infatti previsto che, se il contribuente non versa una rata entro il termine previsto per quella successiva (quindi entro i successivi tre mesi), viene applicata una sanzione del 60% (prima 30%). Detta sanzione, però, non è parametrata all importo della rata non versata, ma alle residue somme da versare a titolo di tributo, per cui la sanzione può essere alquanto elevata. Iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute In caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le residue somme dovute e la suddetta sanzione saranno iscritte a ruolo.

12 Versamento tardivo entro la scadenza della rata successiva Sulla base della nuova disciplina, non dovrebbero essere irrogate sanzioni nel caso in cui il contribuente versi tardivamente una rata, purché entro la scadenza della rata successiva, ferma restando la debenza degli interessi legali. DECORRENZA Le nuove disposizioni in materia di garanzie e di sanzioni si applicano gli atti di adesione, alle definizioni per acquiescenza e alle conciliazioni giudiziali che non si siano già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, al 6/7/2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011). REGIME TRANSITORIO Per le procedure già perfezionate al 6/7/2011, pertanto: rimangono ferme le garanzie già prestate; in caso di omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio. NOVITÀ IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE Mediante le c.d. indagini finanziarie, l Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono esaminare, ad esempio, i conti correnti del contribuente al fine di rinvenire elementi sintomatici di evasione (potrebbe essere il caso di versamenti che non trovano riscontro nelle scritture contabili). A tal fine, i funzionari possono rivolgere apposita richiesta a banche e istituti di credito, i quali, se del caso, sono obbligati ad esibire all autorità fiscale ogni documentazione concernente i rapporti intrattenuti con il contribuente. Il D.L. 98/2011 ha previsto espressamente che le suddette richieste possono avere come destinatari anche le società e gli enti di assicurazione, per le attività finanziarie da essi svolte. RIDUZIONE DELLA RITENUTA SUI BONIFICI PER SPESE DETRAIBILI AL 36% O AL 55% Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d acconto introdotta, a partire dall 1/7/2010, sui pagamenti effettuati: con bonifico bancario o postale; disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di: recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%;

13 riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%. FINALITÀ DELLA RIDUZIONE La riduzione della ritenuta dal 10% al 4% sembra perseguire i seguenti obiettivi: aumentare la liquidità delle imprese, evitando il ricorso all indebitamento; parificare la misura della ritenuta in esame con quella prevista in materia di corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi; evitare che si determinino crediti d imposta ai fini IRPEF e IRES, per effetto di una ritenuta troppo elevata rispetto alla redditività dell impresa. APPLICAZIONE DELLA RITENUTA La ritenuta in esame si applica: ad opera delle banche e delle Poste Italiane S.p.A.; con obbligo di rivalsa; a titolo di acconto dell imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per usufruire dei suddetti oneri detraibili; escludendo la quota relativa all IVA, determinata considerando in ogni caso l aliquota massima del 20%, indipendentemente dall aliquota IVA effettivamente applicata; all atto dell accredito dei relativi pagamenti; l ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quindi quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione del 36% o del 55%, ma quello del soggetto che riceve il pagamento. DECORRENZA La riduzione della ritenuta dal 10% al 4% si applica a partire dal 6/7/2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011). Pertanto, in relazione ai bonifici accreditati: dall 1/7/2010 al 5/7/2011, si applica la ritenuta del 10%; dal 6/7/2011, si applica la ritenuta del 4%. RECUPERO DELLE RITENUTE IN ECCESSO Eventuali ritenute operate e versate in eccesso (con aliquota del 10% invece del 4%) potranno essere recuperate dalle banche e dalle Poste: scomputando l eccedenza dai successivi versamenti (c.d. compensazione interna );

14 accreditando al beneficiario del bonifico la maggiore ritenuta non dovuta (cioè il 6%). Qualora la banca o la Posta non adotti tale procedura, il contribuente potrà comunque scomputarsi in sede di UNICO 2012 le ritenute subite, anche in caso di erronea applicazione dell aliquota del 10% in luogo del 4%. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta

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