Agenzie d affari. Art.115 T.U.L.P.S.

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1 Agenzie d affari Normativa afferente: Art.115 T.U.L.P.S. Art. 120 T.U.L.P.S. Art. 205 Reg. Es. TULPS Art. 219 Reg. Es. TULPS Art.115 T.U.L.P.S. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Sindaco. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza. Con l art.163 del d.lgs.31 marzo 1998, n.112, sono stati trasferiti ai Comuni le competenze per il rilascio della licenza concernente le Agenzie d Affari del settore delle esposizioni, mostre e fiere campionario di cui all art.115 del TULPS, nonché il rilascio delle Agenzie d Affari di cui all art.115 del Tulps con esclusione di quelle relative all attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, che continuano a rimanere di esclusiva competenza dell autorità provinciale di pubblica sicurezza. Detto trasferimento di competenze è stato reso esecutivo il 1 gennaio 2001 do D.P.C.M. 12 settembre 200, che ha dato piena attuazione al disposto del d.lgs. 112/1998.

2 La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2001 n.290, in merito a tale trasferimento ha affermato che il conferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle Agenzie d Affari ai sensi dell art.163 fa venir meno le competenze in materia dell autorità provinciale di Pubblica Sicurezza. Quindi, è evidente che per tutte le licenze di cui all art.115, ad esclusione di quelle relative alle attività rimaste di competenza del Questore, l autorità competente a ricevere il rapporto non è più il Prefetto, bensì l Autorità Regionale. Le licenze di cui all art.115 del TULPS si differenziano in due grandi categorie: a) le agenzie pubbliche di affari; b) le esposizioni temporanee di merci e le mostre e fiere. Per l individuazione delle agenzie della prima categoria, bisogna far riferimento all art.205 del regolamento di esecuzione al TULPS.: 205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili. Per le attività anzidette è sempre obbligatorio tenere il registro di polizia di cui all art.120 del TULPS con le modalità di cui all art.219 del regolamento di esecuzione al TULPS.

3 219. Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza Per l individuazione delle agenzie della seconda categoria, invece, è necessario far riferimento all art.208 del regolamento di esecuzione al TULPS: 208. Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte. La legge 21 marzo 1958, n.253 (disciplina dell attività di mediatore), stabilisce all art.3 che per l esercizio dell attività disciplinata dai precedenti articoli, non è richiesta la licenza prevista dall art.115 del TULPS. Inoltre, per espressa disposizione normativa dell art. 206 del regolamento di esecuzione al TULPS, non sono soggette alla disciplina di cui all art.115 le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli e, in

4 genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza 206. Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. A seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, la licenza di agenzia d affari di cui all art.115 ha assunto carattere permanente, per cui non è più soggetta a dichiarazione di prosecuzione d attività.

5 PROCEDURA SANZIONATORIA Agenzia d affari o esposizione abusiva (escluse le agenzie matrimoniali, di pubblici incanti, recupero crediti, pubbliche relazioni) senza licenza del Sindaco: artt.115 e 17-bis/1 TULPS s.a. pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00 Agenzia d affari che non osserva le prescrizioni imposte sull autorizzazione: artt. 9 e 17-bis/2 TULPS Trasferimento di sede senza preventiva autorizzazione: 17-bis/1 TULPS artt.115 e Ampliamento dei locali senza preventiva autorizzazione: artt bis/1 TULPS e

6 Rappresentanza non autorizzata: artt.8 e 17-bis/2 TULPS Tabella delle operazioni, con la tariffa delle relative mercedi, non esposta: artt.120/1 e 17-bis/3 TULPS Licenza non esposta: artt.180 Reg. e 221-bis/2 TULPS Mancanza del Registro Giornale degli Affari: artt.120 e 17-bis/3 TULPS Registrazioni incomplete, spazi in bianco, ecc.: artt. 219 Reg. e 221- bis/2 TULPS

7 Operazioni effettuate con persone non munite di documento di identità: artt.120 e 17-bis/3 TULPS Operazioni diverse da quelle consentite: artt.120 e 17-bis/1 TULPS Omessa conservazione del Registro Giornale per un quinquennio: artt.220 Reg. e 221-bis/3 TULPS Falsità nelle registrazioni: Art. 484 Cod. Pen. Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309 Autorità competente: Tribunale monocratico

8 Mancanza del Certificato prevenzione incendi: Art.5 L , n.818 Segnalazione al Comando Provinciale VV.FF. Mancanza misure antincendio: (se indicate sull autorizzazione) Art. 9 e 17-bis/2 TULPS Attività di mediatore senza essere iscritto nei ruoli della Camera di Commercio: artt.2 e 8 legge n.39/1989 s.a. pecuniaria da euro 516 a euro pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 688,33 N.B. è prevista, inoltre, la restituzione delle provvigioni percepite. Per chi incorre in tre violazioni, si applicano le pene previste dall art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione), nonché le conseguenze di cui all art codice civile (mancanza d scrizione).

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