NUOVO TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL BILANCIO LA CONTABILITA E I CONTRATTI DI AGENZIA REGIONALE PER L ISTRUZIONE LA

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1 NUOVO TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL BILANCIO LA CONTABILITA E I CONTRATTI DI AGENZIA REGIONALE PER L ISTRUZIONE LA FORMAZIONE ED IL LAVORO 6

2 INDICE CAPO I - PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ Titolo I - Articolo 1 - Articolo 2 - Titolo II - Articolo 3 - Articolo 4 - Disposizioni generali Finalità Fonti di finanziamento Piano delle attività Piano delle attività Raccordo del piano delle attività con il bilancio Titolo III - Bilancio pluriennale e bilancio annuale Articolo 5 - Bilancio pluriennale Articolo 6 - Bilancio annuale di previsione Articolo 7 - Struttura del bilancio Articolo 8 - Equilibri del bilancio Articolo 9 - Fondi di riserva Articolo 10 - Assestamento del bilancio Articolo 11 - Variazioni del bilancio Articolo 11 bis - Rilascio dei pareri del collegio dei revisori Titolo IV - Indebitamenti Articolo 12 - Indebitamenti Articolo 13 - Anticipazione di cassa Titolo V - Gestione del Bilancio Articolo 14 - Gestione delle entrate Articolo 15 - Residui attivi Articolo 16 - Gestione delle spese. Impegni Articolo 17 - Liquidazione delle spese Articolo 18 - Ordinazione delle spese Articolo 19 - Priorità di pagamento in carenza di fondi Articolo 20 - Flussi di cassa Articolo 21 - Estinzione degli ordinativi di pagamento Articolo 22 - Fermo amministrativo Articolo 23 - Residui passivi Articolo 24 - Residui perenti Articolo 25 - Determinazione dei residui passivi Titolo VI - Controllo di gestione Articolo 26 - Contabilità analitica: finalità, principi e linee guida Articolo 26 bis- SIOPE Articolo 27 - Piano dei centri Articolo 28 - Budget e conto economico Articolo 29 - Criteri per la riattribuzione dei ricavi e dei costi indiretti 7

3 Articolo 30 - Compiti del controllo di gestione Articolo 31 - Costi standard Titolo VII - Rendiconto generale e contabilità patrimoniale Articolo 32 - Rendiconto finanziario Articolo 33 - Contabilità patrimoniale Titolo VIII - Gestione economale Articolo 34 - Norme generali Articolo 35 - Tipologie di spesa Articolo 36 - Economo dell Agenzia Articolo 37 - Funzionamento della gestione economale Articolo 38 - Rendiconti economali Articolo 39 - Approvazione dei rendiconti e restituzione somme accreditate Titolo IX - Servizio di tesoreria Articolo 40 - Oggetto ed avvalimento del servizio Titolo X - Collegio dei revisori Articolo 41 - Disposizioni comuni Titolo XI - Disposizioni finali Articolo 42 - Codificazione delle scritture contabili Articolo 43 - Spese di investimento ed utilizzo di entrate straordinarie o in c/capitale Articolo 44 - Normativa di rinvio CAPO II - CONTRATTI Titolo I - Disposizioni in materia contrattuale Articolo 45 - Normativa applicabile Articolo 46 - Programmazione dell attività contrattuale Articolo 47 - Provvedimento di indizione delle procedure di appalto Articolo 48 - Responsabile unico del procedimento Articolo 49 - Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori in economia Articolo 50 - Forme delle procedure in economia Articolo 51 - Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici Articolo 52 - Stipulazione dei contratti Articolo 53 - Controlli sull esecuzione del contratto CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI Titolo I - Articolo 54- Disposizioni finali Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 8

4 Capo I PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità 1. Il regolamento di contabilità dell Agenzia per l Istruzione, la Formazione ed il Lavoro, di seguito denominata Agenzia, disciplina le modalità per la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie. 2. Il regolamento assicura il coordinamento tra il bilancio, e la sua gestione, con la programmazione dell Agenzia, con riferimento ai contenuti dei documenti di programmazione regionali, in particolare agli indirizzi dettati dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale ed al Programma Regionale di Sviluppo della Regione. 3. Esso è adottato in applicazione ai contenuti della deliberazione della giunta regionale n del 20 dicembre 2006, di seguito denominata DGR 3811/ Il regolamento si uniforma alla normativa di riferimento, costituita dalla legge regionale 31 marzo 1978 e dal regolamento di contabilità regionale 2 aprile 2001, n. 1. Articolo 2 Fonti di finanziamento 1. Le entrate dell Agenzia sono costituite da: a) un contributo istituzionale dalla Regione Lombardia, per l esercizio delle funzioni fondamentali; b) finanziamenti regionali sulla base di un piano delle attività approvato dalla Giunta Regionale, con l indicazione delle risorse assegnate, comprese quelle con vincolo di destinazione per le singole attività; c) finanziamenti o contributi comunitari, statali, da altri soggetti pubblici o privati, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di specifici interventi coerenti con le funzioni istituzionali dell Agenzia; d) finanziamenti per l affidamenti di singoli incarichi per attività residuali; e) lasciti, donazioni, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposti da soggetti pubblici o privati. 2. Le entrate indicate alle lettere b), c), d) ed e) se non espressamente indicato nei provvedimenti di assegnazione, sono considerate a destinazione vincolata ed esclusivamente finalizzate alla realizzazione del piano delle attività, dei progetti o degli incarichi per i quali le risorse sono state assegnate. Esse devono trovare perfetta corrispondenza e coincidenza tra lo stato di previsione dell entrata e quello della spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell Agenzia, sia per ciò che riguarda i riferimenti descrittivi sia per quanto concerne la misura degli stanziamenti di competenza. 9

5 TITOLO II Piano delle attività Articolo 3 Piano delle attività 1. L Agenzia, in applicazione della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, Il Mercato del lavoro in Lombardia, nonché della DGR 3811/2006 predispone il piano delle attività, sulla base dell iter indicato nell allegato A della richiamata DGR 3811/2006. Il piano dell attività deve essere approvato insieme al bilancio di previsione annuale e pluriennale. Il piano, costituisce il documento programmatico nel quale le attività prioritarie sono tradotte in interventi, programmi e progetti operativi da realizzare con metodi e modalità innovative. Il suo riferimento temporale coincide con il bilancio pluriennale di previsione dell Agenzia e deve essere redatto in coerenza con gli obiettivi annuali del DPEFR - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale ed, in particolare, con quelli della direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro. Articolo 4 Raccordo del piano delle attività con il bilancio 1. Il piano delle attività di supporto tecnico prioritarie è redatto in maniera tale che sia realizzato il raccordo completo tra la programmazione delle attività e le risorse finanziarie impiegate per la sua attuazione. 2. A tal fine, i progetti operativi previsti nel piano trovano la loro corrispondenza nei documenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell Agenzia, sia attraverso la codificazione univoca tra i progetti e le Unità Previsionali di Base del bilancio annuale e pluriennale, sia attraverso le schede di budget dei singoli centri di responsabilità cui compete la realizzazione dei progetti contenuti ed approvati nel piano delle attività. 3. Al fine di realizzare il raccordo tra la programmazione del piano delle attività ed i documenti del bilancio, nel piano delle attività sono attribuiti dei codici univoci ad ogni progetto in esso contenuto. La scheda di budget deve contenere, oltre al conto economico di cui all articolo 28, anche i seguenti elementi: a) Il nominativo del soggetto responsabile della realizzazione del progetto; b) le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione, che possono essere composte da uno o più capitoli o quote di essi del bilancio annuale di previsione ; c) i criteri di ripartizione dei costi e delle risorse indirette impiegate; d) il codice di raccordo al piano delle attività; e) gli obiettivi da realizzare che devono trovare puntuale corrispondenza con i contenuti strategici del piano di attività; f) i criteri per la misurazione dei risultati attesi e di quelli finali al fine di consentire l esercizio della efficace funzione di controllo strategico e di gestione. 4. I contenuti del piano delle attività e dei progetti devono essere coerenti e concorrere alla realizzazione ed attuazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, ai sensi dell articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione. A tal fine, la struttura che esercita la funzione di controllo strategico verifica la compatibilità 10

6 complessiva del piano delle attività rispetto ai contenuti del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale. TITOLO III Bilancio pluriennale e bilancio annuale Articolo 5 Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale è redatto in conformità con i contenuti e le previsioni del piano delle attività ed assume come durata quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione. 2. Il bilancio pluriennale deve contenere in quadro complessivo delle risorse che l Agenzia prevede di acquisire ed impiegare nel periodo indicato dal piano delle attività, nonché le previsioni riferite ai progetti di durata pluriennale che sono previsti ed approvati dal piano delle attività. 3. Il bilancio pluriennale deve essere rappresentato distintamente al bilancio annuale di previsione in un documento separato. 4. Abrogato. 5. Il bilancio pluriennale è approvato insieme al bilancio annuale di previsione; non autorizza la riscossione delle entrate né l esecuzione delle spese contemplate. 6. Il bilancio pluriennale è elaborato in termini di competenza ed espone separatamente l andamento delle entrate e delle spese in base ai contenuti del piano delle attività nonché ai progetti allegati. 7. Le previsioni sono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenute nel piano delle attività e nei suoi aggiornamenti, 8. Tra le entrate del bilancio pluriennale sono indicate quelle derivanti dai mutui e altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati a copertura delle spese di investimento e tra le spese, sono indicati gli oneri per l ammortamento dell indebitamento. 9. Il bilancio pluriennale deve essere obbligatoriamente approvato in pareggio tra le entrate e le spese. 10. Le previsioni del primo anno devono coincidere con quelle del bilancio annuale di previsione del rispettivo esercizio finanziario. 11. Il bilancio pluriennale recepisce la struttura del bilancio annuale di previsione, limitatamente alle previsioni di competenza e, rispetto a queste, recepisce altresì i relativi eventuali aggiornamenti apportati in relazione alla sua struttura. Articolo 6 Bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale di previsione è il documento contabile attraverso il quale viene effettuata la programmazione e la gestione delle risorse dell Agenzia nell arco temporale di un anno. Nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti nel presente regolamento, nonché in quelli contenuti nella normativa di riferimento di cui al 4 comma del precedente articolo 1, il bilancio annuale di previsione è redatto in funzione dell attuazione del piano delle attività. 2. Il suo esercizio finanziario coincide con l anno solare. 11

7 3. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. 4. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzione per effetto di qualsiasi entrata. 5. Sono vietate le gestioni di fondi fuori dal bilancio. 6. Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa. 7. L unità fondamentale del bilancio è il capitolo. 8. Nel bilancio sono costituite anche le Unità Previsionali di Base, di seguito denominate UBP, quali aree omogenee di attività, riservate a contenere i capitoli o le risorse dirette alla realizzazione del piano delle attività e dei progetti in esso contenuti. 9. Le quote all iscrizione del risultato di amministrazione sono rappresentate in singoli capitoli.tutti gli altri capitoli del bilancio costituiscono le UBP. 10. Le UBP hanno lo scopo di realizzare la congiunzione operativa tra le previsioni del piano annuale di attività e le risorse allocate nel bilancio 11. La loro codificazione e denominazione trova corrispondenza diretta con i progetti contenuti nel piano. 12. Per ogni capitolo sono indicati: a) l ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l impegno nell esercizio al quale il bilancio si riferisce; c) l ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 13. Tra le entrate può essere iscritto l avanzo di amministrazione dell ultimo rendiconto definitivamente approvato, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da risorse correlate ad entrate a specifica destinazione. 14. L avanzo di amministrazione proveniente da risorse senza vincolo di destinazione può essere destinato al finanziamento delle spese di investimento o di quelle una tantum. 15. L eventuale disavanzo di amministrazione definitivamente accertato dell ultimo rendiconto approvato, deve essere obbligatoriamente iscritto tra le previsioni delle spese. 16. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 12 è iscritto l ammontare presunto della giacenza di cassa all inizio dell esercizio cui il bilancio si riferisce. 17. Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, corredato dal parere del Collegio dei Revisori, è approvato con decreto del Direttore generale dell Agenzia. Gli atti suddetti, unitamente al programma annuale delle attività e al prospetto di raccordo con le assegnazioni regionali, sono trasmessi alla Giunta regionale entro i tempi e con le modalità annualmente individuate dalla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria. 18. L agenzia recepisce le osservazioni e le proposte formulate dalla Giunta Regionale sul bilancio di previsione, le sue variazioni e sul bilancio pluriennale. 19. Qualora al 1º gennaio il bilancio non sia stato approvato, l Agenzia è autorizzata, ad assumere impegni di spesa e ad eseguire pagamenti in ragione di dodicesimi dello stanziamento definitivo del bilancio dell esercizio immediatamente precedente, ad eccezione delle spese per gli adempimenti fiscali e contributivi e delle spese connesse a provvedimenti di esecuzione forzata. 12

8 20. L Agenzia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica relativi al rispetto del Patto di Stabilità interno. A tal fine, il bilancio annuale di previsione, recepisce obbligatoriamente gli indirizzi e le direttive fornite in tal senso dai provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione, nonché quelli contenuti nel DPEFR. 21. L eventuale avanzo di amministrazione in tutto o in parte, originato da entrate regionali a destinazione vincolata, per il finanziamento di progetti, per i quali si è conclusa la rendicontazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può essere destinato ad integrare i finanziamenti di ulteriori progetti in corso di realizzazione. Nei casi in cui risultino rendicontate e riconosciute da parte della Regione o di altro soggetto finanziatore, tutte le spese sostenute per la realizzazione di progetti o attività assegnate ad Agenzia (nonché di progetti o attività precedentemente assegnate ad Agenzia regionale per il Lavoro) finanziate con risorse a specifica destinazione, Agenzia ha la facoltà di effettuare il recupero in tutto o in parte dell ammontare complessivo sostenuto con risorse proprie a valere sulle disponibilità finanziarie effettive esistenti sui capitoli di spesa iscritti al Titolo 2 dopo la chiusura del progetto o della attività sottoposta a rendicontazione. Articolo 7 Struttura del Bilancio 1. Il bilancio annuale è formato da uno stato di previsione delle entrate, uno stato di previsione delle spese, da un quadro generale riassuntivo e dai prospetti allegati. 2. Le entrate sono distinte nei seguenti titoli: - Titolo I: entrate correnti derivanti da assegnazioni, contributi, trasferimenti e proventi della Regione dell Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; - Titolo II: entrate correnti derivanti da assegnazioni, contributi, trasferimenti a specifica destinazione per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell attività; - Titolo III: entrate in conto capitale derivanti da assegnazioni, contributi, trasferimenti a specifica destinazione per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell attività; - Titolo IV: entrate in conto capitale derivanti da assegnazioni, alienazioni di beni o altri proventi di natura straordinaria; - Titolo V: entrate per mutui, per operazioni di indebitamento e per anticipazioni di cassa; - Titolo VI: entrate per contabilità speciali o partite di giro. 3. Le entrate di cui al comma 2, con l esclusione delle entrate del Titolo VI, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in Unità Previsionali di Base e capitoli. 4. Le denominazioni e codificazioni delle UPB trovano diretto riferimento alle strategie o ai progetti declinati ed illustrati nel piano delle attività ed alle relative schede di budget dei progetti. 5. I capitoli di entrata contenuti nelle UBP costituiscono la copertura finanziaria degli interventi direttamente destinati alla realizzazione di progetti del piano delle attività. 6. Le entrate del titolo V derivanti da mutui e operazioni di indebitamento hanno destinazione vincolata alle finalità per le quali il mutuo o l indebitamento è stato contratto. 7. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate derivanti da mutui e altre forme di indebitamento. 8. Lo stato di previsione delle entrate contiene un riepilogo per titoli, per categorie e per UPB. 9. Le spese sono cosi suddivise: - Titolo I: Spese correnti e di funzionamento; 13

9 - Titolo II: Spese correnti per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano delle attività a destinazione vincolata; - Titolo III: Spese in conto capitale per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano delle attività a destinazione vincolata; - Titolo IV: Spese per investimento; - Titolo V: Spese per rimborso di prestiti - Titolo VI: Spese per contabilità speciali o partite di giro. 10. Le spese di cui al comma 9, con l esclusione delle spese del Titolo VI, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in Unità Previsionali di Base e capitoli. 11. Le denominazioni e codificazioni delle UPB di spesa trovano diretto riferimento alle strategie o ai progetti declinati ed illustrati nel piano delle attività ed alle relative schede di budget dei progetti. 12. I capitoli di spesa contenuti nelle singole UPB costituiscono le risorse dirette a realizzare i progetti del piano delle attività. 13. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese di investimento e spese che attengono a rimborso di mutui e altre forme di indebitamento. 14. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per titoli, per categorie e per UPB. 15. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per categorie. 16. Nel quadro riassuntivo deve essere, altresì, riportato: a) il prospetto che mette in evidenza come viene finanziato il piano delle attività, raccordando e dimostrando il finanziamento degli obiettivi annuali e pluriennali del piano e gli stanziamenti di bilancio ad essi destinati. b) il bilancio preventivo economico dell Agenzia, nel quale confluiscono tutti i conti economici dei centri di cui al successivo articolo 28, che fornisce l indicazione del risultato preventivo netto dell Agenzia. 17. Al bilancio deve essere, inoltre, allegato l eventuale elenco degli indebitamenti contratti e quelli che si prevedono di contrarre. Articolo 8 Equilibri del bilancio 1. Il bilancio annuale di previsione deve raggiungere sempre il pareggio nel corso dell esercizio finanziario, tra lo stato di previsione delle entrate e quello di previsione delle spese, per ciò che riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa. 2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa costituisco limite all autorizzazione degli impegni e dei pagamenti. 3. In deroga al comma 2, gli stanziamenti dello stato di previsione delle entrate possono superare il limite predetto, qualora non sia stato oggettivamente possibile operare il riequilibrio previsto al comma Qualora, nel corso dell esercizio finanziario, i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il direttore generale adotta obbligatoriamente entro il 30 settembre del medesimo esercizio, il decreto finalizzato a ripristinare il pareggio di bilancio 14

10 e il riequilibrio della gestione. Il decreto deve includere il preventivo parere del collegio dei revisori e deve essere allegato al rendiconto del relativo del relativo esercizio. 5. Entro la stessa data di cui al comma 4, il direttore generale, certifica l esistenza di debiti fuori bilancio. Il decreto di riequilibrio previsto dal 4 comma deve dimostrare altresì la copertura dei debiti fuori bilancio esistenti. 6. Gli equilibri del bilancio sono verificati nel modo seguente: a) il titolo I delle entrate deve pareggiare con il titolo I e il titolo V delle spese, escluso l importo per la restituzione dell anticipazione di cassa ed inclusi i relativi interessi; b) le entrate del titolo II sono esclusivamente destinate all impiego delle le spese del corrispondente titolo II che devono essere in pareggio; c) le entrate del titolo III sono esclusivamente destinate all impiego delle le spese del corrispondente titolo III che devono essere in pareggio; d) le entrate del titolo il titolo IV ed del titolo V delle entrate, escluso l entrata per l anticipazione di cassa, devono pareggiare con il corrispondente titolo IV delle spese; e) l importo dell entrata del Titolo V per anticipazioni cassa deve pareggiare con l importo della spesa per la relativa restituzione; f) Il titolo VI dell entrata deve pareggiare con il corrispondente titolo VI della spesa. 7. Nel rispetto degli equilibri previsti al comma 6, il riequilibrio del bilancio è perseguito attraverso la riduzione delle spese, fermo restando l impiego di entrate di natura straordinaria. 8. E vietato l impiego di somme di entrate in conto capitale dei Titoli IV e V per ripristinare il pareggio delle spese correnti; è altresì vietato l impiego delle entrate a specifica destinazione per uso diverso da quello stabilito dai provvedimenti di assegnazione. Articolo 9 Fondi di riserva 1. Nel bilancio annuale di previsione della spesa sono iscritti il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa. 2. Il fondo di riserva, non può essere superiore al due per cento del totale delle previsioni di competenza delle spese correnti del titolo primo del bilancio. E dotato del solo stanziamento di competenza ed è destinato ad integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa corrente del Titolo 1 del bilancio di previsione. 3. Il Fondo di riserva di cassa, dotato del solo stanziamento di cassa, è utilizzato per integrare il rispettivo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell esercizio, a fronte di obbligazioni pecuniarie precedentemente assunte. Il fondo di riserva di cassa non può essere superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa. 4. I prelievi dai fondi sono disposti con decreto del direttore generale. Articolo 10 Assestamento del bilancio 1. Dopo il decreto del Direttore Generale di approvazione del rendiconto dell esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, l Agenzia effettua l assestamento del bilancio di previsione per l esercizio in corso. 15

11 2. Con l assestamento del bilancio si provvede ad effettuare l aggiornamento dell ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui bilancio si riferisce, all aggiornamento dell ammontare della giacenza di cassa risultante all inizio dell esercizio cui il bilancio si riferisce, alla obbligatoria applicazione del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, all eventuale applicazione dell avanzo di amministrazione in tutto o in parte, secondo quanto disposto dall articolo 6, comma Con l assestamento del bilancio è possibile, altresì, apportare le variazioni che si ritengono opportune in relazione allo stato di attuazione dei progetti previsti dal piano di attività, nonché alle altre necessità in relazione all andamento delle entrate e delle spese. Articolo 11 Variazioni del bilancio 1. Tutte le variazioni del bilancio sono disposte con decreto del Direttore Generale e trasmesse, entro 5 giorni dalla loro adozione, alle strutture della Giunta regionale competenti per materia e alla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria. Le controdeduzioni alle eventuali osservazioni formulate dalle suddette strutture della Giunta regionale devono essere presentate entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni stesse. 2. Fermo restando il rispetto degli equilibri del bilancio previsti dall articolo 8, possono essere disposte le seguenti variazioni: a) tra Upb o capitoli iscritti al titolo I b) tra Upb o capitoli iscritti al titolo IV. 3. Devono essere, inoltre, effettuate le variazioni in relazione alle maggiori entrate accertate nel corso delle esercizio e portate in aumento agli stanziamenti di entrata e di spesa ai fini del riequilibrio del bilancio. 4. Non possono essere effettuare variazioni tra Upb iscritte nei titoli II e III e tra Upb di titoli diversi, mentre possono essere effettuare variazioni tra capitoli di ciascuna delle Upb, iscritte nei titoli II e III. 5. Le minori spese di competenza, le economie sui residui passivi, verificatesi sugli stanziamenti di spesa del Titolo 2 del bilancio accertate entro la chiusura del competente esercizio finanziario, sono iscritte alla competenza del bilancio del successivo ai rispettivi capitoli di spesa finanziati con avanzo vincolato, in attesa dell approvazione del rendiconto dell ultimo esercizio chiuso. 6. Con il medesimo procedimento, sono riallocate le maggiori entrate a specifica destinazione, nonché le minori spese e le economie sui residui originate da entrate da mutui ed indebitamenti, accertate entro la chiusura del competente esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 7. Le somme non impegnate in tutto o in parte, derivanti dalle assegnazioni di risorse con vincolo di destinazione connesse all attuazione della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia" e della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, finalizzate dai relativi provvedimenti regionali a remunerare le spese di funzionamento di Agenzia, reiscrivibili per Regione Lombardia ai sensi della l.r. 34/1978 e successive modificazioni, possono essere reiscritte nel bilancio dell esercizio successivo con le procedure previste nel comma 5 del presente articolo. 16

12 8. Sono iscritte fuori dai Titoli del bilancio, le quote di avanzo di amministrazione destinato a riequilibrare le relative maggiori spese riscritte ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo, cosi distinte: a) Avanzo finalizzato, per un importo pari agli stanziamenti di spesa iscritti al Titolo 1 finanziati con le economie di spesa indicate al comma 7; b) Avanzo vincolato per spese correnti per un importo pari agli stanziamenti iscritti al Titolo 2 di spesa, come indicato al comma 5; c) Avanzo vincolato per spese in conto capitale per un importo pari agli stanziamenti iscritti al Titolo 3 di spesa, come indicato al comma Fermo restando il termine del comma 4 dell articolo 8, tutte le variazioni del bilancio, possono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per i prelievi dai fondi di riserva che possono essere effettuati sino alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario. 10. Ogni decreto di variazione del bilancio, deve essere accompagnato dal parere obbligatorio del collegio dei revisori e richiamato tra le premesse, nel testo del provvedimento stesso. Articolo 11 bis Rilascio dei pareri del collegio dei revisori 1. Fermo restando il divieto di effettuare storni di somme tra capitoli di spesa iscritti al titolo 1 e al titolo 4, i provvedimenti di variazione di bilancio riguardanti gli storni di somme effettuate all interno rispettivamente, del titolo 1 e del titolo 4 delle spese, nonché le variazioni dei soli stanziamenti di cassa ed i prelievi dai fondi di riserva possono essere effettuate senza il ricorso al preventivo parere del collegio dei revisori. 2. Laddove richiesto dalle disposizioni del presente regolamento, i pareri sulle variazioni di bilancio devono essere rilasciati dal collegio dei revisori entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di decreto, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente. 3. I pareri sul bilancio di previsione o sul rendiconto finanziario devono essere rilasciati dal collegio dei revisori entro 15 giorni dal ricevimento dello schema del bilancio di previsione o del rendiconto finanziario, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente. TITOLO IV Indebitamenti Articolo 12 Indebitamenti 1. La contrazione di mutui o altre operazioni di indebitamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale su richiesta del direttore generale dell Agenzia, a condizione che le stesse siano state previste nel bilancio annuale, unitamente alla previsione di spesa delle relative rate di ammortamento. Quest ultime devono trovare adeguata previsione anche negli specifici stanziamenti del bilancio pluriennale. 2. Le operazioni di indebitamento devono essere contenute all interno del piano finanziario ove siano esposti l importo del finanziamento, il costo e la data entro la quale si termina l opera o l intervento, la durata e l importo annuale previsto delle rate di ammortamento e dei costi di gestione a regime dell opera o dell intervento, la loro copertura finanziaria. La 17

13 copertura finanziaria delle rate di ammortamento e dei costi di gestione deve essere oggettivamente dimostrata da altrettanti minori spese o maggiori entrate a regime. 3. Non può essere, altresì, autorizzata la contrazione di qualsiasi forma di indebitamento se non sia stato approvato il rendiconto di due esercizi precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio nel quale l indebitamento è stato previsto. 4. L importo complessivo delle rate annue di ammortamento non può essere superiore al 20% dell importo complessivo delle previsioni definitive di competenza del Titolo I delle entrate. 5. La contrazione di mutui ed indebitamenti è adottata con decreto del direttore generale, come ogni altro provvedimento precedente o successivo inerente il procedimento di assunzioni di mutui, prestiti ed altre operazioni di indebitamento. 6. La contrazione del mutuo o dell indebitamento deve essere preceduta da specifico decreto del direttore generale nel quale siano stati predeterminati i limiti massimi dell importo dell indebitamento, la misura del tasso di interesse che non può essere superiore alle condizioni contenute nel capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione, le rate annue di ammortamento. Al decreto deve essere allegato il piano finanziario cui al comma 2, nonché la dimostrazione della copertura delle rate di ammortamento sul bilancio pluriennale. 7. In alcun caso l Agenzia può sottoscrivere forme di indebitamento che si riferiscano anche in via indiretta a strumenti di finanza derivata, future, swap o altre forme strutturate di indebitamento. 8. Il decreto di cui al comma 6, deve ottenere il preventivo parere favorevole del collegio dei revisori. Articolo 13 Anticipazione di cassa 1. L anticipazione di cassa è consentita per far fronte a temporanee deficienze dei cassa. 2. L importo dell anticipazione di cassa non deve essere superiore all ammontare di due dodicesimi del totale della previsione definitiva di competenza delle entrate iscritte nel titolo I del bilancio annuale di previsione; 3. L importo dell anticipazione di cassa deve essere previsto nel bilancio di previsione nei rispetti stanziamenti di entrata e di spesa compresi i relativi interessi da corrispondere. 4. L anticipazione di cassa deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale su richiesta del direttore generale dell Agenzia. La richiesta deve esporre l importo dell anticipazione, il tasso di interesse applicato che non può essere superiore a quello previsto nel capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione. 5. L importo dell anticipazione di cassa, comprensivo della quota degli interessi, deve essere obbligatoriamente restituito entro il termine dell esercizio finanziario nel quale è stata accesa la medesima anticipazione. 18

14 TITOLO V Gestione del Bilancio Articolo 14 Gestione delle entrate 1. Il procedimento di acquisizione delle entrate è costituito dalla fase di accertamento e dalla fase della riscossione. La riscossione può essere attuata contestualmente alla fase di accertamento. 2. L accertamento individua un credito dovuto all Agenzia in ragione di una idonea documentazione che comprova la sussistenza del titolo giuridico, il relativo debitore, la somma da incassare e la relativa scadenza. L'accertamento delle entrate provenienti da contributi e da assegnazioni della Regione avviene sulla base e nella misura dei relativi provvedimenti regionali. 3. L accertamento delle entrate è disposto con decreto del dirigente competente per materia, previa verifica della effettiva sussistenza del credito. E altresì disposta con motivato decreto, l eventuale cancellazione di accertamenti o di residui attivi di cui al successivo articolo Il decreto deve contenere, oltre quelli indicati al 2 comma, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari a motivare l accertamento, nonché il capitolo di entrata al quale imputare l accertamento. 5. Il dirigente pone in essere tutte le misure idonee alla riscossione entro la scadenza indicata dal decreto di cui al precedente 4 comma. 6. La mancata riscossione entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello nel quale l accertamento è stato disposto, deve essere motivata con una relazione informativa circostanziata, a cura del dirigente competente, sulle cause oggettive che hanno determinato la mancata riscossione. Nei casi in cui il dirigente abbia un contratto di lavoro con l Agenzia a tempo determinato, la relazione informativa deve essere presentata entro 6 mesi dalla cessazione dell incarico. Il contratto che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l Agenzia ed il dirigente, deve prevedere le clausole risolutive del rapporto e le forme di indennizzo a carico del dirigente a valere sul trattamento economico accessorio, per i casi di mancata presentazione della relazione informativa sopra indicata. 7. La relazione informativa del dirigente è allegata al rendiconto del secondo esercizio finanziario successivo a quello nel quale l accertamento è stato disposto. 8. La riscossione avviene mediante l emissione di specifici ordini di riscossione. Gli ordini di riscossione sono emessi e firmati dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria e devono contenere: a) numero progressivo; b) data di emissione; c) l esercizio finanziario, gestione di competenza o gestione dei residui, cui la riscossione si riferisce. Per la riscossione sulla gestione dei residui, l ordinativo deve indicare l anno di provenienza del residuo attivo riscosso; d) capitolo di bilancio cui è riferita l entrata e relativo numero di accertamento; e) generalità del debitore; f) somma da riscuotere in cifre e in lettere; g) causale dell entrata. 19

15 9. Gli ordini di riscossione possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, oppure mediante strumenti di lettura ottica o informatici. 10. Gli ordinativi di riscossione possono essere singoli, cioè a favore di un debitore o cumulativi, cioè a favore di una pluralità di debitori individuati in apposito ruolo che è parte integrante e sostanziale dell ordinativo. 11. Con ogni ordinativo si provvede alla riscossione delle somme accertate su un singolo capitolo di entrata. 12. La riscossione dei crediti certi ed esigibili può inoltre essere effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti dell Agenzia. 13. Gli ordini di riscossione sono trasmessi al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all affidamento del servizio di tesoreria. 14. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione. 15. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione dell Agenzia, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l indicazione della causa del versamento, nonché la riserva salvo conferma di accettazione da parte dell Agenzia Regionale per l Istruzione la Formazione ed il Lavoro. Di tali incassi il tesoriere darà immediata comunicazione all Agenzia, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione. 16. Il tesoriere è tenuto all incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto. 17. Nessun titolo di credito verso l Agenzia può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. Articolo 15. Residui attivi. 1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione. 2. Costituiscono residui attivi le somme accertate, ma non riscosse entro il termine dell esercizio. 3. Ai fini della redazione del rendiconto e dell assestamento del bilancio previsto dall articolo 10, con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria, si provvede, alla determinazione dei residui attivi specificando i crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. Il decreto è allegato a rendiconto quale parte integrante è sostanziale. Articolo 16 Gestione delle spese. Impegni. 1. Le spese sono eseguite attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il procedimento di impegno e liquidazione può essere ricompreso in un unico atto. 20

16 2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell esercizio, le somme dovute dall Agenzia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata. 3. Con l approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi e per le relative spese accessorie o connesse; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti conseguenti ad altre operazioni di indebitamento, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge 4. Abrogato. 5. Abrogato. 6. Abrogato. 7. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia. L impegno delle risorse di cui al titolo 2 e al titolo 3 è subordinato all avvenuto accertamento delle correlate entrate. 8. Il decreto deve in ogni caso indicare: a) il soggetto creditore e gli elementi idonei ad identificarlo; b) l ammontare della somma dovuta; c) la scadenza dell obbligazione; d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare; e) le motivazioni della fonte o della circostanza riferita all obbligazione giuridica che determina l impegno di spesa. A tal fine le motivazioni devono essere coerenti con il capitolo di spesa indicato. 9. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi di cui al commi precedenti, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio finanziario. 10. I dirigenti che adottano i decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine: a) alla legalità della spesa; b) alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati; c) ai criteri economici di buona gestione della spesa; d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell atto amministrativo o ad esso allegata; e) alle procedure contabili disposte; f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria; h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilità sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata. 11. I decreti di impegno sono trasmessi, per la registrazione e per il rilascio del visto di regolarità contabile, a cura del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria. 12. Con il rilascio del visto di regolarità contabile, il dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria responsabilmente, attesta: a) la corretta imputazione della spesa; b) la sufficiente disponibilità del capitolo sul quale si imputa la spesa e la copertura finanziaria sul corrispondete capitolo di entrata del bilancio, in caso di spese con vincolo di destinazione; 21

17 c) la presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti per L agenzia che legittimano la registrazione dell impegno di spesa. 13. I decreti senza il visto di regolarità contabile sono nulli di diritto e restituiti agli uffici proponenti con l indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione. In particolare, è fatto divieto del rilascio del visto di regolarità contabile, nei seguenti casi: a) quando si rileva l insufficienza di disponibilità finanziaria e di copertura della spesa; b) quando si rileva erronea imputazione della spesa; c) quando si rileva l assenza dei requisiti idonei per l assunzione dell impegno; d) quando la somma da impegnare pregiudica la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo la disciplina relativa alle misure per il rispetto del Patto di Stabilità interno; e) quando l atto non è conforme ai principi e alle disposizioni contenuti nel presente regolamento e alla legge regionale 31 marzo 1978, n Ogni qualvolta l obbligazione in base alla quale è stato assunto l impegno di spesa venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia autorizza, con apposita comunicazione motivata, la cancellazione o riduzione dell impegno medesimo. 15. Contestualmente alla liquidazione della spesa il dirigente competente per materia autorizza la riduzione dell impegno per la somma eccedente quella liquidata. 16. Le comunicazioni sono trasmesse alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria per la registrazione. Articolo 17 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore. Viene effettuata dal dirigente della struttura competente per materia con nota di liquidazione. Può essere disposta con decreto qualora sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento 2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 3. La nota o il decreto di liquidazione devono indicare: a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione; b) la somma dovuta; c) le modalità di pagamento; d) l anno, il numero dell impegno di spesa, il relativo capitolo e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni. 4. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine: a) all accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all impegno medesimo; b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata; c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale; 22

18 d) all accertamento della disponibilità della somma impegnata; e) all accertamento della disponibilità di cassa; f) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata; g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa. 5. Ai sensi delle disposizioni dell articolo 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo per somme dovute in ragione di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'unione europea. Articolo 18 Ordinazione delle spese 1. I pagamenti sono disposti mediante ordinativi a favore del creditore o dei creditori, da trasmettere al tesoriere secondo le modalità stabilite nella convenzione che regola il servizio di tesoreria. 2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi e firmati dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, sulla base dei provvedimenti di liquidazione, osservandone la successione cronologica salvo i casi di particolare urgenza e di limitate disponibilità di cassa. 3. Gli ordinativi di pagamento possono essere singoli, cioè a favore di un creditore o cumulativi, cioè a favore di una pluralità di creditori individuati in apposito ruolo che è parte integrante e sostanziale dell ordinativo. 4. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono indicare: a) il numero d ordine progressivo per esercizio finanziario; b) il creditore o i creditori; c) la somma da pagare in cifre ed in lettere; d) l esercizio finanziario, gestione di competenza o gestione dei residui, cui la spesa si riferisce. Per il pagamento sulla gestione dei residui, l ordinativo deve indicare l anno di provenienza del residuo passivo; e) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata; f) gli estremi dell atto autorizzativo che legittima l erogazione della spesa; g) la causale del pagamento; h) le modalità di estinzione. 5. Ogni ordinativo deve riferirsi ad un solo capitolo di spesa. 6. Gli ordinativi di pagamento possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, anche con strumenti di lettura ottica o informatica. Articolo 19. Priorità di pagamento in carenza di fondi 1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, la priorità nell emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere è la seguente: 23

19 a) stipendi del personale ed oneri accessori; b) imposte e tasse; c) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed atre forme d indebitamento; d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità; e) altre spese secondo l intensità dell interesse pubblico. Articolo 20. Flussi di cassa 1. In relazione ad esigenze di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, anche ai fini del concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall appartenenza alla Unione Europea, l Agenzia può introdurre, nel corso dell esercizio finanziario, disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento dei pagamenti. Articolo 21 Estinzione degli ordinativi di pagamento 1. Gli ordinativi di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all affidamento del servizio di tesoreria. I contenuti della relativa convenzione, devono in ogni caso consentire l incasso degli ordinativi di pagamento emessi dall Agenzia, nel seguente modo: a) direttamente allo sportello di tesoreria mediante rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore dell Agenzia intestatario dell ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni; b) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituisce quietanza la dichiarazione da apporre sull ordinativo di pagamento da parte della tesoreria, attestante l avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo; c) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti; d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sull ordinativo, cui va allegato l avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sull ordinativo di spesa la data di estinzione dell assegno circolare medesimo. 2. Gli ordinativi di pagamento non estinti e non andati a buon fine per qualsiasi causa, sono quietanzati dal tesoriere e versati in conto entrate del bilancio dell Agenzia. Al fine di consentire la loro contabilizzazione è istituito nel titolo VI dell entrata del bilancio, un apposito capitolo collegato ad un correlato capitolo nel corrispondente titolo VI della spesa, 24

20 con pari stanziamento di competenza e di cassa. Le somme introitate sono accertate e riscosse con il provvedimento originario che ha disposto il pagamento non andato a buon fine. Con il medesimo provvedimento è assunto l impegno. Successivamente, sulla base delle nuove e corrette informazioni riguardo alla sua estinzione, potrà essere emesso l ordinativo di pagamento 3. L Agenzia regola tutti i rapporti con la tesoreria concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo e di quanto altro necessario alla tutela dei propri interessi, nonché gli importi minimi e massimi degli ordinativi di pagamento commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d ufficio. 4. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite: a) alla data dell effettivo pagamento al creditore dell Agenzia nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma; b) alla data del versamento in conto corrente postale o bancario ovvero delle commutazioni, rispettivamente previste dalle lettere c) e d) del primo comma; c) alla data versamento in conto entrate per la procedura indicata al secondo comma del presente articolo. Articolo 22 Fermo amministrativo 1. L Agenzia può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito in relazione alla quale ha acquisito, in via ufficiale, attraverso notifica, o attraverso i normali mezzi di comunicazione, atti o notizie che possano configurare fattispecie illecite generatrici di danni patrimoniali o erariali Articolo 23 Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio. 2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell esercizio costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Articolo 24 Residui perenti 1. La perenzione amministrativa è abrogata. 2. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l impegno si è perfezionato, non si considerano perenti agli effetti amministrativi e devono essere mantenuti e riprodotti nel bilancio fino alla loro estinzione a seguito del pagamento o della cancellazione per insussistenza. 3. Le somme dichiarate perenti negli esercizi precedenti sono riprodotte, fino al loro esaurimento, in appositi capitoli di spesa finanziati con la quota di avanzo a tal fine 25

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