ACCONTI D IMPOSTA 2008
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1 ACCONTI D IMPOSTA 2008 a cura Claudio Sabbatini ARGOMENTO Il mese di novembre, per molti contribuenti, costituisce un importante appuntamento per versare quanto dovuto a titolo di acconti di imposte. Le regole sono diverse a seconda dell imposta (IRPEF o IRES) cui è soggetto. Le regole IRAP seguono quelle delle imposte sui redditi. NOVITA Recenti interventi normativi impongono un ricalcolo degli acconti. La Finanziaria 2008 ha ridotto le aliquote nominali dell IRES e dell IRAP, pur dichiarando che l intera manovra fiscale sarebbe stata ad impatto fiscale pari a zero. Le difficoltà nella stima degli effetti delle novità intervenute in tema di reddito d impresa impongono un attenta valutazione da parte di coloro che volessero utilizzare il metodo previsionale. L acconto dovuto dai soggetti IRPEF segue regole differenti da quelle stabilite per i soggetti IRES. Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, la percentuale dell acconto delle imposte dirette è pari: - al 99% per l IRPEF dovuta per il periodo precedente; - al 100% per l IRES dovuta per il periodo precedente. Per quanto riguarda l IRAP, la misura dell acconto 2008 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Così, per le persone fisiche e le società di persone ed equiparate l acconto è stabilito nella misura del 99%, mentre per i soggetti Ires è stabilito nella misura del 100%. Soggetto obbligato Acconto Irpef Acconto IRES Acconto IRAP Persone fisiche 99% 99% Società di persone 99% Soggetti IRES 100% 100% Gli anticipi dovuti possono avere una duplice scadenza: La prima scadenza (o primo acconto): corrisponde alla stessa prevista per il saldo dell anno precedente (in genere, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta) 1. 1 I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o rendiconto oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell esercizio devono corrispondere le somme dovute entro il giorno 16 del mese 1
2 La seconda scadenza (secondo acconto o unica rata): a) per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES aventi esercizio coincidente con l anno solare corrisponde al mese di novembre (precisamente: dal 1 al 30 novembre di ogni anno); b) per i soggetti IRES aventi esercizio non coincidente con l anno solare il termine è stabilito entro l undicesimo mese dalla chiusura del periodo d imposta precedente. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI VERSAMENTO IRES E IRAP SOGGETTI Soggetti che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio Soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni ma entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio per disposizioni di legge Soggetti che non hanno approvato il bilancio nel termine di 180 giorni SALDO Giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, oppure nei successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento Giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione, oppure nei successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento Giorno 16 del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, oppure nei successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento Iª RATA ACCONTO (40%) Con il saldo del periodo precedente Con il saldo del periodo precedente Con il saldo del periodo precedente IIª RATA ACCONTO (Importo complessivamente dovuto al netto di quanto versato a titolo di prima rata) Ultimo giorno dell'11 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2008 Ultimo giorno dell'11 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2008 Ultimo giorno dell'11 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2008 Per il 2008, la seconda o unica rata di acconto (per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES aventi esercizio coincidente con l anno solare o comunque un esercizio chiuso precedentemente al 1 dicembre 2007) è la seguente: successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non viene approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2
3 dal 3 novembre 2008 (il giorno 1 cade di sabato e il giorno 2 è festivo) al 1 dicembre 2008 (il 30 novembre cade in giorno festivo). Quanto al termine di versamento, l articolo 17, DPR 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto che i versamenti di acconto dell IRPEF, dell IRES e dell IRAP siano effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. IRAP Tributo Limite arrotondato Rigo del modello Unico Fino a Importo compreso A partire Rigo Modello tra e da IRPEF 51,00 52,00 260,00 261,00 RN30 Unico PF 2008 IRES 20,00 21,00 258,00 259,00 RN17 Unico SC 2008 IRES 20,00 21,00 258,00 259,00 RN28 Unico ENC 2008 da parte di persone fisiche 51,00 52,00 260,00 261,00 IQ90 IRAP PF 2008 da parte di società di persone 51,00 52,00 260,00 261,00 IQ90 IRAP SP 2008 da parte di soggetti IRES esercenti attività 20,00 21,00 258,00 259,00 IQ95 IRAP SC 2008 commerciale da parte di soggetti IRES non esercenti 20,00 21,00 258,00 259,00 IQ90 IRAP ENC 2008 attività commerciale Acconto non dovuto Acconto dovuto in unica soluzione Acconto dovuto in duplice soluzione Circa le modalità di versamento ricordiamo che il versamento delle imposte può essere effettuato mediante: - pagamento delle somme dovute; - compensazione, totale o parziale, con crediti vantati dal contribuente nei confronti dell Erario e di altri enti impositori. Il pagamento e la compensazione orizzontale (quando avviene tra debiti e crediti relativi a tributi diversi; vedi articolo 17, D.Lgs. 241/1997) deve avvenire mediante presentazione del modello F24. Dal 1 gennaio 2007 tutti i contribuenti titolari di partita Iva devono eseguire i versamenti con il modello F24 con modalità esclusivamente telematiche (i soggetti che possono continuare ad utilizzare il modello di pagamento cartaceo sono stati individuati dalla cric. 30/E/2006). 3
4 Codice tributo Descrizione SEZIONE ERARIO Periodo di riferimento Rateazione 4034 IRPEF - acconto (seconda o unica rata) 2008 NO 2002 IRES acconto (seconda o unica rata) 2008 NO SEZIONE REGIONI 3813 IRAP acconto (seconda o unica rata) 2008 NO Il limite minimo di versamento con tale modello di pagamento è di euro 1,03 per ciascun codice tributo (debiti di importo inferiore non vanno esposti). Restano ferme le disposizioni di ogni singola legge d imposta (es. Iva periodica) che può stabilire un limite superiore. Inoltre, ai sensi dell articolo 1, comma 137, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), è fissato un limite minimo per debenza di debiti e crediti delle imposte sui redditi non inferiore a euro 12. Il limite fissato di 12 euro riguarda gli importi, per ogni tributo, risultanti dalla dichiarazione (IRPEF e relative addizionali e IRES). Considerato che nel modello Unico (ma lo stesso limite vale per le risultanze del modello 730) gli importi sono indicati con arrotondamento all unità di euro, i versamenti si eseguono a partire da 13 euro. Il minimo di 12 euro è fissato per il rimborso, il versamento e la compensazione. Gli importi che superano il minimo sono dovuti, rimborsati o compensabili per intero. Per l IRAP l importo minimo è fissato in euro 10,33: con le leggi regionali il predetto importo può essere adeguato. Gli importi a saldo, se versati in unica soluzione, sono arrotondati all unità di euro. Gli importi sono espressi anche in centesimi nel caso di versamento rateale del saldo e in ogni caso per il versamento degli acconti. Precisamente: - importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione (es saldo da versare): devono essere versati arrotondati all unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa; - importi che non sono indicati in dichiarazione (es. gli acconti e le rateazioni che devono essere successivamente elaborati prima di essere versati): si applica la regola generale dell arrotondamento al centesimo di euro (es. euro ,752 arrotondato diventa euro ,75; euro ,755 arrotondato diventa euro ,76; euro ,758 arrotondato diventa euro ,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. 4
5 Il metodo sopra descritto (riferimento al rigo della dichiarazione dei redditi) è definito metodo storico (o facciale). Il contribuente che ritiene di dover corrispondere, per il periodo d imposta successivo, un minor debito rispetto a quello indicato nel modello Unico 2008, può commisurare l acconto dovuto per detto periodo sulla base dell imposta che ritiene sarà dovuta (sempre al netto, se ne ricorrono le condizioni, delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute alla fonte). In questo modo (cosiddetto metodo previsionale, previsto dall articolo 4, comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69), viene evitato che il contribuente versi delle imposte anticipatamente solo per ritrovarsi a credito l anno successivo. L'autoriduzione è applicabile anche all'acconto IRAP. Gli errori in difetto nella previsione comportano l irrogazione delle sanzioni previste per i casi di versamento insufficiente (30% dell importo omesso oltre agli interessi di mora nella misura del saggio legale, 3%, in ragione d anno). Nessuna sanzione si applica se l acconto complessivo versato non risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto per l esercizio in corso. Ai fini di una corretta previsione, occorre altresì tener conto di rilevanti modifiche normative che potrebbero incidere sulla stima del debito d imposta come, ad esempio, dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cioè il periodo d imposta 2008 nel caso di esercizio coincidente con l anno solare): - l eliminazione degli ammortamenti anticipati; - la riduzione dell aliquota IRES dal 33% al 27,5%. Gli effetti derivanti dalla riduzione nominale delle aliquote IRES e IRAP potranno essere avvertiti, in sede di acconto, solo da coloro che utilizzeranno il metodo previsionale. Infatti, coloro che calcoleranno l acconto sulla base di quanto dichiarato con riferimento al periodo d imposta precedente (cosiddetto metodo storico) utilizzeranno una base di calcolo in cui il debito era commisurato ad una aliquota del 33%. In ogni caso, un errore nella stima potrà comunque essere sanato mediante ricorso all istituto del ravvedimento operoso (entro il termine di presentazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale la violazione è stata commessa; es. entro il 16 giugno 2009). Infine, si ricorda che alcune disposizioni normative impongono, per coloro che utilizzano il metodo storico, di rideterminare l acconto dovuto. Per la precisione: è necessario ricalcolare la base imponibile su cui calcolare l imposta di riferimento utile ai fini del calcolo con il metodo storico. 5
6 Una sintesi è proposta nella tabella che segue. Acquisto di apparecchi televisivi digitali Spese per interventi di miglioramento dell illuminazione IRAP: riduzione del cuneo fiscale Deducibilità degli interessi passivi per banche, altri soggetti finanziari e assicurazioni Deducibilità degli interessi passivi per banche e altri soggetti finanziari Riduzione (dal 70% al 45%) della quota detassata di utili netti annuali per le cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità prevalente Articolo 1, comma 357, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Articolo 1, comma 354, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Articolo 1, comma 269, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Articolo 82, comma 5, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Manovra estiva 2008) Articolo 82, comma 13, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Manovra estiva 2008) Articolo 82, comma 29, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Manovra estiva 2008) Claudio Sabbatini 5 Novembre 2008 Per un ulteriore approfondimento sulla materia acquista il dossier Acconti 2008, a soli Euro 24 (Iva inclusa), un e-book di circa 150 pagine che analizza in maniera pratica la normativa degli acconti con rimandi alle vigenti disposizioni normative 6
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