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1 CITTA DI PORTO S. ELPIDIO Provincia di Fermo Settore Gestione del Territorio SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Regolamento per il calcolo e la riscossione del contributo di costruzione SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO : ARCH. GIULIA CATANI

2 ART. 1 - PREMESSA Gli interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, soggetti al rilascio del permesso di costruire o in alternativa a D.I.A., sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione previsto dall art. 16 del DPR n. 380 e s.m.i. L incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall art. 4 della legge n. 847, modificato dall art. 44 della legge n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, è stata stabilita originariamente con deliberazione consiliare n. 181 del e successive integrazioni. Gli oneri di costruzione sono aggiornati con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio con scadenza quinquennale. Il costo di costruzione è adeguato annualmente sulla base dell incremento ISTAT del costo di produzione degli edifici di edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata rilevati dalla regione stessa e con le modalità indicate dall articolo 16 del DPR 380/01. Gli oneri sono calcolati sulla base dei valori tabellari approvati in via definitiva con deliberazione consiliare n. 67 del e successivamente aggiornati utilizzando le variazioni ISTAT applicate ai limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, comunicate dalla Regione Marche. La tabella suddivide il territorio nelle seguenti zone omogenee: Zone B d completamento; Zone C di espansione; Zone E agricole. Nella tabella sono elencati le tipologie d intervento da applicare ad ogni fattispecie. Esse corrispondono a: 1. Ristrutturazione; 2. Ristrutturazione con mutamento della destinazione d uso o aumento della superficie di calpestio; 3. Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento superiore al 20%; 4. Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume; 5. Nuove costruzioni con densità fondiaria inferiore o uguale a 1mc/mq; 6. Nuove costruzioni con densità fondiaria inferiore o uguale a 2 mc/mq; 7. Nuove costruzioni con densità fondiaria superiore a 2 mc/mq; 8. Cooperative a proprietà indivisa, zone 167; 9. Direzionale e commerciale; 10. Turistico alberghiera; 11. Turistico residenziale con densità inferiore o uguale a 1 mc/mq; 12. Turistico residenziale con densità inferiore o uguale a 2 mc/mq; 13. Turistico residenziale con densità superiore a 2 mc/mq; 14. Nuovi insediamenti artigianali; 15. Nuovi insediamenti industriali; 16. Ampliamenti insediamenti artigianali; 17. ampliamenti insediamenti industriali; 18. insediamenti produttivi art. 27 legge 865/71; 19. complessi turistici complementari (campeggi)

3 Il contributo di costruzione è dovuto anche per quelle parti di edificio che, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi non costituiscono volume o lo costituiscono solo in parte. Per i volumi tecnici emergenti dalle coperture si applica solo il costo di costruzione. Per le opere o gli impianti non destinati alla residenza si applica quanto previsto dall articolo 19 del DPR 380/01 e smi, secondo le rispettive tipologie elencate dal n. 14 al n. 19 del precedente elenco. ART. 2 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Agli intereventi di nuova costruzione si applica la tariffa corrispondente a seconda della destinazione d uso, della localizzazione in relazione alla zona omogenea di riferimento ed alla relativa densità fondiaria. ART. 3 INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI Edifici costruiti prima dell entrata in vigore della legge 10/1977. Per gli edifici esistenti, con destinazione diversa da quella produttiva, costruiti prima dell entrata in vigore della legge 10/77 si applicano le categorie riportate ai punti 1, 2, 3 e 4 dell elenco di cui all articolo 1, a seconda della tipologia d intervento richiesto. In caso di interventi che comportino, oltre alla ristrutturazione, un ampliamento della volumetria esistente, agli incrementi vanno applicate le categorie relative alla nuove costruzioni. Per gli edifici con destinazione produttiva vanno applicate le categorie indicate ai nn. 14, 15, 16 e 17 dell elenco all articolo 1. Nei casi di mutamento di destinazione d uso che si concretizzano senza la realizzazione di opere edilizie, gli oneri di costruzione, limitatamente alle urbanizzazioni primarie e secondarie, sono dovuti allorquando si passi ad un categoria incrementativa (es. da residenziale a commerciale l intervento è oneroso, da commerciale a residenziale l intervento non è oneroso, ecc. ). In tali casi si applica la voce n. 2 descritta all articolo 1. Edifici costruiti successivamente all entrata in vigore della legge 10/1977. Per gli interventi relativi a fabbricati realizzati dopo l entrata in vigore della legge 10/77, il contributo di costruzione verrà calcolato applicando i parametri della nuova costruzione, detraendo le somme precedentemente versate rivalutate ai correnti valori tabellari. In caso di interventi sull esistente, che determinino un minor importo rispetto a quello precedentemente versato, non è dovuta la restituzione delle somme precedentemente versate. Nei casi di mutamento di destinazione d uso che si concretizzano senza la realizzazione di opere edilizie, gli oneri di costruzione, limitatamente alle urbanizzazioni primarie e secondarie, sono dovuti allorquando si passi ad una categoria incrementativa (es. da residenziale a commerciale l intervento è oneroso, da commerciale a residenziale l intervento non è oneroso, ecc. ). Per la modalità di calcolo, si applica il comma 1.

4 ART. 4 - COSTO DI COSTRUZIONE Per la determinazione del costo di costruzione nelle nuove costruzioni si fa riferimento al D.M. 10 luglio 1977 recante Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. La determinazione del costo di costruzione sugli edifici esistenti, aventi destinazione diversa da quella produttiva, verrà effettuata dal competente ufficio tenendo conto dei seguenti parametri minimi: interventi di ristrutturazione Valore minimo Euro/mc = 42,50 Interventi di ampliamento Valore minimo Euro/mc = 85,00 Tali parametri non vanno riferiti a semplici interventi di modifica (prospettica, interna ecc), la cui lieve entità viene determinata per ogni singolo caso sulla base di una perizia di stima redatta dal tecnico progettista, sulla base del prezziario regionale vigente scontato del 30%. I parametri di riferimento per la determinazione del costo di costruzione sono aggiornati annualmente sulla base degli incrementi ISTAT rilevati dalla Regione Marche in riferimento ai limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. ART. 5 RIDUZIONI ED ESENZIONI Il contributo di costruzione è ridotto nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell art. 17 del DPR 380/01 e s.m.i. In particolare per gli intereventi nelle aree P.E.E.P. il contributo di costruzione è ridotto al 60% rispetto ai valori tabellari di cui agli oneri primari e secondari, mentre non è dovuto il costo di costruzione. Ai sensi del comma 3 dell art. 17 del DPR 380/01 e s.m.i., il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi: - per interventi da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo da parte dell imprenditore agricolo a titolo professionale, ivi comprese le residenze; - per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; - per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche dai privati, in attuazione di strumenti urbanistici; - per interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; - per nuovi impianti, lavori, opere modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed all uso razionale dell energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico storica ed ambientale; - per la realizzazione di autorimesse ai sensi dell articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122.

5 Sono escluse dall esenzione tutte le attrezzature private (come palestre, impianti sportivi in genere, cliniche ecc.). ART. 6 SCOMPUTI Nell ambito dei piani esecutivi convenzionati gli scomputi saranno effettuati nelle modalità, nei modi e con le garanzie stabiliti dal relativo atto di convenzione. Nelle zone di tipo B, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, a seguito di esecuzione delle opere di urbanizzazione da eseguirsi con le modalità e le garanzie stabilite nell atto autorizzativo rilasciato sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta, verranno effettuati tenendo conto delle seguenti percentuali di incidenza delle opere nella formazione del contributo, calcolate nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento regionale n. 6 del 23 luglio 1977 : tipologia delle opere % da scomputare Strade residenziali 30,16 Spazi di sosta e parcheggio 11,04 fognature 10,63 Rete di distribuzione energia elettrica 11,49 Pubblica illuminazione 12,92 Rete idrica 21,88 Spazi di verde attrezzato 0,19 ART. 7 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Il contributo di costruzione potrà essere restituito solo nel caso di accertamento della mancata realizzazione delle opere. Le realizzazioni parziali non saranno soggette a verifica né a restituzione del contributo. In caso di richiesta di nuovo permesso di costruire per il completamento dei lavori, il contributo è dovuto per i lavori oggetto di completamento. Il contributo sarà restituito solo nel caso di riduzione dell intervento effettuato in corso d opera. ART. 8- MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento del contributo di costruzione dovrà essere versato antecedentemente al ritiro del permesso di costruire, sulla base degli importi determinati dal competente ufficio. In caso di D.I.A. il contributo dovrà essere autodeterminato dal richiedente e la ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla denuncia. Il competente ufficio provvederà alla verifica dell autodeterminazione ed alla richiesta di eventuali oneri a conguaglio. Il versamento del conguaglio dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ed in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali.

6 Il pagamento del contributo di costruzione dovrà avvenire con le seguenti modalità: a) per importi fino a Euro 3000,00 (tremila/00) il pagamento va effettuato in unica soluzione; b) per importi superiori ad Euro 3000,00 (tremila) il pagamento può essere effettuato in quattro rate : - la prima antecedentemente o in corrispondenza del ritiro del permesso di costruire e, in caso di D.I.A., unitamente alla presentazione delle denuncia, salvo eventuali recuperi a seguito della verifica da parte degli uffici comunali; - le restanti con scadenza semestrale. Nel caso in cui la scadenza della rata coincida con un giorno festivo il pagamento potrà essere posticipato al successivo giorno feriale. ART. 9 SANZIONI Ai sensi di quanto disposto dall articolo 42 del DPR 380/01 e s.m.i. Testo Unico dell Edilizia il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, nei termini stabili comporta: a) l aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni dalla scadenza; b) l aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Le misure di cui alle precedenti lettere non si cumulano. Decorso inutilmente il termine di cui al punto c) si provvederà alla riscossione coattiva dell intero credito secondo le norme vigenti in materia. Medesime sanzioni saranno applicate anche in caso di ritardato pagamento delle rateizzazioni dipendenti dalle D.I.A. ART. 10 GARANZIE L importo del contributo di costruzione rateizzato e le relative sanzioni, nella percentuale massima, dovranno essere garantite da apposita polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo, prestata con la rinuncia esplicita del fideiussore sia al beneficio della preventiva escussione del garantito (articolo 1944 del codice civile) sia con l impegno del medesimo fideiussore e con impegno a rendere operativa la garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni di cui all articolo 1945 del codice civile. Non appena verificato il decorso termine assegnato per il pagamento si procederà all avvio del procedimento per l escussione della garanzia. Allo svincolo della polizza si procederà solo dopo l accertamento del completo assolvimento dei pagamenti.

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