DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale Borgo Cavalli, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 28/03/2013, n. 228 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 228/ OGGETTO RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ORMELLE" PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA (SUEM). Delibera: 228/ Proposta: 200/2013 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 1 di 14

2 OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ORMELLE" PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA (SUEM). Relaziona il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, che rappresenta quanto segue: Con deliberazione del Direttore Generale n. 827 dell , è stato disposto di approvare il rinnovo, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, della convenzione con l Associazione di volontariato Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ormelle per lo svolgimento di attività a supporto del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) consistenti in interventi di soccorso e di trasporto con ambulanza, assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi con squadre di primo soccorso e interventi di soccorso sanitario e di assistenza sanitaria in caso di incidente maggiore. Con nota del , l Associazione Croce Azzurra Ormelle ha manifestato la disponibilità al rinnovo della convenzione. Con nota prot. n del , è stato chiesto parere in merito al Direttore Sanitario di Ospedale. In data , il Direttore Sanitario di Ospedale ha trasmesso il parere favorevole del Direttore del SUEM, alle condizioni già in atto. Stante la scadenza della convenzione in parola in concomitanza con la fine del mandato della Direzione ed essendo ancora in corso di perfezionamento l istruttoria per il rinnovo, con deliberazione del Direttore Generale n del , è stato disposto, tra l altro, di autorizzare la prosecuzione, per il primo trimestre 2013, della convenzione con l Associazione Croce Azzurra, informata in merito con nota prot. n del Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente in materia di volontariato e del consuntivo 2012, per il quale si è tenuto conto delle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge , n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, e delle successive disposizioni regionali attuative, decurtando del 5 per cento il rimborso annuo presunto di cui alla deliberazione n. 827/2010, pari a ,00, si prevede un rimborso annuo pari a ,00, determinato operando un ulteriore decurtazione del 5 per cento sull importo fino al raggiungimento della riduzione del 10 per cento prevista dalla normativa in parola a decorrere dal 1 gennaio 2013 e per l intera durata del contratto. L importo di ,00 è da intendersi quale rimborso annuo massimo erogabile dall Azienda all Associazione per l attività resa. Ai fini del rimborso nell ambito del suddetto limite, ogni voce di spesa oggetto della rendicontazione resa dall Associazione alla fine di ciascun anno di attività verrà parametrata alla percentuale di incidenza delle ore prestate dai volontari per l attività convenzionale con l Azienda rispetto al totale delle ore di servizio svolte dall Associazione. Per i costi sostenuti esclusivamente per l attività a favore dell Azienda e per quelli per i quali la legge prevede il ristoro per intero o esprime una diversa percentuale, sarà previsto un rimborso al 100 per cento o con diversa percentuale. Con riguardo ai mezzi di soccorso, il rimborso verrà parametrato, nel caso di acquisto per pronta cassa, anche alla durata dell ammortamento. Con riferimento all iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, condizione necessaria perché siano concessi i contributi dagli enti pubblici, nonché per stipulare convenzioni con gli stessi, l Associazione Croce Azzurra, in data , ha comunicato di essere in attesa Delibera: 228/ Proposta: 200/2013 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 2 di 14

3 del riscontro del competente ufficio regionale in ordine alla conferma dell iscrizione, per la quale è stata presentata regolare istanza, acquisita agli atti, impegnandosi ad informare tempestivamente l Azienda dell eventuale avvenuta conferma. Si precisa, in merito, che la conferma dell iscrizione al registro regionale, purché permangano i requisiti previsti dalla legge, viene rinnovata dal competente servizio regionale, su richiesta dell organizzazione di volontariato, ogni tre anni, senza soluzione di continuità, tenendo come riferimento la data della prima iscrizione. In caso di mancata conferma dell iscrizione dell Associazione al registro in parola, l approvazione del rinnovo della convenzione verrà revocata. Per quanto sopra esposto, si propone: - di approvare, per un triennio a decorrere dal 1 aprile 2013, il rinnovo della convenzione con l Associazione di volontariato Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ormelle per lo svolgimento di attività a supporto del SUEM, consistenti in interventi di soccorso e di trasporto con ambulanza, assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi con squadre di primo soccorso e interventi di soccorso sanitario e di assistenza sanitaria in caso di incidente maggiore, secondo le modalità e alle condizioni riportate nella convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante; - di corrispondere all Associazione un rimborso annuo massimo pari a ,00, suddiviso in due tranches, programmate come specificato di seguito: la prima tranche pari ad ,50, equivalenti al 50% del rimborso annuo massimo, da versare alla chiusura del primo semestre di attività; la seconda tranche da versare nell anno successivo sulla base della rendicontazione annuale, presentata dall Associazione, relativa ai costi effettivamente sostenuti per l attività oggetto della convenzione, nel limite complessivo annuo di ,00. IL DIRETTORE GENERALE preso atto della su estesa relazione; vista l attestazione con cui il dirigente responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; visto il decreto legge , n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, e s.m.i.; visto il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi sociali e della Funzione territoriale, per le parti di rispettiva competenza; DELIBERA per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1) di approvare, per un triennio a decorrere dal 1 aprile 2013, il rinnovo della convenzione con l Associazione di volontariato Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ormelle per lo svolgimento di attività a supporto del SUEM consistenti in interventi di soccorso e di trasporto con ambulanza, assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi con squadre di primo soccorso e interventi di soccorso sanitario e di assistenza sanitaria in caso di incidente maggiore, secondo le modalità e alle condizioni riportate nella convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante; Delibera: 228/ Proposta: 200/2013 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 3 di 14

4 2) di dare atto che, in caso di mancata conferma dell iscrizione dell Associazione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, l approvazione del rinnovo della convenzione verrà revocata; 3) di corrispondere all Associazione un rimborso annuo massimo pari a ,00, suddiviso in due tranches, programmate come specificato di seguito: la prima tranche pari ad ,50, equivalenti al 50% del rimborso annuo massimo, da versare alla chiusura del primo semestre di attività; la seconda tranche da versare nell anno successivo sulla base della rendicontazione annuale, presentata dall Associazione, relativa ai costi effettivamente sostenuti per l attività oggetto della convenzione, nel limite complessivo annuo di ,00; 4) di contabilizzare nel Bilancio Economico Preventivo 2013, un importo massimo pari a ,50 sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 5) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione del BEP 2014 e del BEP 2015, un importo annuo massimo erogabile dall Azienda pari a ,00 sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 6) di tenere in considerazione, in sede di predisposizione del BEP 2016, un importo massimo erogabile dall Azienda, a saldo della precedente tranche, pari a ,50, sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 7) di dare atto che gli importi sopra esposti, erogabili a titolo di rimborso per le spese sostenute dall Associazione per l attività resa all Azienda, sono stati determinati tenendo conto delle disposizioni normative in materia di revisione della spesa pubblica (c.d. spending review) di cui al decreto legge , n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, e s.m.i.; 8) conseguentemente, di ridurre la disponibilità dell autorizzazione n , conto di contabilità generale n , C.O. 4, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1335/2012, di 813,75; 9) di delegare il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione alla sottoscrizione dell atto, il cui schema viene approvato con la presente deliberazione, e alle conseguenti comunicazioni; 10) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua adozione. Delibera: 228/ Proposta: 200/2013 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 4 di 14

5 Deliberazione 28/03/2013, n. 228 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 04/04/2013 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2013 Treviso, 03/04/2013 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizio Gestione Rapporti Convenzione Delibera: 228/ Proposta: 200/2013 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 5 di 14

6 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 9 DI TREVISO CONVENZIONE TRA l Azienda ULSS n. 9 (di seguito denominata ULSS 9), con sede in Treviso, Borgo Cavalli 42, C.F./P. IVA: , in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. del dal legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Giorgio Roberti E l Associazione Pubblica Assistenza Croce Azzurra Ormelle (di seguito denominata Associazione), con sede a Ormelle (TV), piazza Vittoria 20, C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Daniele Zanni, Presidente PREMESSO CHE - il DPR 27 marzo 1992, all art. 5, comma 3, in tema di determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, lascia facoltà alle Regioni di avvalersi, per l attività di soccorso sanitario, di competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni; - la legge regionale , n. 40, prevede che le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, siano rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale; - l Associazione è stata iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 6 di 14

7 della Regione Veneto con classificazione TV0531 e, attualmente, la conferma dell iscrizione per un nuovo triennio è in fase di perfezionamento; - il ruolo svolto dalle Associazioni di Volontariato nelle Regioni e Province autonome in materia di soccorso e trasporto sanitario è rilevante ed importante ai fini del raggiungimento, da parte dei Servizi Sanitari Regionali, degli obiettivi di salute e dell elaborazione di percorsi comuni per migliorare l organizzazione e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza; - con DGRV n. 1179/2000, è stata approvata l organizzazione del Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM), prevedendo il concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell apposita autorizzazione sanitaria, sulla base dello schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni e approvato nella seduta del 25 marzo 1993; - con DGRV n. 1080/2007 sono stati definiti i requisiti minimi specifici di autorizzazione all esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza, e approvati, per la formazione di personale non sanitario, i criteri minimi di qualità relativamente ai contenuti dell evento e alle qualifiche dei docenti; - con deliberazione del Direttore Generale n. del è stato disposto di approvare il rinnovo della presente convenzione per un triennio a decorrere dal 1 aprile 2013; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 L Azienda si avvale dell'associazione per lo svolgimento delle attività di seguito descritte a supporto del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM): - effettuazione di interventi di soccorso e di trasporto con ambulanza; 2 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 7 di 14

8 - assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi da parte di squadre di primo soccorso; - interventi di soccorso sanitario e di assistenza sanitaria in caso di incidente maggiore. L'Associazione e i soci volontari si impegnano a svolgere con continuità le prestazioni oggetto della convenzione. Art. 2 L'Associazione attiva un turno settimanale di servizio con ambulanza. Il numero dei mezzi dell'associazione in servizio, i giorni e gli orari di disponibilità e il territorio di competenza sono stabiliti in accordo con il Direttore della Centrale Operativa del SUEM. Quando necessario, il medico di guardia del SUEM può disporre l affiancamento del personale volontario con personale infermieristico dell Azienda. L'Associazione mette a disposizione un numero di telefono attivo H24 tutti i giorni dell'anno per l'attivazione in caso di eventi calamitosi. L'Associazione mette a disposizione del SUEM ambulanze e squadre di soccorso per assistenze a manifestazioni ed eventi; l Azienda si impegna a richiedere tale attività con un preavviso di 15 giorni. ART. 3 Durante tutto il turno di servizio in favore del SUEM, l'ambulanza opera esclusivamente alle dipendenze della Centrale Operativa dell Azienda e non può essere impiegata dall Associazione per altro fine. L'Associazione deve operare nel rispetto dei protocolli operativi stabiliti dalla Centrale Operativa e di ogni altra direttiva da questa impartita in merito all operatività. I protocolli operativi, in particolare, disciplinano le modalità di attivazione ed intervento dei mezzi, le 3 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 8 di 14

9 procedure di comunicazioni radio, le procedure di accesso agli ospedali, la definizione della documentazione da compilare. Art. 4 L'Associazione, per i servizi oggetto della presente convenzione, impiega unicamente propri volontari, competenti per ciascun tipo di servizio, istruiti ed abilitati secondo il regolamento dell Associazione e secondo le normative di legge vigenti per lo specifico impiego. L'Associazione si impegna a far frequentare a tutto il personale volontario impiegato un corso di formazione, con valutazione finale, inerente l attività oggetto della presente convenzione, sulla base di un programma organizzato e concordato con il Direttore del SUEM. L'Associazione si impegna inoltre a garantire a detto personale un programma annuale di aggiornamento, che dovrà essere organizzato e concordato con il Direttore del SUEM. L'Associazione si impegna a mantenere un registro nominativo del personale volontario addetto al servizio, riportante la formazione, l aggiornamento e l attività svolta, e ad impiegare nel servizio esclusivamente personale volontario inserito in detto registro. Il registro deve essere consultabile in ogni momento dall Azienda, dietro semplice richiesta del Direttore del SUEM. Tutto il personale dell'associazione è tenuto al rispetto, per le parti di competenza, delle norme operative previste dal Protocollo Operativo Provinciale di cui alla DGRV n. 1179/2000 al quale l'associazione aderisce esplicitamente impegnandosi a portarlo a conoscenza del personale stesso per la parte di competenza; inoltre, è tenuto a rispettare i protocolli stabiliti dalla Centrale Operativa. Art. 5 L attività di volontariato deve essere prestata dal personale dell'associazione in modo 4 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 9 di 14

10 personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Art. 6 L'ambulanza che presta servizio in favore del SUEM deve avere un equipaggio minimo di 2 persone, in possesso della specifica formazione. Per ciascun turno di servizio è prevista l individuazione di un capo equipaggio. Art. 7 L'Associazione nomina un medico quale Referente Sanitario relativamente alle attività oggetto della presente convenzione e ne comunica il nominativo all Azienda. Il Referente Sanitario dell'associazione è responsabile della rispondenza del servizio alle norme della presente convenzione, della rispondenza del personale e dei mezzi ai rispettivi requisiti previsti e del rispetto dei protocolli del SUEM inerenti l attività svolta. Il Direttore del SUEM si riserva di verificare, a cadenza semestrale, la rispondenza del servizio svolto alle norme convenzionali ed ai protocolli, mediante l analisi degli interventi e apposite visite, modalità concordata con il Referente Sanitario dell Associazione. Art. 8 Salvo disposizioni temporanee ricevute dalla Centrale Operativa del SUEM, l'ambulanza che presta servizio nell'ambito della presente convenzione staziona presso la sede dell'associazione. Al termine di ciascuna uscita, l ambulanza deve rientrare presso la sede di servizio per la via più breve, salvo diversa disposizione della Centrale Operativa del SUEM. Ogni movimento dei mezzi impiegati per l attività oggetto della presente convenzione deve essere preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa del SUEM. Il personale deve comunicare alla Centrale Operativa del SUEM: inizio e fine di ogni turno di servizio; 5 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 10 di 14

11 uscita e rientro in postazione; indisponibilità del mezzo per guasto. Art. 9 Al fine di garantire il coordinamento di tutta l attività di soccorso sanitario, l Associazione si impegna ad informare l Azienda di tutti i movimenti delle proprie ambulanze di soccorso impiegate per attività al di fuori della presente convenzione. Ciò deve avvenire mediante comunicazione radio tra le ambulanze stesse e la Centrale Operativa del SUEM all inizio ed al termine di ciascun turno di servizio o tramite altre forme concordate con il Direttore del SUEM. Art. 10 L'Associazione si impegna ad utilizzare solo mezzi idonei ed in perfetta efficienza meccanica, rispondenti alle normative in materia ed in possesso di tutte le dotazioni previste dalla DGRV n. 1080/2007 per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dell attività di soccorso e trasporto con ambulanza. Eventuali dotazioni aggiuntive a quelle previste e ritenute dal Direttore del SUEM necessarie per i servizi oggetto della presente convenzione saranno fornite dall Azienda e dovranno essere conservate dall'associazione. Tutte le ambulanze dell'associazione, adibite o meno ai servizi oggetto della presente convenzione, dovranno riportare su ciascuna fiancata il logo TrevisoEmergenza, che verrà fornito dall Azienda. Art. 11 L Associazione ha l obbligo di assicurare il personale volontario per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto. L Azienda si impegna a ristorare il premio assicurativo relativo alla copertura di cui sopra, 6 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 11 di 14

12 previa presentazione da parte dell Associazione di idonea documentazione attestante l avvenuto versamento. In caso di integrazione della polizza per aumento del numero dei soci, l Azienda si impegna a rimborsare all Associazione il maggior importo, previa esibizione di idonea documentazione. Art. 12 L Associazione si impegna a rendicontare, al termine di ciascun anno, i costi sostenuti per l attività oggetto della presente convenzione. Art. 13 Sono a carico dell Azienda: a. farmaci e soluzioni infusionali impiegate per i servizi in oggetto o per dotare il mezzo secondo le prescrizioni stabilite dal medico coordinatore della Centrale Operativa in accordo con il Referente Sanitario dell Associazione; b. eventuali altri presidi che l Azienda ritenga necessari per integrare la dotazione di base delle ambulanze dell Associazione, con le modalità descritte al precedente capoverso; c. la fornitura degli effetti letterecci utilizzati per i servizi oggetto della presente convenzione; d. il ristoro del premio assicurativo relativo alla copertura di cui all art. 11 della presente convenzione; e. il rimborso relativo ai costi di gestione e alle spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della Legge 11/08/1991 n. 266, c.d. legge-quadro sul volontariato, riferiti alle attività oggetto della presente convenzione. I restanti oneri restano a carico dell Associazione. Art / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 12 di 14

13 Il rimborso di cui al punto e) del precedente articolo viene effettuato dall Azienda, per ciascun anno, in due tranches, programmate come specificato di seguito: la prima tranche, pari ad Euro ,50, da versare alla chiusura del primo semestre dell anno di riferimento, la seconda tranche da versare nell anno successivo sulla base della rendicontazione annuale, presentata dall Associazione, relativa ai costi effettivamente sostenuti riferiti alle attività oggetto della presente convenzione, nel limite complessivo annuo di Euro ,00. Art. 15 L Associazione deve provvedere a registrare tutti gli interventi svolti utilizzando la modulistica e le modalità in uso presso il SUEM. L Associazione è altresì tenuta a consegnare all utente l'eventuale documentazione stabilita dal Direttore del SUEM e relativa all onere economico del trasporto. L Associazione è tenuta a conservare la documentazione relativa ai servizi svolti nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza. Tutto il personale dell Associazione è tenuto all obbligo di segretezza su tutta l attività svolta e su ogni notizia, relativa all attività del SUEM e dell Azienda, di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio. Il volontario è tenuto al segreto d ufficio per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza durante o per effetto dell attività prestata. L Associazione garantisce puntuale applicazione e osservanza del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. L Azienda, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno del trattamento l Associazione, la quale provvede a nominare gli incaricati di trattamento. Art. 16 L Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 8 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 13 di 14

14 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Art. 17 La presente convenzione ha validità dal 1 aprile al 31 marzo 2016, fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti contraenti da comunicare, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno 60 giorni. ART. 18 Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente. Art. 19 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia. ART. 20 Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione. Treviso, Azienda ULSS 9 di Treviso Associazione Pubblica Assistenza Il Dirigente Responsabile Croce Azzurra Ormelle Servizio Gestione Rapporti in Convenzione Il Presidente dott.ssa Alessandra Da Re dott. Daniele Zanni 9 / 9 deliberazione n. 228 del 28/03/2013 pagina 14 di 14

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