L UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE E IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012

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1 INFORMATIVA N GENNAIO 2012 IVA L UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE E IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012 Art. 10, DL n. 78/2009 Circolari Agenzia Entrate , n. 57/E; , n. 1/E; , n. 12/E e , n. 29/E Risoluzione Agenzia Entrate , n. 90/E L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale trova specifiche limitazioni in base all ammontare dello stesso. In particolare per poter utilizzare il credito IVA 2011 per importi: superiori a , è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2012; superiori a , è richiesta l apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2012, che comporta il rispetto di una serie di specifiche condizioni e controlli. Va evidenziato che la presentazione del mod. IVA 2012 in forma autonoma nel mese di febbraio 2012 esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2011.

2 IF n pagina 2 di 8 Come noto, la compensazione c.d. orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale. La compensazione c.d. verticale, ossia la compensazione del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2011 Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 1/E, costituisce compensazione orizzontale la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. L utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l imposta dovuta a saldo, acconto e versamento poiché configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. Nella Circolare , n. 29/E, la stessa Agenzia ha aggiunto che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Nel caso, ad esempio, del saldo IVA a debito 2011 (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA primo trimestre 2012 (codice tributo 6036), il credito è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere. Considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione le stesse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Tali compensazioni rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di e euro. Per opposti motivi, non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del credito 2011 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2011) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2012 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2012). Tale forma di detrazione trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA Va evidenziato che per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. CASO A UTILIZZO PARI O INFERIORE A In presenza di un credito IVA 2011 di importo pari o inferiore a non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali. CASO B UTILIZZO SUPERIORE A Le limitazioni in esame sono riferite all importo del credito IVA 2011 utilizzato in compensazione e non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2011 pari a , lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all ammontare di Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a , la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO PER I MODD. F24 Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per la

3 IF n pagina 3 di 8 compensazione del credito IVA per importi superiori ad annui il mod. F24 va inviato all Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare in via anticipata la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall 1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche nel caso in cui l importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a La compensazione del credito IVA 2011 per importi superiori a è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all interno del mod. UNICO fermo restando l obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a annui. Prevedendo utilizzi superiori a alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell organo di controllo attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, comma 2, DM n. 164/99. Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, per il quale l utilizzo del credito in compensazione è ammesso fino a , può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva nei termini / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. ESONERO PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA Va evidenziato che i contribuenti che presentano il mod. IVA 2012 in forma autonoma entro febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA relativa al L UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2010 Il residuo credito IVA 2010 risultante dal mod. IVA 2011 può essere utilizzato nel 2012 senza alcun limite fino a quando non confluirà nel mod. IVA Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al Ciò trova applicazione fino all importo di per il credito IVA 2010 non certificato, mentre senza limiti per il credito IVA 2010 certificato. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2010 pari a certificato nel mod. IVA 2011, utilizzato nel 2011 per , nel 2012 il contribuente potrà utilizzare senza limiti il residuo importo di fino alla presentazione del mod. IVA Analogamente per i crediti trimestrali relativi al 2011 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno. IL REGIME SANZIONATORIO In merito al regime sanzionatorio nella citata Circolare n. 1/E l Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30%, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie: compensazione di crediti di ammontare superiore a , senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; compensazione di crediti di ammontare superiore a , senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1 Credito IVA

4 IF n pagina 4 di 8 Esempio 2 Esempio 3 Esempio 4 Esempio 5 di cui destinato alla compensazione orizzontale In tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA Credito IVA di cui destinato alla compensazione orizzontale Nella situazione sopra prospettata il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2011 fino a Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA L utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato: dall per importi fino a ; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il , l utilizzo di (eccedenza del limite di ) è possibile dal ; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall 1.3 al , l utilizzo di (eccedenza del limite di ) è possibile dal ; e così via. Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24: SI per gli utilizzi eccedenti ; suggerito anche per gli utilizzi fino a Credito IVA di cui destinato alla compensazione orizzontale Oltre alle considerazioni di cui all esempio n. 3 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2011 per importi superiori a L utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato: dall per importi fino a ; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il , l utilizzo di (eccedenza del limite di ) è possibile dal ; se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall 1.3 al , l utilizzo di (eccedenza del limite di ) è possibile dal ; e così via. Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24: SI per gli utilizzi eccedenti ; suggerito anche per gli utilizzi fino a Credito IVA di cui destinato alla compensazione verticale (IVA da IVA) Nel caso prospettato avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2011 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA Credito IVA

5 IF n pagina 5 di 8 Esempio 6 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel Nel caso prospettato il credito IVA 2010 è stato certificato nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2012 fino a quando non viene fatto confluire nel mod. IVA 2012, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA 2011 (l ammontare del credito IVA 2010 utilizzabile senza limiti nel 2012 è pari a ). A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA Credito IVA di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel Nel caso prospettato il credito IVA 2010 non è stato certificato nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2012 fino a quando non viene raggiunto il limite di e fino a quando non viene fatto confluire nel mod. IVA 2012, ossia finché non viene rigenerato quale credito IVA 2011 (l ammontare del credito IVA 2010 utilizzabile senza limiti nel 2012 è pari a 4.000). A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012 Come sopra accennato la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a annui necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di cui all art. 2, comma 2, DM n. 164/99. Con riferimento agli Enti locali l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 90/E ha riconosciuto che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all articolo 234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia: dottore commercialista / esperto contabile; consulente del lavoro; perito / esperto tributario iscritto alla data del nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. abilitato alla trasmissione telematica CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per poter apporre il visto di conformità devono essere soddisfatte le condizioni di seguito esaminate. 1. Tenuta contabilità e predisposizione dichiarazione Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto.

6 IF n pagina 6 di 8 Come disposto dall art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte: direttamente dal contribuente; da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. Si rammenta che nella citata Circolare n. 57/E, l Agenzia delle Entrate consente al contribuente di rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Con riguardo alle società di servizi, l Agenzia nella Circolare , n. 12/E precisa che: 1. in presenza di più di 2 soci tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all apposizione del visto di conformità ; 2. il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati deve sussistere per l intero periodo d imposta e fino al rilascio del visto. In mancanza di tale requisito temporale si configura un ipotesi di tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato. 2. Possesso polizza assicurativa Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. A tal fine: 1. la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; 2. il massimale della polizza, come previsto dall art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a ,80; 3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Un professionista che svolge l attività in uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa preveda un autonoma copertura per l attività di assistenza fiscale con l indicazione dei professionisti abilitati e rispetti le sopra citate condizioni.

7 IF n pagina 7 di 8 3. Comunicazione preventiva alla DRE Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa : tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell elenco centralizzato dei soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione. L iscrizione nell elenco, come peraltro già chiarito dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. I professionisti che risultano già iscritti nell elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato suddiviso in rate. È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro di tale documentazione. CHECK LIST PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per poter rilasciare il visto di conformità in esame è necessario porre in essere una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto. Ai sensi del citato art. 2, comma 2, DM n. 164/99 il certificatore attesta la correttezza formale delle dichiarazioni nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. L Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E ha chiarito che: 1. il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta, nonché nel riporto del credito dell anno precedente; 2. il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione. In linea generale, ciò si estrinseca nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi / acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute; 3. la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA. La stessa Agenzia delle Entrate richiede al certificatore l esecuzione dei seguenti controlli. Controllo del codice attività Il professionista deve verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007.

8 Controllo documentale IF n pagina 8 di 8 L Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche che possono ritenersi sufficienti per l attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dal citato art. 2, comma 2. A tal fine, va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza: prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; di operazioni non imponibili; di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; di operazioni non soggette all imposta; di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. L Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E precisa che il certificatore deve specificare quali fattispecie hanno generato l eccedenza di imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l eccedenza di imposta. La stessa Agenzia prosegue chiarendo che in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto. La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA fornita nella citata Circolare n. 57/E va quindi considerata esemplificativa e non esaustiva e quindi, se necessario, va integrata dal soggetto che appone il visto con lo specifico caso analizzato. In ogni caso la verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della... corrispondenza in ordine all ammontare delle componenti positive e negative. È necessario verificare l integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA destinato dal contribuente all utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d affari. Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA è inferiore al volume d affari, l Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell ammontare complessivo dell IVA detratta nell anno. Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d acquisto ma anche per le fatture emesse. Così, ad esempio, se l IVA detratta nel 2011 è pari ad devono essere controllate tutte le fatture (acquisti / emesse) con imposta superiore a Si ritiene comunque possibile eseguire i predetti controlli documentali utilizzando altri criteri in base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllare le fatture con IVA superiore al 5% dell IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture. Si ritiene opportuno procedere altresì al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili / trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL). In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti è necessario procedere alla verifica dell esposizione del credito nella dichiarazione presentata. Con riferimento al credito IVA 2010, riportato nel 2011, si dovrà verificare che l ammontare dello stesso sia quello risultante dal mod. IVA 2011.

9 IF n pagina 9 di 8 Si ritiene opportuno il riscontro, altresì, del fatto che il mod. IVA 2011, in presenza di un credito IVA 2010 destinato alla compensazione orizzontale nel mod. F24 per importi superiori a , sia stato certificato. Conservazione della documentazione Come sopra accennato il certificatore deve conservare copia della citata documentazione al fine di attestare la correttezza dell esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2, unitamente alla check-list del controllo svolto. Con l Informativa SEAC , n. 025, è proposto il fac-simile (in formato word) della check-list da utilizzare per il rilascio del visto di conformità del mod. IVA 2012.

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