IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL MODELLO UNICO 2008

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1 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL MODELLO UNICO 2008 a cura di Antonio Gigliotti L art. 13, D.Lgs , n. 472 disciplina l'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente, entro precisi termini, la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente di errori e violazioni fiscali, beneficiando dell'applicazione di sanzioni amministrative ridotte. Vediamo come può avvenire il ravvedimento operoso nel caso di dichiarazione omessa oppure di irregolare dichiarazione del modello Unico Premessa Le violazioni inerenti la dichiarazione mod. UNICO 2008, relativa al 2007, il cui termine di presentazione è scaduto il , possono essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso. Tuttavia, si può accedere a tale beneficio, come previsto dall art. 13, D.Lgs. n. 472/97, a condizione che: le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate; non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari richiesta di documenti, ecc.) dei quali l autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La procedura del ravvedimento richiede: la rimozione della violazione commessa, cioè nel caso specifico la presentazione della dichiarazione omessa o l integrazione della dichiarazione validamente presentata 1

2 il versamento contestuale della sanzione ridotta commisurata al minimo previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione e delle eventuali imposte ed interessi. Per quanto riguarda le violazioni inerenti le dichiarazioni, sono previste le seguenti soglie temporali entro le quali il ravvedimento deve essere perfezionato: 90 giorni nell ipotesi di dichiarazione omessa (art.13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97) termine di presentazione della dichiarazione successiva nell ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97) Dichiarazione tardiva La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine per la presentazione si considera tardiva. Con riferimento al mod. UNICO 2008, inviato telematicamente da parte di: persone fisiche; società di persone e società di capitali ed enti non commerciali il cui mod. Unico 2008 doveva essere presentato entro il 30 settembre 2008; il termine di presentazione della dichiarazione tardiva scade il 29 dicembre In base all art. 2, comma 7, DPR n. 322/98 la dichiarazione tardiva è considerata valida; ferma restando l applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto per la dichiarazione omessa, cioè da 258 a (art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/97). OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA SANZIONE DA 516,00 A 5.164,00 2

3 La predetta sanzione in misura fissa si applica anche nell ipotesi in cui: le imposte risultanti dalla dichiarazione non siano state versate. La sanzione in misura proporzionale prevista dall art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (dal 120% al 240% dell imposta dovuta) non si applica in quanto, come precisato dalla C.M , n. 23/E, la dichiarazione tardiva non dà luogo a imposte dovute come richiesto per l applicazione di tale sanzione, ma solo a imposte non versate. Ravvedimento Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni il contribuente dovrà: presentare la dichiarazione; versare la sanzione ridotta pari a 32 (1/8 di 258). Nota bene Nella Circolare , n. 54/E (confermata dalla circolare n. 11/E/2008) l Agenzia delle Entrate ha precisato che tale sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa del mod. UNICO. Sarà pertanto necessario versare 32 moltiplicati per il numero di dichiarazioni (redditi, IVA e IRAP) comprese nel mod. UNICO. Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione autonoma, essendo parte integrante della dichiarazione dei redditi. 3

4 UNICO COMPOSTO DA: SANZIONE Dich. dei redditi 32 X 1 32 Dich. dei redditi + Dich. Iva 32 X 2 64 Dich. dei redditi + Dich. Irap 32 X 2 64 Dich. dei redditi + Dich. Iva + Dich. Irap 32 X 3 96 Attenzione: Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione autonoma, Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è comunque valida, dalla stessa non può risultare un imposta dovuta ma, semmai, un imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla sanzione del 30% prevista dall art. 13 D. Lgs n. 471/1997. Qualora non siano state versate le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva, la regolarizzazione di tale violazione richiede quindi il versamento: delle imposte non versate e degli interessi; della sanzione ridotta in misura pari al 6% degli importi non versati (tale misura è collegata al fatto che è già decorso il termine di 30 giorni entro il quale il ravvedimento dell omesso versamento poteva essere perfezionato con il versamento della sanzione ridotta pari al 3,75%). Dichiarazione omessa Scaduto il termine del la dichiarazione si considera omessa. In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: dal 120% al 240% con un minimo di 258 in presenza di imposte dovute ma non versate; da 258 a in presenza di imposte dovute e versate o imposte non dovute. Si tenga presente quanto previsto dall art. 2, comma 7, DPR n. 322/98, e cioè che, qualora la dichiarazione, spirato il termine di 90 giorni, venga comunque 4

5 presentata, essa costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate. TARDIVA PRESENTAZIONE Da 258 a 1.032, % imposta eventualmente dovuta OMESSA PRESENTAZIONE Imposte dovute ma non versate dal 120% al 240% (min. 258 ); Imposte dovute e versata o non dovute dal 258,00 e 1.032,00 Termine di presentazione 90 giorni da termine Dichiarazione infedele o irregolare In presenza di una dichiarazione validamente presentata (entro il termine o nei 90 giorni successivi) è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la dichiarazione successiva (mod. UNICO 2009). Errori che NON incidono sulla determinazione del tributo La presenza di errori non incidenti sulla determinazione del tributo (violazioni formali) configura l ipotesi di dichiarazione irregolare. Per tale violazione l art. 8, D.Lgs. n. 471/97 prevede: una sanzione da 258 a

6 La regolarizzazione mediante il ravvedimento richiede il versamento di una sanzione ridotta nella misura di 51 (1/5 di 258), oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa. Per l omessa o errata indicazione del codice fiscale, l art. 13 D.P.r. 605/1973 prevede la sanzione da 103 a 2.065,00. Le più frequenti violazioni di tipo formale, previste all art. 8, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 sono: dichiarazione non redatta in conformità al modello di dichiarazione approvato; omissione o indicazione errata e incompleta di: dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; elementi necessari per la determinazione del tributo; ogni altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli. Le violazioni meramente formali, ovvero quelle che non impediscono l attività di accertamento degli uffici, non sono sanzionabili dall Amministrazione Finanziaria. L art. 6, comma 5 bis, D. Lgs n. 472/1997 prevede infatti che: non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo Errori che incidono sulla determinazione del tributo In presenza di errori che incidono nella determinazione del tributo (violazioni sostanziali) è necessario fare un ulteriore distinzione: errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter, D.p.r. 600/73; 6

7 errori diversi da quelli rilevabili ex artt. 36 bis e 36 ter, D.p.r. 600/73 (dichiarazione infedele). Se si tratta di errori rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73, come ad esempio errori materiali, indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche, contributi previdenziali, assicurazioni sulla vita, ecc.), la sanzione applicabile è del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante. Il ravvedimento richiede, quindi, il versamento della sanzione ridotta ad 1/5, quindi pari al 6%, unitamente agli interessi. In presenza di errori diversi da quelli rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73, si rientra nell ipotesi di dichiarazione infedele (costituisce dichiarazione infedele l omessa o errata indicazione di redditi o l errata determinazione dei medesimi), sanzionabile in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante. Il ravvedimento di tali violazioni richiede il versamento della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, quindi pari al 20%, unitamente agli interessi. ATTENZIONE: Dichiarazione integrativa a favore Se la dichiarazione deve essere presentata per correggere delle situazioni che determinano uno svantaggio per il contribuente (maggior debito o minor credito) non è prevista l applicazione di alcuna sanzione. Dichiarazioni integrative presentate entro 90 giorni Nella particolare ipotesi di una dichiarazione infedele o irregolare che viene regolarizzata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione la 7

8 sanzione ridotta prevista per il ravvedimento è più elevata rispetto a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva. Tuttavia si ritiene possibile far valere la dichiarazione a rettifica di quella già presentata come nuova dichiarazione e quindi effettuare il ravvedimento (entro il ) pagando la sanzione prevista in caso di dichiarazione tardiva e cioè 32 per ciascuna dichiarazione integrativa. Tale conclusione si ritiene desumibile dalla risposta 6.1 fornita dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 55/E, secondo la quale: per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO. Naturalmente, in presenza di un omesso o insufficiente versamento, dovrà essere effettuata anche la regolarizzazione di tale violazione con il versamento delle imposte, degli interessi e della sanzione ridotta pari al 6%. Termini di presentazione Il termine di presentazione della dichiarazione integrativa varia a seconda degli effetti provocati dall errore che è stato commesso. Debito (maggior debito o minor credito) Qualora l errore o l omissione commesso dal contribuente comporti un maggior debito o un minor credito, la dichiarazione integrativa va presentata alternativamente: 8

9 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (UNICO 2009) ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso; al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con applicazione delle relative sanzioni ordinarie. Credito (maggior credito o minor debito) Nel caso in cui dalla dichiarazione modello Unico 2008 integrativo emerga un minor debito o un maggior credito per il contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (UNICO 2009). L eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 (con indicazione nel Mod. F24) oppure può essere richiesto a rimborso. Modalità di effettuazione del ravvedimento Riguardo alle modalità di effettuazione del ravvedimento si precisa che nel frontespizio del mod. UNICO: nel caso di presentazione tardiva non va barrata la casella Correttiva nei termini Dichiarativa integrativa a favore o Dichiarazione integrativa ; nel caso di integrazione o rettifica di una dichiarazione già presentata, va barrata la casella Dichiarazione integrativa a favore in caso di maggior credito o minor debito Dichiarazione integrativa ; in caso di maggior debito o minor credito. 9

10 Si segnala che dal Modello Unico 2007 vi sono nuove modalità di compilazione di alcuni dati del frontespizio della dichiarazione qualora si tratti di una dichiarazione integrativa. È, infatti, stato previsto sia con riferimento al riquadro Tipo di dichiarazione che al riquadro Firma della dichiarazione che, in luogo della barratura delle caselle che segnalano la compilazione di un modello o di un quadro, vengano indicati appositi codici che consentono all Agenzia delle Entrate di comprendere le modifiche apportate nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria. Il contribuente oltre a barrare la casella "Dichiarazione integrativa" situata sul rigo "Tipo di dichiarazione", deve quindi indicare quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono stati oggetto di modifica e quali non sono stati invece rettificati. In particolare, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: "1" quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; "2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; "3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. 10

11 Con riferimento alla sanzione ridotta il codice tributo da indicare nel mod. F24 è desumibile dalla tabella seguente: CODICE DESCRIZIONE 8901 Sanzione pecuniaria Irpef 8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8903 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 8904 Sanzione pecuniaria Iva 8906 Sanzione pecuniaria sostituti d imposta 8907 Sanzione pecuniaria Irap 8908 Sanzione pecuniaria altre imposte dirette Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie 8911 relative ad imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva 8913 Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8918 Ires sanzione pecuniaria Ravvedimento sanzione per tardiva o 8924 omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati articolo 7 bis del D. Lgs 241/1997 In caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, ai fini del versamento della sanzione ridotta: il codice tributo da utilizzare è 8911 ; il periodo di riferimento da indicare nel mod. F24 è l anno cui si riferisce la violazione, vale a dire il Si rammenta infine che, nell ipotesi di regolarizzazione dell omesso versamento, gli interessi da ravvedimento sono calcolati a giorni, al tasso legale corrente, 11

12 attualmente pari al 3% e vanno indicati distintamente dal tributo oggetto di ravvedimento, con codice specifico. CODICE DESCRIZIONE 1989 Interessi sul ravvedimento Irpef 1991 Interessi sul ravvedimento Iva 1992 Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive 1993 Interessi sul ravvedimento Irap 1994 Interessi sul ravvedimento Addizionale regionale 1998 Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale Ravvedimento per l intermediario In seguito all intervento normativo contenuto nella Finanziaria 2007, con cui il Legislatore ha introdotto nell art. 39, D.Lgs. n.241/97, il nuovo comma 1-bis in base al quale: Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 è ora possibile effettuare il ravvedimento operoso anche da parte degli intermediari, che non abbiano effettuato l invio telematico delle dichiarazioni nei termini. Nella circolare n. 52/E/2007 l Agenzia ha sottolineato che la violazione in capo all intermediario è da considerarsi riferita alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni e pertanto, ai fini del ravvedimento la sanzione ridotta di 64,00 deve riferirsi ad ogni dichiarazione contenuta nel file telematico 12

13 Nota bene Con la Circolare 19 febbraio 2008 n. 11 l Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che all intermediario che omette l invio di un modello Unico contente più dichiarazioni (redditi, Iva, Irap), la sanzione prevista deve essere applicata un unica volta, pertanto ai fini del ravvedimento, per sanare il mancato invio di una dichiarazione unificata è sufficiente il versamento di 64,00 (1/8 del minimo, 516,46). Ricorda Alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione, che devono comunque essere irrogate a carico del contribuente. Codice tributo Al fine di regolarizzare l omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell intermediario, nel mod. F24, va utilizzato il codice tributo 8924 denominato Ravvedimento sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati articolo 7 bis del D.Lgs 241/1997 istituito con Risoluzione 21 novembre 2007, n Antonio Gigliotti 27 Ottobre

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