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1 STUDIO GAMMA SERVIZI CONTABILI Rag. Bortoluzzi Fabrizio Commercialista e Revisore contabile Rag. Bino Emilio Perito Tributario STUDIO GAMMA s.a.s. di Bino rag. Emilio & C Ponte nelle Alpi (BL) viale Dolomiti 21/B - tel (0437) Fax (0437) Cod. Fisc., Part. IVA e Reg. Imprese BL: CCIAA (REA) BL N Circolare n. A Indice argomenti circolare Ponte nelle Alpi, 17/01/2014 Ai Signori Clienti Loro Sedi 1. Informative e news pag Obbligo Pos per imprese e professionisti: decorrenza in attesa del decreto attuativo pag La comunicazione telematica delle lettere di intento pag Regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali e trimestrali pag Conguaglio Imu al 24 pag Principali scadenze pag INFORMATIVE E NEWS IMPIANTI FOTOVOLTAICI Definiti i profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici L'agenzia delle Entrate cambia idea in ordine alla classificazione degli impianti fotovoltaici e cioè se essi siano beni mobili o immobili, adeguandosi alla definizione catastale. Infatti con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 si afferma che gli impianti fotovoltaici debbano essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale. Ne consegue che si considerano immobili gli impianti quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10 in quanto in base alle regole catastali essi rappresentano degli opifici; dovrebbero rientrare in questa fattispecie gli impianti a terra. Sono immobili anche gli impianti posizionati sul tetto dei fabbricati qualora l'impianto medesimo integri il valore, ovvero la redditività ordinaria, in misura superiore al 15 per cento. Secondo l'agenzia delle Entrate si considerano invece beni mobili gli impianti fotovoltaici quando soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) avere una potenza nominale non superiore a 3 chilovatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto medesimo; 2) avere una potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall'impianto anche se i pannelli sono collocati a terra (esempio per due unità immobiliari si può arrivare a sei chilowatt); 3) per gli impianti ubicati a terra, il volume relativo all'intera area destinata all'intervento sia inferiore a 150 metri cubi considerando come base tutta la superficie comprensiva degli spazi liberi mentre l'altezza si assume in base all'asse orizzontale mediana dei pannelli. In sostanza l'agenzia delle Entrate ora fornisce l'interpretazione che gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita sono generalmente considerati beni immobili e ciò avviene quando la potenza eccede i limiti del consumo privato. Si ricorda che l'agenzia delle Entrate aveva sostenuto con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 che gli impianti fotovoltaici erano beni mobili con aliquota di ammortamento pari al 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Sotto questo profilo la circolare

2 in un passaggio precisa che in ossequio al principio di derivazione, i titolari di reddito di impresa possono dedurre la predetta quota nei limiti della previa imputazione a conto economico ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del Tuir. Tale affermazione ha il sapore di una sanatoria; infatti nel paragrafo viene ulteriormente precisato che qualora l'impianto sia stato considerato un bene mobile e quindi ammortizzato con la aliquota del 9% i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi di imposta precedenti non devono essere rettificati. Gli impianti fotovoltaici considerati beni immobili devono essere ammortizzati con l'aliquota del 4% e questo vale per gli impianti a terra. La percentuale di ammortamento non corrisponde all'utilizzo reale dell'impianto, perché produrrà convenientemente energia per 20 anni (e non 25) e cioè per il periodo contrattuale con il Gse. Se l'impianto fotovoltaico è integrato con il fabbricato segue la percentuale di ammortamento del fabbricato e quindi questa potrà scendere anche al tre per cento. Per i professionisti invece, trattandosi di bene immobile, il costo dell'ammortamento non è deducibile dal reddito professionale se l'impianto è stato realizzato dopo il 31 dicembre contratti di locazione Dal 1 febbraio 2014 imposta di registro pagabile con F24 con elementi identificativi A partire dal 1 febbraio 2014 l imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati mediante il modello F24 ELIDE (f24 con elementi identificativi). Fino al 31 dicembre 2014 rimarrà consentito l utilizzo del modello F23 secondo le attuali modalità. A partire dal i suddetti versamenti dovranno essere obbligatoriamente effettuati mediante il modello F24 ELIDE. MUD Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2014 È stato pubblicato il decreto con cui viene fissato l obbligo di presentazione del Mud (Modello Unico per la dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2014, con riferimento all anno La nuova modulistica è stata approvata vista la non piena operatività del SISTRI, allargando la quantità dei dati da denunciare rispetto al Mud dell anno Vi rientrano, per esempio, le materie prime secondarie ricavate dai nuovi processi di recupero, praticamente i rifiuti prodotti nell'ambito del processo di lavorazione da chi recupera rifiuti. TASSO D INTERESSE LEGALE A decorrere dal , la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all 1%, per effetto del Decreto Ministeriale del , pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre OBBLIGO POS PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: DECORRENZA IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO L articolo 15, commi 4 e 5 D.L. n.179/12, cosiddetto Crescita Bis, ha previsto che: A decorrere dal , i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Quindi decorre dal l'obbligo per i soggetti che effettuano vendita di beni e servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche con carte di debito. Per quanto riguarda l effettiva entrata in vigore della norma, essa risulta condizionata dall adozione di un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati, provvedimento che è stato inviato nei giorni scorsi alla Banca d'italia per il parere e che pertanto non è ad oggi ancora in vigore. 2

3 3. LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO I soggetti definiti esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l estero), onde evitare di essere costantemente a credito d Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell Iva: tale richiesta denominata lettera d intento avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi). I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: numerazione progressiva; annotazione in apposito registro; invio all Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica. In relazione a tale ultimo punto va ricordato che dal (modifiche apportate dal D.L. n.16/12) l assolvimento dell adempimento telematico è mutato radicalmente rispetto al passato: l invio telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d intento bensì entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta, ai sensi dell art.8, comma 1, lettera c) DPR n.633/72; tuttavia, considerando che secondo le disposizioni ministeriali il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l adempimento, lo Studio scrivente consiglia di continuare a provvedere all invio telematico entro il previgente termine del giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d intento. ATTENZIONE: in virtù delle pesanti sanzioni previste, s invita la gentile clientela a trasmettere sempre con tempestività allo Studio scrivente le lettere d intento ricevute da comunicare all Agenzia delle Entrate. 4. REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2013 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2014 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2014, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal In pratica: gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad una data soglia ( 5.000), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di , invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell apposizione nella dichiarazione annuale del Visto di conformità (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva). Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle Iva da Iva, anche se superano le soglie sopra indicate. In sintesi le regole da applicare. Compensazione libera per i crediti Iva annuali non superiori a Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 per importi non superiori ad può presentare il modello F24: già dal (e, quindi, già in occasione della prima scadenza tipica del ); senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking. 3

4 Tali compensazioni per importi non superiori ad sono possibili indipendentemente dall ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n.29/e/10: non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva dell anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014 utilizzato per pagare il debito Iva di 2014); devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2013 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014). Compensazione dei crediti annuali superiori a Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad 5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica: non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2014 il 28 febbraio 2014 e compensare il 3 marzo 2014). Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. Stante l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1 febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura. Residuo credito Iva annuale relativo all anno 2012 Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che: il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2014 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva2014 relativa all anno 2013, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2012 come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2012 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2013 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di , laddove la dichiarazione Iva relativa al 2012 non sia stata vistata ); al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti rigenerato nella dichiarazione Iva 2014 come credito Iva relativo all anno 2013 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all anno 2013 o del residuo credito Iva relativo all anno Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali Il limite dei riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce 4

5 trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei , atteso che per essi non è prevista l applicazione della disciplina del visto di conformità. La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a 5.000). Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000) riferito al credito annuale 2013, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2013); il limite di è riferito all anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2014 relativa al 2013 presenta un tetto pari ad 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2014 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del Vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (cartelle di Equitalia) Si ricorda inoltre che dal l art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo Ruol istituito dalla risoluzione n.18/e/11. Posto che l inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. 5. CONGUAGLIO IMU AL 24 GENNAIO La Legge di stabilità 2014 interviene sul conguaglio del saldo Imu 2013 per abitazioni principali e terreni agricoli, originariamente in scadenza il 16, che viene posticipato al L esenzione ed il conguaglio Il D.L. n.133/13 aveva stabilito l esenzione per il saldo Imu 2013, come avvenuto in occasione del pagamento dell acconto, in relazione alle seguenti tipologie di immobili: le abitazioni principali e le relative pertinenze, quelle assegnate ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, le abitazione dei contribuenti facenti parte delle forze armate, così come le fattispecie di assimilazione introdotte dai regolamenti comunali (abitazioni possedute da anziani e disabili ricoverati in istituti e quelle dei cittadini italiani residenti all estero, oltre all uso gratuito ai familiari); fabbricati rurali strumentali all attività (i fabbricati rurali abitativi erano invece oggetto di prelievo a saldo, salvo applicazione dell esenzione per l abitazione principale); i terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti hanno invece scontato ordinariamente l imposta dovuta a saldo

6 Il decreto stabiliva però la necessità di un concorso dei contribuenti alla copertura: L eventuale differenza tra l ammontare dell imposta municipale propria risultante dall applicazione dell aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall applicazione dell aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il Questo significa che nel caso in cui il Comune abbia incrementato l aliquota ordinaria (quindi oltre lo 0,4% di base per abitazioni principali e pertinenze ovvero lo 0,76% di base per i terreni agricoli), occorrerà procedere ad un conguaglio dell imposta dovuta sulla base della maggiore aliquota. Da notare che tale conguaglio va effettuato nel caso in cui l aliquota applicabile sia superiore allo standard, non necessariamente deve essere stata incrementata nel corso del 2013 (potrebbe essere stata incrementata nel 2012 e solo confermata nel 2013). Sarà quindi necessario effettuare il seguente conteggio: calcolare l imposta effettivamente dovuta sulla base dell aliquota che risulta applicabile per il 2013 in base alle deliberazioni comunali; successivamente confrontarla con quella dovuta in base all aliquota standard e quindi versare il 40% di tale differenza entro il prossimo Lo Studio provvederà a verificare le posizioni dei clienti dello Studio per i quali abbia ricevuto incarico per il calcolo dell Imu 2013; successivamente comunicherà ai clienti interessati dal conguaglio gli importi da versare entro la data del 24. Tares Si segnala infine che la Legge di Stabilità ha concesso una moratoria ai versamenti Tares Entro il , i contribuenti che non vi abbiano già provveduto, potranno versare la quota aggiuntiva Tares per i servizi indivisibili (pari a 0,30 per metro quadrato dell immobile) in scadenza lo scorso 16 dicembre Per il versamento occorre utilizzare il modello di versamento pervenuto dal Comune di ubicazione dell immobile; in caso di mancato ricevimento del modello, occorre rivolgersi all ufficio competente del Comune stesso. 6. PRINCIPALI SCADENZE SCADENZE FISSE Dichiarazioni d intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre. Si ricorda che, ai sensi dell art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento del saldo Imu 2013 Scade oggi per i soggetti proprietari di immobili nei comuni che hanno deliberato il rialzo delle aliquote Imu per il 2013 il termine per effettuare il versamento del 40% dell eventuale differenza tra l aliquota di base e quella deliberata. 6

7 27 31 Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza Comunicazione black list mensile e trimestrale Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. black-list scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese o trimestre precedente. Spesometro Scade oggi il termine, per i soggetti passivi Iva obbligati entro il 12 novembre scorso (liquidazioni mensili) ovvero 21 novembre (per gli altri), alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta, per l invio della comunicazione ovvero per la rettifica o annullamento della precedente. Beni ai soci e finanziamenti Scade oggi il termine per l invio telematico all Agenzia delle Entrate della comunicazione beni ai soci e finanziamenti ricevuti dai soci con riferimento alle operazioni compiute nel corso del Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. 7

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