REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 4 luglio

2 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 Presentazione dell istanza di interpello pag. 3 Art. 3 Contenuto delle istanze pag. 4 Art. 4 Adempimenti del Comune pag. 4 Art. 5 Efficacia della risposta all istanza di interpello pag. 5 Art. 6 Decorrenza pag. 5 2

3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, e dell art. 11 della legge n. 212/2000, così come novellato dal decreto legislativo n. 156/2015, disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell istituto denominato Interpello del contribuente con riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune di Sarezzo. 2. Scopo del regolamento è disciplinare nel Comune di Sarezzo l esercizio del diritto di interpello in osservanza ai principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza dell azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione e di collaborazione nei rapporti tra i contribuenti e l amministrazione comunale. 3. Il diritto di interpello consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, di formulare quesiti al Comune allo scopo di ottenere, in via preventiva, una risposta riguardante casi concreti e personali. 4. L interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti di natura tecnica, non configurandosi in questi incertezze interpretative. 5. Le disposizioni del presente regolamento di applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune di Sarezzo è l ente impositore. 6. Non possono formare oggetto di interpello le fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso l Ufficio Tributi comunica all interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. Art. 2 Presentazione dell istanza di interpello 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, aventi ad oggetto la disciplina di aspetti formali, sostanziali e procedurali del rapporto tra il Comune e il contribuente, può inoltrare, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello relativa all applicazione delle disposizioni normative al proprio caso concreto e personale. 2. Il contribuente deve presentare l istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 3. L istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Il contribuente deve presentare l istanza almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l assolvimento degli obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l istanza medesima. 5. L istanza di interpello, in carta libera, è presentata al Comune di Sarezzo mediante consegna diretta o spedizione a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax o posta elettronica certificata. 6. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze prevista dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 3

4 Art. 3 Contenuto delle istanze 1. L istanza di interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano tale istituto e deve contenere, a pena di inammissibilità: a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante (nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale e/o partita Iva); b. l indicazione del domicilio del contribuente, compreso recapito telefonico ed eventuale indirizzo , o pec, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune; c. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una specie impositiva; d. le specifiche disposizioni di cui si chiede l interpretazione, l applicazione o la disapplicazione; e. l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. 2. All istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, rilevante ai fini della risposta. 3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. b), d), ed e), il comune invita l istante a regolarizzare la propria domanda entro trenta giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. In mancanza di regolarizzazione nei termini previsti, l istanza viene considerata inammissibile. 4. L istanza di interpello è altresì inammissibile se: a. è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1; b. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie; c. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; d. verte su questioni per le quali sono già state avviate attività di controllo da parte dell Ente alla data di presentazione dell istanza, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza. Art. 4 Adempimenti del Comune 1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax o posta elettronica certificata, presso i recapiti indicati dal contribuente nell istanza, entro novanta giorni dalla ata di consegna o ricezione dell istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente comma 3 articolo Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può chiedere all istante di integrare la propria domanda presentando anche ulteriore documentazione. In tal caso la richiesta integrativa interrompe il termina di cui al comma 1, che inizia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 4

5 3. Qualora l istanza di interpello sia ritenuta inammissibile, il Comune ne fornisce riscontro al contribuente che l ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l inammissibilità. Art. 5 - Efficacia della risposta all istanza di interpello 1. La risposta all istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l istanza, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuenti riconducibili alla medesima fattispecie oggetto di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di novanta giorni, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente. 3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti anche a contenuto impositiva o sanzionatorio, emanati in difformità alla risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data, che avrà valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Art. 6 Decorrenza 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all Albo pretorio. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge che regolano in via generale la materia. 5

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