ACCORDO SULL ORARIO DI LAVORO

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1 Direzione Provinciale di Belluno ACCORDO SULL ORARIO DI LAVORO Il Direttore della Direzione Provinciale di Belluno, i componenti della RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL, PREMESSO che nella Direzione provinciale di Belluno vigono i seguenti orari di servizio e di apertura al pubblico: ORARIO DI SERVIZIO: arco temporaneo durante il quale l Ufficio è attivo per lo svolgimento dei proprio compiti istituzionali. Si articola su cinque giorni lavorativi settimanali da lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, io venerdì dalle ore 7.30 alle ore Per eccezionali esigenze di servizio, circoscritte nel tempo, o per lo svolgimento di particolari incarichi, l orario di servizio potrà essere anticipato, posticipato, ovvero esteso ad altre giornate, anche festive. Sarà comunque necessario una preventiva e motivata autorizzazione del Direttore provinciale. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: arco temporale, ricompreso nell ambito dell orario di servizio, in cui l Ufficio presta servizio all utenza. Gli Ufficio Territoriali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: - Apertura antimeridiana di quattro ore dalle 8.30 alle Apertura pomeridiana il martedì e giovedì dalle ore alle Lo sportello remotizzato di Cortina d Ampezzo è aperto al pubblico nei seguenti orari: - Martedì dalle 9.00 alle e dalle alle Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

2 CONCORDANO ORARIO DI LAVORO (ART. 33 CCNL AGENZIE Fiscali) arco temporale giornaliero in cui ciascun dipendente presta la propria attività lavorativa nel rispetto di quello d obbligo contrattuale di 36 ore settimanali. Esso è, per definizione, funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico. PROFILI ORARI a) 7 ore e 12 minuti per cinque giorni settimanali; b) 2 rientri pomeridiani di tre ore: due giorni da 9 ore (escluso il venerdì) e tre giorni da 6 ore; c) 3 rientri pomeridiani di due ore: tre giorni da 8 ore (escluso il venerdì) e due giorni da 6 ore; d) 4 rientri pomeridiani di 2 ore: quattro giorni da 8 ore ed il venerdì di 4 ore; e) 7 ore e 30 minuti per quattro giorni ed il venerdì di 6 ore. I rientri per il completamento dell orario dei moduli b) e c) dovranno coincidere obbligatoriamente con le giornate di apertura al pubblico; il terzo rientro del modulo c) dovrà essere concordato con il dirigente dell Ufficio e non potrà coincidere con il venerdì. Il profilo orario assegnato sarà vincolante per almeno tre mesi, salvo impreviste ed eccezionali esigenze di servizio o personali. Decorsi i tre mesi, eventuali richieste di variazione dovranno essere avanzate entro il 20 del mese e, se accolte, decorreranno dal primo lunedì del mese successivo. L orario di lavoro del personale al Front Office dovrà essere compatibile con l orario di apertura al pubblico ed iniziare in tempo utile per garantire un corretto servizio all utenza. Nelle giornate di apertura pomeridiana al pubblico dovrà essere garantita la completa assistenza all utenza presente, a tal fine si potrà agire sugli istituti della flessibilità e della pausa pranzo. PAUSA PRANZO (ARTT. 33 E 40 CCNL Agenzie Fiscali) Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale dovrà effettuare una pausa pranzo da effettuarsi nell arco temporale che va dalle alle 14.30, con una durata minima di 30 minuti e massima di un ora e mezza, fatte salve motivate e limitate esigenze di carattere personale e familiare valutate dal Dirigente dell Ufficio.

3 BANCA DELLE ORE (art. 88 CCNL Agenzie Fiscali) Alla Banca delle ore affluiscono: - le prestazioni di lavoro straordinario, reso per esigenze di servizio non prevedibili né programmabili, previamente autorizzate, ivi comprese le ore di lavoro straordinario previste per il lavoratore in part-time verticale o misto (ART. 23 CCNI Ministeri del tutt ora in vigore ex art. 100 CCNL e art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003); - le prestazioni di lavoro supplementare, previamente autorizzate, svolte dal personale in part-time orizzontale. L accantonamento in banca ore avverrà al netto dei ritardi e dei permessi del mese precedente e del mese in corso. Le ore accantonate potranno esser utilizzate a titolo di: a) Retribuzione su richiesta del lavoratore entro il mese di dicembre dell anno di maturazione; b) Fruizione banca ore: per ore accantonate nei mesi precedenti. La fruizione sarà resa possibile dal dirigente dell Ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio entro 30 giorni dalla data della richiesta. La fruizione non potrà comunque avvenire oltre il 31 dicembre dell anno successivo. Sarà inoltre preclusa nel periodo dal 15 dicembre alla prima settimana lavorativa di gennaio, pur rimanendo nella facoltà del Direttore provinciale autorizzarne la fruizione nei casi in cui il dipendente non disponga di giornate di ferie e sia compatibile con le esigenze di servizio. L adesione del lavoratore è facoltativa e deve risultare da atto espresso formale, non soggetto ad autorizzazione. Tale adesione dovrà avvenire, salvo il caso di nuove segnalazioni, entro il 31 gennaio e sarà valida fino a richiesta di revoca, che avrà effetto dal primo gennaio dell anno successivo. La banca delle ore è incompatibile con l istituto del riposo compensativo previsto dall art. 86, comma 6, e dà diritto al pagamento delle maggiorazioni di cui all art. 86, comma 4, entro febbraio dell anno successivo.

4 RECUPERO E RIPOSO COMPENSATIVO (ART. 39 CCNL Agenzie Fiscali) Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente venga autorizzato a svolgere un attività lavorativa oltre l orario ordinario giornaliero, può richiedere in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. Le ore/giornate di riposo maturate nei casi sopra illustrati dovranno essere fruite entro i quattro mesi successivi a quello di maturazione (es. maturazione gennaio, fruizione entro il mese di maggio) e dovranno essere autorizzate dal dirigente della struttura che, per esigenze di servizio, potrà rinviarle per non più di 30 giorni dalla data di richiesta. Non si potrà usufruire del riposo compensativo dal 15 dicembre alla prima settimana lavorativa di gennaio, pur rimanendo nelle facoltà del Direttore Provinciale autorizzarne la fruizione nei casi in cui il dipendete non disponga di giornate di ferie e sia compatibile con le esigenze di servizio. FLESSIBILITA (ART. 36 CCNL Agenzie Fiscali) Possibilità riconosciuta al lavoratore di poter variare, nell ambito di un periodo temporaneo prestabilito, l inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera. A ciascuna posticipazione in entrata deve corrispondere una posticipazione in uscita della medesima entità temporale, al fine di garantire il rispetto del regime orario stabilito per quella giornata lavorativa Viene riconosciuta una fascia di flessibilità in ingresso di 60 minuti: dalle 7.30 alle A seconda dell orario di entrata, ricompreso nel predetto arco temporale, il lavoratore è tenuto a completare il proprio orario di lavoro secondo il profilo orario stabilito per quella giornata lavorativa, salvo quanto precisato al paragrafo successivo. L ingresso oltre il termine massimo delle ore 8.30 costituisce ritardo e comporta l obbligo di recupero. Flessibilità negativa: Fermo restando il rispetto delle esigenze di servizio e previa comunicazione al dirigente competente (oralmente, per le vie brevi, o via ) sarà possibile ridurre la propria prestazione lavorativa giornaliera di non più di 30 minuti. I debiti di flessibilità comportano l obbligo di recupero entro l ultimo giorno del mese

5 successivo a quello in cui si sono verificati, salva diversa autorizzazione in caso di oggettivo impedimento. Tempo eccedente: Per concludere lavorazioni in corso non rinviabili è possibile proseguire il proprio orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 30 minuti, che, in caso di profilo orario ordinario giornaliero di 6 ore, non comporterà l obbligo della pausa pranzo. Il tempo eccedente l orario ordinario di lavoro potrà essere cumulato fino ad un massimo di 3 ore al mese (saldo mensile massimo) e potrà essere utilizzato per compensare eventuali debiti di flessibilità, ritardi e permessi. Resta impregiudicata, in quest ultima ipotesi, la facoltà del dirigente o funzionario responsabile di individuare modalità di recupero diverse ai sensi dell ultimo comma dell art. 47 del CCNL. DECORRENZA Il presente accordo sarà applicato dal 1 giugno Belluno, 28 maggio 2010 IL DIRETTORE PROVINCIALE OO.SS. TERRITORIALI CISL/FPS FLP FED.CONFSAL-SALFI RdB/PI CUB UIL/PA Vargiu Domenico (firma) Costanza Angelo consegna nota Cerica Luigi Ponticello Alberto De Gasperin Carla Rizzato Paolo Tuscano Roberto Furlan Nelly

6 RSU Balice Michele Casalaina Fabrizio Cerra Giuseppe Da Corte Rosantonia Dal Magro Marisa Novelli Anna Grazia Satta Marco Spagna Antonio

7 CGIL CISL UIL FLP RDB SALFI R.S.U. PROVINCIALI DI BELLUNO NOTA ALL ACCORDO SULL ORARIO DI LAVORO D.P. BELLUNO Le scriventi OO.SS. ed R.S.U. sottoscrivono l accordo sull orario di lavoro in quanto il medesimo recepisce le istanze presentate dagli stessi. Non condividono invece che la Direzione Provinciale intenda porre l obbligatorietà, salvo casi particolari, per la fruizione della pausa pranzo. Infatti, come abbiamo più volte avuto modo di dichiarare, riteniamo che la pausa pranzo sia un diritto del lavoratore e come tale lo stesso possa rinunciare alla fruizione della pausa. Tale condizione, tra l altro, è già in essere in altre realtà lavorative e negli uffici delle Agenzie delle Entrate dove non sono ancora attivate le Direzioni Provinciali. Belluno, 1 giugno 2010

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