Autorità di Bacino del Fiume Arno

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1 REGOLAMENTO RELATIVO ALL ORARIO DI LAVORO ED ALLA SUA ARTICOLAZIONE ART. 1 Orario di servizio e orario di lavoro ordinario 1 L orario di servizio dell Autorità di Bacino del Fiume Arno si svolge su 5 giorni settimanali dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore e il venerdì dalle 7.30 alle Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l orario ordinario di lavoro dei dipendenti dell Autorità di Bacino del Fiume Arno è articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì con orario di inizio e fine suddetti, con fascia rigida I rientri possono essere distribuiti in 2 pomeriggi, con fascia rigida Tali rientri possono essere effettuati nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Nella giornata di venerdì sarà possibile prestare sei ore continuative di servizio e per quanti utilizzassero nella stessa giornata la flessibilità in entrata (con ingresso fino alle 9.00) completare le 6 (sei) ore lavorative entro le Il personale ha facoltà di variare trimestralmente la scelta dei giorni di rientro. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 (dieci) ore. La pausa pranzo, da effettuarsi obbligatoriamente dopo massimo 6 (sei) ore continuative di lavoro, di durata non inferiore a 30 (trenta) deve essere effettuata nella fascia oraria Articolazioni diverse rispetto all orario ordinario di lavoro possono essere regolate nell ambito delle disposizioni che seguono relative e nell ambito dell orario plurisettimanale. 3 Al dirigente spetta il controllo dei cartellini marcatempo dei dipendenti ad esso assegnati e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. I singoli provvedimenti autorizzativi di orari di servizio differenziati rispetto a quello ordinario e/o di previsione di orari di servizio plurisettimanali e loro successive modifiche devono essere tempestivamente comunicati al servizio amministrazione del personale. Art. 2 La flessibilità 1 Sarà possibile entrare ed uscire nelle fasce flessibili senza autorizzazione, con successivo recupero delle ore mancanti. In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio nelle fasce orarie , 14, per i 2 rientri pomeridiani prescelti. 2 Il dirigente del settore, in caso di particolari esigenze di servizio o per temporanee carenze di organico, in occasione delle ferie estive o simili, potrà individuare, con apposito atto motivato, il personale da escludere, in tutto o in parte, temporaneamente, dal godimento del beneficio di cui al

2 comma precedente. I dipendenti che non sono ammessi a fruire della flessibilità oraria, che effettuino eccezionalmente un ritardo sull entrata, dovranno fornirne le opportune giustificazioni al dirigente del settore e potranno essere autorizzati a effettuare il recupero nel ritardo nella stessa giornata. Art. 3 Permessi brevi Il dipendente a domanda, può assentarsi dal lavoro durante le fasce obbligatorie di presenza, su valutazione del dirigente di settore o suo delegato e conseguente autorizzazione scritta dei medesimi. I predetti permessi non posso essere di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo. In caso di mancato recupero si determinata la proporzionale decurtazione della retribuzione. Art. 4 Le prestazioni di lavoro straordinario 1 La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del dirigente di settore che potrà autorizzarle espressamente unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli. All inizio dell anno, in base alle risorse umane e finanziarie disponibili, sarà assegnato dal Segretario Generale ad ogni dirigente un monte orario complessivo annuo di straordinario (budget) di cui disporre per le attività del proprio settore, indipendentemente dalla circostanza che da parte del dipendente ne venga richiesta la liquidazione od il recupero. 2 Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico orario plurisettimanale autorizzato dal dirigente del settore ai suoi dipendenti. 3 Ogni dirigente non può, per il personale assegnato ai suoi servizi, richiedere né autorizzare l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario indipendentemente che, da parte del dipendente, ne venga richiesta la liquidazione ovvero il recupero, eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all inizio dell anno dal Segretario Generale, che non può comunque essere superiore al limite annuo contrattuale di 180 ore, tranne che nei casi previsti dall articolo 38, comma 3 del C.C.N.L. 14 settembre Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell organico, il limite massimo individuale può essere elevato, secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.

3 Art. 5 L orario di servizio plurisettimanale 1 Ferma restando la disciplina vigente nell Autorità di Bacino, al fine di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie, al dirigente del settore, previa puntuale periodica programmazione delle attività dei servizi affidatigli è consentito, in relazione a ciclici picchi di attività dei servizi di competenza, modulare l orario di servizio di tutti o parte dei propri collaboratori, tra le 30 e le 42 ore di lavoro settimanali, con la più ampia facoltà di articolazione nell arco della giornata/settimana/mese, in relazione alle esigenze del servizio e delle attività programmate, fermo restando l obbligo, contrattualmente previsto delle 36 ore di lavoro settimanali su base annua dei singoli dipendenti a tempo pieno assegnatigli. Analogamente, ove possibile, il dirigente potrà procedere, con riguardo ai dipendenti a tempo parziale assegnatigli, fermo restando il limite orario contrattualmente stabilito nei singoli contratti di lavoro. 2 I singoli dirigenti del settore dovranno comunque garantire la presenza contemporanea in servizio, sia numericamente che per tipologia delle attività di competenza, di personale in grado di fornire un servizio efficace ed efficiente all utenza, sia esterna che interna, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le e, nelle sole giornate di rientro pomeridiano, tra le e le Il dirigente di settore dovrà concordare con i propri collaboratori le concrete modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative dei medesimi, settimanalmente e/o mensilmente, tenendo conto delle assenze programmate per congedo ordinario e, nei limiti del possibile, delle altre assenze impreviste e imprevedibili, in relazione al programma di attività del periodo. 4 Nel caso di attività per il cui svolgimento si rende necessaria la collaborazione di personale appartenente a settori diversi, di competenza di più dirigenti di settori, la programmazione delle predette attività avverrà di concerto ed, analogamente di concerto, interverranno le opportune conseguenti decisioni in merito agli orari plurisettimanali da autorizzarsi ai dipendenti interessati. 5 Ai dirigenti di settore spetta la periodica verifica della funzionalità dei servizi affidatigli, le conseguenti ed eventuali opportune correzioni e il rispetto dell orario plurisettimanale dei propri collaboratori. 6 L istituzione dell orario plurisettimanale, in presenza di una efficace e oculata programmazione delle attività da parte del dirigente di settore, nei settori e nei periodi dell anno nei quali viene istituito, deve tendenzialmente rendere estremamente eccezionale o comunque comportare una riduzione stabile del monte ore annuo per prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato. In ogni caso la relativa autorizzazione all effettuazione di ore di lavoro straordinario comporta la necessità di rivedere l articolazione oraria plurisettimanale dei collaboratori interessati in funzione della programmazione delle attività. La gestione di tale strumento e l efficacia dello stesso è parte integrante della valutazione del dirigente. 7 La mancata istituzione dell orario plurisettimanale deve essere adeguatamente motivata dal dirigente di settore.

4 8 Su iniziativa dell amministrazione o della RSU e/o delle OO.SS. rappresentative, si realizzano incontri fra le parti, almeno una volta all anno, finalizzati al monitoraggio dei provvedimenti concernenti orari plurisettimanali istituiti e dell andamento delle attività e del ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. 9 Nei casi di orario plurisettimanale, ai sensi dell articolo 17, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 6 luglio 1995, finalizzati al miglioramento dell efficienza e dell efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all ampliamento dei servizi all utenza si provvederà all applicazione di quanto previsto dall articolo 22 del CCNL Art. 6 La banca delle ore 1 Ai sensi dell art. 38-bis del CCNL integrativo del 14 settembre 2000 nell Autorità di Bacino è istituita la banca delle ore, per consentire ai lavoratori dell Amministrazione di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate. 2 Il servizio amministrazione del personale è tenuto a contabilizzare individualmente per ciascun lavoratore, nell ambito complessivo delle ore autorizzate ai singoli dipendenti, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell anno da computarsi nell ambito della banca delle ore, nel limite annuo massimo individuale di 42 ore da utilizzarsi dal dipendente interessato entro l anno successivo a quello di maturazione. 3 In ciascun settore dell Autorità di Bacino, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, non potranno essere di norma ammessi a fruire contemporaneamente dei riposi compensativi a fronte delle ore di straordinario effettuate e inserite nella banca delle ore di ciascuno, più di due dipendenti appartenenti allo stesso servizio. L onere dell osservanza di tale disposizione resta a carico del dirigente di settore. 4 I dirigenti sono tenuti a comunicare all ufficio amministrazione del personale a inizio anno, o comunque ad avvenuta autorizzazione del monte ore annuo di straordinario (budget) di cui dispongono per le attività del proprio settore, i nominativi dei dipendenti di propria competenza con il numero delle ore da contabilizzare nell ambito della banca delle ore ed il numero dei dipendenti assegnati ammessi a fruire contemporaneamente dei riposi compensativi per quell anno. 5 L ufficio amministrazione del personale, per le finalità previste dal comma 5 dell art. 38-bis del CCNL integrativo del 14 settembre 2000 comunica i dati ricevuti dai singoli dirigenti di settore, depurati dei dati anagrafici dei dipendenti interessati, in quanto non necessari a fini statistici, a titolo di informazione, alla RSU e alle OO.SS, il consuntivo dei dati statistici relativi alla fruizione di permessi contabilizzati nell ambito della banca delle ore, la loro distribuzione nell anno e ogni altro dato riguardante l andamento di tale istituto. 6 Il servizio amministrazione del personale provvede a comunicare ai dipendenti che abbiano titolo a usufruire della banca delle ore, il numero delle ore accantonate, a scalare.

5 7 Il servizio amministrazione del personale provvede altresì a erogare ai dipendenti che abbiano effettuato prestazioni di lavoro straordinario autorizzate, per le quali abbiano richiesto la liquidazione, le maggiorazioni orarie dovute in relazione alla loro tipologia. 8 Le prestazioni di lavoro straordinario accantonate nella banca delle ore, per le quali il dipendente intende chiedere di fruire dei riposi compensativi, possono anche essere cumulate. In ogni caso la fruizione dei suddetti riposi compensativi comporta la decurtazione del budget del monte ore di competenza del settore cui il dipendente appartiene, della corrispondente somma, calcolata nei modi previsti per la liquidazione delle ore di straordinario in base alla categoria di appartenenza del lavoratore interessato. Art. 7 Buoni pasto L Autorità di Bacino del Fiume Arno ha istituito il servizio si mensa mediante la preventiva distribuzione di buoni pasto del valore attualmente fissato a 9,00 (nove ). Hanno titolo alla corresponsione del buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione di almeno 2 ore nelle ore pomeridiane, con una interruzione non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di servizio. Nel caso di rientro pomeridiano non effettuato il buono pasto non spetta. I buoni pasto per essere utilizzati dovranno riportare il nominativo del dipendente e la data. I buoni pasto non sono cedibili né ai colleghi di lavoro né a terzi; non sono convertibili in denaro; non danno diritto a ricevere resto in contanti e non possono essere utilizzati in esercizi non convenzionati e non ubicati nel luogo sede di servizio. In caso di smarrimento di uno o più buoni pasto i dipendenti dovranno darne immediata comunicazione all Ufficio Economato e all Ufficio del Personale. Lo smarrimento dei buoni pasto non darà comunque luogo ad alcun rimborso, né alla sostituzione dei buoni smarriti. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. Si ricorda che il buono pasto non viene erogato quando il dipendente è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, quando si è maturato il diritto al rimborso del pasto, e cioè quando la durata della missione sia di almeno otto ore, indipendentemente dalla presentazione di richiesta di rimborso. Si provvederà invece all erogazione del buono pasto qualora il dipendente presti in sede l attività lavorativa prevista per la giornata nelle ore antimeridiane con prosecuzione dell orario in missione o completi l orario antimeridiano prestato in missione con ore di lavoro in sede con prosecuzione di almeno 2 ore nelle ore pomeridiane, con interruzione non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

6 Art. 8 Assenza per malattia 1 - L assenza per malattia deve essere comunicata all ufficio tempestivamente e comunque all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare, anche tramite fax o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell assenza entro i due giorni successivi all inizio della malattia o all eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nell ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia (di qualsiasi durata, anche di un giorno) nell anno solare l assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (è esclusa la certificazione rilasciata da un medito libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale). 2 - L amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti normative, fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale, anche nel caso di assenza di un solo giorno. 3 - Il dipendente, che durante l assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l indirizzo dove può essere reperito. 4 - Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all amministrazione, in ciascun giorno, compresi i non lavorativi e i festivi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, all indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all amministrazione. Si rimanda al vigente C.C.N.L. quanto non indicato nel presente regolamento. Nei casi di assenze di visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostiche il dipendente può: usufruire di un giorno di malattia mediante l esibizione della prescrizione del medico curante e il certificato della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, quando sia effettivamente impossibile effettuarli al di fuori dell orario di servizio; in alternativa, qualora l assenza del servizio sia inferiore o pari alla metà della durata dell orario giornaliero, il dipendente può chiedere un permesso breve; usufruire di un giorno di permesso retribuito per motivi personali ai sensi del vigente CCNL.

7 Art. 9 Orario differenziato L orario differenziato è la tipologia di orario maggiormente flessibile ed è attribuito: ai dipendenti che necessitano di un orario maggiormente flessibile per esigenze personali dovute a situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, con particolare riferimento ai dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall articolo 21 del CCNL 14 settembre 2000 e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1001, n Il dipendente interessato deve presentare la richiesta, specificando il periodo per il quale necessità dell orario differenziato nonché, qualora sia possibile, comprovando la situazione per la quale la stessa è presentata. Tale richiesta deve essere inoltrata al Segretario Generale, con allegato il parere del Dirigente di Settore o del responsabile di area organizzativa, che si esprimerà sulla base di una valutazione comparativa, effettuata caso per caso, tra esigenze personali ed esigenze di servizio. Saranno considerate condizioni di svantaggio personale quelle relative ad esempio a: situazioni di handicap di gravità accertata dalla competente commissione dell'asl; situazioni di particolari condizioni psico-fisiche (stato di tossico dipendenza o di alcolismo cronico); situazione di ex detenuti; Saranno considerate condizioni di svantaggio sociale quelle relative ad esempio a: reddito del nucleo familiare inferiore del minimo vitale; disagi di lavoro: distanza tra sede di lavoro e località di residenza con tempo di percorrenza, con il mezzo di linea più veloce, pari o superiore ad un ora; Saranno considerate condizioni di svantaggio familiare quelle relative ad esempio a: presenza di due o più figli minori in un nucleo monogenitoriale; problematiche socio-edutative certificate di minori del nucleo familiare; presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap; presenza nel nucleo familiare di anziano in condizioni di non autosufficienza; presenza nel nucleo familiare di invalido civile oltre i 2/3 A) ai dipendenti che necessitano di un orario maggiormente flessibile per esigenze di servizio, dal Dirigente di Settore; B) a tutto il personale titolare di incarico di posizione organizzativa, previo parere del Dirigente di Settore, automaticamente ed in via permanente per la durata dell incarico. L orario differenziato si caratterizza nella mancanza di vincoli per l orario di entrata e di uscita, nella non obbligatorietà di effettuare giornate di rientro, nella prestazione lavorativa minima giornaliere pari a 4 ore e 30 minuti, fermo restando l obbligo di effettuare l intero monte orario contrattuale di 36 ore settimanali. L erogazione del buono pasto resta subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall articolo 7 del presente regolamento.

8 ART. 10 Orario di lavoro prestato in missione Nel caso di missione l orario di lavoro contabilizzato è quello previsto per la giornata lavorativa. Qualora eccezionalmente la durata della missione sia inferiore a tale quantità l orario giornaliero minimo dovrà essere completato con ore di servizio prestate in sede. Nel caso che l attività lavorativa nella sede della missione si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, al dipendente spetta il compenso per lavoro straordinario. Si considera a tal fine solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Qualora il dipendente, inoltre, presti comunque attività lavorativa in sede prima o dopo l effettuazione della missione, le ore di lavoro prestate in missione si aggiungono a tali ore prestate in sede, le quali sono considerate di effettiva prestazione lavorativa e sono registrate da parte del dipendente analogamente all entrata e l uscita dalla sede di servizio. Si ribadisce che quanto sopra esplicitato si riferisce alla contabilizzazione dell orario di lavoro effettuato in missione e non alla durata della missione stessa, da prendere come riferimento per la corresponsione della relativa indennità, in quanto, a tale fine è da considerare non la durata dell effettiva prestazione lavorativa nel luogo di missione ma l intera durata della missione, dal momento della partenza a quello del ritorno. Art. 11 Registro dei servizi esterni E istituito apposito registro giornaliero per la reperibilità esterna dei dipendenti che si assentano per eseguire servizio esterno durante l orario di lavoro. In tale registro il dipendente dovrà indicare con chiarezza il motivo dell assenza, la destinazione, l orario di partenza e di rientro e, ove possibile, il relativo recapito telefonico. Il registro, con pagine numerate progressivamente, è tenuto dall Ufficio personale ed è vistato dal Segretario Generale. Art. 12 Disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio Ai sensi dell articolo 41 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 circa la disciplina delle trasferte per gli aspetti di dettaglio si stabilisce quanto segue: Per integrare quanto non espressamente previsto nei medesimi CC.CC.NN.LL., si dettano le ulteriori regole innovative e soprattutto interpretative, a seconda degli aspetti rimasti in un cono d ombra, nonché alcune disposizioni di comportamento. Prima di operare in tal senso appare quantomeno utile raggruppare, qui di seguito e con gli adattamenti resisi necessari anche per l introduzione dell Euro, tutte le disposizioni comuni ai

9 dirigenti ed ai dipendenti, nonché le poche diversità volute contrattualmente per il differente rapporto di lavoro e per le presumibili differenti circostanze di sviluppo delle trasferte. Il trattamento di trasferta è dovuto ai dirigenti ed ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente/dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località. In tal caso, oltre alla normale retribuzione, compete: ai dirigenti (soppressa) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: 24,12# (L #) per ogni periodo di 24 ore di trasferta; 1,00# (L #) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni sottoindividuati; ai dipendenti (soppressa) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: 20,66# (L #) per ogni periodo di 24 ore di trasferta; 0,85# (L #) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia; classe economica per i viaggi in aereo; il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni sottoindividuati; il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

10 Ai soli fini dell erogazione dell indennità di trasferta nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. Il dirigente/dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso è richiesta la copertura assicurativa ed al dirigente/dipendente spetta l'indennità di trasferta, ridotta del 70% nel caso di rimborso dell albergo o del pasto, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente/dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di: 30,55# (l #) per il primo pasto e di complessive 61,10# (l #) per i due pasti (dirigenti); 22,26# (l #) per il primo pasto e di complessive 44,26# (l #) per i due pasti (dipendenti). Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. Nel caso in cui il dirigente/dipendente fruisca del rimborso dell albergo o del pasto, l'indennità di cui sopra viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore e cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. Il dirigente/dipendente inviato in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle presenti disposizioni con le seguenti modifiche: - l'indennità di trasferta ed i rimborsi dei pasti sono incrementati del 30%.(dirigenti); - l'indennità di trasferta è aumentata del 50%, non trova applicazione la disciplina della riduzione del 70% ed i rimborsi dei pasti sono incrementati del 30%.(dipendenti).

11 Gli enti integrano le percentuali sopradette in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all estero del personale civile delle amministrazioni dello stato. Si chiarisce che, per quanto riguarda il punto relativo al personale al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente, fatto osservare che non esiste più la frase al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata è data la seguente definizione della parola #delegazione# al fine di comprenderne la corretta applicazione: gruppo di persone incaricate di esplicare in modo permanente o temporaneo funzioni di rappresentanza (il nuovo zingarelli, 11^ ediz., zanichelli). Il rimborso delle spese al dirigente/dipendente per i mezzi di trasporto urbani nel posto in cui si effettua la trasferta è consentito sempre e per più corse. L esercizio di critica da parte dell amm.ne potrà esercitarsi solo quando apparentemente fossero considerate ingiustificate, per la conoscenza del posto e delle occasioni di lavoro di quel giorno, le troppe corse proposte per il rimborso. L uso del taxi, con conseguente rimborso delle spese sostenute, è accettato se preventivamente il dirigente/dipendente motivi tale necessità con orari di arrivo e/o partenza inconciliabili con i propri impegni di lavoro o con la necessità di ripartire con mezzo ferroviario od aereo prenotato. E altresì accettato posteriormente solo in occasione di scioperi dei mezzi di trasporto urbani. Per essere ammessi al rimborso, sulle ricevute dei taxi e sui biglietti dei mezzi di trasporto urbano devono essere riportati a cura del richiedente, per sommi capi, i percorsi effettuati. In tutti i casi (spese sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani e spese sostenute per l uso del taxi e dei mezzi di trasporto urbani) non si ha più diritto all indennità supplementare del 10% del costo del biglietto a tariffa intera, come in precedenza stabilito dall art. 14 della legge n. 836/1973. Il costo della prenotazione del biglietto ferroviario, se non obbligatoria, al pari del diritto fisso pagato per il biglietto emesso sul treno, non può essere rimborsato. Il biglietto aereo deve essere prodotto, per il rimborso, assieme al relativo tagliando d imbarco. La documentazione (biglietti e fatture di alberghi e ristoranti) deve essere prodotta, per il rimborso, in originale e per quanto riguarda la spesa per la ristorazione è ammesso lo scontrino fiscale parlante, cioè quello da cui si evinca, in maniera chiara, la singola consumazione (ad es.: n. 1 primo piatto, n. 1 bevanda, n. 1 dolce, ecc., non necessariamente con il singolo costo dei medesimi), completato dai dati anagrafici apposti dal richiedente. L utilizzo dell autovettura di servizio con l autista può essere richiesto solo quando non è disponibile il trasporto ferroviario o lo stesso sia così carente (ad es.: per bassa frequenza di corse o per percorso soggetto a triplice cambio del treno) da rendere improduttivo e/o pesante il suo utilizzo, nonché quando l autovettura serva per il trasporto di tre o quattro persone od anche per il trasporto di pesante e voluminoso materiale cartaceo. Per ottenere l anticipazione in contanti del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta prima della partenza, l interessato dovrà produrre l apposita richiesta 6/7 giorni prima della data fissata per la missione. Art. 13 Norme finali

12 1 Il presente regolamento sarà applicato a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione al personale dipendente dell Autorità di Bacino del Fiume Arno. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare che disciplini la materia in maniera difforme dalla presente. 2 Resta escluso dalle disposizioni del presente regolamento il personale dirigente tranne che per quanto stabilito relativamente alla disciplina di dettaglio del trattamento di trasferta individuato con il presente atto in base all 35 del C.C.N.L. relativo all area della dirigenza del comparto delle "Regioni - Autonomie Locali" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della G.U. del ) concernente il quadriennio normativo

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