La riforma degli ammortizzatori sociali ASPI e MINIASPI

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1 La riforma degli ammortizzatori sociali ASPI e MINIASPI La legge 28 giugno 2012 n. 92, di riforma del mercato del lavoro, opera un riassetto dell intera disciplina degli ammortizzatori sociali. Sul fronte della tutela del reddito, gli ambiti di intervento più significativi riguardano: - la previsione di due nuove indennità contro la disoccupazione involontaria (ASpI e mini-aspi) fin dal 2013, destinate a rimpiazzare nel tempo e gradualmente anche l indennità di mobilità e gli ammortizzatori sociali in deroga - la riproposizione di un indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi. L Inps ha diffuso le prime circolari (n. 140 e 142) e un messaggio (n. 2774) che forniscono i primi chiarimenti e istruzioni operative in ordine alle nuove indennità derivanti dall ASpI, che entreranno in vigore con l inizio del Si forniscono ora gli aspetti più importanti di questa nuova prestazione, le indicazioni operative per la raccolta delle domande e la loro modalità di presentazione, solo telematica, nei termini utili ed opportuni. L Assicurazione Sociale per l Impiego La legge di riforma istituisce, con decorrenza 1 gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, l Assicurazione Sociale per l Impiego. La nuova assicurazione prevede una propria disciplina relativa al sistema di finanziamento (circ.140/2012), alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive da applicarsi solo in determinati casi. L ASpI, in sostituzione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione, garantisce ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati due nuovi trattamenti mensili di sostegno al reddito: l ASpI e la mini-aspi. Le nuove prestazioni entrano in vigore in relazione ad eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1 gennaio 2013 e dalla medesima data vanno a sostituire: - l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, - l indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, - l indennità di disoccupazione speciale edile, - il trattamento di disoccupazione riconosciuto agli apprendisti sospesi o licenziati. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l ASpI sostituirà anche l indennità di mobilità. Ciò che rileva ai fini dell applicazione delle nuove disposizioni sull ASpI e la mini-aspi è la data di cessazione del rapporto di lavoro: il fatto cioè che l evento che ha dato origine allo stato di disoccupazione involontaria intervenga entro o dopo il 31 dicembre Un lavoratore, per esempio, che abbia cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 e sia in possesso dei requisiti per il diritto alla disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali continua a rimanere soggetto alla precedente normativa anche se la domanda per ottenere l indennità è presentata nel In tal modo, nei primi mesi del 2013 potrà capitare, con riferimento a soggetti cessati dal lavoro entro il 31/12/2012, di dover presentare domande di indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali, oppure di indennità di disoccupazione speciale edile o del trattamento di

2 disoccupazione riconosciuto agli apprendisti sospesi o licenziati. Questa possibilità, invece, non è riconosciuta a quel lavoratore cessato entro il 31 dicembre del 2012 che faccia valere i requisiti per l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La legge di riforma in questo caso è intervenuta abrogando l istituto della disoccupazione a requisiti ridotti e, come si vedrà più avanti, il diritto alla prestazione riferito al 2012 è assorbito in una particolare prestazione denominata mini-aspi Ambito di applicazione delle nuove prestazioni Rispetto all indennità di disoccupazione ordinaria, la legge di riforma prevede un allargamento della platea dei soggetti assicurati all Aspi e, quindi, dei potenziali beneficiari delle indennità da questa derivanti. Il sostegno al reddito è riconosciuto, oltre che ai lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, e ai dipendenti del settore pubblico con contratto a tempo determinato, anche alle seguenti categorie prima escluse: gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative che abbiano stipulato con la stessa un rapporto di lavoro subordinato. Sono ricompresi i soci di cooperative di produzione e lavoro, i soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne e i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 602/70 (facchinaggio, trasporto di persone e merci, ecc), il personale artistico, teatrale e cinematografico sempre con rapporto di lavoro in forma subordinata. Per quanto riguarda le nuove tipologie di lavoratori occorre rilevare che questi risultano ammessi all assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2013, con il versamento del nuovo contributo ASpI. Pertanto, il diritto ai nuovi trattamenti può essere riconosciuto, a partire dal 2013, solo nel caso in cui essi possano far valere una precedente contribuzione contro la disoccupazione derivante da un pregresso rapporto di lavoro con assicurazione contro la disoccupazione, oppure dovranno attendere, per il diritto, la maturazione dei nuovi requisiti Sono esclusi dalla copertura assicurativa: - i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, - gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le specifiche indennità di disoccupazione di settore, (tra l altro, la stessa legge di riforma ha abrogato una delle quattro indennità previste: l indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti), - i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con un permesso di soggiorno di lavoro stagionale, - i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all Albo e i praticanti giornalisti iscritti nell apposito registro, tutelati contro la disoccupazione da un apposita assicurazione gestita dall INPGI, - i frati, suore e monache che prestano attività lavorativa in favore di Ordini religiosi o Congregazioni e i sacerdoti secolari. Requisiti per il diritto all indennità ASpi I requisiti per il diritto all indennità ASpI ricalcano i precedenti requisiti previsti per il diritto all indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. Innanzitutto il lavoratore per poter ottenere la prestazione deve attestare il proprio stato di disoccupazione presentando al Centro per l Impiego una dichiarazione che riporti l attività di lavoro precedentemente svolto e l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. A partire dal 1 luglio 2013 tale dichiarazione potrà essere resa dall interessato anche direttamente

3 all Inps. Lo stato di disoccupazione, inoltre, deve essere involontario. L indennità, quindi, non può essere riconosciuta ai lavoratori che cessino dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto. Mantengono validità le eccezioni a questa regola previste dalla precedente normativa e che riguardano i casi di dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc.) e le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Sono previste pure due eccezioni che consentono di ottenere il diritto al trattamento di disoccupazione in presenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: - la prima riguarda il lavoratore che dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di procedura di conciliazione preso la Direzione Territoriale del Lavoro, - la seconda riguarda i casi di trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. Per ottenere l indennità di disoccupazione ASpI il lavoratore deve far valere lo stesso requisito di assicurazione e contribuzione richiesto dall indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, vale a dire: almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria (devono cioè essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo). Il biennio è calcolato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; almeno 52 contributi settimanali contro la disoccupazione nei due anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione. In merito alla contribuzione utile alla maturazione del requisito contributivo e alla contribuzione figurativa considerata neutra ai fini dell individuazione del biennio di riferimento si applicano le stesse regole vigenti per l indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. Requisiti per il diritto all indennità mini-aspi I lavoratori che non soddisfano i requisiti contributivi per il diritto all ASpI possono rientrare nel campo di applicazione della cosiddetta mini-aspi. E infatti prevista una forma minore di tutela della disoccupazione che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a partire dal 1 gennaio 2013, l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Rispetto alla precedente prestazione la nuova indennità viene erogata contestualmente al periodo di disoccupazione e non più nel corso dell anno solare successivo sulla base del mancato lavoro dell anno precedente. Per il diritto all indennità mini-aspi il lavoratore deve far valere: lo stato di disoccupazione involontaria, attestata dalla dichiarazione resa al Centro per l Impiego, almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione. Non è più richiesto il requisito del biennio di anzianità assicurativa. Durata dell ASpI e della mini-aspi

4 In merito alla durata dell indennità di disoccupazione ASpI è previsto un regime transitorio che interesserà il triennio 2013/2015. A partire dal 1 gennaio 2016, la nuova assicurazione entrerà pienamente a regime e l indennità spetterà agli aventi diritto per un periodo pari a: - 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, - 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, entro comunque il limite delle settimane di contribuzione accreditate nei due anni precedenti la disoccupazione. Ai due limiti di durata massima dell indennità previsti in funzione dell età vanno inoltre detratti eventuali periodi di ASpI e mini-aspi già fruiti, rispettivamente, nei 12 e 18 mesi antecedenti il periodo di cui si chiede la prestazione. Durante la fase transitoria la durata del trattamento è prevista in misura diversa oltre che in ragione dell età del richiedente anche a seconda dell anno in cui si verifica l evento di disoccupazione. Nel periodo transitorio 2013/2015, poi, non si applica la detrazione di eventuali periodi di indennità di ASpI e mini-aspi già fruiti. Anno Età Durata 2013 Meno di 50 anni 8 mesi Da 50 anni in su 12 mesi 2014 Meno di 50 anni 8 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi Più di 54 anni 14 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni 2015 Meno di 50 anni 10 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi Più di 54 anni 16 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni Per quanto riguarda la mini-aspi, invece, non è previsto alcun periodo transitorio. La prestazione spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno. La mini-aspi, in sostanza, può essere riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi. Nel numero di settimane di contribuzione da utilizzare ai fini della determinazione della durata dell indennità non possono essere considerate le settimane che eventualmente abbiano già dato luogo all erogazione di una precedente prestazione. Misura di ASpI e mini-aspi Alle due nuove indennità si applica il medesimo sistema di calcolo. Per determinare l ammontare dell indennità spettante occorre quantificare la retribuzione media mensile calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva di tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. La nuova base di calcolo si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni degli ultimi due anni per il numero di settimane di contribuzione accreditate nello stesso periodo di riferimento e moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente numerico 4,33. L ammontare mensile dell indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile, qualora questa risulti pari o inferiore a euro. In caso di retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, al 75% della stessa è aggiunto il 25% della parte eccedente i euro.

5 Questo limite di reddito di riferimento è valido per l anno 2013 e per gli anni successivi dovrà essere rivalutato sulla base della variazione annuale dell indice Istat dei prezzi al consumo. All importo complessivo dell indennità così calcolato è applicata, inoltre, il massimale mensile previsto per i trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, annualmente adeguati all indice Istat dei prezzi al consumo (pari a 1.119,32 euro per l anno 2012) L indennità non è più soggetta al prelievo contributivo pari all aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (attualmente al 5,84%), a cui continuano ad essere sottoposte invece l indennità di mobilità e le integrazioni salariali. In caso di pagamento per un numero di giorni inferiore al mese, il valore giornaliero dell indennità è calcolato dividendo l importo mensile per il divisore 30. La legge di riforma prevede una progressiva riduzione dell indennità in misura pari al 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Anche l indennità mini-aspi è corrisposta mensilmente. La presentazione della domanda Anche le modalità e i termini di presentazione della domanda sono comuni ad entrambe le prestazioni. Per poter ottenere la nuove indennità di disoccupazione (ASpI e mini-aspi) occorre presentare apposita domanda all Inps, esclusivamente per via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Decorso tale termine il lavoratore decade dal diritto alla prestazione. Il termine di due mesi per la presentazione della domanda è individuato prendendo a riferimento lo stesso giorno del secondo mese successivo rispetto al giorno iniziale del diritto alla prestazione, a prescindere dal numero dei giorni intercorrenti nel periodo (8 gennaio 8 marzo). Il termine di decadenza decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile il quale, in via generale, è fissato a partire dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro. La prestazione decorre dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro i primi otto giorni, oppure dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa sia presentata successivamente all ottavo giorno e comunque entro il termine di decadenza di 2 mesi e 8 giorni. La decorrenza è condizionata anche dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nei casi in cui questa sia presentata al Centro per l impiego e venga resa successivamente alla data di presentazione della domanda di indennità AspI o mini-aspi, la prestazione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di rilascio della medesima dichiarazione. Il problema non si porrà più quando, a partire dal 1 luglio 2013 sarà possibile rilasciare la dichiarazione di disponibilità direttamente all Inps. E evidente che per non avere periodi vuoti oltre il minimo necessario, è importante completare e presentare la domanda nel più breve tempo possibile. In ogni caso entro i termini di legge a pena della decadenza che vuol dire perdita del diritto alla prestazione. In alcuni casi particolari la data di inizio del periodo indennizzabile a partire dal quale decorre il termine di decadenza dei due mesi è individuato: - dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria, nel caso in cui il lavoratore abbia intentato vertenza sindacale o giudiziaria riguardante il licenziamento, - dalla data di riacquisto della capacità lavorativa in caso di malattia o infortunio iniziato

6 entro l ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, - dall ottavo giorno dal termine del periodo di congedo di maternità in corso al momento di cessazione del rapporto di lavoro, - dall ottavo giorno dal termine del periodo per il quale è riconosciuto l indennità di mancato preavviso, - dal 38 giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di licenziamento per giusta causa. Nelle fattispecie appena prese in considerazione l indennità decorre dalle data di inizio del periodo indennizzabile nel caso in cui la domanda sia presentata prima di tale data o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata dopo e comunque entro il termine di decadenza. Al momento della presentazione della domanda è possibile richiedere l indennità di disoccupazione ASpI e in subordine le mini-aspi. In questo modo, l Inps in presenza di una domanda di disoccupazione ASpI per la quale non risultino raggiunti i requisiti per il diritto, può procedere a verificare la presenza dei requisiti per il riconoscimento dell indennità mini-aspi. Attenzione! Mini-ASpI 2012 Come già ricordato, la legge di riforma ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l abrogazione dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Di conseguenza non è più possibile per un lavoratore in possesso dei requisiti maturati in relazione a periodi di disoccupazione intercorsi nell anno 2012, ottenere la vecchia indennità. La norma stabilisce, comunque, che le prestazioni derivanti da eventuali diritti già perfezionati siano assorbite nella nuova prestazione mini-aspi, liquidata a decorrere dal 1 gennaio Per consentire la transizione tra le due prestazioni senza che ciò comportasse una penalizzazione per i lavoratori che avessero già maturato il diritto alla precedente indennità e che magari nel 2013 non siano più in stato di disoccupazione, è stata studiata una prestazione di carattere straordinario, valida solo per solo per quest anno (prestazione richiesta nel 2013, per attività lavorativa svolta nel 2012). Questa prestazione, denominata mini-aspi 2012, ha una disciplina diversa dalla mini-aspi: prende a riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti; mentre per il calcolo della misura e della durata valgono i criteri stabiliti per la mini-aspi. Per ottenere la mini-aspi 2012 occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti all Inps, ai fini della disoccupazione, da almeno 2 anni; in sostanza, deve risultare accreditato un contributo settimanale contro la disoccupazione prima del 2011; aver lavorato nell anno 2012 per almeno 78 giornate, anche in aziende diverse e per periodi non continuativi (si considerano anche le festività, le giornate di assenza indennizzate per malattia, maternità, ecc.). Non è richiesto, invece, che al momento della domanda il richiedente si trovi in stato di disoccupazione. L indennità sarà calcolata con le stesse modalità previste per la mini-aspi e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell anno 2012, nel limite di quelle disponibili, dopo aver detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e quelle non indennizzabili. La domanda dovrà necessariamente essere presentata, per via telematica, tra il 1 gennaio e il 2 aprile La liquidazione della mini-aspi 2012 avverrà in unica soluzione e non mensilmente. I periodi contributivi relativi all anno 2012 possono essere utilizzati contemporaneamente per ottenere sia il diritto alla mini-aspi, nel caso di domanda presentata a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel 2013 che per un eventuale prestazione mini-aspi In questo caso, i suddetti periodi contributivi sono considerati utili ai fini della maturazione del

7 diritto delle due prestazioni e anche per la determinazione della retribuzione media mensile. Non possono invece essere utilizzati per determinare la durata di entrambe le prestazioni richieste. I periodi contributivi del 2012 già utilizzati per un prestazione mini-aspi 2012 non sono utili a determinare anche la durata di una domanda di mini-aspi presentata nel Lo sarebbero, invece, in caso di mancata presentazione della domanda di mini-aspi Nell ipotesi descritta è opportuno valutare con attenzione la convenienza di presentare la doppia domanda. Detrazioni fiscali e ANF Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi sono soggette ad imposizione Irpef in quanto redditi sostitutivi della retribuzione. L Inps, in qualità di sostituto d imposta oltre ad operare le trattenute fiscali provvede a riconoscere eventuali detrazioni fiscali, qualora siano richieste al momento della presentazione della domanda. In sede di domanda è possibile richiedere anche, qualora ne ricorrano i requisiti, l Assegno al nucleo familiare. Indicazioni operative Le domande andranno inviate esclusivamente per via telematica, utilizzando il nuovo programma on-line che l Inps ha messo a disposizione sia dei privati cittadini in possesso del PIN che ai Patronati. Il servizio consente di acquisire la domanda, utilizzando i dati anagrafici e contributivi presenti negli archivi dell Istituto.

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