ASpI: DAL 1 GENNAIO 2013 IL NUOVO, DAL SAPORE ANTICO, AMMORTIZZATORE SOCIALE CHE HA DETERMINATO UN AUMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

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1 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Napoli ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli Via A. De Gasperi n Napoli Prot. n 1363/22 Circolare N 7/MARZO 2013 MARZO 2013 A tutti i colleghi(*) ASpI: DAL 1 GENNAIO 2013 IL NUOVO, DAL SAPORE ANTICO, AMMORTIZZATORE SOCIALE CHE HA DETERMINATO UN AUMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. La legge n 92 del 28 giugno 2012, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha profondamente rivisto gli Istituti previdenziali a sostegno del reddito (id.: indennità di disoccupazione) prevedendo al contempo nuove modalità di finanziamento di tali strumenti. Dal 1 gennaio 2013 le neo istituite ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego) e mini- ASpI hanno soppiantato le indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. Per garantire la loro sostenibilità finanziaria da parte del nostro sistema previdenziale è stato necessario rivedere le correlate modalità di finanziamento che sono ora costituite da: Contributo ordinario (art. 2 co e co. 36); Contributo addizionale (art. 2 co ); Contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2 co ). Ma, iniziamo la disamina delle prestazioni de quibus. Assicurazione sociale per l impiego. Con l introduzione della nuova assicurazione sociale è stata ampliata la platea degli ipotetici destinatari che sono, pertanto, i seguenti: Dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti; Soci di cooperativa che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato (aggiuntivo al vincolo societario) ai sensi della L. 142/2001; Soci di cooperative ex D.P.R. n 602/70; Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Le categorie sopra descritte potranno accedere al trattamento di sostegno del reddito de quo a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni: stato di disoccupazione comprovato dal competente Centro per l Impiego. L art. 4 comma 38 della Legge Fornero stabilisce che tale dichiarazione può essere resa dall interessato direttamente all INPS. Nelle more dell implementazione operativa di tale previsione normativa la dichiarazione dovrà essere resa secondo le modalità vigenti anteriormente alla Riforma (id: presso il C.I.); stato di disoccupazione involontario. In tale fattispecie rientrano, oltre che i licenziamenti, le dimissioni rassegnate nel periodo intercorrente da 300 giorni prima del parto fino ad un anno di età del bambino e le dimissioni per giusta causa (ad esempio a seguito del mancato pagamento della retribuzione, di mobbing, di molestie sessuali cfr. INPS circolare n 163 del 20 ottobre 2003). Dà, altresì, diritto al trattamento ASpI la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta in sede conciliativa, presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi dell art. 1 co. 40 della L. 92/2012; almeno due anni di assicurazione. L assicurato deve essere iscritto all INPS da almeno due anni, conteggiando il tempo intercorrente dal momento del versamento del primo contributo contro la disoccupazione al primo giorno in cui il lavoratore risulti disoccupato; almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. A tal fine è da tenere ben 1

2 presente che, per i soggetti che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, perché antecedentemente non soggetti a tale assicurazione, l anzianità assicurativa inizia a decorrere dal 1 gennaio La Legge n 92/2012 è intervenuta anche sulle modalità di calcolo dell indennità a sostegno dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro. Infatti, al fine di determinare l importo del trattamento ASpI spettante al dipendente cessato, sarà necessario prendere a riferimento la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, dividerla per il totale delle settimane di contribuzione nel periodo predetto e moltiplicarla per il coefficiente numerico 4,33. Se tale somma (retribuzione media mensile) è contenuta nel limite di 1.180,00 (art. 2, comma 7), l ASpI sarà pari al 75% della retribuzione media; nel caso in cui fosse superiore al 75% come precedentemente determinato, dovrà sommarsi il 25% sul differenziale (retribuzione mensile meno 1.180,00). All indennità così determinata sarà applicata una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di godimento. A tal fine giova ricordare che, per l anno 2013 la durata temporale massima del trattamento ASpI è così stabilita: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni. La Riforma prevede l aumento del periodo massimo di godimento per gli anni 2014 e 2015 correlandolo all età anagrafica del (ex) lavoratore. L INPS, con la circolare n 142 del 18 dicembre 2012, ha chiarito anche gli effetti che una (eventuale) nuova attività lavorativa, insorta nel corso della prestazione, provoca sul godimento del trattamento ASpI. In primis, l Istituto sottolinea come la fruizione dell indennità sia condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. Pertanto, nel caso in cui il soggetto venga assunto con un contratto di lavoro subordinato l indennità sarà sospesa fino ad un periodo massimo di sei mesi. Al termine del periodo di occupazione, entro tale limite temporale, l indennità riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante. La sospensione/riattivazione sarà effettuata direttamente dall Ente di previdenza, attingendo (finalmente) alla banca dati delle comunicazioni obbligatorie (id: Unilav) sollevando l assicurato da qualunque adempimento burocratico. Inoltre, ai sensi dell art. 46-bis della legge n 134 del 07 agosto 2012, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito o integrative del salario possono espletare prestazioni di lavoro occasionale accessorio entro il limite di euro (al netto dei contributi previdenziali). Nel caso in cui il soggetto venga, invece, occupato in un attività di lavoro autonomo è prevista una riduzione dell indennità in misura pari all 80% dei preventivati proventi derivanti dall attività di lavoro autonomo. Un interessante previsione, mutuata dalla disciplina della mobilità - ex Legge n 223/91 -, è contenuta nell art. 2 comma 19, che prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere la liquidazione, in un unica soluzione, del trattamento ASpI al fine di intraprendere un attività di lavoro autonomo. Per tale richiesta sarà però necessario attendere l emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro. In ultimo, va ricordato che l art. 3 comma 17 della Legge di Riforma, in via sperimentale, riconosce per il periodo 2013/2015, la possibilità di erogare l indennità anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali a condizione che ci sia un intervento integrativo, pari almeno al 20% dell indennità stessa, a carico dei Fondi bilaterali. Tale intervento, che riveste carattere sperimentale, è riconosciuto nel limite delle risorse finanziarie disponibili stabilite, per il triennio 2013/2015, nella misura di 20 milioni di euro per annualità (cfr. INPS circolare n 36 del 14 marzo 2013). Mini ASpI L art. 1 della L. 92/2012, con i commi dal 20 al 23, ha previsto anche la revisione dell indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, soppiantandola con il nuovo trattamento 2

3 denominato mini-aspi disciplinato, per la stragrande maggioranza degli aspetti operativi, allo stesso modo dell indennità maggiore ma, con le seguenti peculiarità: Requisiti: Possesso dello status di disoccupato; Possesso di almeno 13 settimane di contribuzione, derivante da attività lavorativa, nei dodici mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione; Non è richiesta anzianità assicurativa. Durata della prestazione: L indennità è corrisposta, mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti gli eventuali periodi di mini-aspi già goduti. A seguito delle modifiche apportate alla Legge n 92 dalla Legge di Stabilità, ai fini della domanda mini-aspi, non possono essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all erogazione della prestazione (cfr. INPS circolare n 37 del 14/03/2013). Sospensione della prestazione: Nel caso in cui l assicurato venga occupato con contratto di lavoro subordinato, l indennità sarà sospesa fino ad un massimo di cinque giorni. Anche nel caso della mini-aspi, come per l ASpI, la sospensione/ripresa del trattamento avviene automaticamente ad opera dell INPS, utilizzando la banca dati delle comunicazioni obbligatorie. La domanda intesa ad ottenere l indennità mini-aspi deve essere inoltrata all INPS, alla stregua della domanda ASpI, esclusivamente in modalità telematica (cfr. INPS messaggio n 760 del 14/01/2013). Le modalità di finanziamento dell ASpI e della mini-aspi Il contributo ordinario (ex art. 2 co e co. 36) La forma ordinaria di finanziamento del nuovo trattamento di sostegno al reddito, per i lavoratori che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro, è rappresentata dal contributo previdenziale - ex artt. 12, sesto comma, e 28 della Legge n 160/75 - pari al 1,31% della retribuzione imponibile. Tale aliquota è da incrementare con l ulteriore 0,30% destinato, per le aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua (o, in mancanza di adesione esplicita, al Fondo di rotazione del Ministero dell Economia, per i 2/3, e del Lavoro, per il restante 1/3). Pertanto, l aliquota complessiva del contributo ordinario destinato al finanziamento dei trattamenti ASpI e mini-aspi è pari all 1,61%. La circolare INPS n 140/2012 precisa che, i settori di attività attualmente soggetti ad aliquote inferiori dovranno essere gradualmente allineati a tale percentuale minima. Inoltre, per espressa previsione normativa, l aliquota de qua non è soggetta allo sgravio apprendisti - ex art. 22 comma 1 della L. 183/2012 (id: azzeramento totale dei contributi a carico dell azienda che occupi fino a nove dipendenti). Il contributo addizionale (ex art. 2 co. 28) La legge n 92/2012 ha introdotto un ulteriore modalità di finanziamento, gravante sui contratti di lavoro a tempo determinato, per la nuova indennità ASpI. In base alla previsione contenuta nella Legge di Riforma, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale, pari all 1,40% della retribuzione imponibile, per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dal versamento del presente contributo aggiuntivo ex art. 2 co. 29 L. 92/2012: lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n 1525/1963; fino al 31 dicembre 2015 i lavoratori assunti per lo svolgimento di attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011; lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. 3

4 La circolare INPS n 140/2012 elenca fra le esclusioni, in modo ultroneo, anche gli apprendisti che, ormai pacificamente, rientrano nella categoria dei lavoratori a tempo indeterminato (cfr. Ministero del Lavoro - interpello n 79 del 12/11/2009) Per mitigare parzialmente l onere contributivo de qua, l art. 2 co. 30 della Legge Fornero prevede la restituzione del contributo addizionale versato, nel limite massimo di sei mesi, nel caso in cui il datore di lavoro, alla scadenza, trasformi il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. La restituzione spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore, con contratto a tempo indeterminato, entro sei mesi. In tale ultimo caso, però, la restituzione sarà decurtata dei mesi che intercorrono fra la data di scadenza del contratto e l avvenuta stabilizzazione. Il contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a prescindere dai requisiti contributivi del lavoratore, dia diritto a percepire l ASpI (art. 2 co ). Il punto dell art. 2 della Legge Fornero che ha destato maggior scalpore fra gli operatori del settore e le aziende è quello relativo all innovativo contributo dovuto in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La Legge n 228 del 24 dicembre 2012 (id.: Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad apportare modifiche alla Legge 92/2012 prima ancora che le stesse fossero rese operative con il risultato che, (ahinoi!!!), il testo definitivo è forse peggiore di quello originario. Il nuovo co. 31 dell art. 2 della Riforma del Lavoro prevede, infatti, che il contributo di risoluzione è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI... E evidente, che il legislatore abbia voluto sancire l obbligo di pagamento del contributo di risoluzione in tutti i casi in cui il lavoratore, anche e solo astrattamente, possa accedere al beneficio dell indennità. Proprio in virtù di tale intento, sono escluse dall obbligo contributivo de quo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di: dimissioni (eccetto quelle per giusta causa o rassegnate nel periodo di maternità); risoluzione consensuale (eccetto quelle derivanti dalla procedura di conciliazione presso la D.T.L ex art. 1 co. 40). Anche le modalità di calcolo del contributo di risoluzione sono state oggetto di revisione da parte della Legge di Stabilità. Infatti, nel mentre il testo della L. 92/2012 quantificava l importo dovuto nella misura del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore, la L. 228/2012 ha ancorato tale importo al 41% del massimale mensile ASpI. L Inps, con il citato documento di prassi, ha precisato che, per massimale mensile debba intendersi la somma limite di cui all art. 2 comma 7 della legge 92/2012. Pertanto, atteso che per l anno 2013 tale somma è pari ad euro 1.180,00, conseguentemente il contributo di risoluzione dovuto per ogni dodici mesi di anzianità aziendale è pari ad euro 483,80 (da rivalutare di anno in anno sulla base della variazione dell indice ISTAT). L INPS, con un interpretazione che lascia più di qualche perplessità, con la circolare n 44/2013 ha precisato che: il contributo da versare è totalmente scollegato dalla prestazione individuale essendo, pertanto, dovuto, in egual misura, sia per i dipendenti occupati fulltime che per quelli con contratto part-time; per i rapporti di durata inferiore ai dodici mesi il contributo andrà riproporzionato. A tal fine, dovrà essere considerando per intero il mese in cui la prestazione si sia protratta per almeno quindici giorni; nell anzianità aziendale di riferimento andranno computati anche i periodi di lavoro prestati a tempo determinato, se il contratto è stato direttamente trasformato a tempo indeterminato, ed in tutti i casi in cui la ditta abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale dell 1,40% (riassunzione di un lavoratore il cui contratto a tempo determinato sia scaduto da non più di sei mesi). Non sono computabili i periodi di congedo ex art. 42 co. 5 del D. Lgs. 151/2001 (id.: riposi e permessi per figli con handicap). Non sono esentati dal versamento del contributo de quo, le seguenti fattispecie risolutorie: risoluzioni diverse dalle dimissioni, dai contratti di apprendistato (quindi, anche il recesso del datore al termine del periodo di formazione è soggetto al pagamento del contributo); 4

5 risoluzioni consensuali avvenute a seguito dell esperimento della procedura di conciliazione presso la D.T.L. ex art.1 co. 40 L. 92/2012. Il contributo non è, invece, dovuto nei casi di: o licenziamenti, effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole previste dai CC.NN.LL., che garantiscano la continuità occupazionale (ad esempio art. 4 ccnl Servizi di pulizia); o licenziamenti irrogati nel settore delle costruzioni edili per completamento o delle attività e chiusura del cantiere; interruzioni del rapporto di lavoro intervenute nell ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della L. 223/91, nel caso di versamento del contributo di ingresso per mobilità di cui all art. 5 comma 4 della predetta legge. L obbligo del pagamento del contributo di risoluzione viene fissato dall INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, (ad esempio se il licenziamento avviene nel mese di aprile il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 16 giugno). Nel caso di pagamento omesso o tardivo, il datore di lavoro sarà passibile delle sanzioni standard applicabili, ai sensi della Legge. 388/2000 art. 116 (omissione ed evasione), al mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali. Il contributo sulle risoluzioni dovrà essere esposto nella denuncia Uniemens con il codice M400. Per la regolarizzazione relativa ai mesi da gennaio a marzo 2013, i datori di lavoro avranno tempo fino al giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare INPS (id: 16 giugno 2013), avendo cura di valorizzare il flusso telematico individuale con il codice M401. Resta solo il solito problema: era proprio necessario questo ulteriore incremento del costo del lavoro? Ad maiora!! Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli Divisione LAVORO NICOLA NOCERA il RESPONSABILE F.to Dott. Francesco Capaccio (*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI ED/FC/PA 5

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