Inoltre, nel campo di applicazione dell ASPI, poiché non espressamente esclusi, rientrano anche i ASPI E NUOVO ASSETTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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- Paolina Sacco
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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 28/03/2013. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 28/03/2013 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Sindacale e Previdenziale Piazza Castello, Vicenza tel fax sindacale@confindustria.vicenza.it ASPI E NUOVO ASSETTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Introduzione Introduzione ASPI e nuovo assetto degli ammortizzatori sociali La L. 92/2012 ha dato un diverso assetto agli ammortizzatori sociali, basato essenzialmente sulla tutela contro la disoccupazione parziale, caratterizzata dalla sospensione o riduzione dell orario di lavoro, e contro la disoccupazione totale. Nei casi di disoccupazione parziale si applica ancora il regime della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in più la normativa prevede l istituzione di fondi bilaterali di solidarietà, diretti a costituire una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro simile a quella della cassa integrazione per i settori non rientranti in tale ambito. La Riforma Fornero ha rinnovato in modo radicale il sistema di tutela contro la disoccupazione totale introducendo l assicurazione sociale per l impiego (cosiddetta ASPI) quale unico strumento di tutela del reddito in caso di perdita del posto di lavoro. Questo in sostituzione della indennità di disoccupazione e della indennità di mobilità, le quali vengono eliminate. La nuova prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione totale e involontaria nell ambito dell ASPI è istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2013 ed è applicabile ai nuovi eventi di disoccupazione non volontaria che occorrano posteriormente a tale data. Per quanto riguarda il campo di applicazione, la durata e l ammontare della prestazione l articolo 2 comma 2 della Legge n. 92/2012 comprende nell ambito di applicazione dell ASPI «tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché gli impiegati del settore agricolo». Inoltre, nel campo di applicazione dell ASPI, poiché non espressamente esclusi, rientrano anche i
2 lavoratori a domicilio e il personale artistico, teatrale e cinematografico, se dipendente. In generale, il nuovo sistema dell ASPI entra a regime dal 1 gennaio 2016 (mentre l indennità di mobilità sarà sostituita dall ASPI dal 1 gennaio 2017). Nel periodo transitorio è previsto un graduale incremento della durata della indennità di disoccupazione, a partire dal 2013, e una riduzione della indennità di mobilità, a partire dal 2014 fino al suo esaurimento, il 31 dicembre Per quanto concerne i requisiti per poter accedere alla prestazione in caso di disoccupazione i lavoratori devono soddisfare diversi parametri. Innanzitutto, possono essere destinatari della misura di sostegno al reddito soltanto i lavoratori che siano disoccupati involontari, pertanto restano esclusi, come da art. 2 co. 5, l. 92/2012, coloro che abbiano presentato le proprie dimissioni o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro, salvo che l'accordo di risoluzione consensuale sia stato sottoscritto in sede di Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Ciò premesso i soggetti che richiedono l'aspi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - risultare in stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c del D.Lgs. 181/2000) e quindi privi di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una nuova attività; - almeno 2 anni di anzianità assicurativa; - almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per quanto concerne la retribuzione di riferimento, la durata e l ammontare della prestazione la nuova indennità di disoccupazione, a seguito della completa entrata a regime, a partire dal 1 gennaio 2016, è previsto un periodo di fruizione di dodici mesi per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, esteso a diciotto mesi per i lavoratori pari a o superiore ai cinquantacinque anni, nel limite del numero di settimane di contribuzione versata nei due anni precedenti la disoccupazione. Alla durata indicata devono essere sottratti eventuali periodi di indennità già fruiti, anche relativi alla mini ASPI di cui all articolo 2 comma 20 della medesima legge. Occorre precisare che l. n. 92/2012 apporta numerose modifiche sulla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione e il relativo ammontare. Innanzitutto, la retribuzione mensile di riferimento (art. 2 co. 6 l. n. 92/2012) viene calcolata a partire dalla retribuzione complessiva degli ultimi due anni, comprensiva cioè di tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Vanno a costituire tale retribuzione tutti gli elementi che siano imponibili ai fini previdenziali. Tale importo complessivo è diviso per il numero di settimane di contribuzione, ottenendo in questo modo la retribuzione media settimanale, che deve essere moltiplicata per il coefficiente 4.33 ovvero moltiplicata per cinquantadue settimane e divisa per dodici mesi per ottenere quindi la retribuzione media mensile. La retribuzione mensile di riferimento così conteggiata diventa la base di calcolo per la definizione dell ammontare della prestazione. L importo della indennità (articolo 2 comma 7) corrisponde al 75% della retribuzione di riferimento, quando esso è pari o inferiore a euro. In caso di retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, al 75% della stessa è aggiunto il 25% della parte eccedente i euro. L'importo massimo dell'indennità di disoccupazione ASPI è comunque pari a Euro 1.152,90 mensili. Si specifica che gli importi di cui sopra riguardano l anno 2013, mentre dovranno essere rivalutati annualmente sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. Ai sensi dell art. 2, co. 9, della legge di riforma, l indennità in oggetto, sarà ridotta del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. L'indennità erogata in caso di disoccupazione continua a non essere soggetta al prelievo contributivo di cui all articolo 26 della legge 28 Febbraio n. 41 del 1986 (attualmente pari a 5.84%), a cui sono
3 invece sottoposte l indennità di mobilità e le integrazioni salariali (articolo 2 comma 8). Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell ASPI, come per l indennità di disoccupazione, essa spetta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. Il lavoratore avente diritto deve presentare domanda all INPS entro due mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento. Trascorso tale termine, il lavoratore non avrà più diritto alla richiesta della prestazione. Riepilogando, la liquidazione dell indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un apposita domanda, da inviare all Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Dato che l indennità spetta dall ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, il tempo massimo per la richiesta dell indennità è di 68 giorni, proprio come avveniva per l indennità di disoccupazione. Vi è da dire che, per ottenere l ASPI più velocemente, al lavoratore conviene presentare la domanda nei giorni seguenti la data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto allora l erogazione (o per meglio dire la maturazione dell ASPI) parte dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. In caso contrario, se la domanda è presentata oltre l ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, l ASPI spetterà dal giorno di presentazione della domanda con la conseguenza che il primo incasso effettivo avverrà più tardi. La fruizione dell indennità da parte dell Inps è ovviamente comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione. MINI ASPI * * * La legge n. 92/2012, all articolo 2, comma 20, prevede anche un trattamento breve denominato mini ASPI. Esso sostituisce la previgente indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Il campo di applicazione del trattamento breve coincide con quello definito dal comma 2 del medesimo articolo 2, tuttavia è destinato a garantire la tutela del reddito ai lavoratori che non riescono a soddisfare i requisiti contributivi per l accesso alla prestazione piena propria della ASPI. Infatti, per beneficiare dello strumento di sostegno al reddito, sono sufficienti tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi: sarà così possibile il ricorso alla Mini ASPI, di durata pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti. Per ciò che attiene all ammontare della prestazione, viene chiarito nella l. n. 92/2012, che lo stesso corrisponde a quello a requisiti pieni, dunque, per la definizione della retribuzione di riferimento e il calcolo dell ammontare della prestazione si procede come specificato dai commi dal 6 al 10 dell art. 2, visto in riferimento all ASPI. Diversa, invece, la situazione dei co.co.pro. iscritti alla gestione separata Inps, i quali non rientrano nel regime ASPI, ma ai quali verrà corrisposta una indennità una tantum, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: - i soggetti abbiano operato, nel corso dell anno precedente, in regime di monocommittenza, conseguendo un reddito lordo complessivo non superiore a euro, di cui almeno tre mensilità dell anno precedente risultino accreditate; - i soggetti abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell anno precedente. La prestazione viene erogata in un unica soluzione se di importo pari o inferiore a euro oppure in quote mensili di importo pari o inferiore a euro se superiore. Sono state inoltre previste altre disposizioni transitorie dirette, in particolare, ad ampliare l ambito di applicazione della prestazione per gli anni 2013, 2014 e 2015, anche in considerazione del protrarsi della crisi economica e del possibile incremento del numero di collaboratori che resteranno senza contratto in considerazione delle modifiche, in funzione restrittiva, apportate alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In questo periodo, infatti, il requisito contributivo relativo
4 all anno precedente è ridotto da 4 a 3 mensilità. Con riferimento all ammontare dell una tantum, nella fase transitoria la percentuale per il calcolo dell importo dell indennità è il 7%, anziché il 5% come previsto a regime, del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, sempre da moltiplicare per il minor numero tra le mensilità accreditate nell anno precedente (almeno 4 mensilità) e quelle non coperte da contribuzione. Finanziamento dell ASPI * * * Il finanziamento della nuova assicurazione sociale per l impiego avviene tramite l attuale sistema di contribuzione, nonché attraverso oneri contributivi aggiuntivi a carico delle aziende, in particolare sui contratti a tempo determinato e in caso di licenziamento di un lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà infatti principalmente l aliquota contributiva a pompare risorse nelle casse della neonata ASPI, fissata all 1,31% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2013, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il contributo addizionale dell 1,4% calcolato sulle retribuzioni imponibili, a carico del datore (è tuttavia escluso tale obbligo in riferimento ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n e per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative). Ad ogni modo, le ultime sei mensilità relative al contratto a tempo determinato potranno essere restituite, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato e dopo il decorso del periodo di prova. La restituzione in parola può avvenire anche in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, ma in tal caso la misura sarà calcolata detraendo dalle sei mensilità un numero di mensilità corrispondente a quelle trascorse dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Si precisa poi che l aliquota contributiva dell 1,4% riguarda anche i contratti a tempo determinato nell ambito della somministrazione di lavoro. Inoltre, nel caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalle dimissioni, dal 1 gennaio 2013, è dovuto un contributo di licenziamento, a carico del datore di lavoro, pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Lo stesso contributo è dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. Come anticipato, a partire dal 2017, ovvero da quando sarà eliminata del tutto la mobilità, il contributo di licenziamento riguarderà anche i licenziamenti collettivi: tra l altro, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo dovuto sarà moltiplicato per tre, in modo da incentivare così le parti sociali a collaborare. Relativamente al periodo transitorio che va dal 2013 al 2016 resta invece in piedi il sistema degli ammortizzatori in deroga, anche se con risorse decrescenti in quanto il Fondo sociale per occupazione e formazione sarà incrementato di milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 700 milioni di euro per l anno 2015 e di 400 milioni di euro per l anno Un altra misura prevista dalla Riforma Fornero riguarda gli interventi ed incentivi previsti in favore di lavoratori anziani. L art. 4, commi da 1 a 10 della legge in esame, stabilisce che «nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento».
5 E opportuno precisare che i lavoratori coinvolti nel programma suesposto debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi in questione. L accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Pertanto, in caso di mancato versamento, l INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento, l INPS procede alla escussione della fideiussione. Il pagamento della prestazione avverrà da parte dell INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa. Sulle altre modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali La Riforma Fornero, non ha modificato il regime della cassa integrazione guadagni ordinaria, mentre ha apportato alcuni incisivi cambiamenti in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria. In primis a decorrere dal 1 gennaio 2016, verrà abrogato l art. 3 della l. n. 223/1991, impedendo in tal modo il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di procedure concorsuali. Di converso, il provvedimento prevede tuttavia l ampliamento del campo di applicazione di tale ammortizzatore sociale. Infatti, viene stabilito che a partire dal 1 gennaio 2013, verranno applicate le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e dunque i relativi obblighi contributivi anche a: - imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; - agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; - imprese di vigilanza con più di 50 dipendenti; - imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; - imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Tale modifica appare rilevante perché il sistema previgente era caratterizzato da una notevole incertezza, in quanto, il ricorso alla CIGS per tali aziende poteva essere disposto solo attraverso leggi finanziarie e di stabilità. Sempre in tali settori, è prevista la costituzione di fondi bilaterali di solidarietà obbligatori che dovranno assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. **** Si riporta un utile prospetto del grado di copertura ASPI elaborato dall'unione Industriali di Torino. Grado di copertura ASpI 2013.pdf
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ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego
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