REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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- Elisabetta Pagano
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1 CONSILIARE N. 16 DEL 08/05/2012 ALLEGATO A ALLA DELIBERA COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 1
2 INDICE ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ART. 2 - FINALITÀ, COMPITI E AMBITI DI INTERVENTO ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA ART. 4 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ART. 6 -FUNZIONI DEL PRESIDENTE ART. 7 DECISIONI DELLA CONSULTA ART. 8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI COMPITI DELLA CONSULTA ART. 9 - RIUNIONI E SEDE ART PRIMO INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 2
3 ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA 1. Ai sensi dell articolo 28 dello Statuto comunale, nonché per connesse esigenze in materia di politiche sanitarie e sociosanitarie è istituita la "CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE", (di seguito: Consulta) quale organo consultivo e propositivo in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale a rilevanza sanitaria, di interesse della cittadinanza sanpancraziese. 2. La Consulta dura in carica cinque anni e, comunque, per la durata in carico del consiglio comunale che l ha nominata. ART. 2 - FINALITÀ, COMPITI E AMBITI DI INTERVENTO 1. La Consulta ha compiti di osservazione dello sviluppo delle diverse patologie tra la popolazione, al fine di informare e sollecitare gli Organi ed Enti competenti ad interventi mirati di medicina preventiva e curativa. 2. E compito,altresì, della Consulta promuovere e contribuire di propria iniziativa ovvero, a richiesta degli organi comunali al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a rilevanza sanitaria erogati dalle istituzioni pubbliche e private nei relativi settori operanti nell'ambito del territorio del Comune di San Pancrazio Salentino, così come previsto e disciplinato da norme nazionali e regionali in materia. La Consulta, organo consultivo e di supporto dell'amministrazione comunale opera per: incentivare la più ampia e reale partecipazione dei cittadini intorno ai temi della salute; essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene comune, focalizzando la sua attenzione sullo studio, approfondimento e documentazione in materia di sanità sia territoriale che ospedaliera, su cui proporre soluzioni all'autorità comunale competente; 3
4 facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le realtà che a vario titolo si occupano delle problematiche della salute; collaborare con il Sindaco (quale Autorità Sanitaria cittadina), con la giunta, con la competente commissione consiliare, con il consiglio comunale, per avviare proposte e iniziative atte a promuovere l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento nel campo della tutela della salute; esprimere pareri preventivi su piani, programmi, regolamenti inerenti le problematiche della salute e ogni altro parere che fosse richiesto dall'amministrazione comunale nell'ambito delle finalità della Consulta. 3. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei suoi compiti, l'amministrazione comunale mette a disposizione della stessa ogni utile documentazione prodotta dagli Enti e dalle Istituzioni locali sulle materie inerenti la salute. ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA 1. La Consulta è composta da: Medici del servizio di medicina di base e di pediatria di libera scelta operanti nel Comune di San Pancrazio Salentino. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente. 2. I medici di base ed i pediatri di libera scelta operanti nel Comune di San Pancrazio Salentino, sono individuati sulla base di un avviso pubblico predisposto dall Amministrazione comunale. A seguito delle disponibilità segnalate, gli stessi provvederanno a designare al loro interno, i componenti della Consulta. 3. La nomina dei componenti come individuati al precedente comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. 4. La Consulta può avvalersi dell apporto professionale di altri professionisti, tecnici e strutture di particolare esperienza in relazione all'esame di fenomeni socialmente rilevanti sotto il profilo igienico sanitario. 5. L'opera svolta dai componenti della Consulta è prestata a titolo gratuito. 6. La Consulta socio-sanitaria trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione dettagliata sulla situazione igienico-sanitaria della popolazione del Comune di San 4
5 Pancrazio Salentino, eventualmente corredata da progetti e proposte di intervento nel settore. 7. I consiglieri comunali possono richiedere alla Consulta informazioni e porre quesiti su argomenti di carattere socio -sanitario. 8. Nella Consulta non possono essere eletti componenti i consiglieri comunali e gli assessori comunali. 9. Alla Consulta partecipano il Sindaco o suo delegato e il Presidente del consiglio o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. ART. 4 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE 1. La Consulta elegge al suo interno, con due separate votazioni segrete e con voto limitato ad un nominativo, il Presidente e il vice Presidente. 2. Le votazioni sono valide se conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA 1. La convocazione della Consulta avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. 2. La Consulta è regolarmente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti. 3. Il componente decade dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni o per assenza non giustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza deve essere comunicata dal Presidente al componente decaduto e alla Presidenza del Consiglio Comunale. ART. 6 -FUNZIONI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, provvede alla convocazione dei componenti, predispone l'ordine del giorno e dirige i lavori. 5
6 ART. 7 DECISIONI DELLA CONSULTA 1. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 2.I voti sono espressi in forma palese. 3. La votazione è segreta quando si tratta di questioni concernenti persone e comportanti un loro apprezzamento. ART. 8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI COMPITI DELLA CONSULTA 1. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, le strutture dirigenziali del Comune mettono a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria in materia inerente la salute, con particolare riferimento agli atti deliberativi, fatta eccezione per quella dichiarata "riservata" o coperta ex lege dal diritto alla privacy. 2. E' favorita la creazione e la messa a disposizione di strumenti per l'informazione ai cittadini da parte della Consulta, in via sia diretta (tramite assemblee, conferenze stampa, seminari, convegni, ecc.) sia indiretta (tramite apposite pagine web nel sito del Comune) così da consentire ai cittadini interessati di far pervenire all'amministrazione comunale segnalazioni, proposte o valutazioni, servendosi anche della stessa Consulta. 3. Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo o su richiesta della competente commissione consiliare, le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. ART. 9 - RIUNIONI E SEDE 1. La Consulta si riunisce nella sala Giunta del palazzo comunale. 2. La Consulta si riunisce, di norma, due volte all anno su convocazione scritta del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti, per esaminare i problemi da risolvere e decidere gli interventi da proporre anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro articolati in specifici campi di interesse. ART PRIMO INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA 6
7 La convocazione per l' insediamento della Consulta è effettuata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data di nomina dei componenti. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione. 7
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