OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria 2002.
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1 Roma, 15/01/2002 Alla Segreteria degli Organi Collegiali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA SEDE Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali INFORMATIVA N. 5 Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge Finanziaria Con la presente informativa si forniscono le indicazioni operative in ordine alla applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che hanno riflessi immediati sui trattamenti pensionistici erogati dall INPDAP. 1) MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELL IRPEF PER LE FAMIGLIE L art. 2 della richiamata legge n. 448/2001, nel sostituire l art. 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ha confermato e riepilogato la situazione attuale già prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha stabilito la nuova disciplina per la detrazione di imposta per i figli e per le altre persone fiscalmente a carico, che varia a seconda del reddito del contribuente e delle persone a carico. 1
2 Ricordato che a decorrere dal 1 gennaio 2002, come precisato dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001, tutti gli importi contenuti in disposizioni relative alle imposte sul reddito devono intendersi convertiti in euro secondo il tasso ufficiale di 1936, 27 con due cifre decimali, vale a dire in centesimi di euro, atteso che trattasi, comunque, di importi espressi in migliaia di lire, con l articolo in commento il legislatore ha lasciato invariate la disciplina delle detrazioni per lavoro dipendente, l ulteriore detrazione per lavoro dipendente di cui all art. 13, comma 2 ter del TUIR e la detrazione di imposta per il coniuge fiscalmente a carico, prevista dall art. 12, comma 1, lettera a) del T.U., rapportata, come è noto, al reddito complessivo posseduto dal contribuente, ed ha disposto, al comma 6, la sospensione, per l anno 2002, della applicazione dell art. 2, comma 1, lettera c) della richiamata legge n. 338/2000, concernente la riduzione delle aliquote dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Ne consegue che, per l anno 2002, rimangono in vigore le detrazioni suindicate; qui di seguito si riportano le tabelle (sia in euro che in lire) relative alle detrazioni per coniuge a carico e le aliquote di imposta nella misura percentuale già prevista per l anno 2001: DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO Reddito complessivo Da 0 Oltre lire , pari a euro ,71 Oltre lire , pari a euro ,41 Oltre lire , pari a euro ,69 fino a lire , pari a euro ,71 fino a lire , pari a euro ,41 fino a lire , pari a euro ,69 Lire , pari a euro 546,18 Lire , pari a euro 496,60 Lire , pari a euro 459,42 Lire , pari a euro 422,23 SCAGLIONI ANNUI D IMPOSTA Reddito (per scaglioni) Oltre euro E fino ad euro Aliquota Imposta dovuta in euro Importo base (fino scaglione Sui redditi intermedi compresi negli prec.te) scaglioni ,14 18% 18% sull intero importo , ,71 24% 1.859, % sulla parte eccedente , , ,41 32% 3.098, % sulla parte eccedente , , ,168 39% 8.056, % sulla parte eccedente , ,68 45% , % sulla parte eccedente ,68 Reddito (per scaglioni) Oltre lire E fino a lire Aliquota Imposta dovuta in lire Importo base (fino scaglione Sui redditi intermedi compresi negli prec.te) scaglioni % 18% sull intero importo % % sulla parte eccedente % % sulla parte eccedente % % sulla parte eccedente % % sulla parte eccedente
3 Le detrazioni di imposta complessivamente spettanti per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti all autorità giudiziaria, sono pari a : per l anno 2000, per l anno 2001 e 285,08 ( ) per l anno 2002, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all effettivo onere sostenuto da ciascuno. La misura della detrazione spettante è elevata di per ciascun figlio minore di tre anni. Per l anno 2001, l importo di è aumentato a a condizione che il reddito complessivo non superi , ovvero a , quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, e sempre che il reddito complessivo non superi A decorrere dal 1 gennaio 2002 la detrazione di 285,08 ( ) è elevata a 303,68 ( ) se il reddito complessivo del contribuente non supera ,69 ( ). Per i figli successivi al primo, la detrazione è aumentata a 336,73 ( ), sempre a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a ,69 ( ). Si soggiunge che anche in questi casi, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, compete l incremento della detrazione di 123,95 ( ); detto incremento è correlato a mese e spetta fino al mese in cui cessano le condizioni richieste. A far data dal 1 gennaio 2002 la misura della detrazione per ciascun figlio a carico è stabilita in 516,46 ( ) e spetta nei seguenti casi: a) contribuenti con un reddito complessivo non superiore a ,98 ( ) con un figlio a carico; b) contribuenti con un reddito complessivo non superiore a ,55 ( ) con due figli a carico; c) contribuenti con un reddito complessivo non superiore a ,12 ( ) con tre figli a carico ; d) contribuenti con almeno quattro figli a carico a prescindere dal reddito complessivo. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione aumenta a 774,69 ( ). Si precisa che l incremento della detrazione di 123,95 ( ) non compete se il contribuente beneficia della detrazione di 516,46 ( ). Si ribadisce che la detrazione di imposta per ogni persona a carico di cui all art.433 del codice civile è, per l anno 2002, pari a 285,08 ( ), elevata a 303,68 ( ), qualora il reddito del richiedente non superi l importo di ,69 ( ). Si fa altresì presente che l art. 2, comma 2, della richiamata legge n. 448/2001 stabilisce che la detrazione di imposta relativa al coniuge fiscalmente a carico che diviene applicabile, in caso di mancanza del coniuge, a favore del primo figlio, può essere fruita dal contribuente se più conveniente rispetto alle detrazioni espressamente previste per i figli a carico. Si riportano i seguenti esempi concernenti le detrazioni per i figli a carico, tenendo presente, come sopra evidenziato, che la detrazione di 516,46 è aumentata a 774,69 per ogni figlio portatore di handicap: 3
4 Contribuente con 1 figlio a carico Reddito Detrazione Fino a ,98 516,46 Da ,99 a ,69 303,68 Oltre ,69 285,08 Contribuente con 2 figli a carico Reddito Fino a ,55 Da ,56 a ,69 Oltre ,69 Detrazione 516,46 per ciascun figlio 303,68 per il primo figlio + 336,73 per il 2 figlio 285,08 per ciascun figlio Contribuente con 3 figli a carico Reddito Fino a ,12 Da ,13 a ,69 Oltre ,69 Detrazione 516,46 per ciascun figlio 303,68 per il primo figlio + 336,73 per i figli successivi al primo 285,08 per ciascun figlio Tutto ciò premesso, si precisa che la detrazione per i familiari a carico è riconosciuta esclusivamente a domanda, dalla quale devono risultare: 1) il numero dei familiari fiscalmente a carico, con l indicazione della presenza di figli a carico minori di anni tre; 2) il reddito complessivo eventualmente percepito nell anno di imposta da ciascuno dei familiari a carico che non deve superare la somma di 2.840,51, pari a Si ricorda che la detrazione per il coniuge e i familiari non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell anno, il reddito del familiare ha superato il suddetto limite di 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. 3) la misura della percentuale di detrazione richiesta per i figli e gli altri familiari a carico; 4) l importo presunto del reddito complessivo del richiedente; 5) l impegno a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini dell attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Per quanto riguarda, in particolare, le detrazioni per i figli, si fa presente che le detrazioni spettano sino a quando non vengono comunicate variazioni da parte degli interessati e competono indipendentemente dalla convivenza e dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o meno dediti agli studi e a tirocinio gratuito. La concessione delle detrazioni per le altre persone indicate nell art. 433 del codice civile è viceversa subordinata alla convivenza, come stabilito dall art. 12 del d.p.r. n. 917/1986, e successive modificazioni. Le Sedi provinciali INPDAP devono provvedere al tempestivo esame delle istanze, debitamente documentate, volte ad ottenere le detrazioni nelle nuove misure. 4
5 La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni farà conoscere gli istituendi codici per l applicazione delle nuove detrazioni, con precisazione della rata dalla quale le stesse potranno essere attribuite con i relativi conguagli. B) MAGGIORAZIONI SOCIALI DI CUI ALL ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544 L art. 38 della più volte citata legge 448/2001 ha incrementato, tra l altro, a decorrere dal 1 gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell assegno sociale; c) all art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale. L età anagrafica di settanta anni di età è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione posseduta dal soggetto interessato: l abbassamento dell età anagrafica dei settanta anni non può comunque andare al di sotto dei 65 anni. L incremento di cui al comma 1 del ripetuto art. 38 è subordinato alle seguenti condizioni reddituali: 1) l interessato non possieda redditi personali su base annua pari o superiore a 6.713,98 ( ); 2) l interessato non possieda redditi personali, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, pari o superiore a 6.713,98 ( ), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori a ,39 ( ). Nel caso in cui i redditi posseduti dai beneficiari risultino inferiori ai limiti, sia personali che cumulati con quelli del coniuge, l incremento è attribuito in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 è aumentato in misura pari all incremento dell importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all anno precedente. Si ricorda che i redditi da considerare ai fini della concessione delle maggiorazioni sociali in questione sono quelli indicati nella informativa n. 14 del 12 marzo 2001, alla quale si rimanda, con l avvertenza che, per espressa previsione normativa (art.38, comma 6, legge n.448/2001), non deve essere considerato il reddito della casa di abitazione. Si riportano i limiti dei redditi definitivi validi per l anno 2001 e quelli relativi all anno 2002: 5
6 LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L ANNO ) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 60 E IL 64 ANNO DI ETA Limite di reddito personale (¹) Lire Lire Lire (1) Somma dell importo annuo del trattamento minimo di lire e dell importo annuo della maggiorazione sociale di lire (2) Somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2001 dell assegno sociale di lire ) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 65 E IL 74 ANNO DI ETA Lire Lire Lire (1) Somma dell importo annuo del trattamento minimo di lire e dell importo annuo della maggiorazione sociale di lire (2) Somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2001 dell assegno sociale di lire ) PENSIONATO DI ETA SUPERIORE AL 75 ANNO Lire Lire Lire (1) Somma dell importo annuo del trattamento minimo di lire e dell importo annuo della maggiorazione sociale di lire (2) Somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2001 dell assegno sociale di lire
7 LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L ANNO ) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 60 E IL 64 ANNO DI ETA Limite di reddito personale (¹) 5.440, , ,17 (3) 4omma dell importo annuo del trattamento minimo anno 2002 pari a 5.104,97 e della maggiorazione sociale per 13^ mensilità pari a 335,79. (4) Somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2002 dell assegno sociale pari a 4.557,41. 2) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 65 E IL 74 ANNO DI ETA 6.179, , ,70 (3) Somma dell importo annuo del trattamento minimo anno 2002 pari a 5.104,97 e della maggiorazione sociale per 13^ mensilità pari a 1.074,32. (4) Somma del limite di reddito personale e dell importo annuo 2002 dell assegno sociale pari a 4.557,41. Ricordato che la pensione aumenta fino a 516,46 ( ) per i soggetti con almeno 70 anni di età, beninteso in presenza dei prescritti requisiti reddituali, si sottolinea che la maggiorazione mensile di per i beneficiari di età superiore al 75 anno, già prevista dall art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rimane assorbita dall aumento a 516,46. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo GALA F.to Dr. Gala 7
Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa.
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