Il Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) Focus sulle ultime novità introdotte

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1 Il Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) Focus sulle ultime novità introdotte Davide Politano - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team di Assistenza alla Clientela Lecce, 26 maggio 2015

2 Il Fondo di garanzia per le PMI Storia e caratteristiche del Fondo

3 Il Fondo di garanzia per le PMI Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI. Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche L impresa che si rivolge al Fondo di Garanzia non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.

4 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2) Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese Attualmente l amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa. 4 Raggruppamento Temporaneo di Imprese Mandataria BdM-MCC Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari Convenzione per la gestione del Fondo Garanzia di ultima istanza dello Stato Fondo di garanzia per le PMI Attenuazione del rischio di credito, con riduzione dell assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota garantita

5 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/2) 25 Società finanziarie (tra cui leasing e factoring) e 4 SGR Consiglio di gestione 193 confidi e 9 altri FdG Soggetti operanti con la garanzia diretta per il tramite di 9000 accounts 419 banche Soggetti operanti con la controgaranzia per il tramite di 1000 accounts 5 Dato aggiornato a maggio 2015

6 Le caratteristiche (1/3) Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all attività di impresa può accedere all intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) Intersettorialità Ponderazione zero Con l estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l autotrasporto merci su strada e i professionisti. L intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up L intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell accordo Basilea II, è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche E possibile cumulare l intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dall Unione Europea. Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

7 Le caratteristiche (2/3) Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. La garanzia di ultima istanza dello stato Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su fondo rischi da Confidi o altro Fondo di Garanzia.

8 Le caratteristiche (3/3) Garanzia diretta Controgaranzia Cogaranzia E concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio) Essa è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell importo massimo garantito, l ammontare dell esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana, e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro in Abruzzo, e a 150 mila euro nelle Marche. E concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93). Essa può essere a prima richiesta, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola criteri, modalità e procedure di concessione e attivazione. Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate in Toscana e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro in Abruzzo e a 150 mila euro nelle Marche.

9 Il Fondo di garanzia per le PMI I risultati del Fondo

10 I risultati del Fondo di Garanzia per le PMI ,0 12,0 9,0 Dinamica delle operazioni accolte (n.) Dinamica dei finanziamenti accolti (mld ) 12,9 10,8 9,1 8,4 8,2 Nel 2009, l operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%) La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%) e nel 2012 (+11,2%), fino a raggiungere nel 2013 le oltre 77 mila domande, con un incremento del +25,8% di domande accolte e del +32,6% dei finanziamenti accolti (oltre 10 mld nel 2013 contro gli oltre 8 mld nel 2012) Nel 2014, rispetto al 2013 si registra un ulteriore crescita: +11,7% di domande accolte (oltre 86 mila nel 2014 contro le oltre 77 mila del 2013); 6,0 3,0 1,6 2,3 2,3 4,9 +19,7% i finanziamenti accolti ( 12,9 mld nel 2014 contro i 10,8 mld nel 2013) 0,

11 Il Fondo di garanzia per le PMI Le misure volte al potenziamento del Fondo

12 Le misure volte al potenziamento del Fondo Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debitrici Estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità Ampliamento dell intervento del Fondo alle imprese dell autotrasporto merci conto terzi, con costituzione di apposita Sezione con risorse, pari a 50 mln, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Istituzione e definizione delle linee guida per le risorse sulla Riserva PON Ricerca ( 150 Mln), Riserva POIn Energia ( 96 Mln) e POIn Attrattori ( 80 Mln) volte a finanziare interventi nelle Regioni dell Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) Garanzia del Fondo a sostegno degli interventi con carattere di urgenza (interventi a favore delle PMI colpite dagli eventi sismici dell Abruzzo e dell Emilia-Romagna) Il Decreto Fund raising (24 aprile 2012), volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche e SACE S.p.A.. I contributi incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell economia e delle finanze Interventi in favore di start-up innovative e incubatori certificati (Decreto del 26 aprile 2013): a titolo gratuito e con priorità nell istruttoria, senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell impresa o dell incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria, e che venga sottoscritta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell allegato 4, con la quale il rappresentante legale dell impresa o dell incubatore ne attesta l iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.

13 Le Sezioni Speciali Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio: operazioni di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta in collaborazione con il sistema dei Confidi, a copertura di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari Opportunità: interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili, che possono accedere attraverso la prenotazione della garanzia La Sezione sisma Abruzzo: sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per I'informazione e I'editoria: interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale, concessi a favore di PMI che svolgono le seguenti attività della Classificazione ATECO 2007: Edizione di libri (J.58.11), Edizione di quotidiani (J.58.13), Edizione di riviste e periodici (J.58.14), Trasmissioni radiofoniche (J.60.10), Attività di programmazione e trasmissioni televisive (J.60.20), Attività delle agenzie di stampa (J.63.91). La dotazione iniziale è pari a da impiegare per la compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili Le Sezioni Speciali Regionali: stipulate convenzioni con le Regioni Lazio ( 30 mln), Sicilia ( 23 mln) e Campania ( 60 mln) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie, rientranti nel periodo di programmazione : Sezione Speciale Lazio - interventi di garanzia diretta e controgaranzia del Fondo a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Lazio, con risorse impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. La Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia - interventi di garanzia diretta e controgaranzia in cofinanziamento con la Riserva PON R&C del Fondo, a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o Regione Sicilia. Le risorse della Sezione Speciale Campania e Sicilia intervengono a copertura del 25% della misura massima della copertura del Fondo, restando a carico della Riserva PON R&C il rimanente 75%

14 Le novità normative Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (decreto del Fare ) Il decreto del Fare contiene disposizioni finalizzate a rafforzare gli interventi del Fondo di garanzia ed introduce importanti innovazioni nella disciplina di funzionamento del Fondo stesso, che prevedono: ampliamento della platea dei beneficiari con l estensione ai professionisti iscritti agli ordini professionali e/o aderenti alle associazioni professionali, e alle imprese sociali; rimodulazione delle percentuali massime di copertura; nuove modalità di concessione della garanzia, con la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, salvo delibere di affidamento condizionate all'acquisizione della garanzia del Fondo ; nuove disposizioni in tema di trasparenza; aggiornamento della documentazione per l attivazione della garanzia; aggiornamento dei criteri di valutazione ; Decreto legge 21 giugno 2013 Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare ), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: Disposizione urgenti per il rilancio dell economia (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194) semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle domande. Al fine di recepire tutte le suddette modifiche, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell 8 marzo 2014), attuativo del decreto del Fare, sono state approvate le nuove Disposizioni Operative del Fondo, in vigore per tutte le domande presentate dal 10 marzo 2014.

15 L intervento del Fondo in combinazione con la Nuova Sabatini Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, recante la disciplina del Plafond Beni Strumentali. La disciplina prevede: la copertura del Fondo nella misura massima dell 80% del finanziamento; la priorità di istruttoria e delibera delle operazioni relative a finanziamenti PBS; Il riconoscimento della copertura all 80% del finanziamento anche per le operazioni di durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Per le operazioni di durata inferiore ai 36 mesi l importo massimo garantito è pari ad 1,5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni).

16 Il Fondo di Garanzia per le PMI Le modalità operative

17 Soggetti beneficiari Possono accedere alla garanzia del Fondo Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: «Medie imprese»: le PMI che, considerata l esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; «Piccole imprese»: le PMI che, considerata l esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; «Microimprese»: le PMI che, considerata l esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; valutate economicamente e finanziariamente sane; appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione dei cosiddetti settori sensibili tradizionalmente esclusi dall Unione Europea (es: industria automobilistica, costruzioni navali, fibre sintetiche, carboniera, siderurgia); situate sul territorio nazionale. 17 Il Decreto del fare, con l integrazione di apposito decreto del MiSE di concerto con il MEF, ha esteso gli interventi del Fondo ai professionisti, definiti tali quelli iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal MiSE ed in possesso dell attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013.

18 Soggetti beneficiari: l accesso diretto al Fondo È consentito l accesso diretto al Fondo ai beneficiari delle seguenti tipologie di operazioni: Le operazioni destinate alle imprese rientranti nella sezione speciale «pari opportunità» (imprese femminili); Le operazioni destinate alle imprese localizzate nelle regioni «convergenza» (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) finanziariamente coperte con la Riserva PON Ricerca e Competitività o la Riserva POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico ; Le operazioni di microcredito. Le prime due sono delle vere e proprie prenotazioni di garanzia mediante presentazione via PEC di moduli compilati e sottoscritti, e deliberate dal Consiglio di Gestione. Per le operazioni di microcredito si parla di prenotazione on line delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia che successivamente sarà deliberata dal consiglio di gestione. 18

19 Operazioni finanziarie ammissibili Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in: a)operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; b)operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi; c)operazioni sul capitale di rischio; d)operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; e)operazioni a favore delle piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; f) Altre Operazioni finanziarie; g)operazioni di sottoscrizione di mini bond; h)operazioni di Microcredito. In attesa dell adeguamento al Regolamento (UE) n. 651/ che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 800/2008 (circolare 2/2015) - dal 1 gennaio 2015 l intera operatività del Fondo viene sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2014, per cui anche per i finanziamenti a medio-lungo termine e prestiti partecipativi, i soggetti beneficiari ed i richiedenti sono tenuti a compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell allegato 4 e nel Portale FdG

20 Percentuali di copertura e importo massimo garantito

21 Il Fondo di Garanzia per le PMI Il Microcredito

22 Disciplina del microcredito: decreti e circolari Decreto MEF del 17 ottobre 2014, n. 176 Disciplina del microcredito, in attuazione dell art. 111, comma 5, del D.L.1 settembre 1993, n. 385 (pubblicato in GURI il 1 dicembre 2014, n. 279) Decreto MiSE del 24 dicembre 2014 Interventi di garanzia relativi al Fondo di Garanzia per le PMI in favore di operazioni del microcredito destinate alla microimprenditorialità (pubblicato in GURI il 3 febbraio 2015, n. 27) (Inserimento garanzia del Fondo per le operazioni di microcredito) Decreto MiSE del 18 marzo 2015 Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di Garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità (pubblicato in GURI l 11 maggio 2015, n.107) (Inserimento delle banche trai soggetti finanziatori erogatori del microcredito) Circolare ABI 1168 del 13 maggio 2015 Fondo di Garanzia per le PMI sulle operazioni di microcredito (Informativa alle banche in merito alle operazioni di microcredito assistite dalla garanzia del Fondo) Circolare BdM-MCC n.8/2015 del XX maggio 2015 Avvio dell operatività del Fondo sulle operazioni di microcredito e della relativa procedura di prenotazione on line (in linea sul portale del Fondo dal XX Maggio 2015)

23 La garanzia sulle operazioni di microcredito I Soggetti Beneficiari Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a euro; Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a euro; Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a euro. Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche. 23

24 La garanzia sulle operazioni di microcredito La valutazione delle imprese beneficiarie Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del gestore del Fondo. Tale tipo di valutazione viene, tuttavia, effettuata dall intermediario ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento microcredito. 24

25 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le procedura di accesso diretto (1/3) Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura di accesso diretto. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia. La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all apposita sezione del sito Internet del Fondo ( dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate. Le modalità di effettuazione della registrazione prevedono l indicazione di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono della persona da registrare, che può anche non appartenere all impresa interessata alla prenotazione. 25

26 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le procedura di accesso diretto (2/3) Le modalità di effettuazione della prenotazione prevedono l indicazione del codice fiscale, della denominazione, della natura giuridica e dell indirizzo (semplice o PEC) dell impresa interessata e dell importo dell operazione di microcredito (max ,00). A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione e produce la conseguente ricevuta dell avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve consegnare al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione microcredito del sito Internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore in sede di abilitazione a operare, il predetto codice identificativo.. 26

27 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le procedura di accesso diretto (3/3) La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Trascorso tale termine senza che la predetta richiesta di garanzia sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo. Una nuova richiesta di garanzia da parte dell intermediario potrà tuttavia essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al microcredito, è riportato l elenco dei soggetti abilitati a operare con il Fondo. Si rammenta che l operatività è soggetta alla regolamentazione generale del Fondo e che, pertanto, la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere presentata dall intermediario richiedente prima della delibera di concessione del finanziamento. È consentita l adozione della predetta delibera soltanto se la stessa sia condizionata all intervento del Fondo. 27

28 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le finalità dei finanziamenti microcredito (1/2) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. 28

29 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le finalità dei finanziamenti microcredito (2/2) Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore finalità del finanziamento (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post universitaria volti ad agevolare l inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all intervento del Fondo. L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato. 29

30 La garanzia sulle operazioni di microcredito I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (1/2) L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare ai soggetti finanziati, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, anche a pena di inefficacia della garanzia del Fondo, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio : supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. 30

31 La garanzia sulle operazioni di microcredito I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (2/2) Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore tipologia di servizi ausiliari (supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all intervento del Fondo (persone fisiche). L'intermediario finanziatore può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'intermediario l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati. 31

32 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le caratteristiche dei finanziamenti (1/2) I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro , qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di euro o, nei casi previsti, di euro. 32

33 La garanzia sulle operazioni di microcredito Le caratteristiche dei finanziamenti (2/2) Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni. Il Decreto MEF 176/2014 contempla la possibilità di concedere operazioni di microcredito di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10 (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o postuniversitaria volti ad agevolare l inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all intervento del Fondo. Gli intermediari concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli intermediari possono avvalersi esclusivamente di soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. 33

34 Il Fondo di Garanzia per le PMI Il Team Assistenza alla Clientela

35 Il Fondo di garanzia per le PMI Per contattare il Team Assistenza alla Clientela: Artigiancassa SpA Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA Mediocredito Italiano S.p.A. MPS Capital Services SpA Silvia Lorenzini Telefono Cellulare Marzia Ferri Telefono Cellulare Michele Farella Telefono Cellulare Marcello Strafella Telefono Cellulare Rossana Cassetta Telefono Cellulare Sabrina Fausta Aloise Telefono Cellulare Roberto Olivieri Telefono Cellulare Massimo Generali Telefono Cellulare Sabrina Presta Telefono Cellulare Davide Politano Telefono Cellulare Agostino Senese Telefono Cellulare Andrea Perfumo Telefono Cellulare

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