IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA"

Transcript

1 IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA ARGOMENTARIO: CONFRONTO TRA LE POSIZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DEGLI STATI ELABORAZIONE FassiS - FACHSTELLE ASSISTENZ SCHWEIZ FassiS, Kappelenring 8, 3032 Hinterkappelen, fassis@bluewin.ch Contatto in Ticino: Forum politica sociale Svizzera italiana, casella postale 834, 6512 Giubiasco, lorenzo.giacolini@ftia.ch TRADUZIONE DAL TEDESCO

2 Argomentario del 4 luglio 2002 Confronto tra la decisione del Consiglio nazionale e la variante alternativa della Commissione del Consiglio degli Stati Decisione del Consiglio nazionale (in grassetto: differenze rispetto al Consiglio federale 1 ) art. 42ter, cpv. 1 Importo 1 Il bisogno di assistenza personale è determinante per stabilire l importo dell indennità di assistenza. Il bisogno di assistenza personale viene appurato da un punto di vista funzionale e temporale uniformemente per tutti gli aventi diritto. L indennità di assistenza viene versata al singolo assicurato ed è finalizzata ad agevolare l autodeterminazione negli aspetti fondamentali della vita. L indennità mensile in caso di elevato bisogno di assistenza ammonta all 80 per cento, in caso di bisogno di assistenza medio al 50 per cento e in caso di bisogno di assistenza lieve al 20 per cento dell importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L indennità per gli assicurati minorenni è calcolata sotto forma di indennità giornaliera. Accertamento del bisogno dal punto di vista funzionale (per che cosa è richiesta l assistenza?) e temporale (quanto tempo è necessario per svolgere tali mansioni?) L indennità di assistenza sostituisce gli attuali assegni per grandi invali- Variante alternativa della CSSS-CS (in corsivo: differenze rispetto al Consiglio nazionale) art. 42ter, cpv. 1 Importo 1 Il bisogno di assistenza personale è determinante per stabilire l importo dell indennità di assistenza. Il bisogno di assistenza personale viene appurato da un punto di vista funzionale e temporale uniformemente per tutti gli ave nti diritto. L indennità di assistenza viene versata al singolo assicurato ed è finalizzata ad agevolare l autodeterminazione negli aspetti fondamentali della vita. L indennità mensile è composta da a. un forfait di assistenza. Esso viene corrisposto a tutti gli assicurati che necessitano di assistenza individuale giusta l articolo 42 capoverso 1. Esso ammonta in caso di elevato bisogno di assistenza all 80 per cento, in caso di bisogno di assistenza medio al 50 per cento e in caso di bisogno di assistenza lieve al 20 per cento dell importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoverso 2 LAVS. L indennità per gli assicurati minorenni è calcolata sotto forma di indennità giornaliera. b. un budget di assistenza individuale. Esso viene versato mensilmente agli assicurati in base al bisogno in termini di tempo per l assistenza individuale stabilito in sede di accertamento e ammonta al massimo a 10 volte il forfait di assistenza. Per definire il budget di assistenza individuale non vengono calcolati i lassi di tempo in cui gli assicurati fanno ricorso a prestazioni della presente legge giusta gli articoli (centri per l integrazione professionale), 19 (istruzione scolastica speciale) e 73 (strutture diurne e laboratori) in caso di soggiorno parzialmente stazionario nonché degli assicuratori malattia giusta l articolo 25 LAMal, l articolo 51 OAMal, l articolo 7 Opre per le cure a domicilio. Accertamento del bisogno per il forfait di assistenza secondo criteri funzionali ('obiettivi'); accertamento del bisogno per il budget di assistenza secondo criteri temporali ('individuali') nel quadro del suddetto forfait di assistenza 1 Il Consiglio federale ha fondamentalmente fatto suo l orientamento del Consiglio nazionale (tranne per la richiesta di eliminare l accertamento in termini temporali).

3 di, rispettivamente gli odierni contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi e raddoppia gli importi su base forfettaria: suddivisione grossolana in tre categorie (da 14.- a 54.- franchi al giorno) I correttivi in vari ambiti mirano ad agevolare la libera scelta tra abitare in casa propria oppure in istituto Gli aventi diritto assistiti in modo parzialmente stazionario beneficiano dell importo pieno d indennità per assistenza Il soggiorno in istituto è finanziato dall AI in misura circa 5 volte superiore rispetto al soggiorno a domicilio Il forfait di assistenza sostituisce gli attuali assegni per grandi invalidi, rispettivamente i contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi riprendendone gli importi: suddivisione grossolana in tre categorie (da 7. - a 27.- franchi al giorno) Il budget di assistenza fornisce un sostegno mirato in caso di finanziamento dell assistenza e favorisce la libera scelta tra abitare in casa propria e il soggiorno in istituto finanziato tramite i sussidi per le costi di esercizio: suddivisione molto differenziata (da 7.- a franchi al giorno) Il budget di assistenza tiene conto unicamente dei periodi in cui gli aventi diritto devono fare capo ad assistenza individuale 2 L indennità di assistenza per gli assicurati che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. L indennità per minorenni è aumentata di un sussidio per le costi di pensione. Il Consiglio federale ne determina l importo. L articolo 42 capoverso 4 e l articolo 42 bis capoverso 4 rimangono salvi. Le persone ospitate in istituto beneficiano dei medesimi importi odierni Il sussidio per le costi di pensione contemplato dall art. 8 bis viene collocato altrove Notevole incentivo alla libera scelta tra abitare a casa e soggiornare in istituto per tutti gli aventi diritto (parità di diritti) Prestazione assicurativa Stimolo per gli aventi diritto a svolgere un attività lavorativa Fruibilità per i minorenni e le loro famiglie Fruibilità per i beneficiari dell indennità di assistenza lieve Reddito e sostanza dei coniugi non invalidi non comportano la riduzione delle prestazioni rispettivamente l estinzione del diritto 2 Agli aventi diritto che soggiornano in istituto viene corrisposto unicamente il forfait di assistenza. Le persone ospitate in istituto beneficiano dei medesimi importi o- dierni I correttivi CN/CF per 'assicurati in istituto' (ossia, dimezzare nuovamente l indennità di assistenza dopo averla raddoppiata) si rivelano superflui A rigore di logica, il sussidio per le costi di pensione andrebbe collocato alla voce 'costi di sostentamento' invece che tra le norme sull indennità di assistenza

4 3 L indennità di assistenza per minorenni che necessitano inoltre di un assistenza intensiva è aumentata di un supplemento per cure intensive; quest ultimo non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 45 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 30 per cento e, in caso di bisogno di assistenza di almeno 4 ore al giorno, al 15 per cento dell importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di indennità giornaliera. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Il supplemento per cure intensive sostituisce i contributi attuali per le cure a domicilio Il supplemento per cure intensive è calcolato su base individuale ma, unitamente al raddoppio degli attuali contributi di assistenza ai minorenni grandi invalidi, per il terzo di famiglie con bambini e adolescenti colpiti da andicap grave comporta una decurtazione delle prestazioni rispetto ad oggi Modifica del diritto vigente, art. 3d LPC 2bis Per le persone che vivono a casa aventi diritto all indennità di assistenza dell AI oppure dell assicurazione infortuni, l importo è aumentato, giusta il capoverso 2 lettera a, a 90'000 franchi in caso di elevato bisogno di assistenza, qualora i costi delle cure e dell assistenza non siano coperti dall indennità di assistenza. Il Consiglio federale disciplina tale aumento per le persone con un bisogno di assistenza medio nonché l aumento dell importo giusta il capoverso 2 lettera b per i coniugi. 2ter L aumento dell importo giusta il capoverso 2 bis è previsto anche per coloro che beneficiano di un indennità di assistenza dall AVS se in precedenza essi ricevevano un indennità di assistenza dall AI. Forte incentivo alla libera scelta tra abitare a casa e soggiornare in istituto per gli adulti con diritto all indennità di assistenza elevata e media Prestazione commisurata al bisogno Mancanza di stimolo per gli aventi diritto a svolgere un attività lavorativa Nessuna fruibilità per i minorenni e le loro famiglie La situazione degli aventi diritto all indennità di assistenza lieve rimane invariata rispetto ad oggi Reddito e sostanza dei coniugi non invalidi comportano la riduzione delle prestazioni, rispettivamente l estinzione del diritto I correttivi CN/CF nell ambito 'supplemento per cure intensive di minorenni' sono resi superflui dall introduzione del budget di assistenza, fruibile anche da parte dei minorenni

5 NPC La competenza per il finanziamento dei costi per l assistenza individuale spetta in parte alla Confederazione (indennità di assistenza) e in parte ai Cantoni (costi di malattia e di invalidità coperte dalle PC) Costi Confederazione: costi supplementari per AI: 162 mio (messaggio) costi supplementari per AVS: 63 mio (messaggio) Cantoni: costi supplementari per PC: 110 mio (proiezioni UFAS) Totale costi supplementari: 335 mio Risparmi per i Cantoni (PC, sussidi per le costi di esercizio) e per l assicurazione invalidità (sussidi di costruzione e sussidi per le costi di esercizio) a seconda della minore domanda di cure e assistenza in istituto La competenza per il finanziamento dei costi per l assistenza individuale spetta unicamente alla Confederazione (assicurazione invalidità); i costi per le cure e l assistenza erogate negli istituti sono a carico dei Cantoni Confederazione: costi supplementari per AI: 330 mio (proiezioni UFAS) costi supplementari per AVS: 100 mio (proiezioni UFAS) Cantoni: risparmio per PC: 80 mio (proiezioni approssimative) Totale costi supplementari: 350 mio. Risparmi per i Cantoni (PC, sussidi per le costi di esercizio) e per l assicurazione invalidità (rendite, sussidi di costruzione e sussidi per le costi di esercizio) a seconda della minore domanda di cure e assistenza in istituto

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI 4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L obiettivo dell assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente.

Dettagli

4.13 Stato al 1 gennaio 2012

4.13 Stato al 1 gennaio 2012 4.13 Stato al 1 gennaio 2012 Assegni per grandi invalidi dell AI In generale 1 Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno costantemente dell aiuto di terzi

Dettagli

4.14 Stato al 1 gennaio 2012

4.14 Stato al 1 gennaio 2012 4.14 Stato al 1 gennaio 2012 Contributo per l assistenza dell AI In generale 1 Il contributo per l assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

L ASSICURAZIONE PER L INVALIDITÀ. Un assicurazione per la reintegrazione

L ASSICURAZIONE PER L INVALIDITÀ. Un assicurazione per la reintegrazione L ASSICURAZIONE PER L INVALIDITÀ Un assicurazione per la reintegrazione SCOPO DELL AI Prevenire, ridurre o eliminare l invalidità mediante provvedimenti d integrazione adeguati, semplici e appropriati

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Dal 1 gennaio 2017 la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) introdurrà

Dettagli

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale 1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale La previdenza statale, nell ambito dell AVS/ AI, garantisce il minimo di sussistenza a tutta la popolazione. 1. Contesto In Svizzera la previdenza

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

Associazione Svizzera Infermiere e. Infermieri

Associazione Svizzera Infermiere e. Infermieri la voce infermieristica! Associazione Svizzera Infermiere e ASI - SBK Choisystrasse 1 Casella postale 8124 3001 Berna Tel: 031 388 36 36 E-mail: info@sbk-asi.ch Web: www.sbk-asi.ch BELLINZONA 02.05.2011

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015

1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015 1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015 Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Il presente promemoria informa su quanto cambia in merito a contributi e prestazioni a partire dal 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI

Dettagli

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale

Dettagli

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio In vigore dal 1 gennaio 2015 FACSIMILE Personale Signor Gianni Modello Via Modello

Dettagli

SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento

SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento 1 Congresso Helsana sulle cure infermieristiche 14 novembre 2008, Berna Dott.ssa Stéphanie Mörikofer-Zwez Presidente dell'associazione

Dettagli

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera 1. Basi 2. Come calcola la Suva l indennità giornaliera? 1.1 Il guadagno assicurato massimo ammonta a 126 000 franchi all anno. 1.2 L indennità giornaliera

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

13 lezione il sistema della previdenza

13 lezione il sistema della previdenza 13 lezione il sistema della previdenza Legislazione sociale del lavoro Legislazione sociale preventiva PREVIDENZA assistenza Statuto dei lavoratori Privacy Sicurezza 1 La previdenza sociale è una branca

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi

Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi 2012 Come Il Lavoro Riguarda Suoi Sussidi possibile percepire sussidi Social Security È di pensionamento o per familiari superstiti anche se si svolge un attività lavorativa.

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI) 1 2 831.301 del 15 gennaio 1971 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

IL SISTEMA SANITARI O IN SVIZZERA

IL SISTEMA SANITARI O IN SVIZZERA SOCIOLOGIA IL SISTEMA SANITARI O IN SVIZZERA 1 2 EFFICIENT E ADEGUATO AI BISOGNI COMPLESS 26 SISTEMI SANITARI DIVERSI, DEI CANTONI SVIZZERI O I 26 sub-sistemi sono diversi tra loro, dal punto di vista

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera

Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera Prestazioni Assicurati/Aventi diritto Basi per calcolare l ammontare delle prestazioni per cura, assistenza, guarigione AVS/AI Sono assicurate

Dettagli

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 Le Politiche Pensionistiche Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 In generale la pensione è una prestazione pecuniaria vitalizia

Dettagli

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) 70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

1.03 Stato al 1 gennaio 2012

1.03 Stato al 1 gennaio 2012 1.03 Stato al 1 gennaio 2012 Accrediti per compiti assistenziali Base legale 1 Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento sul pensionamento anticipato 70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.831.109.636.12 Accordo amministrativo su l applicazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali Conchiuso il 28 marzo

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza 546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza

Dettagli

Impegnati a favore di persone con bisogno di sostegno

Impegnati a favore di persone con bisogno di sostegno CURAVIVA SVIZZERA Impegnati a favore di persone con bisogno di sostegno Promozione della qualità di vita individuale I 2500 istituti membri dell associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera offrono

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

ridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fatti Premi costi motivazioni curafutura illustra i principali fatti e meccanismi relativi al tema dei premi dell assicurazione malattie, spiega come si arriva alla definizione del premio della cassa malati,

Dettagli

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Riduzione del tasso tecnico e dell aliquota di conversione

Riduzione del tasso tecnico e dell aliquota di conversione Riduzione del tasso tecnico e dell aliquota di conversione Cos'è l aliquota di conversione? La CPE tiene per ogni assicurato un conto individuale, sul quale accredita i contributi, eventuali versamenti

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2 Le pensioni nel 2013 Le pensioni da lavoro Allegato n. 2 Integrazione al minimo Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono

Dettagli

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro 2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un'attività dipendente viene considerata come salario

Dettagli

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Seminari territoriali Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Cesena Cosa prevede

Dettagli

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale.

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza, allestito e spedito dal vostro istituto di previdenza del personale (fondazione) ogni

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

5. Prestazioni di natura previdenziale

5. Prestazioni di natura previdenziale 5. Prestazioni di natura previdenziale Premessa Il tema della riforma delle pensioni in questi ultimi anni, è stato materia di grande dibattito e di aspri scontri. Ricordiamo ad esempio la riforma Maroni

Dettagli

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Valido dal 1 o gennaio 2015 Indice Art. 1 Regolamento

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) ed i redditi computabili.

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) ed i redditi computabili. Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI 1. Diritto alle prestazioni Hanno diritto alle prestazioni complementari i cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino, ai quali spetta

Dettagli

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo del 21 giugno 1999 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, per la libera circolazione delle persone Decisione n. 1/2006 del Comitato

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento

13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento Il Consiglio federale 13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento Rapporto del 26 agosto 2015 Indice 1 Situazione

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

Il nuovo sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro

Il nuovo sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro ENPACL Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro Il nuovo sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro Ipotesi di riforma Aprile 2012 Articolo 38 della Costituzione italiana

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA, SCUOLA MEDIA INFERIORE,

Dettagli

VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione;

VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione; Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi Il Dirigente Milano, 17/07/2013 Prot. N 22510 N. Repertorio 2027/2013 Titolo V Classe 5 Fascicolo VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione;

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5

Dettagli

Modifica del 30 giugno 2008. Il Consiglio federale svizzero decreta:

Modifica del 30 giugno 2008. Il Consiglio federale svizzero decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 30 giugno 2008 Il Consiglio federale

Dettagli

proposta di regolamento n. 3/11

proposta di regolamento n. 3/11 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di regolamento n. 3/11 a iniziativa della Giunta Regionale presentata in data 1 dicembre 2011 ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 OTTOBRE 2008,

Dettagli

Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale. assegni famiglia.

Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale. assegni famiglia. Assicurazioni sociali e lavoro a tempo parziale importanti per tutti coloro che lavorano a tempo parziale e allevano figli o assistono familiari. sull AVS, l AI, la previdenza professionale, nonché sull

Dettagli

L INDAGINE TECNOBORSA 2004: LE FAMIGLIE ITALIANE E IL MERCATO IMMOBILIARE - IL RICORSO ALLE ASTE IMMOBILIARI E AI MUTUI

L INDAGINE TECNOBORSA 2004: LE FAMIGLIE ITALIANE E IL MERCATO IMMOBILIARE - IL RICORSO ALLE ASTE IMMOBILIARI E AI MUTUI L INDAGINE TECNOBORSA 2004: LE FAMIGLIE ITALIANE E IL MERCATO IMMOBILIARE - IL RICORSO ALLE ASTE IMMOBILIARI E AI MUTUI a cura di Giovanni Chessa e Alice Ciani Centro Studi sull Economia Immobiliare di

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

uno o due passi Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia

uno o due passi Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia si rechi alla cancelleria del suo comune di domicilio, che la informerà sulle prestazioni sociali cantonali. Non dovrà compilare nessun

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Termine di referendum: 22 gennaio 2004 Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (11 a revisione dell AVS) Modifica del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

La Cassa pensioni Posta

La Cassa pensioni Posta La Cassa pensioni Posta Perché un opuscolo? Con questo opuscolo desideriamo aiutarla a comprendere meglio la complessa materia della previdenza professionale e del regolamento di previdenza. L opuscolo

Dettagli

Richiesta per minorenni: Provvedimenti sanitari

Richiesta per minorenni: Provvedimenti sanitari Richiesta per minorenni: Provvedimenti sanitari 1. Prestazione richiesta Quali prestazioni assicurative sono richieste? Provvedimenti sanitari, p.es. in caso di infermità congenita Provvedimenti d integrazione

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali

Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE Informazioni generali sull assicurazione contro la disoccupazione 1. Disdetta del rapporto di lavoro 2. Annuncio 3. Diritto alle indennità 4. Informazioni varie 1.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli