Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

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1 ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI Il giorno 24 luglio 2008, in Roma tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., assistita dall ABI Fabi Fiba-Cisl Fisac-Cgil Sinfub Ugl-credito Uilca e Premesso che in attuazione di quanto disposto dall art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa Depositi e Prestiti (nel prosieguo CDP) è stata trasformata in società per azioni a far data dal 12 dicembre 2003; le Parti ritengono opportuno adottare per tutto il personale interessato della CDP il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali dell 8 dicembre 2007 (di seguito CCNL ABI) e i successivi rinnovi stipulati tra ABI e le Organizzazioni sindacali di categoria; nel corso della trattativa che ha portato alla firma del presente accordo, la CDP ha rappresentato a tutte le OO.SS. la volontà di ritenere estinti, alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli accordi collettivi o gli usi aziendali relativi ad ogni trattamento fin qui praticato al personale interessato di CDP, fermo quanto previsto dagli articoli che seguono; le Parti, con il presente accordo, hanno inteso regolare il passaggio dalla disciplina contrattuale del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali

2 2/7 della Cassa Depositi e Prestiti a quella del CCNL ABI. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 Disciplina applicabile La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, a far tempo dalla data di decorrenza del presente accordo ai quadri direttivi ed al personale inquadrato nelle aree professionali della CDP si applica il CCNL ABI, e i successivi rinnovi, nonché ogni altra pattuizione collettiva, tempo per tempo vigente, stipulata da ABI con le Organizzazioni sindacali di categoria. In particolare ci si riferisce all accordo sulle libertà sindacali del 13 dicembre Tale accordo costituisce una normazione che, ad integrazione dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporto di lavoro, disciplina, con riferimento alle varie categorie di personale destinatarie, la materia dei diritti e delle relazioni sindacali nel settore delle aziende di credito, finanziarie e strumentali. Detta normativa è unitaria e inscindibile per ogni sua parte e non può essere comunque derogata dai destinatari dell accordo. A far tempo dalla predetta data di stipula ogni trattamento fin qui praticato per tutto il personale interessato in base ad accordi collettivi o usi aziendali è abolito e sostituito dalle previsioni contenute nel presente accordo. ART. 2 Inquadramento Il personale in servizio presso la CDP alla data di stipula del presente accordo, tenuto conto delle mansioni prevalentemente espletate all atto del passaggio, verrà collocato nei livelli retributivi dei quadri direttivi e delle aree professionali di cui al CCNL ABI secondo la tabella di corrispondenza allegata (Allegato n. 1). Al personale attualmente inquadrato, secondo la classificazione in essere presso la CDP, nei livelli super lo stipendio in atto alla data di stipula del presente accordo viene mantenuto e incrementato nelle medesime percentuali e con le medesime decorrenze previste dal CCNL ABI per l inquadramento di riferimento, secondo la tabella allegata (Allegato n. 2). NORMA TRANSITORIA Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per una verifica sullo stato di applicazione da parte di CDP della normativa sugli inquadramenti contenuta nel CCNL ABI.

3 3/7 Qualora da tale verifica dovessero eventualmente derivare nuovi e superiori inquadramenti, gli stessi costituiranno per gli interessati trattamento di miglior favore e nei loro confronti non troverà applicazione quanto previsto al successivo articolo 3. ART. 3 Automatismi Fatto salvo quanto previsto all articolo che precede, nei confronti del personale in servizio presso la CDP alla data di stipula del presente accordo continuerà a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2014 la normativa di cui agli artt. 18 e 42 del CCNL della CDP del 2 febbraio A far tempo dal 1 gennaio 2015 tale disciplina troverà applicazione unicamente per l automatismo in corso di maturazione alla predetta data e potrà produrre solo effetti economici, senza modifiche inquadramentali. ART. 4 Orario di lavoro L orario di lavoro del personale della CDP inquadrato nelle aree professionali è fissato in 37 ore settimanali, articolate dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 7.45 alle ore E possibile adottare l orario flessibile con fascia di entrata fino alle ore 9.15 e recupero dei relativi tempi in uscita, secondo la regolamentazione in atto aziendalmente alla data di stipulazione del presente accordo. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti chiariscono che quanto convenuto in merito alla fissazione in 37 ore della durata settimanale dell orario di lavoro costituisce esercizio dell opzione a favore dei lavoratori di cui al comma 2 dell art. 94 del CCN ABI, con la conseguenza che al personale di CDP inquadrato nelle aree professionali non verranno riversate in banca delle ore le 23 ore annuali di riduzione di orario previste dal secondo alinea del citato art. 94, comma 2, fermo per ogni altro aspetto quanto previsto dal CCNL ABI in materia. ART. 5 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi In ragione dell applicazione ai quadri direttivi, a far tempo dal 1 ottobre 2008, della normativa sulla prestazione lavorativa di cui all art. 81 del CCNL ABI, in sostituzione di quella sull orario di lavoro aziendalmente in atto alla predetta data, le Parti convengono che:

4 4/7 ai quadri direttivi di livello retributivo B (terzo livello retributivo ABI secondo la tabella di corrispondenza allegata) in servizio alla data di stipulazione del presente accordo viene corrisposto un assegno ad personam, non rivalutabile ed assorbibile in caso di avanzamento di carriera, di lordi annui. Ai quadri direttivi di livello retributivo A (quarto livello retributivo ABI secondo la tabella di corrispondenza allegata) in servizio alla data di stipulazione del presente accordo viene corrisposto un assegno ad personam, non rivalutabile ed assorbibile in caso di avanzamento di carriera, di lordi annui. A far tempo dal 1 gennaio 2009: ART. 6 Ferie I quadri direttivi in servizio alla data di stipulazione del presente accordo conservano il diritto per ogni anno di servizio, di 28 giorni lavorativi; tale dotazione è pari a 26 giorni lavorativi per i primi tre anni di servizio. Il personale inquadrato nelle aree professionali, in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, conserva il diritto ad un periodo di ferie, per ogni anno di servizio, di 27 giorni lavorativi; tale dotazione è pari a 25 giorni lavorativi per i primi tre anni di servizio. In caso di promozione di tale personale alla categoria dei quadri direttivi, trova applicazione l alinea che precede. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti chiariscono che per il personale inquadrato nelle aree professionali l assorbimento di una giornata di ferie rispetto a quanto previsto dalla disciplina in atto aziendalmente alla data di stipulazione del presente accordo deriva dal riconoscimento, in ragione d anno, della giornata di riduzione di orario di cui all art. 94, comma 6 del CCNL ABI. ART. 7 Permessi Al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo possono essere concessi a domanda dell interessato: tre giorni di permesso all anno per particolari motivi personali opportunamente documentati; o familiari nove ore di permesso all anno per visite mediche specialistiche opportunamente documentate. Nei confronti del personale inquadrato nelle aree professionali, in servizio alla data di

5 5/7 stipulazione del presente accordo, nonché nei confronti del personale, da inquadrare nelle aree professionali, assunto successivamente alla stipulazione del presente accordo continua a trovare applicazione la disciplina di cui all art. 29, punto n. 10 del CCNL della CDP del 2 febbraio 2005 e l accordo del 24 giugno 2008 relativo ai permessi brevi. Nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, nonché di quello assunto successivamente, trova applicazione l art. 33, comma 2, lett. c) e d) del CCNL della CDP del 2 febbraio ART. 8 Assenze per malattia e infortunio sul lavoro- Periodo di comporto Nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, nonché di quello assunto successivamente, trova applicazione quanto disposto dall art. 30, commi, da 1 a 5, da 7 a 11, da 13 a 14, da 17 a 20, del CCNL della CDP del 2 febbraio ART. 9 Struttura retributiva A far tempo dal 1 ottobre 2008 la struttura del trattamento economico del personale della CDP è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità, dall importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità. Il trattamento stesso viene suddiviso per 13 mensilità. Nei confronti del personale, in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, viene conservato il premio mensile di cui all art. 39 lettera e) del CCNL della CDP negli attuali importi annui riportati nella tabella allegata (Allegato n. 3). Viene altresì mantenuto, nei soli confronti degli attuali percettori, l assegno personale ex accordo 02/02/2005 non riassorbibile e non rivalutabile, di cui all art. 43, comma 1, nonché l assegno di riequilibrio, riassorbibile in caso di avanzamento di carriera e non rivalutabile, di cui al successivo comma 3, del CCNL della CDP. NORMA TRANSITORIA Al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, verrà erogata entro il mese di ottobre 2008, l una tantum per il periodo alle condizioni stabilite dal CCNL ABI e secondo gli importi di cui alla tabella allegata (Allegato n. 4). Trova altresì applicazione la Norma transitoria di cui all art. 41 del CCNL ABI. Verranno inoltre corrisposti entro il medesimo termine gli arretrati rivenienti dall applicazione dalle nuove tabelle del CCNL ABI.

6 6/7 ART. 10 Scatti di anzianità Al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo viene mantenuto il numero di scatti di anzianità già maturato sulla base della disciplina CDP. A far tempo dalla predetta data nei confronti di tale personale troverà applicazione la disciplina in materia di scatti di anzianità prevista dal CCNL ABI con il limite massimo complessivo di 8 scatti per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di 1 e 2 livello retributivo e di 7 scatti per i quadri direttivi di 3 e 4 livello retributivo. Per coloro che avessero in corso di maturazione il primo scatto di anzianità, lo stesso verrà riconosciuto con cadenza triennale. ART. 11 Buono Pasto Al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, nonché a quello assunto successivamente, l azienda corrisponde un buono pasto alle condizioni di cui all art 20 del CCNL della CDP del 2 febbraio ART. 12 Contrattazione integrativa Le Parti si impegnano a dare applicazione a quanto previsto dall art. 26 del CCNL ABI entro 12 mesi dalla stipula del presente accordo, fatta eccezione per la previdenza complementare in considerazione di quanto previsto dall articolo che segue. Nel frattempo restano applicabili i trattamenti previsti dall accordo del 24 ottobre ART. 13 Previdenza complementare In deroga a quanto previsto dall articolo 3, dell accordo aziendale del 23 novembre 2006 relativo all avvio della previdenza complementare in CDP, a favore del personale assunto successivamente alla stipula del presente accordo, il contributo aziendale di cui alla lettera a) è elevato al 3%, ferma restando al 2% la quota di contribuzione minima a carico del lavoratore, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 3. Nei confronti del personale di cui all art. 9, 3 comma del presente accordo, in considerazione di quanto già previsto dall art. 4, 4 comma dell accordo 24 ottobre 2006, sulla quota di retribuzione relativa all assegno personale non riassorbibile, di cui all art. 43, comma 1, del CCNL CDP, la percentuale di contribuzione a carico della CDP è incrementata di un ulteriore 6%.

7 7/7 ART. 14 Decorrenza Il presente accordo decorre dal 1 agosto 2008 salvo quanto previsto in singole norme. ALLEGATI k:\aas\manna\vannuccini\accordocdp4.doc La CDP si riserva di sottoporre il presente accordo al Consiglio di Amministrazione della Società.

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