COMUNE DI VALVERDE REGOLAMENTO

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1 COMUNE DI VALVERDE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO CAMPI ELETTROMAGNETICI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Art. 1 Oggetto. Art. 2 Finalità ed obiettivi. Art. 3 Modalità autorizzative. Art. 4 Organo tecnico. Art. 5 Attività istruttoria. Art. 6 Impianti già installati ed autorizzati. Art. 7 Impianti già installati. Art.8 Modifiche agli impianti. Art.9 Comunicazione fine lavori ed inizio attività. Art.10 Vigilanza e controllo. Art.11 Rimozione degli impianti in disuso. Art.12 Pianificazione per un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Art.13 Soggetti e luoghi sensibili. Art.14 Sanzioni. Art.15 Norma transitoria. Art.16 Entrata in vigore del regolamento. 1/13

2 COMUNE DI VALVERDE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO CAMPI ELETTROMAGNETICI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento, viene emanato ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, al D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U.R.I. del 28/8/2003, n. 199) e al D.A. (Assessorato del Territorio e dell Ambiente della Regione Siciliana) 21 febbraio 2007 Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di espansione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici (G.U.R.S. del 23/2/2007, n. 13), al fine di garantire la minimizzazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici e disciplinare le procedure per l installazione, la modifica, il monitoraggio ed in generale la gestione di tutti gli impianti di telecomunicazioni anche in considerazione delle numerose installazioni, di gran lunga superiore alla media, esistenti nel territorio del Comune di Valverde per la sua particolare orografia. Art. 2 Finalità ed obiettivi Con il presente regolamento, il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz (come quelli per l erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile, di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi di telecomunicazioni). Pertanto, il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali: a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell ambiente, con particolare attenzione all impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare; b. minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili; 2/13

3 c. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto e relativo risanamento; d. allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c., individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto; e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione; f. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori, cui devono essere garantite pari opportunità per l esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato. g. Il Comune s impegna a rendere pubblica le richieste di installazione avanzate dalle ditte, inoltre si impegna, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, ad informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico prodotto nella zona presso la quale sono state installate le antenne specificando altresì il tipo e il numero delle antenne esistenti. La predetta informazione alla popolazione è garantita attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet del Comune ed attraverso pubblici manifesti. Il Comune s impegna a promuovere campagne di monitoraggio e di indagine epidemiologica dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni esistenti sul territorio. Al fine di garantire il principio di cautela, così come sancito dai trattati e dalle raccomandazioni dell U.E., il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che produce la migliore minimizzazione dei C.E.M. e dell impatto visivo. Il Comune s impegni altresì a provvedere all istallazione di appositi rilevatori di campi elettromagnetici forniti di display presso i punti più esposti e con particolare riferimento presso gli istituti scolastici del territorio reperendo la provvista economica dalle somme di cui agli artt. 3 e 14 del Regolamento da approvare. Art. 3 Modalità autorizzative L installazione degli impianti di cui all art. 2, previo parere dell ARPA SICILIA relativamente alla compatibilità del progetto con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale vigente nonché dal D.A. (Assessorato del Territorio e dell Ambiente della Regione Siciliana) 21 febbraio 2007, è soggetta all autorizzazione rilasciata dal Comune, dietro parere dell Organo Tecnico, di cui al successivo articolo 4. L autorizzazione è preordinata alla verifica delle condizioni tecniche di cui al successivo articolo 5. 3/13

4 Le spese occorrenti per l istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dell autorizzazione sono a carico del Gestore richiedente e sono determinate nella misura fissa di 5.000,00 per ogni singola installazione, da versare all atto della richiesta. I costi che l Amministrazione Comunale sostiene per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l informazione ai cittadini e quant altro descritto all art. 2 sono posti a carico dei Gestori mediante il versamento di una somma annuale la cui entità è determinata, in relazione alle caratteristiche degli impianti, su indicazione dell Organo Tecnico, nei limiti previsti dalla tabella riportata nell allegato A al presente regolamento. Le risorse accertate sono destinate prioritariamente a finanziare la spesa per le attività relative al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, nella misura annualmente programmata in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Si dovrà assicurare, al fine di una corretta prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e diversificate attività di informazione alla cittadinanza. Si promuoveranno altresì, campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie. Art. 4 Organo Tecnico Per un efficace valutazione della programmazione, per garantire l ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Organo Tecnico di valutazione degli impianti. L Organo Tecnico del Comune di Valverde è composto da: 1. Responsabile dell Area Tecnica. 2. Rappresentante dell A.R.P.A.. 3. Legale di fiducia dell Amministrazione. 4. Esperto di comprovata esperienza nel settore dei Campi Elettromagnetici, nominato dal Sindaco. 5 Responsabile del Procedimento con funzione anche di segretario verbalizzante. L Organo Tecnico effettua le verifiche e le valutazioni necessarie ai sensi del presente regolamento, dando incarico all A.R.P.A. e/o ad altri Enti pubblici o privati qualificati tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari. 4/13

5 L Organo Tecnico si riunisce, di norma, con cadenza mensile, su iniziativa del Responsabile dell Area Tecnica e su convocazione del Sindaco o dell Assessore delegato. All Esperto, di cui al punto 4, è riconosciuto il gettone di presenza in misura pari a quello previsto per i Consiglieri comunali. Art. 5 Attività istruttoria Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Servizio competente e subordinatamente alla presentazione della documentazione specificata nell allegato B al presente regolamento e all acquisizione, negli atti istruttori, del parere del suddetto Organo Tecnico. Dall attività istruttoria dovranno risultare: a) il non superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per l emissione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4; b) il rispetto delle prescrizioni del D.A. (Assessorato del Territorio e dell Ambiente della Regione Siciliana) 21 febbraio 2007 Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di espansione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici ; c) l idoneità del sito ad ospitare l impianto e la valutazione previsionale dell esposizione dei recettori prossimi all impianto, nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi, per mezzo di relazione presentata dal Gestore; d) la conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica; e) il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni del rumore causato dall impianto certificato dall Autorità competente. Art. 6 Impianti già installati ed autorizzati Entro il termine di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari e/o i titolari di impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz, dovranno integrare la documentazione tecnica già in possesso dell Amministrazione Comunale conformemente a quella prevista per le nuove istallazioni. 5/13

6 Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Art. 7 Impianti già installati Entro il termine di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Gestori di impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz, dovranno presentare istanza di autorizzazione, conforme a quella prevista per le nuove istallazioni. Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Art. 8 Modifiche agli impianti Per modifica ad impianti esistenti, s intende la variazione di una o più delle caratteristiche tecniche dell impianto contenute nell allegato B, che possa arrecare variazioni nei campi elettromagnetici emessi. Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune con le procedure previste per i singoli impianti dal presente Regolamento. Art. 9 Comunicazione fine lavori ed inizio attività Il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune, entro 15 giorni, della fine dei lavori di installazione dell impianto o di modifica di uno esistente. Il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune, entro 3 giorni, dell avvenuta attivazione dell impianto e contestualmente trasmettere una perizia asseverata (corredata da documentazione fotografica in digitale ed in cartaceo) a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati ai sensi del precedente articolo 5 e una misurazione dei campi elettromagnetici generati dall impianto nelle condizioni di massimo esercizio, eseguita o dall A.R.P.A. o da altri Enti Pubblici. La mancata comunicazione, entro i termini fissati, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio della spesa istruttoria di cui all art. 3 posta a carico del Gestore. 6/13

7 I concessionari Gestori sono tenuti ad apporre alla base dei sostegni degli impianti radioelettrici installati apposita targa identificativa riportante tutti i dati indicati nell allegato 1 del succitato D.A. (Assessorato del Territorio e dell Ambiente della Regione Siciliana) 21 febbraio 2007 così come modificato dal D.A. n. 111 allegato A. Art. 10 Vigilanza e controllo La vigilanza tecnica e il controllo degli impianti sono esercitati, previa valutazione dell Organo Tecnico, dagli Uffici Comunali, dall A.R.P.A. e/o da altri Enti pubblici o privati qualificati al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche tramite convenzioni. Le verifiche sono svolte con cadenza semestrale, i cui costi rientrano nel versamento della somma annuale posta a carico del Titolare dell autorizzazione e/o dal Gestore. Al fine di garantire una corretta vigilanza ed un controllo sul territorio, attraverso l aggiornamento del catasto comunale degli impianti, i proprietari degli immobili sui quali insistono gli impianti elettromagnetici, hanno obbligo di dare immediata comunicazione dei soggetti utilizzatori degli stessi, a qualsiasi titolo detenuti. Art. 11 Rimozione degli impianti in disuso In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata e l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra Società concessionaria subentrante, l autorizzazione dovrà contenere l obbligo per il concessionario a procedere entro 90 giorni dalla scadenza medesima alla rimozione degli impianti, di tutte le eventuali pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese. Qualora la rimozione degli impianti non venga effettuata secondo quanto previsto al comma 1, l Amministrazione si sostituirà al richiedente procedendo in danno del Gestore. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l impianto ricetrasmittente. Quando da indagine conoscitiva non è possibile risalire al Gestore dell impianto, la rimozione sarà effettuata in danno del proprietario dell immobile su cui insiste l impianto stesso. 7/13

8 Art. 12 Pianificazione per un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 8, punto 6), l Amministrazione Comunale, in sede di pianificazione urbanistica, individuerà delle aree pubbliche periferiche e/o a bassa densità abitativa ritenute idonee per l installazione di nuovi impianti e per il trasferimento degli esistenti. Art. 13 Soggetti e luoghi sensibili Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la l installazione di impianti generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz, su strutture sanitarie, scuole, asili nido, case di cura e di riposo o nelle immediate vicinanze. Art.14 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse. Per le infrazioni al presente regolamento, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma che precede, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da a ai sensi dell art. 8 della Legge Regionale n.6/2004. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981. Chiunque nell esercizio o nell impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, verrà segnalato alle Autorità competenti per l applicazione della sanzioni previste. In caso di recidiva viene disposta la temporanea sospensione degli atti autorizzatori dell impianto fino alla regolarizzazione dello stesso. Ai fini della tutela dell ambiente e della salute nel caso di istallazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente in difetto di autorizzazione e nel caso di inosservanza, inadempienza o difformità delle prescrizioni riportate nell autorizzazione per l istallazione e per l esercizio degli impianti, disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da due a quattro mesi. 8/13

9 Restano salve le sanzioni penali ed amministrative per la violazione edilizia di cui alla vigente normativa in materia. Art. 15 Norma transitoria Nelle more dell entrata in vigore del presente regolamento e della successiva individuazione delle aree di cui all art.12, si indicano provvisoriamente quale aree disponibili per l installazione di nuovi impianti quelle individuate come Area Cimiteriale e Campo Sportivo del Comune di Valverde. Art. 16 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. 9/13

10 COMUNE DI VALVERDE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO CAMPI ELETTROMAGNETICI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLEGATO A tipo di servizio potenza al connettore d'antenna somma annuale telefonia GSM 900 < 200 W 2.500,00 > 200 W ,00 telefonia GSM 1800 < 80 W 2.500,00 > 80 W ,00 telefonia UMTS < 80 W 2.500,00 > 80 W ,00 ponti radio 2.500,00 radio FM < 40 kw 2.500,00 > 40 kw ,00 radio AM < 25 kw 2.500,00 > 25 kw ,00 radio digitale DAB (1 canale) 2.500,00 televisione analogica (1 canale) ,00 televisione DVB-T (1 canale) 2.500,00 10/13

11 COMUNE DI VALVERDE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO CAMPI ELETTROMAGNETICI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLEGATO B Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione Le richieste di autorizzazione e/o di concessione per la installazione di impianti generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 khz e 300 GHz dovranno essere accompagnate, oltre che della documentazione generale prescritta per le richieste di autorizzazione e/o di concessione edilizia, anche da tutta la documentazione necessaria per potere valutare l emissione dei campi elettromagnetici conseguenti alla nuova installazione ed in particolare, al minimo, dalla seguente documentazione (in quattro copie): a) Documenti per stazioni radio base per telefonia mobile: progetto dell impianto in scala 1:200; planimetria dell edificio o del traliccio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne; cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile ed emittenti radio TV sono installate nella zona interessata per un raggio di 300 m dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000; scheda tecnica dell impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico); direzioni di puntamento rispetto al nord geografico; caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmittente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in db della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi, altezza dell asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l antenna con riferimento da terra; range di frequenza e numero massimo di canali di trasmissione previsti per ogni cella; potenza massima immessa in antenna e potenza massima per ogni canale; relazione descrittiva dell area di installazione dell impianto con l indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell installazione dell impianto; valutazione del campo elettromagnetico generato dall impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente; autorizzazione della proprietà dove installare l impianto tecnologico mediante: 1. atto notorio del proprietario; 2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti; 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico. 11/13

12 il progetto elettrico dell impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla L. 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d arte e di tutti quei dispositivi che compongono l impianto; il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi; fascicolo di manutenzione; numero telefonico del Gestore (o di suo incaricato) per eventuali interventi urgenti. b) Documenti per emittenti radiofoniche e televisive progetto dell impianto in scala 1:200; cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 1000 m dall impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico); precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e stazioni radio base per telefonia mobile sono installate nella zona interessata per un raggio di 500 m dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000; costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale; scheda tecnica dell impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmittenti, l altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico); direzioni di puntamento rispetto al nord geografico; diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell attenuazione di db della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi; frequenza di trasmissione utilizzata; potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore; relazione descrittive dell area di installazione dell impianto con l indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici; copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell installazione dell impianto; valutazione del campo elettromagnetico generato dall impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente; autorizzazione della proprietà dove installare l impianto tecnologico; esecuzione delle opere nel rispetto della L. 46/90 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi; il progetto elettrico dell impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla L. 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d arte e di tutti quei dispositivi che compongono l impianto; il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi; fascicolo di manutenzione; numero telefonico del Gestore (o di suo incaricato) per eventuali interventi urgenti. 12/13

13 c) Documenti per altri tipi di emittenti progetto dell impianto in scala 1:200; planimetria dell edificio o del traliccio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne; cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall impianto stesso; precisazioni di quali e quante altre emittenti sono installate nella zona interessata per un raggio di 300 m dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000; scheda tecnica dell impianto; potenza massima immessa in antenna; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell installazione dell impianto; valutazione del campo elettromagnetico generato dall impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente; autorizzazione della proprietà dove installare l impianto tecnologico mediante: 1. atto notorio del proprietario; 2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti; 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico. il progetto elettrico dell impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla L. 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d arte e di tutti quei dispositivi che compongono l impianto; il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi; fascicolo di manutenzione; numero telefonico del Gestore (o di suo incaricato) per eventuali interventi urgenti. 13/13

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