ABBANDONI OCCASIONALI DI RIFIUTI. La difficile perseguibilità dei responsabili

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1 Provincia di Torino Area Sviluppo Sostenibile Ufficio Contenzioso ABBANDONI OCCASIONALI DI RIFIUTI. La difficile perseguibilità dei responsabili

2 Gli abbandoni occasionali di rifiuti: qualche numero dal 2007 al 2012 (1) verbali pervenuti dalle GEV norma violata pagam enti su verbale memo rie ordinanze ingiunzioni pagame nti su ordinanz a rat eali riscosso 642 art. 192, qualche , 35

3 Gli abbandoni occasionali di rifiuti: qualche numero dal 2007 al 2012 (2) -IL 49% DEI TRASGRESSORI HA PAGATO LA SOMMA IN MISURA RIDOTTA - IL 6% HA PRESENTATO SCRITTI DIFENSIVI -IL 44% NON HA PAGATO IN MISURA RIDOTTA E NON HA PRESENTATO SCRITTI DIFENSIVI

4 GLI SCRITTI DIFENSIVI Vengono presentati quasi esclusivamente da coloro che sono stati individuati come trasgressori senza essere stati sentiti (sommarie informazioni) Molti scritti sono volti esclusivamente ad ottenere la riduzione al minimo della sanzione (quando il trasgressore sia stato sentito a sit ai sensi dell art. 13 L. 689/1981 e abbia ammesso la commissione dell illecito); Negli altri casi la difesa si basa solitamente sul difetto di legittimazione passiva, ossia il soggetto individuato come trasgressore nega di essere il responsabile dell abbandono.

5 Le fasi dell istruttoria - la verifica della regolarita' della notifica della contestazione e della completezza del rapporto; - la verifica della fondatezza dell accertamento e della corretta individuazione del responsabile dell'illecito; - la quantificazione della sanzione (art. 11 L. 689/1981);

6 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito 3. Elemento soggettivo. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l agente non è responsabile quando l errore non è determinato da sua colpa.

7 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito (2) Di fondamentale importanza per la perseguibilita' dell'illecito e' la completezza dell accertamento. La contestazione, quando possibile, deve essere fatta immediatamente, con verbalizzazione di quanto eventualmente dichiarato dal trasgressore. Il verbale di accertamento fa infatti piena prova fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza 24/7/2009 n ). In caso di non immediata contestazione, tenendo presente il rispetto del termine di 90 giorni tra accertamento e contestazione, e' necessario integrare gli esiti dell'attivita' di vigilanza con l'esercizio degli altri poteri previsti dall'art. 13 della L. 689/1981, in particolare con l'acquisizione di informazioni da richiedere al soggetto interessato o a terzi.

8 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito (3) 6. Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Questa formulazione è stata ripresa in toto dall art. 196 del codice della strada, e inoltre ripete la stessa formulazione dell art. 2054/2 c.c., relativo alla responsabilità oggettiva nella conduzione dei veicoli.

9 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito (4) Il concetto di cosa che servì o fu destinata a commettere l illecito implica un rapporto di asservimento tra cosa e illecito, nel senso che la cosa deve essere oggettivamente legata all esecuzione dell illecito non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto rapporto strumentale.

10 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito (5) Il veicolo utilizzato per trasportare i rifiuti, poi abbandonati, non sempre è strumentale alla commissione dell illecito: il rilascio sul suolo di modesti quantitativi di rifiuti può ben essere effettuato anche senza utilizzare alcun autoveicolo: donde la difficoltà a ritenere sussistente il vincolo strumentale e quindi la solidarietà del proprietario del mezzo.

11 la corretta individuazione del responsabile dell'illecito (6) La contestazione all obbligato in solido proprietario del mezzo utilizzato in occasione dell abbandono deve essere preceduta da acquisizione di sommarie informazioni dal medesimo. Se l interessato non si presenta o rifiuta di fornirle, ciò deve essere evidenziato nel rapporto. La fotografia, anche se rappresenta la flagranza dell abbandono, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dall interessato, identificato come proprietario del mezzo, convocato a s.i.t.

12 La quantificazione della sanzione (art. 11 L. 689/1981) 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

13 La quantificazione della sanzione (2) A differenza di altre Province, la Provincia di Torino non ha regolamentato la determinazione dell entità delle sanzioni. I criteri trovano tuttavia applicazione nel modo seguente: La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità di realizzazione dell'illecito. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

14 L'ordinanza ingiunzione 18. Ordinanza-ingiunzione. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

15 L'archiviazione 1) viene individuato come responsabile il soggetto al quale e' riconducibile il rifiuto per mezzo di documentazione o tracce di documentazione rinvenuti nel rifiuto stesso. In tal caso la procedibilita e' molto difficile: manca la prova della riferibilità della condotta all'agente. Solo la contestazione in flagranza o il conforto di altri elementi probatori, tra quelli indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, dai quali si possa desumere che il soggetto in questione ha materialmente effettuato l'abbandono, possono consentire di procedere con l'ingiunzione. (cfr. Sentenza Trib. Venezia 16/3/2004 n. 56)..

16 L'archiviazione 2) viene individuato come responsabile il proprietario del fondo su cui insiste l'abbandono. L'obbligo, in solido con il responsabile dell'abbandono, del proprietario del fondo, di rimuovere i rifiuti, si rinviene nell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ma occorre pur sempre dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa per poter ricondurre al proprietario la responsabilita' dell'illecito.

17 L'archiviazione 3) non viene individuato il responsabile dell'illecito ma solo l'obbligato in solido, nella persona del proprietario del mezzo utilizzato per effettuare l'abbandono, in quanto si ricollega a tale figura la responsabilita' del proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere l'illecito. Per poter procedere, occorre corredare tale individuazione con documentazione fotografica e verbale di sommarie informazioni rese dal proprietario del veicolo.

18 L'archiviazione 4) non viene individuato il responsabile dell'illecito ma solo l'obbligato in solido, nella persona del proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere l'illecito, e viene identificata tale cosa nel rifiuto abbandonato. In questo caso il rifiuto costituisce l'oggetto materiale della condotta e non lo strumento per la commissione dell illecito.

19 L'archiviazione 5) Particolare attenzione va posta inoltre al fatto che il rifiuto abbandonato possa essere ricondotto o meno ad un'attivita' di impresa. In tal caso, anche se l'autore materiale dell'abbandono e' il dipendente dell'impresa, la fattispecie e' da ricondurre non all'art. 255, ma all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che prevede sanzione penale.

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