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1 Osservazioni dell Associazione Bancaria Italiana sullo schema di regolamento ISVAP concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all art. 28, comma 1, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 (Documento di consultazione n. 43/2012) 16 aprile 2012 POSITION PAPER Aprile 2012

2 Di seguito sono illustrate le osservazioni dell'associazione bancaria italiana sul documento di consultazione n. 43/2012 recante lo schema di regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita in attuazione dell art. 28, comma 1, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. Decreto Liberalizzazioni). Con particolare favore è valutato l obiettivo dello schema di regolamento finalizzato ad agevolare il consumatore nella ricerca e confronto sul mercato delle offerte di polizze assicurative sulla vita più convenienti, qualora la banca o altro intermediario finanziario condizioni l erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipulazione di detta polizza. Tale previsione è in linea con la proposta di autoregolamentazione che lo scorso anno ABI aveva inviato a codesta Autorità nell ottica di favorire la trasparenza informativa nei confronti del cliente. Lo schema proposto, tuttavia, pone in talune parti che di seguito sono approfondite - limitazioni per il cliente non previste dalla normativa primaria, che vincolano il cliente stesso nella possibilità/libertà di scegliere la polizza assicurativa più confacente alle proprie esigenze. Al riguardo, si rileva in primo luogo un mero errore materiale nello schema di regolamento che presenta due articoli 2, a pagina 6 e 7, con rubrica, rispettivamente, Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita e Informativa all assicurato. Si farà esplicito riferimento alla rubrica per le relative osservazioni. Prima di illustrare nel dettaglio le osservazioni formulate, si ricorda a codesto Istituto la necessità della scrivente di ricevere indicazioni anche sulle restanti disposizioni dell'art. 28, come da nostra lettera dello scorso 6 aprile. Osservazioni allo schema di regolamento Art. 1 (Definizioni) Si prende atto che, all art. 1, comma 1 lettera a) dello schema di regolamento, per assicurato si intende esclusivamente la persona fisica, che risponde contemporaneamente ai tre requisiti ivi previsti: (i) ha richiesto l erogazione del mutuo o del credito al consumo; (ii) la cui vita è oggetto del contratto di assicurazione sulla vita, (iii) paga i premi della polizza. Ne deriva pertanto che qualora uno di tali requisiti non venga rispettato, la persona fisica non può essere classificata come assicurato ai fini della disciplina in esame. Pagina 2 di 6

3 Al riguardo, occorre segnalare che la prassi operativa del mercato presenta casi più articolati in merito al pagamento delle polizze sulla vita quali, ad esempio, il pagamento da parte di un garante del mutuatario (che potrebbe anche essere beneficiario della polizza) o il collocamento da parte della banca o intermediario finanziario che, a tutela della propria esposizione, potrebbe offrire gratuitamente la polizza. Art. 2 (Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita) Le previsioni dettate nello schema in consultazione appaiono irrigidire in maniera ingiustificata ed in ultima analisi penalizzante per il cliente il "contenuto minimo" del contratto. Esse infatti oltre a dettare gli elementi minimi (indispensabili) del contratto, entrano a regolare tassativamente anche le caratteristiche tecniche delle polizze offerte, con ciò ponendosi al di là di quanto richiesto dalla norma primaria. Se tale evenienza può risultare funzionale agli obiettivi di standardizzazione (e comparazione) divisati dalla norma, nondimeno essa appare eccessiva e tale da risolversi, come premesso, in una riduzione della libertà di scelta per il cliente. In particolare, al comma 1: a) Forma assicurativa: è esplicitamente prevista la sola forma della polizza temporanea per il caso morte a capitale decrescente. Al riguardo, la previsione che la polizza deve essere a capitale decrescente è sicuramente funzionale alla standardizzazione, ma sembra troppo sintetica o semplicistica per assicurare la coincidenza tra capitale assicurato e piano di ammortamento. I contratti di mutuo esistenti prevedono diverse modalità di rimborso attribuendo frequentemente opzioni (trasformazione tasso, sospensioni rate, flessibilità durata, ecc) al mutuatario. Si chiede di confermare che la bozza di Regolamento faccia riferimento alla determinazione del capitale assicurato sulla base di un prodotto con piano di ammortamento standard (ad esempio mutuo a tasso variabile con piano francese con quote capitali predeterminate) a prescindere dal tipo di mutuo. Inoltre, si chiede conferma che tale regolamento riguardi solo tale fattispecie, escludendo dall ambito di applicazione le cosiddette Consumer protection insurance CPI che tra le altre - includono anche l assicurazione sulla vita. b) Prestazioni assicurative: non è condivisibile vincolare il pagamento del capitale assicurato al debito residuo (del mutuo o del credito al consumo). Sarebbe più opportuna inserire la possibilità' di assicurabilita' anche di una Pagina 3 di 6

4 quota percentuale di debito residuo risultante al momento del verificarsi dell evento. d) Durata del contratto: la previsione di vincolare la durata del contratto assicurativo a quella del finanziamento, risulta una limitazione alla libertà di scelta del cliente con un aggravio di costi per lo stesso. Si segnala infatti che nella prassi, esistono contratti di assicurazione la cui durata è svincolata da quella del finanziamento. Si propone di lasciare la scelta alla libertà contrattuale tra le parti. e) Periodicità del pagamento del premio: la lettera e) rimette all assicurato la scelta delle modalità di pagamento del premio (premio unico anticipato, o premio annuo con possibilità di rateizzazione). Occorre peraltro ricordare che l ambito di applicazione del regolamento si riferisce a contratti in cui l esigenza di copertura non nasce da un iniziativa spontanea del consumatore, ma deriva da una specifica richiesta dell ente finanziatore che a tale polizza condiziona l erogazione del mutuo o del credito al consumo. Laddove il cliente scelga il pagamento rateizzato e non paghi il premio periodico, appare difficile pensare che la banca possa mantenere in vita il finanziamento (salvo il caso in cui l impresa di assicurazione che non ha incassato il premio risulti comunque esposta e mantenga attiva la copertura). Pertanto, in tale evenienza, la banca o intermediario finanziario, che inizialmente aveva condizionato l erogazione del finanziamento alla stipulazione di un contratto di assicurazione, vedrebbe venire meno uno dei requisiti per consentire l erogazione del credito al cliente. Onde assicurare al soggetto mutuante la possibilità di tutelare la propria esposizione creditizia (che ha inizialmente vincolato alla stipula di un contratto di assicurazione) si chiede di eliminare il riferimento alla sola scelta dell assicurato circa la periodicità del pagamento del premio. i) Beneficiari: in caso di collocamento senza oneri di alcun tipo per il cliente della polizza assicurativa da parte della banca o dell intermediario finanziario, si deve ritenere che non sussista la fattispecie di intermediazione assicurativa, in quanto la stessa si rileva solo se il collocamento avviene a titolo oneroso. In tal caso, si chiede conferma che, in tale circostanza, la banca o intermediario finanziario che eroghi il mutuo/credito al consumo possa anche non presentare ulteriori preventivi e risultare beneficiario della polizza collocata gratuitamente al cliente. m) Trasferimento del mutuo: l arco temporale dei 30 giorni dell obbligo per l impresa assicurativa di restituzione del premio residuo, o di prosecuzione Pagina 4 di 6

5 del contratto, dalla comunicazione dell avvenuto trasferimento del mutuo da parte del cliente non è coerente con la formulazione dell art. 120 quater del TUB che disciplina le operazioni di portabilità del mutuo. Occorre un allineamento tra i provvedimenti nell ottica di evitare che la banca possa non tener conto della copertura assicurativa al fine di valutare il merito creditizio del cliente che desidera perfezionare l operazione di surroga. n) Diritto di recesso: i 30 giorni consentiti al cliente per recedere dal contratto di assicurazione connesso al credito al consumo dovrebbero essere allineati alla tempistica prevista per tale forma tecnica che ai sensi dell art. 125 ter del TUB è pari a 14 giorni. Resta altresì capire come rendere compatibile il diritto di recesso con la necessità per la banca di erogare il finanziamento avendo la certezza di avere acquisito la copertura. o) Comunicazioni all assicurato in corso di contratto: si ritiene opportuno l allineamento della comunicazione del capitale assicurato a fronte del piano di ammortamento previsto nel contratto al momento della sottoscrizione della polizza. Ciò in quanto la quota capitale può differire dalla metodologia utilizzata per l ammortamento tecnico del finanziamento. Art. 2 (Informativa all assicurato) Al comma 1 sarebbe opportuno specificare che il computo dei 10 giorni lavorativi - per consentire al cliente di ricercare sul mercato un contratto di assicurazione sulla vita più conveniente - sia avviato ad una data certa quale, ad esempio, la consegna del preventivo di cui all allegato 1 dello schema di regolamento. Art. 3 (Pubblicazione sul sito ISVAP dei contratti offerti) Sarebbe opportuno prevedere un termine di almeno 5 giorni lavorativi per l invio all ISVAP della notifica di commercializzazione del nuovo prodotto. Ciò al fine di prevedere una tempistica compatibile con la prassi operativa sul mercato. Art. 5 (Entrata in vigore) Al fine di consentire l organizzazione delle procedure interne di adeguamento alle nuove previsioni, sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio per l entrata in vigore delle nuove norme, non inferiore a sei mesi. Pagina 5 di 6

6 Fac-simile di preventivo (allegato 1 allo schema di regolamento) Nel fac-simile di preventivo non sono indicate le caratteristiche dell impresa di assicurazione. Ciò non consente alla banca/intermediario finanziario di verificare lo standing creditizio dell impresa assicurativa e quindi la qualità della polizza assicurativa come idoneo strumento di mitigazione del rischio di credito. Si rileva che, ai fini delle disposizioni di vigilanza della Banca d Italia di cui alla circolare 263/2010, la polizza assicurativa può essere riconosciuta ai fini di riduzione dei requisiti di capitale (e quindi per favorire l accesso al credito) solo se l impresa assicurativa risponde a determinate caratteristiche (quali ad esempio il rating). Inoltre, fermo restando quanto già riportato in termini di osservazioni all art. 2, comma 1, lettera a), qualora la normativa riguardasse anche le eventuali polizze CPI, risulterebbe difficile estrapolare la fattispecie delle polizze vita dal contratto di assicurazione multirischio. Si chiedono pertanto maggiori dettagli/delucidazioni in merito. Da ultimo, nel fac-simile andrebbe altresì introdotta l informativa in merito al (i) diritto del cliente di stipulare la polizza presso un altra compagnia di assicurazione di sua scelta; (ii) l indicazione del termine di almeno 10 giorni lavorativi entro il quale il cliente deve ricercare la polizza sul mercato; (iii) maggiori informazioni sul mutuo/prestito al fine di coordinare la polizza con il relativo piano di ammortamento. Pagina 6 di 6

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