IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
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1 CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE - Sentenza 14 novembre 2005 n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere Dott. ODDO Massimo - Consigliere Dott. MALZONE Ennio - Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza Z. SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Z. G., Z. F., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato LETTIERI MARTA, difesi dall'avvocato BERTINI SABRINA, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro PROVINCIA ANCONA, in persona del Presidente in carica e del Dirigente del 7^ settore ECOLOGIA e AMBIENTE in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, difeso dall'avvocato RANCI GIOVANNI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2002 del Tribunale di ANCORA sezione distaccata di OSIMO, depositata il 22/07/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2005 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI; udito l'avvocato BERTINI Sabrina, difensore dei ricorrenti che hachiesto l'accoglimento del ricorso; 1
2 udito l'avvocato RANCI Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di accertamenti effettuati dal Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia di finanza di Ancona veniva accertata a carico della Z. SPA con sede in C. la presenza di quantitativi di rifiuti contraddistinti dai codici , , superiori a quelli annotati nel registro di carico e scarico e l'assenza di codici CER nelle registrazioni n. 69 e n. 70. Con ordinanza n. 11 del 22/03/2000 la provincia di Ancona contestava alla società la violazione D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 12, comma 1,sanzionata dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 52, per aver tenuto irregolarmente il registro di carico e scarico dei rifiuti omettendo di annotare Kg di residui ferrosi ed ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di L Proposta opposizione in data 28 aprile 2000 da Z. F. e da Z. G., quest'ultimo sia in proprio sia quale rappresentante legale della società, il Tribunale di Ancona, sede distaccata di Osimo, in veste monocratica, la rigettava compensando le spese del giudizio. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria la società, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Z. G. e Z. F. in proprio. Resiste con controricorso la Provincia di Ancona, che ha anche presentato memoria. Deduce parte ricorrente: MOTIVI DELLA DECISONE a) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 22 del 1997, comma 4, art. 52 e che il termine di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, riguarda il commercio ovvero il trasporto dei rifiuti, nonché la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12; b) la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per non aver ammesso le prove richieste; c) la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, omesso esame dei documenti di causa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe errato a considerare omissione la mera irregolarità nella tenuta dei dati risultanti integralmente dalle fatture e bolle di vendita e dalla comunicazione annuale al catasto dove il contestato quantitativo era stato correttamente riportato, documenti che avrebbero permesso di ricostruire perfettamente le informazioni dovute per legge, cioè l'origine, quantità, caratteristiche, 2
3 destinazione dei rifiuti, la data del carico e dello scarico dei medesimi ed il mezzo di trasporto utilizzato. Trattatasi comunque, di incompletezza dei dati costituente ipotesi sanzionabile con il richiamato art. 52, comma 4. Il giudicante aveva poi erroneamente stimato che il termine di una settimana dalla produzione dei rifiuti, entro il quale debbono essere effettuate le annotazioni, operi solo per il commercio ed il trasporto, mentre il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, lettera a) indica anch'essa in una settimana il termine utile "per i produttori". Premesso poi che in materia di sanzioni amministrative spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa osservano i ricorrenti che l'esistenza di tale lasso di tempo ne rendeva legittimo l'operato fino a prova contraria da fornirsi per l'appunto da parte dell'amministrazione medesima, di aver cioè prodotto i rifiuti in parola da epoca antecedente la settimana. Rilevano che, in ogni caso, l'opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, andava accolta non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Il ricorso è infondato per i motivi che qui di seguito vanno ad esporsi. Va innanzi tutto esaminata, con riguardo ai rilievi espressi alla lettera a), la censura con la quale, nella sostanza, si critica l'interpretazione data dal giudice del merito con riguardo alla norma risultante dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 12 e 52, comma 2. Secondo i ricorrenti, potendosi ricostruire dalle fatture, bolle di vendita e dalla comunicazione annuale al catasto tutte le informazioni riguardanti le movimentazioni dei rifiuti, il giudice avrebbe dovuto escludere ogni loro responsabilità. Tanto, ovviamente, sulla base di una "lettura restrittiva" dell'illecito amministrativo disegnato dalle citate disposizioni cui attraverso l'impugnazione - si intende far pervenire questa Corte regolatrice. Secondo l'art. 12 c.c. citato, i soggetti indicati nell'art. 11, comma 3, che producono i rifiuti ivi menzionati, "hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro". Su tali fogli devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, nei tempi espressamente indicati dalla lettera a) dello stesso comma 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2, "chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni". Altre previsioni sanzionatorie, ancor più severe, riguardano le medesime condotte ove i rifiuti non annotati siano pericolosi. Dall'esame delle condotte sanzionate dall'art. 52, comma 2, si ricava che le violazioni in discorso sono di due tipi e riguardano: a) l'omessa tenuta del registri; b) la tenuta di essi in modo incompleto. Mentre la prima fattispecie attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la sua istituzione, ma anche la sostanziale violazione dell'obbligo di annotazione. Tale obbligo, infatti, non è adempiuto quando - come nel caso esaminato - il destinatario di esso abbia conservato le fatture e bolle di 3
4 vendita e la comunicazione annuale al catasto in modo che da questi documenti sia consentito ricostruire tutte le informazioni relative ai movimenti da annotare. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, come è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma 1, che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo: lettera a (e con ciò va rilevato l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che tale termine riguardi solo il commercio ovvero il trasporto dei rifiuti-lettere b e c dell'art. 12 c.c. citato, comma 1). Un tale obbligo, invero, che non è solo formale, ha - come chiarito dalla giurisprudenza penale di questa Corte (sentenza n del 1994) - la funzione propria dei registri, che è quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi (v. anche Cass. Civ. n /2004). Ciò posto in ordine alla inapplicabilità nella fattispecie del D.Lgs. n. 22 del 1997, comma 4, art. 52, e premesso che con l'opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (Cass. n. 1122/1999, n. 5095/1999), è evidente che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest'ultimo i fatti impeditivi (Cass. n. 3741/1999, n. 3837/2001). Ebbene, ai fini della valutazione del rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), stabilito in una settimana con riguardo anche Mai produttori", posto che dall'accertamento eseguito dall'amministrazione il 25 novembre 1999 risultava, per ammissione degli stessi ricorrenti, che l'ultima registrazione dei rifiuti era avvenuta il 5 novembre 1999, era onere dei predetti dimostrare che la produzione dei rifiuti stessi era avvenuta entro la settimana precedente il sopralluogo, il che ne rendeva legittimo l'operato secondo le giustificazioni dai medesimi addotte. Lamentano a tal proposito gli Z. che il giudice del merito non si sarebbe pronunciato sulla ammissibilità delle prove addotte a sostegno della loro tesi difensiva. Ma sul contenuto di tali prove, in violazione del principio dell'"autosufficienza del ricorso per Cassazione", i ricorrenti non hanno esplicitato alcunché nell'atto d'impugnazione, rendendo impossibile al giudice di legittimità qualsiasi vaglio in ordine alla loro decisività ai fini della soluzione della vertenza. Siffatte considerazioni, che rendono superfluo l'esame della eccezione di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, che riguarda la natura della decisione che deve assumere il giudice del merito solo nella ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui non vi sono prove della responsabilità dell'opponente, conducono pertanto al rigetto del ricorso. 4
5 Ricorrono giusti motivi per compensare anche in questa sede le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 27 ottobre Depositato in Cancelleria il 14 novembre
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