Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un accoglienza responsabile

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1 Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un accoglienza responsabile Convenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53I Articolo curato da Patrizia Comito, tratto da: Donne italiane e straniere maltrattate in famiglia ALCUNE NOZIONI DI DIRITTO DI FAMIGLIA PER DONNE STRANIERE IN ITALIA L obiettivo di questa parte del lavoro è quello di fornire alcuni elementi di attenzione affinché chi si trova ad aiutare donne straniere maltrattate sappia orientarsi per andare incontro alle esigenze di cui tali donne possono essere portatrici. La donna di cui parliamo infatti spesso è sposata, è incinta o ha già dei figli, chiede di conseguenza che sia data risposta, oltre ai bisogni immediati di protezione e aiuto rispetto al maltrattamento subito, anche alle altre questioni quali ad esempio: come fare a separasi o divorziare e quindi come si configura il matrimonio che la stessa ritiene di avere contratto, come si collocano i figli e quali misure di protezione è possibile attivare. E importante sempre considerare che la donna straniera mantiene un vincolo con il paese di cittadinanza tale per cui rimane sottoposta alle normative di quel paese nelle forme in cui il paese stesso le ritiene applicabili. Questo è un dato che va tenuto presente per verificare quale norma applicare e a quale autorità ricorrere quando un atto o fatto giuridico coinvolge la donna straniera. Al di là della competenza, anche qualora siano competenti le autorità e la normativa italiane, è importante che la donna straniera sia preparata ad affrontare le possibili conseguenze che l atto italiano avrà nel suo paese a seconda che sia o non sia riconosciuto come valido, o che in parallelo il marito decida di avviare autonome azioni. Data questa premessa di seguito si forniscono alcune indicazioni, sulla base di quanto previsto dal diritto italiano MATRIMONIO Se il matrimonio è stato concluso nel paese d origine occorre accertarsi che per il paese stesso sia produttivo di effetti civili. Generalmente tali effetti non sono previsti per i matrimoni esclusivamente religiosi, o per quelli che avvengono secondo riti e tradizioni tribali qualora il diritto locale non ne consenta la registrazione nello stato civile o comunque non gli attribuisca riconoscimento giuridico. In Italia è possibile concludere civilmente un matrimonio pur essendo stranieri, a condizione di documentare che non vi siano impedimenti al matrimonio in base alla propria legislazione nazionale. A tal fine si chiede un nulla osta al matrimonio alla propria autorità diplomatica consolare. Se vi fosse un impedimento che l Italia non riconosce, in quanto ispirato a principi che l ordine pubblico italiano non assume come propri (es. impedimento per disparità di religione), è possibile concludere un matrimonio in Italia previa autorizzazione del Tribunale Ordinario (Volontaria Giurisdizione) che verifica la natura dell impedimento e l assenza di ulteriori impedimenti di ordine pubblico italiano.

2 Il matrimonio concluso in Italia è generalmente riconosciuto nel paese d origine se è stato preceduto dal rilascio di un nulla osta; successivamente alla conclusione del matrimonio si deve procedere alla trascrizione nei registri di stato civile del paese (anche attraverso il proprio Consolato). Il matrimonio celebrato a seguito di autorizzazione del giudice non avrà valore nel paese d origine, stante la sussistenza dell impedimento; di conseguenza nel proprio paese non si sarà riconosciuti come coniugati. Diritti e Doveri nel Matrimonio I rapporti tra i coniugi sono disciplinati dalla legge del paese di cui entrambi hanno la cittadinanza. Qualora la cittadinanza sia diversa, si applica la legge del luogo in cui la vita matrimoniale prevalentemente si svolge. In Italia occorre considerare che vi sono dei principi di ordine pubblico in base ai quali i rapporti tra i coniugi sono ispirati alla parità e al rispetto. Tali principi non possono essere derogati da norme straniere, ne consegue che eventuali azioni che configurano un maltrattamento sottostanno alla normativa penale e civile italiana. L eventuale condizione di clandestinità della donna può scoraggiare il ricorso all intervento delle Forze dell ordine; le donne temono infatti di essere a loro volta denunciate per irregolarità. In questi casi si può valutare la possibilità di accedere direttamente all Autorità Giudiziaria, attraverso una denuncia/querela sporta, anche tramite il legale, direttamente in Procura o, nell ambito delle azioni civili, con ricorso all Autorità Giudiziaria (art.736 bis c.p.c.). In questi ultimi casi, infatti, il magistrato può porre le condizioni di tutela per la donna (art.342 ter c.c.), senza disporre misure di espulsione. E comunque possibile chiedere, contestualmente alla denuncia, che il giudice autorizzi il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Qualora ad una denuncia segua una condanna del marito per maltrattamento, occorre verificare come utilizzarla nel paese di origine per attivare ulteriori azioni di tutela personale (ad esempio il maltrattamento in alcuni paesi può essere un motivo che giustifica la richiesta di divorzio della donna) o comunque per giustificare eventuali allontanamenti da casa della donna (la denuncia o la condanna nei confronti del marito possono consentire alla donna di documentare i motivi dell abbandono della famiglia qualora si sia allontanata da casa per proteggersi dalla violenza e /o sia stata inserita in una Comunità). SEPARAZIONE/DIVORZIO Lo straniero può rivolgersi al Tribunale italiano per separarsi e sciogliere il matrimonio a condizione che: uno o entrambi i coniugi risiedano, o abbiano il domicilio, in Italia il matrimonio (anche celebrato all estero) sia trascritto nello stato civile italiano (condizione non necessaria per la validità del matrimonio ma spesso l autorità giudiziaria italiana la chiede ai fini della separazione/divorzio).

3 Il giudice italiano dovrà conoscere la legge che disciplina la separazione e/o il divorzio nel Paese dello straniero e l applicherà nel caso in cui i coniugi abbiano la stessa cittadinanza. Si ricorrerà alla legge italiana: se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza se le norme applicabili sono contrarie all ordine pubblico se la legge nazionale dello straniero non disciplina la separazione e il divorzio. Non tutti i paesi prevedono la separazione ma solo il divorzio o, viceversa prevedono la separazione ma non il divorzio, quindi una sentenza di separazione e/o di divorzio non sempre potrà essere riconosciuta nel paese d origine. In questi casi la coppia continuerà ad essere considerata sposata, sarà quindi opportuno verificare quali iniziative intraprendere nel paese d origine per poter definire la propria condizione. NASCITA DEI FIGLI IN ITALIA I bambini stranieri che nascono in Italia sono registrati nello stato civile italiano. A tal fine è necessario che i genitori siano identificabili attraverso un passaporto o un attestazione di nazionalità. Il fatto di nascere da genitori stranieri comporta l attenzione ai seguenti aspetti. La Cittadinanza Il bambino che nasce in Italia acquista la cittadinanza dei genitori. Occorre verificare se i genitori possono trasmettere la cittadinanza ai propri figli in base alla rispettiva legge nazionale. La cittadinanza italiana è acquisita dal bambino che nasce in Italia, solo se: i genitori per la propria legge nazionale non la possono trasmettere i genitori sono apolidi (non hanno una cittadinanza) il bambino è abbandonato La non trasmissibilità della cittadinanza deve essere documentata e segnalata al momento della nascita per evitare che l anagrafe attribuisca impropriamente al bambino la nazionalità dei genitori. L Attribuzione del Cognome Il bambino può prendere il cognome nelle forme previste dalla legge di cui è cittadino. Occorre però documentare come si attribuisce il cognome portando una dichiarazione consolare che precisi la modalità. Se non si riesce a risalire alle modalità di attribuzione del cognome si ricorre alla normativa italiana. Resta salva la possibilità di fare successivamente un azione di rettifica, documentando la legislazione nazionale. Il Riconoscimento di Figlio Naturale Per riconoscere i figli naturali che nascono in Italia, è necessario che tale riconoscimento sia possibile in base alla propria legge nazionale. I genitori devono quindi portare un nulla osta al riconoscimento rilasciato dalle proprie autorità consolari. In alcuni Comuni per prassi tale nulla osta non è richiesto se il riconoscimento dei figli avviene al momento della nascita, potrebbe quindi verificarsi l ipotesi in cui il bambino risulti registrato nello stato

4 civile italiano come figlio di una coppia che nel proprio paese non potrebbe registrare tale nascita. In tale caso per il paese d origine il bambino non esisterebbe. Qualora i genitori riuscissero a recarsi nel paese con il bambino questo non verrebbe giuridicamente considerato loro figlio. La Registrazioni/Trascrizione nello Stato Civile del proprio Paese Se il bambino acquisisce la cittadinanza straniera, la sua nascita deve essere registrata anche presso il proprio Consolato, è importante verificare se occorre procedere entro un tempo stabilito e quali documenti esibire. L acquisizione dei Documenti Il bambino straniero deve essere munito di passaporto, anche se nasce da genitori irregolari. La richiesta di passaporto va fatta nel momento in cui si registra la nascita del bambino presso il proprio Consolato. Se il o i genitori hanno un permesso di soggiorno, dopo aver acquisito il passaporto occorre iscrivere il bambino sul e/o sui relativi permessi di soggiorno. Se i genitori sono irregolari, il bambino seguirà la loro condizione di irregolarità per cui non potrà avere un permesso di soggiorno, salvo casi speciali in cui interviene il Tribunale per i Minorenni con misure di protezione.

5 LA PROTEZIONE DEI MINORI Il minore straniero che vive in Italia è equiparato al minore italiano per quanto riguarda la sua protezione, si applicano quindi le stesse misure e si ricorre alle stesse autorità. Le autorità del Paese d origine potrebbero chiedere l applicazione della propria legge, ma solo previa comunicazione alle autorità italiane. L Italia rimane comunque competente qualora si presentino situazioni d urgenza. In questo ambito alcuni principi di ordine pubblico prevalgono sull eventuale normativa straniera applicabile in base alla nazionalità dei genitori: per esempio nel caso in cui, in seguito a episodi di maltrattamento intrafamiliare, la madre si allontani dal marito con il/i bambino/i al fine di proteggere se stessa e il/i figlio/i. Qualora siano chiamate a intervenire in situazioni di maltrattamento intrafamiliare e vi siano minori, le Forze dell ordine sono tenute a effettuare una segnalazione al Tribunale dei minori, che attiverà un indagine per verificare le condizioni del minore, coinvolgendo i servizi sociali e in alcuni casi emanando un provvedimento di protezione. PERMESSO DI SOGGIORNO La donna straniera che ha un permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, può chiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per studio. La donna straniera irregolare potrebbe ottenere un permesso di soggiorno solo in casi molto particolari: a) se è in gravidanza, può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche fino al sesto mese dalla nascita del figlio b) se ha un figlio minore con problemi di salute, o se c è un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, può chiedere al Tribunale per i Minorenni di essere autorizzata a soggiornare temporaneamente in Italia perché necessario allo sviluppo psico-fisico del bambino ai sensi dell art.31 D. L.vo 286/98. Con tale autorizzazione può richiedere un permesso di soggiorno per assistenza minore, questo permesso di soggiorno è temporaneo, ma consente di lavorare e di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; c) se ha un figlio minore regolarmente soggiornante (es. per motivi familiari legati al padre), può inizialmente chiedere al Tribunale per i Minorenni un autorizzazione al soggiorno ai sensi dell art.31 D.L.vo 286/98 e successivamente chiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio (artt. 29 co.6 e 30 co.1 lett.c D.L.vo 286/98). Le sarà dato un soggiorno per motivi familiari di 1 anno entro il quale dovrà trovare casa e lavoro per poterlo rinnovare alla scadenza; d) se è avviato un procedimento penale come parte lesa, per i maltrattamenti subiti e l Autorità Giudiziaria concede un nulla osta al temporaneo soggiorno per esigenze processuali, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia (art.11 DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04), questo soggiorno è temporaneo e non consente di svolgere attività lavorativa.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI Costituzione della Repubblica in merito ai diritti fondamentali D. Lgs n.286 e successive modifiche (stranieri) D.P.R n.394 e successive modifiche (stranieri) D.Lgs n.251 e D- Lgs n.25 (protezione internazionale) L n.91 (cittadinanza) D.Lgs n.30 e successive modifiche (comunitari) L n.218 (diritto internazionale privato) Regolamento UE n.1259/2010 (reg. Roma III) sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile in Italia dal Regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) sulla competenza, riconoscimento e sull esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (abroga il regolamento CE n.1347/2000) PRINCIPALI ATTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women- Cedaw) approvata nel 1979 Dichiarazione della Conferenza di Vienna del 1993: afferma esplicitamente, per la prima volta che "i diritti umani delle donne e delle bambine sono un'inalienabile, integrale ed indivisibile parte dei diritti umani universali : il riconoscimento delle forme specifiche di violenza contro le donne come violazione dei loro diritti umani Dichiarazione contro la violenza sulle donne, votata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993 Nel 1998 si ha l inclusione tra i crimini contro l umanità, perseguibili della Corte Penale Internazionale delle violenze di massa e sistematiche, come lo stupro etnico, la gravidanza forzata, la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale Le cinque conferenze mondiali sulle donne dell Onu si sono svolte a Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi 1985, Pechino (1995)e New York (2000). Incentrate sulla promozione dell'uguaglianza tra uomo e donna, attraverso l'individuazione di obiettivi comuni e l'adozione di un piano d azione per il progresso della condizione femminile Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), conclusa nel 1950 dal Consiglio d Europa: parità tra uomo e donna nel matrimonio e il divieto di discriminazione per motivi di sesso. Il divieto di discriminazione è stato rinforzato dal Protocollo n.12 e da una serie di Risoluzioni e Raccomandazioni. significativa appare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata il 30 aprile 2002, in cui viene proposta una strategia globale volta a prevenire la violenza e proteggere le vittime Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - parità tra uomo e donna

7 Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000) è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul 2011 (entrerà in vigore con almeno 10 ratifiche) Comito Patrizia

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