Codice Penale bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (1).

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1 Codice Penale 270- bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (1). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (2) (3). (1) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. (2) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 25- quater, D.Lgs. 8 giugno 2001, n Il testo del presente articolo in vigore dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 del citato D.L. n. 374 del 2001 (ma prima della sua conversione in legge) era il seguente: «Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza, finanzia anche indirettamente o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente: «Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Chiunque an international employment law firm info@help-pers.com Roma Via Bertoloni 44/46 Tel Fax Milano Via Pietrasanta 12 Tel Fax Palermo Via Principe di Belmonte 102 Tel Fax

2 promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni». (3) Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n Attentato per finalità terroristiche o di eversione (1). Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (2) (3). (1) L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale, (terroristi pentiti), così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso». La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolato dall'art. 10 della stessa legge, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n (2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 14 febbraio 2003, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno- 3 luglio 1985, n. 194 (Gazz. Uff. 17 luglio 1985, n bis), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei 2

3 sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste». (3) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, sulla tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Il presente articolo, nel testo originario (Attentato contro il Capo del Governo), era stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (1). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni (2). Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (3). (1) Per le attenuanti, vedi gli artt. 2 e 3, L. 29 maggio 1982, n. 304, sull'ordinamento costituzionale. (2) Vedi l'art. 4, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni in L. 6 febbraio 1980, n. 15, sulla tutela della sicurezza pubblica (corrispondendo alla espressione «eversione dell'ordine democratico» quella di «eversione dell'ordine costituzionale», ai sensi dell'art. 11 della L. 29 maggio 1982, n. 304). (3) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, sulla prevenzione e repressione di reati gravi. L'art. 10 dello stesso provvedimento, così dispone: «Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289- bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale». L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti 3

4 dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) (2). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni (3). Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni (4). L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5). Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (6). L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (7). Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (8). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (9) (10). (1) Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b- bis) del comma 1 dell art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con 4

5 provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n L'art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato. Il testo della rubrica in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «Associazione di tipo mafioso». (2) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. (3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi dal numero 1) della lettera b- bis) del comma 1 dell art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla suddetta L. n. 251 del 2005 era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.». (4) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi dal numero 2) della lettera b- bis) del comma 1 dell art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla suddetta L. n. 251 del 2005 era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.». (5) Comma così modificato dall'art. 11- bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (6) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi dal numero 3) della lettera b- bis) del comma 1 dell art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla suddetta L. n. 251 del 2005 era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.». 5

6 (7) I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale (art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'art. 4- bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà. (8) Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». (9) Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b- bis) del comma 1 dell art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi dal comma 2 dell art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50. Si tenga presente che il citato D.L. n. 4/2010 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 4 del 2010 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». (10) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32- quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33- bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12- sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n Vedi, inoltre, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146, l'art. 24- ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 e l'art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2010, n. 52. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n ter. Scambio elettorale politico- mafioso. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416- bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416- bis in cambio della erogazione di denaro (1). 6

7 (1) Articolo aggiunto dall'art. 11- ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33- bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n Strage (1) (2). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (3). Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29, 32] (4) (5). (1) A questo reato si applicano le disposizioni dell'art bis c.p., così come introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale, secondo quanto dispone l'art. 127 dello stesso provvedimento. Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato. (2) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. (3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo. (4) L'art. 1, L. 28 settembre 1998, n. 336 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 228) ha disposto che, nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Il termine di durata massima delle indagini preliminari per le suddette ipotesi di reato è stato poi aumentato: a quattro anni dall'art. 1, D.L. 27 settembre 1999, n. 330 (Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227), convertito in legge dall'art. 1, L. 23 novembre 1999, n. 438 (Gazz. 7

8 Uff. 26 novembre 1999, n. 278); a cinque anni dall'art. 9, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e a sei anni dall'art. 13, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. (5) Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n

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