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1 INDICE ALLEGATO alla delibera C.P. nn. 76/67066 del L.R. 1/2000 e successive modifiche Indirizzi provinciali per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0/3 anni. Annualità Interventi: 1. Estensione dell offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni 2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti Sostegno alle spese di gestione 3. Qualificazione dei servizi: 3.1. Coordinamento pedagogico sovracomunale e di servizi privati aggregati, convenzionati o in appalto 3.2. Coordinamento pedagogico provinciale 3.3. Formazione permanente degli operatori dei nidi d infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 1 Estensione dell offerta educativa per bambini in età 0-3 anni (art. 14, comma 2, L.R. 1/2000 e successive modifiche) I fondi in conto capitale riguardano la nuova costruzione, l acquisto, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, il ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia e l arredo degli stessi. Le suddette tipologie d intervento, indicate all art. 14, comma 2, della L.R. 1/2000 e successive modifiche sono tratte dalla L.R.. n. 31 del 25/11/2002 Disciplina generale dell edilizia, come modificata successivamente. L allegato a tale legge definisce puntualmente ciascuna tipologia d intervento. L obiettivo prioritario è sviluppare ulteriormente i servizi educativi per la prima infanzia. Secondariamente, nel caso in cui i fondi disponibili non siano interamente destinabili ad interventi di estensione dell offerta educativa, gli stessi potranno essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria dei servizi educativi per la prima infanzia. Per ottemperare ad obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggiore omogeneità, la Provincia pone particolare attenzione a tali problematiche, dando priorità agli interventi da realizzare: nei Comuni dove sono più significative le liste d attesa, in rapporto alla popolazione 0-2 anni; nei Comuni privi di servizi educativi per la prima infanzia. La Provincia aggiornerà la ricognizione del fabbisogno di servizi, concordandola con gli uffici Regionali, e predisporrà i Piani di intervento in base ai quali ripartire le risorse tra i destinatari. Criteri di ripartizione delle risorse I progetti di intervento verranno valutati secondo le seguenti priorità: aumento dell offerta educativa espressa in numero di nuovi posti bambino; numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino; utenza potenziale rappresentata dai bambini in età 0-2 anni residenti in ogni Comune; 1

2 indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti) sulle classi di età 0-2 anni; fattibilità del progetto in tempi rapidi; servizi per la prima infanzia di Unioni di Comuni o di Associazioni intercomunali, in attuazione dell art. 14, comma 1, lettera f), della L.R. 6/2004; Destinatari dei contributi 1. Comuni e altri soggetti gestori pubblici, sentito per questi ultimi il Comune interessato; 2. soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all atto della concessione del contributo, in proprietà oppure in diritto di superficie o in comodato d uso o in concessione dei richiedenti l ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al vincolo di destinazione d uso. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/2000 e successive modifiche sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione, è istituito vincolo di destinazione dall assegnazione del contributo: per quindici anni se gestiti da Enti Pubblici per vent anni se gestiti da gestori privati. In base al comma 4, art. 14, L.R. 1/2000 e successive modifiche, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalità indicate all art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non ottengono l autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l autorizzazione è revocata. 2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti - Sostegno alle spese di gestione (art. 14, comma 5, L.R. 1/2000 e successive modifiche). I fondi in conto gestione riguardano il sostegno ai soggetti gestori pubblici e privati di servizi educativi per l infanzia nelle spese correnti. La Provincia garantisce la coerenza degli interventi e la ottimizzazione delle risorse disponibili, oltre ad una attenzione mirata alle differenti situazioni territoriali e ai conseguenti diversi livelli di difficoltà. Contribuire al sostegno delle spese di gestione a carico dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia nell ottica del consolidamento. Criteri di ripartizione delle risorse La Provincia assegna i contributi sulla base dei seguenti criteri: per i nidi, le sezioni di nido aggregate, gli Spazi bambini, i servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi) e i servizi sperimentali, in base al numero dei bambini iscritti; per i Centri bambini e genitori in base al numero dei bambini frequentanti. La ripartizione dei contributi si basa inoltre su: criteri demografici; riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista geografico e socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto anche allo sviluppo di attività economiche o turistiche); valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto. 2

3 Al fine di potenziare l offerta di servizi integrativi, in particolare dei Centri per bambini e genitori, la Provincia prevede contributi differenziati in base all orario di apertura dei servizi (minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore). Inoltre si conferma che i requisiti minimi di funzionamento di tali servizi, per l accesso ai finanziamenti regionali, sono i seguenti: un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi; un apertura minima di 6 ore settimanali; una periodicità di apertura di almeno due volte alla settimana. Destinatari dei finanziamenti In attesa dell approvazione della Direttiva sulle procedure per l accreditamento, la Provincia concede contributi ai soggetti gestori indicati all art. 5, lettere a) b) c) d) della L.R. 1/2000 e successive modifiche,ossia: a) Comuni, singoli o associati; b) altri soggetti pubblici; c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell art. 19 modificato dalla L.R. 6/2012, convenzionati con i Comuni; d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica. I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti per l accreditamento richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche e specificati nella Deliberazione Assemblea Legislativa n. 85/2012 (che sostituisce la Direttiva n. 646/2005). 3 Qualificazione dei servizi (art. 14, comma 5, L.R. 1/2000 e successive modifiche) Obiettivo Sostenere la qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un ottica di qualità e sostenibilità attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e la promozione di iniziative di formazione. Area di intervento La funzione del coordinamento pedagogico è ormai riconosciuta da tempo nella programmazione regionale come risorsa e insieme strumento fondamentale attraverso la quale promuovere e realizzare la qualificazione del sistema integrato dei servizi per l infanzia in Emilia-Romagna. Si orienta dunque ad una progettualità articolata ed integrata in grado di esprimere competenze tra ambiti. Tale progettualità favorisce la continuità tra servizi, siano essi gestiti da soggetti pubblici e privati nonché il loro raccordo. In questa prospettiva appare sempre più importante il lavoro che i coordinatori pedagogici sono chiamati a svolgere anche nell ambito provinciale (coordinamento pedagogico provinciale) in quanto la sede in cui condividere linee comuni di indirizzo e di programmazione territoriale anche in riferimento alla formazione permanente degli operatori dei servizi per l infanzia. Indicazioni per l elaborazione dei programmi provinciali La Regione sollecita le Amministrazioni provinciali ad una programmazione attenta alle differenti situazioni territoriali operando in stretta collaborazione con gli Enti locali per individuare e realizzare proposte di intervento per la qualificazione dei servizi del proprio territorio. In tale direzione possono essere accolti, previa analisi dei fabbisogni territoriali e in particolare delle situazioni di emergenza, singoli progetti oppure attività progettuali che connettano più segmenti di intervento, volti a sostenere la qualificazione del sistema dei servizi attraverso il coordinamento pedagogico e la promozione di iniziative di formazione permanente. 3

4 La quota di spesa che la Provincia destinerà a tale obiettivo non potrà essere inferiore al 10% del budget provinciale complessivo. 3.1 Coordinamento pedagogico sovracomunale e di servizi privati aggregati, convenzionati o in appalto (art. 34, comma 1 e art. 14, comma 5, L.R. 1/2000 e successive modifiche). Sostenere i soggetti gestori, in un ottica di graduale superamento del finanziamento con risorse regionali, affinché provvedano, in forma associata, a dotarsi di figure di coordinatori pedagogici che seguano prioritariamente servizi educativi 0-3 anni, ritenendo tale figura professionale indispensabile ai fini della programmazione educativa, dell analisi dei bisogni sociali delle famiglie, dell elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e più in generale dell attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi. Il ruolo del coordinatore pedagogico è indispensabile per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, contribuendo in tal modo alla realizzazione del sistema integrato. La Provincia favorisce azioni di regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio in un ottica di continuità e diffusione di tale figura nell ambito provinciale. Destinatari Ai sensi degli artt. 5 e 14 della L.R. 1/2000 e successive modifiche, i soggetti destinatari dei contributi regionali per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico sovracomunale sono: a) Soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in appalto; b) Soggetti gestori, pubblici o privati, singoli solo se ubicati in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio, e solo se a sostegno di una fase di transizione verso il coordinamento pedagogico sovracomunale. Criteri per l accesso ai contributi Il sostegno finanziario è previsto nei Comuni con popolazione inferiore o pari ai abitanti per: - Comuni singoli o associati (Unioni e Associazioni intercomunali in cui siano presenti Comuni ciascuno con popolazione inferiore o pari ai abitanti); - soggetti gestori privati, convenzionati con i Comuni o scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica, che coordinano servizi educativi per la prima infanzia anche unitamente a scuole dell infanzia, purché queste ultime non siano prevalenti. I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti per l accreditamento dall art. 19 dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche e specificati nella Deliberazione Assemblea Legislativa n. 85/2012 (che sostituisce la Direttiva n. 646/2005). Ai fini della determinazione dei contributi saranno presi in considerazione i soggetti gestori, pubblici e privati, che, aggregandosi ed ottimizzando in tal modo le risorse, utilizzino personale con caratteristiche di stabilità, evitando di frazionare l impegno su più figure. Inoltre sarà valutato l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici in termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo delle attività, considerando il numero dei servizi coordinati: nidi d'infanzia, servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini), servizi domiciliari (educatore familiare, educatore domiciliare/piccolo gruppo educativo), servizi sperimentali e scuole dell'infanzia comunali e paritarie. Queste ultime verranno considerate solo laddove siano presenti anche il nido d'infanzia e/o servizi integrativi e/o sperimentali. 4

5 3.2 Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2, e art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 1/2000 e successive modifiche) La Provincia, ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 1/2000 e successive modifiche, identifica nel Coordinamento Pedagogico Provinciale (CPP) la sede idonea a mantenere in dialogo tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi 0/3 e scuole dell infanzia di soggetti pubblici e privati del territorio provinciale. E inoltre un luogo funzionale alla conoscenza dei differenti orientamenti che hanno prodotto, in decenni di esperienza, modelli organizzativi e pedagogici diversificati, la cui integrazione nel sistema provinciale e regionale è considerata indispensabile ai fini di una divulgazione rispettosa ed efficace delle diverse esperienze. Il CPP è formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l infanzia (nidi d infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali, scuole dell'infanzia comunali e private paritarie). Ha compiti di formazione, confronto e scambio di esperienze, supporto all innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l infanzia. Essendo l attività di formazione del personale una delle condizioni imprescindibili per determinare e sviluppare la qualità dei servizi educativi del territorio, il CPP assicura la promozione e la realizzazione di iniziative di formazione dedicata agli operatori dei nidi d infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 0/3 anni, a gestione sia pubblica che privata, anche mediante l apporto diretto dei coordinatori pedagogici stessi o avvalendosi, se necessario, dell apporto di esperti. I Comuni e gli altri Enti gestori dei servizi per l infanzia devono garantire la partecipazione dei coordinatori pedagogici al Coordinamento Pedagogico Provinciale (art. 34, comma 3, della citata legge regionale). Destinazione delle risorse regionali Il finanziamento regionale verrà così destinato: 1) alla progettazione dell attività che il CPP svolgerà, da definirsi e realizzarsi in linea ed armonia con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla legge regionale citata, con particolare attenzione alle azioni di seguito indicate: applicazione di una modalità di ricerca attiva in campo formativo; sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in rete, a livello provinciale, le esperienze avviate e consolidate; sostegno agli scambi pedagogici. Nell ambito della progettazione dovranno essere indicati sia i soggetti istituzionali/enti interessati a diverso titolo (educativo ed organizzativo) sia i compiti loro attribuiti nello specifico per la realizzazione delle attività previste. 2) all adozione della figura di tutor per coordinare il gruppo del Coordinamento Pedagogico Provinciale, mediante apposito incarico che la Provincia conferirà. 3.3 Formazione permanente degli operatori dei nidi d infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali (artt. 35 e 14, comma 5, L.R. 1/2000 e successive modifiche) La Provincia promuove e sostiene iniziative di formazione permanente degli operatori dei nidi d infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali 0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate alla realizzazione del sistema educativo integrato (art. 4 della L.R. 1/00 e successive modifiche). 5

6 Nell ambito della formazione permanente degli operatori i coordinatori pedagogici svolgono compiti di programmazione, sostegno tecnico ed organizzativo. Allo stesso modo il coordinatore pedagogico può sollecitare la visibilità delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo dagli operatori dei servizi prevedendo, per quanto attiene ad alcuni corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un ottica di valorizzazione delle competenze professionali acquisite. La Provincia, verificato il fabbisogno formativo anche per il tramite dei coordinatori pedagogici, sia pubblici che privati, potrà definire per le tematiche dell infanzia che presenteranno una comune matrice di interesse e che saranno ritenute significative dal punto di vista della crescita professionale degli operatori dell infanzia, una progettazione integrata in raccordo con il Coordinamento Pedagogico Provinciale, valutando altresì l opportunità di destinare le risorse in modo congruo agli obiettivi di progettazione concordati e nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Regione nei propri atti. Destinatari dei finanziamenti a) Comuni, singoli o associati; b) altri soggetti pubblici; c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell art. 19, convenzionati con i Comuni; d) soggetti privati, scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica. In attesa dell approvazione della Direttiva sulle procedure per l accreditamento, la Provincia potrà concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lett. c) e d) che già gestiscono servizi per la prima infanzia tramite convenzione o appalto. I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti per l accreditamento richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche e specificati nella Deliberazione Assemblea Legislativa n. 85/2012 (che sostituisce la Direttiva n. 646/2005). Criteri di valutazione dei progetti La Provincia, preso atto dei piani di formazione presentati dai soggetti gestori, assegnerà sostegni finanziari ai soggetti gestori che, in forma associata o singola (solo nel caso in cui gestiscano un numero di servizi per la prima infanzia pari o superiori a 7 nel territorio comunale), presenteranno progetti di formazione volti a promuovere: - forme di aggregazione tra gestori di diversi servizi educativi per la prima infanzia, in particolare tra soggetti gestori pubblici e privati, orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneità sul territorio; - un ampio coinvolgimento di operatori del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e privati convenzionati, nidi d infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali); - corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione dell apertura dell anno educativo; - corsi di formazione dilazionati durante l anno. I corsi di formazione promossi da soggetti pubblici e/o privati convenzionati potranno prevedere il coinvolgimento degli operatori dei servizi privati autorizzati al funzionamento non convenzionati, al fine di innalzare la qualità dei servizi in ambito territoriale. I progetti saranno condivisi con il Coordinamento Pedagogico Provinciale. 6

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