Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Incassi superiori a 1000 euro: gli adempimenti per gli operatori Oltre alla comunicazione all AE, sono previsti altri adempimenti per poter accettare contante oltre i 1000 euro dagli stranieri Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie Entro il 10 aprile prossimo, gli esercenti che vogliono aderire alla deroga prevista per i pagamenti in contanti superiori a euro da parte di cittadini non residenti nella UE, dovranno inviare una comunicazione all Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato dal provvedimento del 23 marzo La normativa sull esclusione degli stranieri per l applicazione dei limiti al pagamento in contanti è già in vigore dal 2 marzo e fino al 10 aprile è stato previsto un periodo transitorio durante il quale la comunicazione all Agenzia potrà essere inviata anche dopo avere effettuato tali operazioni, ma sempre entro il 10 aprile prossimo. Superata questa data (10 aprile 2012), la comunicazione dovrà avvenire prima di ricevere pagamenti in contanti superiori a euro. Ricordiamo che la deroga al pagamento in contanti è circoscritta al settore del turismo e oltre alla comunicazione sono necessari altri adempimenti a carico dell operatore. Premessa Il D.L. n. 201/2011, decreto Salva Italia, ha modificato l art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, e ha ridotto a il limite per l utilizzo: del denaro contante; degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari; dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, a decorrere dal 6 dicembre 2011, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un unica soluzione in contante di importo pari o superiore a

2 La modifica del D.L. semplificazioni I soggetti a cui si applica l esonero Soggetti a cui si applica la regola Il D.L. n. 16/2012, c.d. Semplificazioni fiscali, in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto all art. 3, commi 1 e 2 l esonero dalla suddetta limitazione dell uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra- UE, non residenti in Italia, presso specifici operatori. Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l abbassamento del limite potesse penalizzare gli operatori turistici soprattutto quelli che lavorano molto con gli stranieri. L esonero dalla limitazione all uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da: commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti). agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72; L esonero e previsto nei confronti di persone fisiche: con cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo); non residenti in Italia. I soggetti a cui si applica la deroga sono: soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto autorizzato, in locali aperti al pubblico; le prestazioni alberghiere; la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi; le prestazioni di trasporto di persone; le prestazioni di servizi rese nell esercizio d imprese in locali aperti al pubblico; le agenzie di viaggi e turismo, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici, costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e servizi connessi. L esclusione interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, per i quali permane il limite di per la regolazione in contanti. Se un turista straniero acquista un gioiello il cui prezzo è pari a euro, può pagare in contanti e lo stesso vale per il pagamento del conto relativo al soggiorno presso una struttura alberghiera. Viceversa, se un turista straniero fruisce di una prestazione professionale, il cui compenso è superiore a 999,99 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario, carta di credito, eccetera). In questo caso la prestazione è resa da un professionista, obbligato all'emissione della fattura, non riconducibile tra i soggetti sopra citati. 2

3 Gli adempimenti Per aderire alla deroga per poter ricevere pagamenti in contante superiori a euro, a determinate condizioni, i soggetti sopra menzionati devono inviare una comunicazione all Agenzia delle Entrate, attraverso un modello predisposto e approvato dal provvedimento del 23 marzo Il modello per la comunicazione all Agenzia delle Entrate deve essere presentato prima di effettuare le operazioni di incasso in contante superiori a mille euro, tuttavia è stato chiarito dall Agenzia che: per le operazioni effettuate dal 2 marzo (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la deroga) al 10 aprile 2012, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 10 aprile. Quindi se la prima operazione effettuata nel periodo transitorio (2 marzo 10 aprile) è antecedente alla comunicazione, in quest ultima dovrà essere indicata la data di effettuazione di tale prima operazione. Se il soggetto interessato ha posto in essere la prima operazione il 4 marzo e la seconda il 10 marzo, dovrà inviare il modello entro il 10 aprile prossimo e al posto della data di sottoscrizione, riporterà la data del 4 marzo 2012, data della prima operazione. La presentazione del modello Il modello deve essere presentato all Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati. La trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando il prodotto informatico che è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia la ricevuta contenente l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti e in assenza di errori conferma l avvenuta presentazione della comunicazione. La compilazione del modello è abbastanza semplice, è sufficiente indicare i dati identificativi del contribuente (cognome e nome, o denominazione, codice fiscale e codice identificativo dell'attività svolta) oltre alla dichiarazione che si intende sfruttare la deroga per lo stop al contante prevista dal D.L. 16/

4 La Sezione in cui devono essere indicati i dati del soggetto che effettua la comunicazione In particolare: nella comunicazione, devono essere indicati il dati identificativi del soggetto che la effettua. Codice identificativi dell attività svolta: Codice 1 - Impresa che esercita attività di impresa al minuto o assimilata; Codice 2 - Agenzia di viaggio e turismo. La sezione dichiarazioni Nella sezione dichiarazioni del modello, il contribuente sottoscrive l adesione alla disciplina della deroga alle limitazioni di trasferimento del contante, e si impegna ad effettuare gli adempimenti previsti. Sezione sottoscrizione Come già detto prima, è necessario prestare attenzione alla data di sottoscrizione, infatti, il provvedimento direttoriale avverte che se nella fase transitoria la prima operazione è antecedente alla comunicazione, è necessario indicare, al posto della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell'operazione. 4

5 Le sanzioni In merito ad eventuali sanzioni, il provvedimento direttoriale non fornisce alcuna indicazione, e con rifermento ai casi di omesso o tardivo invio del modello, potrebbero essere rese applicabili le ordinarie sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007. Il soggetto che riceve il pagamento in contanti, senza aver effettuato la comunicazione all Agenzia, rischierà l'applicazione di una sanzione variabile dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Tuttavia, sarà comunque possibile definire la sanzione tramite il meccanismo dell'oblazione. Se l invio del modello è stato effettuato autonomamente, è opportuno che il soggetto interessato comunichi l'avvenuto invio del modello al professionista che tiene la contabilità, per evitare che il professionista effettui la segnalazione di infrazione al MEF ogni volta che il commerciante riceve pagamenti in contanti, oltre la soglia di 999,99 euro, da cittadini non europei. Gli adempimenti degli esercenti Una volta effettuata la comunicazione preventiva, ad esclusione del periodo transitorio, l esecente (operatore del turismo) ha la possibilità di ricevere da cittadini residenti estra UE pagamenti in contanti in misura pari e superiore a euro. Tuttavia, solo la comunicazione non basta, in quanto tale possibilità è subordinata all osservanza di determinati adempimenti. Innanzitutto ricordiamo che la deroga alla limitazione dell uso del contante superiore a 1000 euro, è riconosciuta se l acquisto è effettuato da persona fisica, che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e non è residente in Italia. Inoltre l operatore, all atto dell acquisto, deve: acquisire fotocopia del passaporto del cliente; ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana, né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia. Successivamente, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell operazione, l operatore (cedente o prestatore): dovrà versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente; consegnare all operatore finanziario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa. 5

6 E necessario, che l acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei Paesi dell Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato. Cittadini italiani iscritti all AIRE Alcune criticità La regola in generale Con riferimento ai cittadini italiani iscritti all'aire (Anagrafe degli italiani residenti all estero), gli stessi non potranno avvalersi della deroga relativa all'uso del contante. Quindi per tali soggetti i pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi in Italia per importi pari o superiori alla soglia di euro dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (assegni bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito, eccetera). Infatti, all'aire sono iscritti i cittadini italiani residenti all'estero, mentre le deroghe all'uso del contante riguardano i cittadini di Paesi extra Ue. La procedura che consente di incassare dai turisti extra UE importi in contanti in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, presenta dei punti di criticità. La norma infatti prevede l'obbligo di versare entro il giorno successivo su di un conto corrente intestato al commerciante/operatore turistico le somme ricevute, ma lo stesso potrebbe aver incassato altre somme in contanti, e in tal modo non c'è alcuna certezza che quella versata sia proprio la somma ricevuta in seguito alla vendita effettuata in favore di un turista Extra UE. La deroga al contante (Turisti non residenti nella UE) Regola generale La deroga Gli adempimenti Il Decreto Salva Italia ha abbassato a euro la soglia oltre la quale i trasferimenti di denaro devono esser effettuate in contanti. Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha introdotto una deroga al tetto per l uso del contante se gli acquisti sono effettuati da cittadini residenti fuori dallo spazio economico europeo e presso esercizi commerciali legati al turismo e il limite di euro in questo caso non vale. Per usufruire della deroga, gli esercenti oltre a una comunicazione da inviare all Agenzia delle Entrate, devono acquisire la fotocopia del passaporto del cliente straniero, una autocertificazione, e poi depositare il giorno dopo in banca le somme incassate. - Riproduzione riservata - 6

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