PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.63
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- Teodoro Fumagalli
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1 C o p i a COMUNE DI TAVAGNASCO PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N 20: " DISPOSIZION I IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI". LINEA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI AL FINE DI CHIEDERE I PARERI AGLI ENTI COMPETENTI. L anno duemilaotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. VACCHIERO SALET Giovanni Battista - Sindaco Sì 2. AVIGNONE Paolo - Assessore Sì 3. MORELLO Eligio - Assessore Sì 4. CIPRIANO MONETTA Aldo - Assessore No 5. FRANCHINO Sergio - Assessore Sì Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1 Assiste all adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.Giovanni LOMBARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. Pareri (art.49 comma 1 - D.Lgs. 267/2000) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa - Il Responsabile del Servizio: f.to: EMANUEL Valeria Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme giuridiche - : f.to: Dr.Giovanni LOMBARDI
2 OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI LINEA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI AL FINE DI CHIEDERE I PARERI AGLI ENTI COMPETENTI LA GIUNTA COMUNALE Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20: Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ; Dato atto che la legge e entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; Ritenuto che le novità introdotte dalla presente Legge in merito all affidamento e alla dispersione delle ceneri rendono necessario l aggiornamento del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03 Marzo 2006, introducendo tali nuove possibilità oltre a quella della conservazione delle ceneri; Visto il comma 2 dell art. 6 della Legge Regionale che prevede I comuni, in osservanza dell articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale ; Ritenuto opportuno dover individuare le modalità di dispersione nel territorio comunale al fine di formulare la richiesta di pareri di cui al paragrafo precedente; - Dover modificare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, prevedendo la disciplina della dispersione delle ceneri, solo dopo avere sentito gli enti competenti alla cura del territorio; Considerato che gli articoli 2 e 4 della citata Legge Regionale indicano le modalità di conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nonché l indicazione dei luoghi di dispersione delle stesse; Ritenuto altresì necessario individuare: - il pubblico ufficiale che autorizza la dispersione delle ceneri del defunto, al quale devono essere presentate la richiesta di dispersione delle ceneri e le modalità di espressione della volontà del defunto (ai sensi dell art. 2 della citata Legge Regionale); - l Ufficio Comunale a cui l incaricato/i della dispersione delle ceneri deve/devono comunicare il luogo e le modalità di dispersione delle ceneri (comma 7 art. 4 della Legge Regionale); - le aree pubbliche in cui autorizzare la dispersione delle ceneri (punto a) comma 1 dell art. 4 della Legge Regionale) e le modalità di dispersione sul territorio comunale; - l area delimitata all interno del cimitero in cui consentire la dispersione delle ceneri; Visto l art. 7 della citata Legge regionale al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, il quale prevede la realizzazione nel cimitero di apposita targa individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto; Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
3 Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese, DELIBERA A) di stabilire che fatte salve le prescrizioni della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20: 1) La dispersione e autorizzata: - in aree private, al di fuori dei centri abitati, previo consenso espresso in forma scritta del proprietario (da allegare alla richiesta di autorizzazione alla dispersione), - nell apposita area cimiteriale debitamente delimitata. Tale area sarà realizzata dall ufficio comunale competente. La dispersione in natura sul territorio del comune di Tavagnasco (To), e consentita nel fiume Dora Baltea e nei corsi d acqua nei tratti liberi da manufatti e natanti, nelle aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri abitati e insediamenti abitativi. Non vengono individuate aree pubbliche sul territorio comunale in cui e autorizzata la dispersione delle ceneri. 2) Prescrizioni sulle modalità di dispersione: - al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione e ammessa, e vietato interrare l intera urna, anche se di materiale biodegradabile, - la dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell intera urna contenente le ceneri, purché l urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, - la dispersione nell apposita area cimiteriale avviene per interramento delle ceneri dopo avere svuotato l urna, - e vietata la dispersione in aria (al vento), - la dispersione e inoltre vietata in edifici o altri luoghi pubblici. 3) Qualora pervenissero richieste di autorizzazione alla dispersione nell area cimiteriale prima che la stessa sia realizzata e richieste di dispersione in natura sul territorio prima che siano sentiti gli enti competenti alla cura del territorio, l urna contenente le ceneri sarà custodita in apposito loculo del cimitero comunale. 4) Il Responsabile del Servizio e il pubblico ufficiale che autorizza la dispersione delle ceneri del defunto, al quale deve essere presentata la richiesta di dispersione ceneri, corredata dalle modalità di espressione della volontà del defunto (ai sensi dell art. 2 della citata Legge Regionale). Tale autorizzazione sarà comunicata al Comune di dispersione se diverso dal Comune di Tavagnasco (To). 5) Ai sensi del comma 7 dell art. 4 della Legge Regionale, gli incaricati della dispersione devono comunicare all Ufficio di Stato Civile, in forma scritta, anche tramite telefax, con un preavviso di almeno dieci giorni, le modalità per la dispersione delle ceneri. 6) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, come previsto dall art. 7 della citata Legge, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, nel cimitero comunale con la modifica del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sarà prevista la realizzazione di apposita targa collettiva riportante i dati anagrafici del defunto. 7) In caso di richiesta di dispersione delle ceneri contenute nell urna cineraria, viene individuato un diritto fisso in via sperimentale pari a Euro 25,00 da versare al Comune, comprensivo dell espletamento delle pratiche d ufficio. Per le dispersioni autorizzate prima della prevista modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si provvederà alla realizzazione della targa in seguito alla modifica stessa. 8) Qualora venga richiesta autorizzazione di dispersione delle ceneri in comune diverso da quello di Tavagnasco (To), l incaricato della dispersione sarà tenuto al rispetto delle disposizioni
4 stabilite dal Comune di dispersione e alle relative comunicazioni previste dalla Legge Regionale; 9) di individuare il cinerario comune ai sensi dell art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90 in un loculo del cimitero comunale. Nello stesso saranno conferite: le urne restituite dopo la rinuncia o il decesso dell affidatario, le urne ritrovate sul territorio comunale e le urne cinerarie contenenti le ceneri di cui all art. 11 della legge regionale. Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, per l urgenza immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell art. 134 del T.U.E.L n. 267.
5 Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco F.to : VACCHIERO SALET Giovanni Battista F.to : Dr.Giovanni LOMBARDI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-dic-2008 al 14-gen-2009, come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Tavagnasco, lì Il Responsabile della Pubblicazione F.to: EMANUEL Valeria Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Tavagnasco, lì F.to : Dr.Giovanni LOMBARDI E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Tavagnasco, lì DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) Dr.Giovanni LOMBARDI
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