REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

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1 REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l inserimento di anziani non autosufficienti in strutture protette o residenziali intermedie, di inabili in istituti specializzati nel trattamento e nella gestione di persone con particolari problematiche psico-fisiche, di disabili in comunità residenziale o strutture analoghe, ed ogni altro caso di residenzialità non regolato da specifiche disposizioni normative. 2.FONTI NORMATIVE Il presente regolamento viene adottato nel rispetto delle seguenti disposizioni normative: - L. 328 del 2000 recante il Sistema integrato per gli interventi e servizi sociali - L.R. 33 del 1988 recante il Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come modificata dalla L.R. 51 del 1993 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 83 del 1990; - D.lgs. n. 109 del 1998 come modificato dal D.lgs. 130 del L.R. n. 10 del FINALITA DEL SERVIZIO Il Comune di Udine assicura accoglienza ed adeguata assistenza presso idonee strutture socio-assistenziali a soggetti anziani, inabili o disabili di cui all art. 4 per i quali sia stata accertata, da parte dei servizi, la reale impossibilità di permanenza nell ambiente familiare ed in relazione ai quali non sia ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio. 4. DESTINATARI DEL SERVIZIO: Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti: - a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale - a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno - a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognose di interventi non differibili con eventuale rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell assistito previamente informato.

2 5. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI Il Comune di Udine si avvale delle strutture ad accoglimento residenziale per finalità assistenziali iscritte nel registro regionale istituito ai sensi dell art. 14, comma 8 della L.R n. 35 e dall art. 15, comma 1 della L.R n. 33 e relativo regolamento di attuazione (Residenze protette). Può altresì avvalersi delle strutture residenziali di cui alla L.R. 19 del (Residenze polifunzionali) e di ogni altra struttura autorizzata. Con tutte le predette strutture il comune stipula convenzioni che disciplinano criteri e modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali nonché i rapporti finanziari tra i soggetti stipulanti, così come disposto dall art. 9 del D.P.G.R , n PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO La procedura di ingresso nelle strutture residenziali viene definita sulla base di protocolli operativi concordati tra gli Ambiti e l Azienda per i Servizi Sanitari. Le richieste di accoglimento in struttura residenziale per anziani, inabili o disabili non autosufficienti vengono presentate dagli stessi, dai familiari e/o dai tutori presso le singole strutture. Il servizio sociale è chiamato a valutare la situazione personale, familiare ed ambientale e, se del caso, attivare tutte le risorse a sostegno del permanere della persona al proprio domicilio secondo un piano individuale di assistenza. L Unità di valutazione del competente Distretto Sanitario, in base agli elementi raccolti sia di natura sanitaria che sociale, concorda l opportunità del ricovero in struttura qualora non possano essere attivati ulteriori servizi (socio-assistenziali e sanitari) a supporto anche delle reti familiari, atti al mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita. L Unità di Valutazione attribuisce un punteggio utile per l inserimento nelle graduatorie di ingresso delle singole strutture. Il Comune autorizza gli accoglimenti riferendosi prioritariamente alle strutture presenti nel territorio dell Azienda Sanitaria, affinché sia assicurato il mantenimento del rapporto fra il ricoverato ed il contesto familiare e sociale di provenienza. 7. RICOVERI PRIORITARI Qualora l Unità di Valutazione distrettuale, sulla base del bisogno rilevato, attesti l urgenza ed indifferibilità del ricovero, il Comune autorizza immediatamente l ingresso del ricoverando salva l applicazione delle disposizioni di cui all ultimo comma dell art. 9.

3 8. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO Conformemente a quanto stabilito dall art. 6 comma 4 L. 328 del 2000, il Comune assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica della retta di ospitalità per coloro che vi risultino residenti prima del ricovero. Nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 7 della L. 33 del 1988 ed ai principi che informano le norme di cui agli artt. 8 lettera l) e 18 lettera g) della L. 328 del 2000, la necessità dell integrazione economica sussiste qualora la persona non possa provvedere al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse economiche proprie e/o con le contribuzioni dovute dai soggetti civilmente obbligati di cui all art. 433 del codice civile. 9. CONTRIBUTO DEL COMUNE A INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO. La retta di ricovero viene coperta con la compartecipazione alla spesa da parte del ricoverando, dei componenti il suo nucleo familiare nonché degli altri parenti civilmente obbligati. In tal caso è escluso l intervento del Comune ed il pagamento della retta viene di norma effettuato dal ricoverato e/o dai civilmente obbligati direttamente presso la struttura residenziale. Qualora le risorse economiche dei soggetti di cui al comma precedente, valutate a termini degli artt 10 e 11 del regolamento, non siano sufficienti, può essere presentata al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte del ricoverando, da chi ne esercita legalmente la tutela o da altro familiare. Le richieste e le dichiarazioni vengono presentate secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445 del In caso di impossibilità dell assistito a presentare la domanda di integrazione economica della retta ed in mancanza delle persone di cui al comma 3, il servizio sociale trasmette all Ufficio competente una relazione sulla situazione socioeconomica della persona, ai fini della verifica della necessità del contributo. Il Comune provvede, se del caso, all integrazione e, tramite il servizio sociale, avvia, davanti alle autorità competenti, la procedura per la tutela dell assistito mediante gli strumenti previsti dalla legge vigente in materia di interdizione ed inabilitazione. L ammissione alla struttura è condizionata alla sottoscrizione di un impegno da parte del ricoverato e/o dei civilmente obbligati, al versamento di quanto dovuto a termini degli art. 9 e 11 del regolamento, salvi i casi di particolare gravità ed urgenza riconosciuti a termini dell art. 7. In queste ultime ipotesi, il Comune anticipa alla struttura le spese del ricovero salvo l espletamento successivo della procedura finalizzata al rimborso da parte del ricoverato e dei civilmente obbligati delle somme anticipate, nei modi previsti dagli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

4 10. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEL RICOVERATO. Il ricoverando, a copertura della retta, deve provvedere al versamento di pensioni, indennità di accompagnamento e altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti. Qualora tali risorse economiche siano insufficienti a coprire l intero ammontare della retta di ospitalità, il ricoverato concorre al costo della prestazione assistenziale con il proprio patrimonio mobiliare. Se persiste ulteriormente la condizione di cui al precedente comma, il Comune può avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di rivalersi sul patrimonio immobiliare del ricoverato per reperire le risorse economiche necessarie a finanziare integralmente le spese di ricovero ed a recuperare l eventuale credito già maturato. Il ricoverato può richiedere, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, che la propria contribuzione venga calcolata sulla base della dichiarazione I.S.E. qualora sussista la necessità di tutelare il diritto ad un esistenza civile e dignitosa per il coniuge e/o per altri eventuali familiari a carico. Nel caso di donazioni e/o alienazioni di beni immobili ovvero cessioni di titoli del ricoverato avvenute nei due anni precedenti la domanda di integrazione retta, il ricoverato stesso o i civilmente obbligati che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l intero importo della retta fino a concorrenza del valore dei beni ceduti. Per le donazioni si fa riferimento agli art. 437 e ss. c.c. 11. MARGINE DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA Dalle risorse economiche del ricoverando va esclusa la quota mensile di autosufficienza economica, aggiornata di anno in anno con provvedimento regionale e riconosciuta per tredici mensilità. Sarà cura della persona delegata all incasso delle pensioni del ricoverato erogare a quest ultimo la somma pari al margine di autosufficienza economica. 12. CIVILMENTE OBBLIGATI I soggetti di cui all art. 433 del codice civile concorrono, secondo l ordine di priorità indicato nella medesima disposizione, al pagamento della retta di ricovero se e nella misura in cui la stessa non possa essere coperta per intero con le risorse economiche del ricoverato. Per la determinazione della quota di contribuzione dei civilmente obbligati, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal D.lgs. 130 del 2000, che disciplinano l I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Le soglie di esenzione e le percentuali di contribuzione vengono determinate con delibera della Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente con le stesse modalità.

5 Qualora la parte di retta che rimane scoperta dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato non possa essere assunta totalmente a carico dei civilmente obbligati, il Comune interviene a termini dell art ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il 1^ giorno del mese successivo alla approvazione da parte del Consiglio Comunale ad eccezione delle disposizioni relative all applicazione dell I.S.E. che diverranno esecutive sei mesi dopo l entrata in vigore del regolamento. DISPOSIZIONE TRANSITORIA In sede di prima applicazione del regolamento e per un periodo di sei mesi, i soggetti obbligati alla corresponsione degli alimenti in favore del ricoverando dovranno presentare all Ufficio competente la dichiarazione I.S.E., mentre la quantificazione delle contribuzioni dovute sarà effettuata secondo i criteri previsti nel previgente regolamento per l accoglimento di anziani ed inabili in strutture residenziali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 200 del Alla scadenza dei sei mesi si provvederà alla rideterminazione delle quote di contribuzione sulla base delle dichiarazioni I.S.E. precedentemente acquisite.

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