Regolamento Comunale per l accesso in Casa Protetta di Anziani non-autosufficienti

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1 Regolamento Comunale per l accesso in Casa Protetta di Anziani non-autosufficienti UTENZA DELLA CASA PROTETTA Art. 1. Utenti della Casa Protetta del Comune di Rubiera sono gli anziani non autosufficienti residenti nei Comuni di Rubiera e Casalgrande. Ad essi vengono fornite prestazioni di tipo alberghiero, prestazioni a carattere assistenziale e tutelare, prestazioni sanitarie e di medicina generale, farmaceutiche, infermieristiche e riabilitative. Art. 2. Il Comune di Rubiera si impegna a garantire l accesso alla struttura, nella fase di apertura, fino ad un massimo di 12 posti, ad anziani non autosufficienti del Comune di Casalgrande. Art. 3. L ammissione alla struttura è consentita anche ad anziani non autosufficienti residenti in Comuni rientranti nel bacino d utenza dell USL n 12 ed in Comuni limitrofi al Comune di Rubiera. Per quest ultima categoria d utenti la richiesta d ingresso deve sottendere una peculiare motivazione. Art. 4. Successivamente alla fase di apertura della struttura, in cui sono garantiti gli impegni assunti di cui all art. 2, riceveranno precedenza all ingresso le richieste degli utenti del Comune di Rubiera. Gli utenti del Comune di Casalgrande avranno diritto di priorità rispetto agli utenti di altri Comuni. Le priorità all ingresso, quindi, sono così articolate: 1) i cittadini residenti nel Comune di Rubiera; 2) i cittadini residenti nel Comune di Casalgrande; 3) i cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell USL n 12; 4) i cittadini residenti nei Comuni limitrofi al Comune di Rubiera, di cui all art. 3 del presente Regolamento DOMANDA DI AMMISSIONE E INGRESSO NELLA STRUTTURA Art. 5. Le domande di ammissione vanno inoltrate, dall interessato o da un familiare o su segnalazione di altri servizi o da chiunque abbia un interesse, all Assistente Sociale del Comune di Rubiera. Art. 6. L istruzione della domanda, a cura dell Assistente Sociale, avverrà sulla base di uno o più colloqui con l anziano, i suoi familiari e successive visite domiciliari. Art. 7 Per l istruzione dell istanza di ammissione in Casa Protetta sono necessarie le documentazioni o certificazioni mediche che attestino la situazione sanitaria e le patologie presenti nell anziano. Art. 8. Le richieste d ammissione non provenienti dal territorio di Rubiera dovranno essere istruite dagli uffici Assistenza territorialmente competenti, nel rispetto delle norme qui regolamentate. Art. 9.

2 Qualora emerga, al termine della fase istruttoria la validità dell intervento, la non possibilità di procedere all attivazione di soluzioni alternative all ingresso in Casa Protetta, la domanda d ammissione viene accolta. Art. 10. L accoglimento o il rigetto dell istanza di ingresso alla struttura protetta verrà notificato agli interessati mediante comunicazione scritta. Art. 11. Il momento dell ingresso effettivo dell anziano nella struttura è subordinato al numero di posti letto concretamente disponibili. Art. 12. Qualora le domande di ammissione superino il numero dei posti letto disponibili, si formulerà una graduatoria delle ammissioni, costruita sulla base dei seguenti criteri: 1. luogo di residenza 2. gravità ed urgenza del caso 3. condizioni socio-familiari 4. condizioni economiche individuali e familiari 5. data della richiesta. Art. 13. In relazioni al verificarsi di eventi che modifichino il grado e l urgenza dei singoli casi, si potrà modificare l ordine di priorità della graduatoria ad insindacabile giudizio dell assistente sociale. Art. 14. L Assistente Sociale del Comune di Rubiera, in accordo con il Coordinatore della Casa Protetta, in relazione alla disponibilità dei posti, di cui all art. 11, ed in ordine alla graduatoria di ammissione, di cui all art, 12, stabiliscono la data dell effettivo ingresso dell anziano presso la struttura protetta. Art. 15. L ammissione comporta la presenza dell ospite nella Casa Protetta sino a quando sussistano le condizioni che l hanno determinata. Art. 16. La domanda di ammissione, per i cittadini di Rubiera, corredata della necessaria documentazione, verrà sottoposta all esame della Commissione Assistenza, la quale deciderà: a) le quote di partecipazione alle rette da parte dell anziano e dei suoi familiari tenuti agli alimenti, secondo quanto disposto dall art. 433 del C.C. b) la eventuale parte di retta da porsi a carico del Comune in relazione alle condizioni economiche dell anziano e dei familiari Art. 17. Nel caso di ingresso di anziano non autosufficienti provenienti da altri Comuni, la quota di partecipazione alla retta da parte dell anziano e dei suoi familiari è stabilita dal Comune in cui risiede l anziano al moneto della domanda. DOCUMENTAZIONE Art. 18.

3 Perché la Commissione Assistenza possa compiere le dovute valutazioni ai fini delle deliberazioni di cui all art. 16, le richieste d ammissione in Casa Protetta, per i cittadini di Rubiera dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) autocertificazione ai sensi della Legge n 15 del 4/1/68 per lo STATO DI FAMIGLIA dell anziano e dei suoi familiari; b) COPIA FOTOSTATICA DELLE CORRESPONSIONI PENSIONISTICHE PERCEPITE DALL ANZIANO (INPS, Invalidità civile) E DAI SUOI FAMILIARI; c) COPIA FOTOSTATICA DEL LIBRETTO DI CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO; d) COPIA FOTOSTATICA DELL ULTIMA DENUNCIA DEI REDDITI PRESENTATA DALL ANZIANO E DAI SUOI FAMILIARI e) OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE VERRA RITENUTA IDONEA PER LA VALUTAZIONE DEI REDDITI DELL ANZIANO E DAI SUOI FAMILIARI; I familiari qui considerati sono quelli tenuti agli alimenti di cui all art. 433 del C.C. Art. 19. Al momento della domanda d ingresso in casa protetta di un anziano non residente nel Comune di Rubiera,la richiesta deve essere corredata dell impegno di spesa, da parte del Comune di residenza dell anziano. Con tale impegnativa, l Amministrazione si fa garante della corresponsione della retta. Art. 20. Le domande di ammissione relative all ingresso di anziani non autosufficienti non residenti nel Comune di Rubiera dovranno comunque essere corredate della seguente documentazione: a) CERTIFICAZIONE MEDICA, di cui all art. 7; b) STATO DI FAMIGLIA dell anziano; c) COPIA FOTOSTATICA DELLE CORRESPONSIONI PENSIONISTICHE percepite dall anziano ; d) IMPEGNO DI SPESA, di cui all art. 19. e) RELAZIONE DELL ASSISTENTE SOCIALE o di chi per esso RETTA DI RICOVERO Art. 21. La retta viene stabilita annualmente con apposito atto deliberativo, dal Comune di Rubiera, sentito il parere della Commissione di Assistenza. Art. 22. La retta di ricovero ha validità annuale ( 1 gennaio = 31 dicembre ) e viene portata a conoscenza degli ospiti, e/o loro familiari, e a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta. Art. 23. La retta o parte di essa a carico dell ospite, dei suoi familiari o di altri Enti interessati, deve essere versata mensilmente, nei tempi prescritti, presso la Tesoreria Comunale. Art. 24. Le rette del giorno di ingresso e quella del giorno di dimissione vengono considerate interamente. In caso di assenza dalla struttura, che comporti il mantenimento del posto letto, per i primi 7 giorni la retta viene versta integralmente, per periodi di assenza superiore ai 7 giorni ( ricovero ospedaliero, rientro temporaneo in famiglia, soggiorno climatico ) l ospite ed i suoi familiari, gli Enti interessati sono tenuti al versamento del 30% della retta.

4 PIANIFICAZIONE DELL INTERVENTO Art. 25 Momenti della pianificazione dell intervento sono: - l identificazione degli obiettivi; - la costruzione del progetto; - la verifica del medesimo - l eventuale dimissione. Gli operatori investiti della formulazione e verifica periodica dell efficacia del progetto di intervento sono: - l Assistente Sociale del Comune di residenza dell anziano o chi per esso; - l Assistente Sociale del Comune di Rubiera; - il coordinatore della Casa Protetta; - il medico di base dell anziano al momento del suo ingresso; - il medico convenzionato con l USL ed operante in struttura durante la permanenza dell anziano in Casa Protetta; - gli infermieri e gli operatori della Casa Protetta. Il piano di intervento socio-assistenziale e riabilitativo potrà essere costruito, eventualmente anche con l aiuto dei familiari o di quanti si rendono disponibili a ciò. Gli operatori della struttura dovranno seguire il piano di intervento formulato. Art. 26. I familiari o i parenti dell utente, ove esistano, sono tenuti a collaborare in ogni modo con gli operatori, di cui all art. precedente, per quanto afferisce: a) al lavaggio di abiti di proprietà dell anziano; b) tenuta del cambio stagionale degli indumenti non collocabili in Casa Protetta; c) rinnovo degli abiti, delle calzature e della biancheria intima usata; d) mantenimento di relazioni significative con il proprio congiunto ricoverato; e) rientri o visite alla famiglia o al nucleo parentale; f) rimozione di tutti quegli ostacoli che possono ritardare o impedire il rientro dell anziano nel suo naturale ambiente di vita. Art. 27. Verrà approntata una cartella personale dell utente, conservata ed aggiornata dagli operatori della Casa Protetta, rappresentante un patrimonio di conoscenze necessarie alla gestione dell ospite. Tale cartella conterrà: 1) la scheda sanitaria, compilata al momento dell ingresso dal medico di base, dai medici specialisti, aggiornata nel corso della permanenza in struttura dal medico della struttura e/o dagli infermieri; 2) la scheda psico-sociale, redatta dall Assistente Sociale o da chi per esso, competente territorialmente, sulla base dei dati emersi nella fase istruttoria, aggiornata dal coordinatore della Casa Protetta; 3) la scheda progetto-verifiche, stilata dagli operatori interessati al momento dell ingresso dell anziano, aggiornata per le verifiche e/o nuove progettazioni dagli operatori della Casa Protetta; 4) la scheda economica, compilata dall Assistente Sociale, o da chi per esso, territorialmente competente. GARANZIE REDDITO

5 Art. 28. Secondo quanto disposto dall Art. 8 della Legge Regionale n 2/85, a tutti gli ospiti deve essere garantita, per le proprie spese personali, una quota mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. VOLONTARIATO Art. 29. L Amministrazione Comunale riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato, auspicando anche il costruirsi di proficui rapporti, ne promuove l apporto, a favore degli anziani ospitati presso la Casa Protetta. NORME FINALI Art. 30. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme della Legge Comunale e Provinciale vigente.

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