INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI

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1 INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Aggiornato alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016 Sommario INTRODUZIONE... 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 DISCIPLINA... 2 A CHI NON SPETTA IL CONGEDO PARENTALE... 2 INDENNITÀ... 3 RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE... 4 FRUIZIONE SU BASE ORARIA... 5 PROLUNGAMENTI DEL CONGEDO PER MINORI CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ... 6 INTRODUZIONE La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono disciplinati da un apposito decreto legislativo, il n. 151 del 26 marzo 2001 rubricato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. n. 53 dell 8 marzo Negli ultimi tempi, accanto alla tutela della maternità e della paternità, si è dato sempre più valore alla tutela della cd. genitorialità al fine di favorire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei genitori lavoratori. In tale direzione è intervenuto il D. Lgs. n. 80 del 2015 che pur non riordinando la normativa, come prospettato nella legge delega, ha apportato interventi ad hoc su specifici settori anche tenendo conto delle precedenti sentenze di legittimità costituzionale. Rispetto alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 151 del 2001, si invitano comunque i lavoratori a verificare l eventuale presenza di accordi più favorevoli stabiliti in sede di contrattazione collettiva/decentrata. Per informazioni più dettagliate si rinvia alla normativa di competenza. AMBITO DI APPLICAZIONE Ex art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto ai congedi parentali. 1

2 Come specificato dalla pag. web dell Inps aggiornata al 3 aprile 2017, il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:: alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età. DISCIPLINA Ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso é pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Ai sensi dell art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 151 del 2001 sopra richiamato, il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il comma 4 bis dell art. 32 comma 4 bis stabilisce che durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. A CHI NON SPETTA IL CONGEDO PARENTALE Come specificato dalla pag. web dell Inps aggiornata al 3 aprile 2017 il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. 2

3 INDENNITÀ Come specificato dalla Circolare Inps n. 139 del 17 luglio 2015: A) per i genitori naturali: congedo parentale indennizzabile a prescindere dal reddito: entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l inizio del periodo indennizzabile; Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l indennizzo del 30% per un periodo complessivo di 6 mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato l attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente. congedo parentale indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito: dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato l attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni. congedo parentale non indennizzabile: dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato. Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale l attuale disciplina estende l arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni. B) ex art. 36 del D. Lgs. n. 151 del 2001, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l età del minore, entro 12 anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della sua maggiore età: congedo parentale indennizzabile a prescindere dal reddito: possono usufruire dell indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l inizio del periodo indennizzabile entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; 3

4 congedo parentale indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito: dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; congedo parentale non indennizzabile:dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato. Si consideri, pertanto, che il D. Lgs. n. 80 del 2015 eleva l estensione dell arco temporale di fruibilità del congedo parentale (da 8 agli attuali 12 anni) ma lascia invariato il periodo massimo di fruizione dello stesso. Riepilogando: Limite massimo di fruizione individuale: 6 mesi; Limite massimo di fruizione per il padre lavoratore dipendente che usufruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi: 7 mesi di congedo parentale; Limite massimo complessivo per entrambi i genitori: 10 mesi di congedo parentale; Limite massimo complessivo per entrambi i genitori nel caso in cui il padre lavoratore dipendente usufruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi: 11 mesi di congedo parentale; Limite massimo di fruizione nel caso in cui vi sia un solo genitore: 10 mesi di congedo parentale. RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE Il comma 7 dell art. 8 del D. Lgs. n. 81 del 2015, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg. dalla richiesta. Dall analisi della norma ne discende quanto segue: - per espressa volontà del legislatore, la trasformazione del rapporto di lavoro è consentita solo ai lavoratori full time; - tale trasformazione può essere richiesta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore non abbia fruito di tutto il periodo. E ovvio che nei limiti del congedo ancora spettante, nulla vieta al lavoratore di richiedere ulteriori periodi di congedo parentale; - Tale tipologia di part-time può essere richiesta nell intero arco temporale di fruibilità del congedo parentale e perciò entro i 12 anni di vita del bambino o entro 12 anni 4

5 dall ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Raggiunti tali limiti temporali, il rapporto di lavoro ritorna a tempo pieno; - Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg. dalla richiesta per espressa volontà del legislatore. FRUIZIONE SU BASE ORARIA L art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012) ha modificato l art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32). Con il D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. Ne discende, a rigor di logica, e salvo che non sia diversamente specificato, la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati da norme non contemplate nel T.U. La modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria è regolamentata dalla Circ. INPS n. 152 del 18 agosto Per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale nelle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e negli enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla gestione pubblica, la Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016 ha precisato che le disposizioni contenute all art. 32 comma 1-ter del D. Lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. Sono esclusi, pertanto, dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell art.32 del D. Lgs. n. 151, del 2001 il personale delle Forze armate, dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5

6 Per ulteriori dettagli si rinvia alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio PROLUNGAMENTI DEL CONGEDO PER MINORI CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ Ex art. 33 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell art. 4, comma 1 della L. n. 104 del 1992, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino al prolungamento del congedo parentale fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell ottavo anno di vita del bambino. Il novellato art del D. Lgs. n. 151 del 2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità. Dal dettato normativo dei novellati articoli. 33 e 36 del D. Lgs. n. 151 del 2001 si evince, inoltre, che l ampliamento dell arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trovi applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all art. 42 comma 1 del D. Lgs. n. 151 del Tale norma prevede che, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con disabilità in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l art. 33, comma 2, della L. n. 104 del 1992 relativo alle due ore di permesso giornaliero retribuito. In alternativa alle misure previste dall art. 42 comma 1 del D. Lgs. n.151 del 2001 anzidetto, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con disabilità in situazione di gravità, il diritto di fruire dei permessi di cui all art. 33, comma 3, della legge n. 104 del Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti a favore dei genitori lavoratori per l assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001: per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età: tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento: tre giorni di permesso mensile. 1 L art. 33 è stato modificato dal D. Lgs. n. 80 del 2015 e dal D. Lgs. n. 148 del

7 Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile Per informazioni costantemente aggiornate rivolgersi agli Uffici competenti. 7

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