ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO ELABORATO 7, ALLEGATO 7.2 RICOGNIZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE

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1 ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO ELABORATO 7, ALLEGATO 7.2 RICOGNIZIONE DELLE MISURE 5

2 DETTAGLI E MISURE Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza". Norme di Piano di Tutela: art. 23 (Aree a elevata protezione) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ' Regolamento 29 gennaio 2008, n. 1/R recante Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 disciplina il procedimento di valutazione d incidenza in coerenza con quanto previsto all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al d.p.r. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all articolo 6 del d.p.r. 357/1997; ed elencati all allegato C del presente regolamento. Norme di Piano di Tutela. L art. 23 delle Norme di Piano dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio tra cui sono compresi quelli ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e l art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l inquinamento diffuso;. Misure del Piano di tutela delle Acque R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) Infrastrutturazione R Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale Regolamento 8/R del recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l applicazione di un DMV ambientale da applicarsi ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonche' dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. Regolamento 1/R del Il testo disciplina le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi ex art. 40 d.lgs 152/99). L art. 21 bis. (Ambito di applicazione e finalità) riporta al comma 2 che le operazioni sono esercitate in modo da mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo. Inoltre l art. 21 quater (Approvazione del progetto di gestione) prevede che per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, possa richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia. Piano di Tutela Il Piano di Tutela delle acque ha seguito un iter di predisposizione e approvazione in più fasi: presentazione del Progetto di Piano in incontri provinciali (per AATO) e divulgazione sul sito raccolta delle osservazioni da parte delle Amministrazioni locali e portatori di interesse stesura ed adozione da parte della Giunta Regionale della versione definitiva del Piano di tutela approvazione da parte dell AdB Po presentazione, consultazioni discussione e approvazione in Consiglio link: Regolamenti: La procedura prevede: La revisione della bozza e la stesura del testo definitivo da presentare in Conferenza Regionale Risorse Idriche (Province, ATO, associazioni di enti locali) per l acquisizione del parere L iter di approvazione che può prevedere un parere della Commissione consigliare competente con una fase ulteriore di coinvolgimento degli interessati Link Altre pianificazioni: dalla approvazione della L.R. 40/1998 devono essere sottoposti a procedura VAS

3 Ricognizione delle misure DETTAGLI E MISURE Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE valutazione di impatto ambientale Norme regionali in materia di VIA Legge regionale 40/1998 e s.m.i. (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.) D.C.R. n del 30 luglio 2008 D.G.R. n del 16 marzo 2009 Legge regionale 40/1998. Le disposizioni della legge disciplinano sia le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti riportati negli allegati sia le modalità per l espressione del parere regionale previsto nell ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale. D.C.R. n del 30 luglio 2008 Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. D.G.R. n del 16 marzo 2009 Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/

4 DETTAGLI E MISURE Direttiva 92/43/CEE sugli habitat D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza". Norme di Piano: art. 23 (Aree a elevata protezione) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ' Regolamento 29 gennaio 2008, n. 1/R recante Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 disciplina il procedimento di valutazione d incidenza in coerenza con quanto previsto all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al d.p.r. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all articolo 6 del d.p.r. 357/1997; ed elencati all allegato C del presente regolamento. Norme di Piano. L art. 23 delle Norme di Piano dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio tra cui sono compresi quelli ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario(SIC) e l art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l inquinamento diffuso; Misure del Piano di tutela delle Acque R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) Infrastrutturazione R Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale Regolamento 8/R del recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l applicazione di un DMV ambientale da applicarsi ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualita' ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonche' dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. Regolamento 1/R del 2008, L art. 21 quater. (Approvazione del progetto di gestione) del Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 (disciplina riguardante le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi ex art. 40 d.lgs 152/99) prevede per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, può richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia. Vedi direttiva UCCELLI

5 2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE DETTAGLI E MISURE Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013) Regioni PIEMONTE Designazione con D.G.R del 2 novembre 1992 confermata dal art. 19 comma 1, lettera c) delle Norme di Piano Norme di Piano di Tutela: art. 17 (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici) art. 19 (Obiettivi di qualità funzionale) Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 contenente Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca, modificata con l.r. 17/2008 Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ' Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 Disciplina riguardante le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi (art. 40 d.lgs 152/99, e art. 114 del 152/2006) Norme di Piano di Tutela. L art. 17 rientra nel Capo I dedicato agli obiettivi di qualità e riporta l impegno della Regione in merito alla raccolta dei dati funzionali alla classificazione e alla elaborazione delle misure e provvede all aggiornamento delle reti anche sulla base delle nuove disposizioni europee; l art. 19 designa le acque a specifica destinazione e prevede la individuazione di misure specifiche per il conseguimento degli obiettivi. Misure del Piano di tutela delle Acque R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) Legge regionale 37/2006. L art 1, (Principi, finalità e ambito di applicazione), precisa al comma 2 che La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica. L art. 12 (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) contiene disposizioni di cautela nell esecuzione dei lavori in alveo e prevede realizzazioni di scale di risalita per i pesci Regolamento 8/R del recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l applicazione di un DMV ambientale ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualita' ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonche' dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. Regolamento 1/R del Il testo richiama all art. 1 (Ambito di applicazione e finalità) l obiettivo di tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi.

6 Ricognizione delle misure DETTAGLI E MISURE Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque Norme di Piano di Tutela art. 5 (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque) art. 17 (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici) art. 18 (Obiettivi di qualità ambientale) art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) art. 27 (Valori limite di emissione degli scarichi) art. 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi) art. 32 comma 1, (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) art. 35 (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l irrigazione) art. 36: (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli) D.C.R. 17 giugno 2003 n Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e successive modifiche. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Norme di Piano di Tutela. L art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano. L art. 17 stabilisce che l acquisizione dei dati per la classificazione avviene tramite le attività di monitoraggio, progressivamente integrata nel tempo a fronte di nuove necessità e modifiche normative; l art. 18 riporta gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque. L art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica. L art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. L articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO. L art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l inquinamento diffuso; l artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari. Misure di Piano di Tutela delle Acque R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi corpi idrici superficiali e sotterranei - R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: R.1.4 Stati, trend e processi: sostanze pericolose in laghi e acque correnti R.3.1.2/1 Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) Regolamento 1/R del Il regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 23

7 MISURE APPLICAZIONE DELLE MISURE DETTAGLI Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 Regione Piemonte Norme del Piano di Tutela titolo III Misure di tutela quantitativa : Art. 39 (Deflusso minimo vitale) Art. 40 (Riequilibrio del bilancio idrico) Art. 42 (Misure per il risparmio idrico) Regolamento 17 luglio 2007 n. 8R concernente Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Norme del Piano di Tutela. Il Titolo III Misure di tutela quantitativa riprende le azioni strategica in materia di sostenibilità degli usi. L art. 39 è la norma relativa al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) in cui vengono trattate le modalità di calcolo e di applicazione i criteri di deroga e di controllo ed incentiva la sperimentazione volontaria. L art. 40 si propone il riequilibrio del bilancio idrico mediante azioni rivolte al comparto irriguo, tra cui anche l uso delle falde in casi di criticità idrica e la revisione delle regole operative degli invasi. L art. 42 riporta le misure di risparmio che la Regione si propone di attuare per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità degli usi sia nel comparto civile che industriale che agricolo. Misure del Piano di Tutela delle Acque R.1.4.4/3 Progetto finalizzato livello piezometrico sostenibile R.1.4.5/2 Sperimentazione di tecniche di risparmio idrico in agricoltura Informazione R.2.2 Attività di sensibilizzazione e esternalità/azioni-driver mirate a incidere su modelli culturali e comportamentali specifici R.3.1.1/5 Risparmio idrico e uso razionale dell acqua R.3.1.1/10 Revisione regole operative invasi R.3.1.1/17 Sostenibilità dell uso idroelettrico Infrastutturazione R Progetti operativi di ridestinazione e riuso acque reflue trattate Regolamento 8/R del recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.

8 Ricognizione delle misure MISURE APPLICAZIONE DELLE MISURE DETTAGLI Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE) Norme di Piano: art. 23 Aree ad elevata protezione art. 33 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici titolo III Misure di tutela quantitativa Regolamento 17/07/2007 n. 8R concernente Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Regolamento 25/06/2007 n. 7R concernente Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 contenente Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca, modificata con l.r. 17/2008 Regolamento 17/07/2007 n. 8R concernente Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.G.R. 14/04/2008 n , D.G.R, 21/07/2008 n Linee Guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni ed il calcolo dei riparti in condizioni di magra Piano Strategico Speciale Valle del PO (PSS). Piano di gestione dei sedimenti (PGS) Norme di Piano di Tutela. L art. 23 dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio ambientale e naturalistico posti nelle aree ad elevata protezione (SIC, ZPS, Parchi, altre aree specificatamente designate) attraverso la identificazione di misure di limitazione degli usi, con l eccezione del soddisfacimento idropotabile. L art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l inquinamento diffuso. Il titolo II delle Norme di Piano è dedicato alla tutela quantitativa tramite il Deflusso minimo vitale (art. 39), il riequilibrio del bilancio idrico (art. 40, obblighi di installazione dei misuratori di portata (art. 41 e misure per il risparmio idrico (art. 42). Misure del Piano di tutela delle acque R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi corpi idrici superficiali e sotterranei R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: Integrazione e finalizzazione della rete idrometrica/piezometrica e della rete di rilevamento delle caratteristiche qualitative R.1.4.2/1 Indicatori ecosistemici funzionali all applicazione del DMV: tipologia e standard di riferimento. R.1.4.2/2 Sperimentazioni per definizione regole DMV su piccoli bacini montani (aspetti morfologico-naturalistici); studio delle caratteristiche ambientali, idrologiche e idrogeologiche legate alle sorgenti R.1.4.5/2 Sperimentazione di tecniche di risparmio idrico in agricoltura R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione R.3.1.1/1 Deflusso minimo vitale (DMV di base) R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) R.3.1.1/3 Revisione concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui R.3.1.1/4 Obiettivo a specifica destinazione sport di acqua viva R.3.1.1/5 Risparmio idrico e uso razionale dell acqua R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) R.3.1.1/17 Sostenibilità dell uso idroelettrico R.3.1.1/18 Area a specifica tutela Alto Sesia Infrastrutturazione R Interventi strutturali per razionalizzazione prelievi a scopo irriguo principale R Interventi strutturali per razionalizzazione prelievi a scopo industriale/idroelettrico R Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale R Progetti operativi di ridestinazione e riuso acque reflue trattate Legge regionale 37/2006. L art 1, (Principi, finalità e ambito di applicazione), precisa al comma 2 che La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica. L art. 12 (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) contiene disposizioni di cautela nell esecuzione dei lavori in alveo e prevede realizzazioni di scale di risalita per i pesci. Regolamento 8/R del recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. Piano Strategico Speciale Valle del PO Si propone di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali e il turismo fluviale. Linea di azione 1: Il riassetto idraulico, l aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e la ricostruzione morfologica dell'alveo di piena; Linea di azione 2: La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po; Piano di gestione dei sedimenti PGS Accordo sottoscritto in data 20/02/2007 tra Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e AIPO in attuazione di deliberazione regionale del 2002 e della Direttiva dell Autorità di bacino approvato con D.G.R. n del 12 febbraio 2007, nel quale vengono individuate le attività necessarie all elaborazione del Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti per la Regione Piemonte. Misure pertinenti del PGS Si propone di effettuare l analisi e la sintesi dell assetto del corso d acqua per evidenziare le criticità legate al trasporto solido, definizione di obiettivi e gli interventi strutturali. 31

9 MISURE APPLICAZIONE DELLE MISURE DETTAGLI Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE ) Norme del Piano di Tutela art. 10 (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque) art. 39 (Deflusso minimo vitale) art. 42 (Misure per il risparmio idrico) art. 43 (Programma di misure per area) Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ' Regolamento regionale del 29 gennaio 2008 n. 1/R Contratti di fiume Piano Strategico Speciale Valle del Po Norme del Piano di Tutela L art. 10 delle norme di piano elenca gli strumenti di cui il Piano dispone per la sua attuazione (disposizioni di attuazione della Giunta Regionale, strumenti di pianificazione ed atti di programmazione, adeguamento dei PRGC, direttive di indirizzo della Giunta verso gli Enti Locali, procedure negoziate, Contratti di Fiume). L art. 39 chiarisce la definizione di DMV e le condizioni di rilascio, rimandando ad una norma attuativa la disciplina di dettaglio; l art. 42 sono volti ad ottimizzare la tutela quantitativa della risorsa tramite una migliore gestione e individua strumenti di risparmio idrico. Le misure di area di cui all art. 43 affrontano le specifiche criticità di ogni area idrografica in cui è suddiviso il territorio regionale Misure del Piano di Tutela R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) Regolamento 8/R del 2007,. recante: Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. L art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce inoltre l applicazione di un DMV ambientale ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualita' ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonche' dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. Regolamento 1/R del Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Tra le finalità del Regolamento la definizione di condizioni di gestione degli invasi tali da non compromettere gli obiettivi di qualità stabiliti nel PTA Contratti di fiume Consistono in strumenti di programmazione negoziata previsti esplicitamente quali strumenti di attuazione dall art. 10 comma 2 delle Norme di Piano, consistono nella gestione integrata delle criticità delle aree idrografica siano quali-quantitative che idrauliche Piano Strategico Speciale Valle del Po (PSS) Il Progetto si propone, in un ottica territoriale fortemente integrata (ossia coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati), di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione qualiquantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico/culturali e il turismo fluviale. Misure del PSS Linea di azione 2: La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po

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