PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE
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1 Giovanni Rossoni PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE
2 Olivia Postorino Roberto Albonetti 2
3 VISTO il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei, così come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270; VISTO l art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) ed in particolare: - il comma 99, che prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di studio universitari e post-universitari di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; - il comma 100, che prevede l istituzione di un apposito fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari nonché alla corresponsione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti concessi da banche o da intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale previsto dall art. 107 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; VISTO il D.M. 3 novembre 2005 recante Criteri di riparto del Fondo di cui al comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che individua la destinazione del fondo, nonché i criteri e gli indirizzi di ripartizione dello stesso; RILEVATO che il citato D.M. 3 novembre 2005 individua, quali beneficiari, gli studenti capaci e meritevoli iscritti: - al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici; - agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; - ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello; - ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; - ai corsi di dottorato di ricerca; - ai master di cui all art. 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e all art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 1
4 RILEVATO altresì che il D.M. 3 novembre 2005, all art. 3, comma 2, dispone che ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in relazione alla specificità del proprio territorio e della conseguente politica economico sociale posta in essere, individua autonomamente nei bandi pubblici relativi alla procedure ed ai requisiti necessari per accedere ai prestiti fiduciari eventuali priorità sia per il livello di studio sia per i settori scientifico disciplinari di riferimento; DATO ATTO che il D.M. n. 57 del 16 dicembre 2005, che ripartisce la somma stanziata con il citato Fondo di garanzia tra le Regioni e le province Autonome, assegna alla Regione Lombardia la somma di ,83 euro, stanziata sull U.P.B del bilancio regionale 2006; RICHIAMATA la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33, recante Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario e in particolare l art. 7, il quale prevede che la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario venga affidata alle Università, alle istituzioni dell AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia tramite realizzazione diretta o affidata a consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del DSU; RICHIAMATI altresì il comma 1 dell art. 11 della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima i Presidenti di ciascun ISU assumano la funzione di Commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l adozione degli atti necessari ed urgenti e il comma 6 che prevede la successiva soppressione degli ISU medesimi al perfezionarsi della procedura di cui al medesimo articolo 11; CONSIDERATO che, al momento, lo stato d attuazione della l.r. 13 dicembre 2004, n.33 non si è ancora completato e che conseguentemente alcuni ISU regionali sono tuttora operativi in regime di commissariamento; RITENUTO necessario, per le premesse di cui sopra, approvare lo schema di bando, di cui all Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le indicazioni alle Università per l erogazione, mediante specifici dispositivi, dei contributi relativi ai prestiti fiduciari a studenti capaci e meritevoli iscritti alle Università, indicazioni che successivamente dovranno essere recepite dalle stesse Università nei propri bandi; 2
5 RITENUTO al contempo di stabilire come priorità della Regione Lombardia la sperimentazione di forme miste borse/prestito per gli studenti idonei alla borsa di studio (ai sensi del DPCM 9 aprile 2001), l erogazione di prestiti a studenti idonei capaci e meritevoli (ai sensi del DPCM 9 aprile 2001) e agli studenti frequentanti corsi di master; RITENUTO opportuno che le Università provvedano, in relazione alla quota di fondo di cui risultino beneficiarie, nonché alle specificità dell ambito di riferimento, ad individuare autonomamente, nei bandi dalle stesse adottate, le eventuali priorità sia per il livello di studio sia per i settori scientifico disciplinari di riferimento, di cui al comma 2 dell art. 3 del D.M. 3 novembre 2005 sopra richiamato, nel rispetto delle priorità individuate dalla Regione Lombardia; RITENUTO opportuno, altresì, per le medesime ragioni di cui al precedente punto, che le Università stabiliscano come destinare la quota di fondo loro assegnata, e più precisamente se utilizzarla esclusivamente per la costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari o anche, in caso di studenti privi di mezzi, per la corresponsione di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti; RILEVATO che le risorse statali di cui al D.M. 3 novembre 2005 verranno assegnate alle Università, sulla base del numero di studenti regolari (definiti come il numero di iscritti ai corsi di studio da una durata uguale o inferiore alla durata legale dei corsi stessi) iscritti nell a.a. 2005/2006, appartenenti ai livelli di studio di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b),c),d),e), f) del D.M. 3 novembre 2005; RITENUTO inoltre che a tal fine ciascuna Università dovrà impegnarsi a: - garantire un cofinanziamento pari al 20% della quota che la Regione assegnerà con il piano di assegnazione; - trasmettere alla Regione, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Attuazione delle Politiche, Struttura Interventi per la Parità ed il Diritto allo Studio Universitario i dati che verranno richiesti relativamente al numero di studenti regolarmente iscritti nell a.a. 2005/2006, appartenenti ai livelli di studio di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b),c),d),e), f) del D.M. 3 novembre 2005 nonchè la dichiarazione relativa ai prestiti eventualmente già erogati ai propri studenti, direttamente o mediante apposite convenzioni, relativamente agli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005; 3
6 All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. di promuovere l attivazione dei prestiti fiduciari con le Università aventi sede legale in Lombardia, con il finanziamento statale straordinario previsto dal D.M. 3 novembre 2005 di euro ,83; 2. di approvare lo schema di bando regionale, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le indicazioni alle Università per l erogazione, mediante specifici dispositivi, dei contributi relativi ai prestiti fiduciari a studenti capaci e meritevoli iscritti alle Università lombarde; 3. di disporre che tali indicazioni devono essere recepite dalle Università nei propri bandi e che i medesimi bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 19 settembre 2006; 4. di stabilire che le risorse di cui al precedente punto 1 verranno assegnate alle Università, sulla base del numero di studenti regolari (definiti come il numero di iscritti ai corsi di studio da una durata uguale o inferiore alla durata legale dei corsi stessi) iscritti nell a.a. 2005/2006, appartenenti ai livelli di studio di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b),c),d),e), f) del D.M. 3 novembre 2005; 5. di stabilire che a tal fine ciascuna Università dovrà impegnarsi, entro il 28 agosto 2006, a: - garantire un cofinanziamento pari al 20% della quota che la Regione assegnerà con il piano di assegnazione; - trasmettere alla Regione, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Attuazione delle Politiche, Struttura Interventi per la Parità ed il Diritto allo Studio Universitario i dati che verranno richiesti relativamente al numero di studenti regolarmente iscritti di cui al precedente punto 4), nonchè la dichiarazione relativa ai prestiti eventualmente già erogati ai propri studenti, direttamente o mediante apposite convenzioni, relativamente agli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005; 4
7 6. di stabilire che le risorse assegnate alle singole Università saranno attribuite, coerentemente sia alle priorità regionali di cui in premessa sia alle specificità dell ambito di riferimento individuate dalle stesse Università, alle seguenti categorie di studenti: studenti idonei alle borse di studio, di cui al DPCM 9 aprile 2001; studenti capaci e meritevoli (ai sensi del DPCM 9 aprile 2001) iscritti ai livelli di studio di cui all art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 3 novembre 2005 e agli anni successivi al primo per i livelli di studio di cui alle lettere c) d) e) dello stesso art. 3 comma 1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello, dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca risultano beneficiari qualora posseggano i requisiti necessari per l ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università; studenti iscritti ai master di cui all art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 7. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di approvare, entro il 12 settembre 2006, l assegnazione delle risorse di cui al punto 1 a ciascuna Università; 8. di stabilire che qualora le Università non utilizzino le risorse assegnate entro il 15 dicembre 2006, ovvero se entro tale termine non viene attivato il servizio prestiti e individuati i relativi beneficiari, la Regione provvederà a riassegnare le stesse somme ad altre Università che avranno provveduto ad attivare il servizio concernente i prestiti fiduciari e che presentano ulteriori esigenze di finanziamento; 9. di impegnare le Università a trasmettere alla Regione, entro il 30 marzo 2007, l insieme dei dati necessari a monitorare e valutare la realizzazione dell intervento finanziario; 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito Internet della Regione. IL SEGRETARIO 5
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