CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE

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1 CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE Le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature mar. 10 Dott. Marcello Cestari Geom. Luca Chini Macchine e norme Gru a torre CEI UNI D.P.R. 547/55 Art.168 e segg. EN UNI-EN PrEN ENPI, STANIMUC; Gruppo di Lavoro Interegionasle sull applicazione 459/96., ASL, ISPESL; Dal 15 maggio 2008 D.Lgs. 81/08 e ss. mm. D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 359/99; D.P.R. 459/96 D.Lgs. 17/

2 Legislazione Decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n.459 abrogato dal D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 S.O. n. 36/L del in vigore dal PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE Decreto legislativo del 30 aprile 2008 n. 81 e ss. mm.(d.lgs. 106/2009) USO E MANUTENZIONE 3 TIT.III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 Definizioni Art. 70 Requisiti di sicurezza Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art. 73 Informazione e formazione 4 2

3 Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 5 Requisiti di sicurezza Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto D.Lgs. 17/

4 LA DIRETTIVA MACCHINE 2 CORSO VERIFICATORI Direttiva macchine.ppt 7 Requisiti di sicurezza Art. 70 comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al c.1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legisl.. e regolam.. di recepimento di direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza ALL. V 3 CORSO VERIFICATORI ALL.V.ppt X 8 4

5 Obblighi del datore di lavoro Art. 71 comma 3: Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle Allegato VI TU 9 Obblighi del datore di lavoro sulla manutenzione e verifica degli apparecchi di sollevamento 4 CORSO VERIFICATORI Obblighi D.L..ppt 5

6 Noleggio e concessione in uso Art. 72 comma 1: Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70 comma 1, attesta sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 11 Noleggio e concessione in uso Art. 72 comma 2: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo, e ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. 12 6

7 Le modalità di controllo del mercato Art. 6 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17 Il controllo della conformità ai R.E.S. di cui all allegato I è operato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, attraverso i propri Organi Ispettivi in coordinamento permanente tra loro; I Ministeri possono avvalersi, per gli accertamenti tecnici dell ISPESL e di altri uffici tecnici dello Stato; Qualora gli organismi di vigilanza (UU.SS.LL. in particolare) accertino la NON conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai R.E.S., ne danno immediata comunicazione al M.S.E. e al M.L.P.S. (Ministero Lavoro e Previdenza Sociale). 13 Art. 7 D.Lgs. 17/2010 In caso di pericolosità il Min.Svil.Economico ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione e informa la Commissione Europea; La Commissione Europea può confermare, modificare o revocare i Provvedimenti del Min. Svil.. Economico; Il Ministero dello Svil.Economico comunica agli Organi di vigilanza i provvedimenti presi. 14 7

8 Attività di vigilanza delle UU.SS.LL. L organismo di vigilanza della USL, che effettua controlli sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (per la P.A.T. l U.O.Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), procede con la comunicazione ai Ministeri competenti, ma nel frattempo avendo ACCERTATO una situazione di rischio attiva anche il procedimento penale (D.Lgs. 758/94). 15 Procedimento sanzionatorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (confermato dall art.301 del D.Lgs.81/08) 16 8

9 Attività di vigilanza delle UU.SS.LL. La messa a disposizione dei lavoratori di macchine marcate CE non conformi ai RES comporta per il datore di lavoro utilizzatore la contravvenzione indicata nell art.70, comma 1 del D.Lgs.81/08.81/08 e ss.mm. (arresto da tre a a sei mesi o ammenda da a sanzione indicata nell art.87 co.1 lett.a) del D.Lgs.81/08.81/08 e ss.mm.) 17 Attività di vigilanza delle UU.SS.LL. La contestazione della contravvenzione dell art.70 co.1 del D.Lgs.81/08 al D.L.- utilizzaztore si attiva solo in presenza di accertato reato contravvenzionale derivante dalla normativa prevenzionale (esempio R.E.S.: : p riparo interbloccato che blocca le funzioni di una macchina automatizzata fino alla chiusura dello stesso riparo) 18 9

10 Attività di vigilanza delle UU.SS.LL. L immissione sul mercato (costruzione e vendita) di macchine marcate CE non conformi ai R.E.S. determina al contravvenzione dell art.23 del D.Lgs.81/08 (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da a sanzione indicata nell art.57 co.2 del D.Lgs.81/08) 19 Attività di vigilanza delle UU.SS.LL. L accertamento eseguito dagli organi di vigilanza delle UU.SS.LL.. in sede di utilizzo PUO comportare anche responsabilità penale per il costruttore e figure della distribuzione; Tale contestazione dovrebbe essere attivata alla conclusione dell accertamento tecnico dell autorità di sorveglianza del mercato (MINISTERI) 20 10

11 Novità introdotte dal D.Lgs.81/08.81/08 e ss.mm. Art.70 comma 4: 4 qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 vengono espletate: 21 Novità introdotte dal D.Lgs.81/08.81/08 e ss.mm. a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del D.L. utilizzatore dell esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell art

12 Procedura di controllo del mercato La segnalazione dell organismo di vigilanza viene esaminata da un gruppo di lavoro al quale partecipano rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, ISPESL e il Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome. 23 Procedura di controllo del mercato Esiti della preistruttoria del Gruppo di lavoro: Segnalazione NON pertinente o incompleta il Ministero Sviluppo Economico risponde alla USL e richiede integrazioni; Segnalazione esemplare unico (es.prototipo( es.prototipo) l intervento della USL con prescrizioni (D.Lgs.758/94) viene considerato esaustivo; Segnalazione pertinente e la macchina o il componente non è un esemplare unico: si attiva la procedura 24 12

13 Procedura di controllo del mercato Segnalazione pertinente e NON esemplare unico: Se l accertamento è completo ed esaustivo il Ministero Sviluppo Economico chiede al costruttore quali interventi intende adottare; Se emerge la necessità di altri accertamenti e/o in caso di costruttore estero viene attivato l ISPESL 25 Procedura di controllo del mercato Segnalazione pertinente e NON esemplare unico: L ISPESL richiede al costruttore il fascicolo tecnico (da conservare a cura del costruttore) e svolge gli accertamenti sui contenuti del fascicolo. In alcuni casi si effettuano accertamenti presso il costruttore; L esito degli accertamenti dell ISPESL viene trasmesso al Ministero Sviluppo Economico 26 per i provvedimenti conseguenti. 13

14 Procedura di controllo del mercato Segnalazione pertinente e NON esemplare unico: In caso di conferma di quanto segnalato, il Ministero Sviluppo Economico chiede al costruttore di: Adottare i provvedimenti necessari; Fornire l elenco degli acquirenti delle macchine non conformi già immesse sul mercato. Gli esiti e l elenco degli acquirenti vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e alle Regioni (Province Autonome). 27 Procedura di controllo del mercato Il Ministero del Lavoro effettua i controlli presso il costruttore sull adeguamento delle macchine NON conformi; Le UU.SS.LL.. effettuano il controllo delle macchine già immesse sul mercato e utilizzate negli ambienti di lavoro

15 Art. 15 D.Lgs. 17/2010 A differenza del D.P.R. 459/96, oggi sono previste sanzioni amministrative per fabbricante o mandatario SALVO che il fatto NON COSTITUISCA REATO... (es. truffa) sanzione max art. 15 co.. 7 Organo competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico per sorveglianza del mercato art. 6 D.Lgs. 17/ Parte terza Norme tecniche armonizzate Analisi dettagliata di una norma tecnica relativa agli apparecchi di sollevamento persone Norme tecniche 30 15

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