Diritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza commento e testo
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1 Diritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza commento e testo Altalex.it (Pierluigi D'Urso) L'ordinanza in rassegna accorda la tutela cautelare al mandante dello spedizioniere che, inavvertitamente e pur avendo conseguito il pagamento della specifica prestazione oggetto dell'incarico (sdoganamento e messa a disposizione di container importati dalla Repubblica Popolare Cinese), fa valere la ritenzione sulla merce accampando l'insolvenza della mandante di pregressi debiti pure effettivamente esistenti. Il comportamento viene censurato, nel provvedimento cautelare del Tribunale di Milano, sotto un duplice profilo: da un lato infatti non esiste il collegamento funzionale necessario tra il bene ritenuto ed il credito vantato, mancando a monte l'esistenza di un unico vincolo contrattuale che lega le prestazioni insolute a quelle pagate dalla mandante; dall'altro si ravvisa una palese violazione del principio di buona fede, in ragione del fatto che nel caso di specie la merce era stata pagata dalla mandante dietro ampie rassicurazioni sul buon fine dell'operazione, nonostante fosse nota alle parti l'esposizione debitoria pregressa. Assodata l'esistenza del fumus boni iuris, il Tribunale poi ritiene sussistente il periculum in mora tenuto conto del valore economico della merce e della situazione di difficoltà economica della mandante soggetta alla procedura di concordato preventivo finalizzata alla prosecuzione dell'attività commerciale (come novellata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 (cd. Decreto sviluppo) sul modello del Chapter 11 americano).. Nota di Pierluigi D'Urso Trasporto, crediti, diritto di ritenzione, trasporti diversi, causa unica, assenza Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza
2 Il diritto di ritenzione previsto dal legislatore agli artt e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, costituisce uno ius singolare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge e che secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene escludendosi pertanto la legittimità di un diritto di ritenzione del vettore su beni oggetto di obbligazioni diverse. Al contrario, tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto, rilevando soltanto che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito. (*) Riferimenti normativi: artt e 2761 c.c. (Fonte: Massimario.it 43/2012. Cfr nota di Pierluigi D'Urso) TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XI CIVILE Ordinanza 22 ottobre 2012 Il Giudice,
3 sciogliendo la riserva assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, osserva quanto segue. Con ricorso depositato il C.C. s.r.l. chiedeva, sul presupposto di avere incaricato la resistente DHL Global Forwarding S.p.A. del trasporto di articoli in porcellana (set di piatti del valore complessivo di $ ,64) dalla Repubblica Popolare Cinese con destinazione finale Palermo, che fosse ordinata la ricosegna della ridetta merce pervenuta a destino, riconsegna cui la società resistente opponeva l'esercizio del diritto di ritenzione in assenza di pagamento di somme dovute. Si costituiva la resistente DHL Global Forwarding S.p.a. che contestava la pretesa avversa sottolineando la legittimità del diritto di recesso esercitato e chiedeva, pertanto, il rigetto della cautela invocata. Va, innanzitutto, osservato in punto di fumus che il diritto di ritenzione previsto dal legislatore agli artt e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, costituisce uno ius singolare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge e che secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene escludendosi pertanto la legittimità di un diritto di ritenzione del vettore su beni oggetto di obbligazioni diverse. Ciò posto l'espletamento della necessaria verifica circa la legittimità dell'esercizio da parte della società resistente, del diritto di ritenzione della merce della società opponente, giacente presso la resistente DHL, non può prescindere dal richiamo in punto della giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare del principio sancito dalla Corte Suprema, conferente e certamente applicabile in punto alla fattispecie in esame, secondo cui I diritti di ritenzione e di privilegio sulle cose trasportate previsti dagli art e 2576 c.c. in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto richiedono soltanto che la causa del credito sia il trasporto e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sì che tale privilegio
4 è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto (cfr. Cass. n /2005). Ciò chiarito occorre, però, osservare in fatto che le parti del presente giudizio, allo stato delle mergenze documentali, non sono legate da quell'unico vincolo contrattuale al quale la Cassazione subordina la legittimità del diritto di ritenzione. Né a tale scopo soccorre l'allegazione di parte resistente circa l'esistenza di un accordo quadro per il periodo / [ ], accordo che, ad una delibazione sommaria quale è quella consentita in questa fase cautelare, appare disciplinare esclusivamente le tariffe via via applicabili in sede di contrattazione singola, ma non certamente dare per presupposto l'esistenza di un unico vincolo contrattuale. Nel caso di specie la ritenzione operata da DHL oltre che illegittima per le considerazioni ora operate, appare anche contraria a buona fede, tenuto conto che la merce ritenuta è stata regolarmente pagata dalla società ricorrente sulla rassicurazione scritta fornita dalla resistente della riconsegna della merce stessa una volta avvenuto il pagamento [ ]. Né può certamente esigersi, sempre alla luce del principio generale di buona fede, un onere di controllo da parte della ricorrente circa l'esistenza in capo al sottoscrittore dei poteri di impartire le indicazioni contenute nella missiva stessa. Quanto al periculum il requisito ulteriore in esame appare sussistere in relazione all'elevato valore della merce ritenuta cui corrisponde l'importanza del pericolo della diminuzione patrimoniale conseguente all'impossibilità di mantenere fede agli accordi di vendita raggiunti con terzi e non facilmente recuperabile in relazione anche alle condizioni economiche della ricorrente adempiente al contratto con DHL
5 e tuttavia in gravi difficoltà economiche (vd. richiesta di ammissione a concordato preventivo). La cautela invocata deve, pertanto, essere accordata mediante adozioni di ordine nei confronti della resistente di consegna dei beni ritenuti alla ricorrente. La soccombenza della parte resistente giustifica altresì la condanna della stessa alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidati equitativamente in dispositivo P.Q.M. visti gli art. 700 e 669 octies c.p.c. in accogliemento del ricorso depositato in data da C.C. s.r.l., ordina a DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.p.A. di riconsegnare alla ricorrente i containers denominati n DFSU e MSCU e la merce in essi contenuta presso il porto di Gioia Tauro (RC); condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri di legge. Così deciso in Milano, lì Si comunichi Il Giudice
6 Dott. LETIZIA FERRARI DA GRADO
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