I creditori del fallito, disciplina giuridica e caratteri
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1 I creditori del fallito, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Gli effetti di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento sono disciplinati nel Capo III del Titolo II della Legge fallimentare, diviso in quattro sezioni, dedicate rispettivamente agli effetti del fallimento nei confronti del fallito (artt ), nei confronti dei creditori (artt ), sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt ) e sui rapporti giuridici preesistenti (artt bis). La ratio comune agli effetti, ricollegabili alla natura costitutiva della sentenza dichiarativa di fallimento, va rinvenuta nella necessità di assicurare la conservazione e l incremento della massa attiva da un canto, e la cristallizzazione della massa passiva dall altro. Singole regole sono peraltro finalizzate ad ulteriori scopi, come quello di consentire la prosecuzione dell attività d impresa, ove disposta, o a rendere più agevole lo svolgimento della procedura. Gli articoli della Legge fallimentare dettano alcuni principi fondamentali in materia di trattamento dei creditori nel fallimento, non esaurendo la disciplina, che comprende l intera procedura fallimentare. Le regole contenute in questi articoli si possono così raggrupparsi: Regole che tendono a proteggere il patrimonio fallimentare dalle iniziative dei singoli creditori, al fine della realizzazione della par condicio creditorum (ex artt. 51 e 52 l. fall.). Regole che tendono a disciplinare il trattamento delle varie categorie di creditori (ex artt. 53 e 54 l. fall 1 di 5
2 Regole che tendono a quantificare il credito da ammettere al passivo fallimentare (ex artt. 55, 56, 57, l. f). Regole che tendono a disciplinare la posizione di creditori o terzi che si trovano in particolari situazioni di solidarietà (artt. 61, 62 e 63 l. fall.) Queste norme potrebbero sembrare poco omogenee e spesso imprecise, e vanno lette alla luce e in coordinamento con altre norme sparse nella Legge fallimentare e nel Codice civile. L articolo 52 l. fall. stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La norma ha una rilevante portata sia dal punto di vista sostanziale che processuale. La dichiarazione di fallimento segna il momento della fine della tutela individuale del credito, e la sua sostituzione con la tutela collettiva, realizzata dagli organi fallimentari, secondo i principi della concorsualità e dell universalità. L azione esecutiva del singolo creditore nei confronti di singoli beni del debitore cede il posto all azione di massa, nell interesse di tutti i creditori e sull intero patrimonio del debitore fallito. I creditori devono fare accertare il loro credito secondo le regole dell accertamento del passivo fallimentare, contenute nel Capo V della Legge fallimentare, e attendere per la loro soddisfazione lo svolgimento della procedura fallimentare ed i riparti. Alla procedura dell accertamento del passivo sono sottoposti tutti i creditori, sia chirografari che privilegiati, e persino i creditori in prededuzione, per i quali l articolo 111 bis l. fall. prevede la liquidazione fuori concorso se non contestati (è questa una delle eccezioni cui si riferisce il co. 2 dell art. 52 l. fall.). Si devono sottoporre alla verifica del passivo anche, ed è questa una importante precisazione introdotta dalla riforma nel terzo comma dell articolo 52 l. fall., raccogliendo quella che era in precedenza una tesi diffusa in dottrina e giurisprudenza, i creditori che non sono sottoposti al divieto di azioni esecutive individuali, in particolare i creditori fondiari ed assimilati. 2 di 5
3 Diretta conseguenza della concorsualità è il divieto di azioni esecutive e cautelari delle quali all articolo 51 l. fall. Per il creditore pignoratizio, o con diritto di ritenzione, si ritiene anzi che anche la soddisfazione del creditore debba avvenire in sede fallimentare, tramite riparto delle Una precisazione di particolare rilievo introdotta dal legislatore della riforma del 2006 è quella secondo la quale sono inibite anche le azioni cautelari, oltre che quelle esecutive, e questo ha risolto in senso negativo il quesito, prima molto dibattuto, della ammissibilità di azioni cautelari in corso di fallimento. Mentre, infatti, in precedenza si riteneva il sequestro conservativo incompatibile con le finalità del fallimento, si ritenevano invece da una parte della dottrina e della giurisprudenza ammissibili il sequestro giudiziario, i provvedimenti di urgenza (ex art 700 c.p.c.). L articolo 54 della Legge fallimentare si occupa dei creditori privilegiati nella ripartizione dell attivo. Il legislatore si indirizza ai creditori che vantano cause legittime di prelazione, i creditori ipotecari, i pignoratizi, e quelli forniti di privilegio generale o speciale, ovviamente se ammessi al passivo con riconoscimento della prelazione e se il bene è recuperato alla massa. In sede di riparto questi creditori sono preferiti agli altri in relazione al ricavato del bene sul quale vantano la causa di prelazione, secondo, in caso di concorso, l ordine stabilito dal codice civile negli articoli 2777 e seguenti. La preferenza si ha esclusivamente sul bene oggetto di prelazione, e nei limiti del ricavato ottenuto da questo, per l eventuale eccedenza del credito sono trattati come chirografari concorrendo insieme ad essi (ex art. 54, co. 1, e 111 quater l. fall.), possono partecipare a titolo di acconto anche alle ripartizioni effettuate prima della vendita del bene (ex art. 54, co. 2, l. fall.), se viceversa dalla vendita del bene si ricava una somma eccedente il credito privilegiato (o i privilegiati), la somma sarà destinata alla soddisfazione dei chirografari. I creditori privilegiati, a differenza dei chirografari, hanno diritto a far valere i loro crediti per il capitale, gli interessi e le spese (ex art. 54, co. 1, l fall.). Per i creditori privilegiati non vale, o vale in modo parziale, la regola della sospensione del decorso degli interessi in corso di fallimento (ex art. 55, co. 1, l. fall.). 3 di 5
4 Prima della riforma del 2006 era discusso se gli interessi andassero collocati anch essi al privilegio o al chirografo, ed in quale misura. La riforma ha precisato che anche gli interessi e le spese vanno collocati al grado prelatizio, ma solo nei limiti previsti dal terzo comma dell art. 54 l. fall., mentre per il residuo riprende vigore la regola generale di sospensione del decorso degli interessi prevista nell art. 55 l. fall. (interessi che non possono essere ammessi neppure al chirografo). In relazione ai creditori ipotecari, il comma 3 dell articolo 54 richiama l articolo 2855, commi. 2-3, del codice civile, secondo il quale la collocazione preferenziale degli interessi vale per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno del pignoramento (al quale è equiparato il fallimento), mentre per gli interessi maturati successivamente in corso di fallimento essi sono collocati al privilegio nella misura legale e sino alla data della vendita. Eventuali interessi maturati prima del biennio e non pagati potranno essere collocati al chirografo, mentre per l eventuale differenza tra interesse legale ed interesse convenzionale in corso di fallimento varrà, come si è detto, la regola della sospensione degli interessi. La normativa riguarda però solo gli interessi corrispettivi, e non quelli moratori, che non possono essere tenuti in considerazione. In relazione ai creditori pignoratizi, il comma 3 dell articolo 54 richiama l articolo 2788 del codice civile, secondo il quale la collocazione preferenziale degli interessi vale per l anno in corso alla data del pignoramento (cui è equiparato il fallimento), mentre per gli interessi maturati successivamente in corso di fallimento essi sono collocati al privilegio nella misura legale e sino alla data della vendita. Eventuali interessi maturati prima dell anno e non pagati potranno essere collocati al chirografo, mentre per l eventuale differenza tra interesse legale ed interesse convenzionale in corso di fallimento varrà, come si è detto per gli ipotecari, la regola della sospensione degli interessi. In relazione ai creditori privilegiati, il comma 3 dell aricolo 54 richiama l articolo 2749 del codice civile, secondo il quale la collocazione preferenziale degli interessi vale per l anno in corso alla data del pignoramento (cui è equiparato il fallimento), mentre per gli interessi maturati successivamente in corso di fallimento essi sono collocati al privilegio nella misura legale e sino alla data della vendita, tranne che per i crediti assistiti da privilegio generale, per i quali il decorso degli interessi cessa alla successiva data del deposito del progetto di riparto (ex art. 54, co. 3, l. fall.). Per i crediti di lavoro si ha anche la 4 di 5
5 rivalutazione monetaria, ma sino al momento nel quale lo stato passivo diviene definitivo. Eventuali interessi maturati prima dell anno e non pagati potranno essere collocati al chirografo, mentre per l eventuale differenza tra interesse legale ed interesse convenzionale in corso di fallimento varrà la regola della sospensione degli interessi. Ai fini della soddisfazione preferenziale dei creditori privilegiati sui singoli beni, secondo l ordine dei privilegi, è previsto che il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni mobili o immobili oggetto di privilegio (ex art. 111 ter l. fall.). 5 di 5
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