REGOLAMENTO PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI CENTRI PER L ISTRUZIONE DEGLI ADULTI MATERIALI

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1 REGOLAMENTO PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI CENTRI PER L ISTRUZIONE DEGLI ADULTI MATERIALI A fronte del grande obiettivo che nel comma 632 della L.296/06 è posto a fondamento di tutta l operazione di riordino, ovvero far conseguire livelli più elevati di istruzione alla popolazione adulta, viene delineato un assetto organizzativo e didattico che lascia quanto meno perplessi. Sono almeno tre gli elementi sui quali occorre riflettere e che devono informare la stesura delle Linee Guida. Alfabetizzazione Funzionale Non viene fatta alcuna proposta volta ad affrontare un problema che sta assumendo dimensioni sempre più drammatiche, il cosiddetto rischio alfabetico. Secondo le rilevazioni OCSE sulle competenze alfabetiche, risulta che nel nostro paese quasi un terzo della popolazione tra i 18 ed i 45 anni è al limite dell analfabetismo, pur trattandosi di persone che hanno completato il primo ciclo di istruzione. Rispetto a queste persone, ci sono due ordini di questioni da affrontare: a) c è chi ha bisogno di manutenzione/potenziamento delle competenze di base acquisite nei pregressi scolastici e divenute nel tempo precarie o comunque insufficienti rispetto alla crescente complessità di situazioni e compiti posti dalla vita sociale e produttiva. Questo tipo di alfabetizzazione funzionale era per altro prevista nel Decreto ministeriale ; b) c è chi ha (o dovrebbe essere invogliato ad avere) l obiettivo di acquisire un titolo di studio superiore e, avendo lasciato la scuola da qualche tempo, non ha fatto un percorso che include l attuale obbligo di istruzione. Le competenze e i saperi ad esso connessi vanno recuperati per avere una preparazione adeguata per affrontare un percorso di studio nuovo e piuttosto impegnativo. L acquisizione di tali saperi e competenze va anche certificata, per poter essere spesa come credito nella prosecuzione del percorso (pure questo era già previsto nel Decreto ). Si tratta cioè di due bisogni diversi cui dovrebbero corrispondere due diverse offerte formative. Sistema scolastico per la popolazione adulta Lo spirito espresso dalla Legge 296/06 nel comma 623 era quello di creare un Sistema nel quadro dell istruzione, dove la popolazione adulta trovava risposte ai propri bisogni formativi. Tale premessa emerge anche nell art.1 del regolamento, ma occorre restituirle maggiore vigore, sostenere il disegno di unitarietà dell intervento, riavvicinare i due soggetti che dal Regolamento sono chiamati a occuparsi dell istruzione degli adulti: i Centri e gli Istituti di Istruzione superiore. E per farlo occorre potenziare quei meccanismi, previsti all interno del Regolamento, che a partire dagli assetti metodologici, didattici e organizzativi, mettano insieme i docenti delle due istituzioni scolastiche, restituendo centralità alla progettazione costruita intorno ai bisogni dell allievo adulto.

2 Innovazione e sperimentazione Una scarsa consapevolezza delle questioni inerenti la formazione in età adulta si riscontra anche nella definizione dei percorsi di secondo livello, quelli finalizzati al diploma di secondaria superiore. Emerge una logica secondo cui la didattica per gli adulti è una semplice riduzione di quanto ideato per i ragazzi. Nella fattispecie si dispone una riduzione dell orario di frequenza: rispetto ai normali percorsi scolastici, quelli per adulti sono ridotti del 30 per cento. Ma in base a quale criterio non è dato saperlo. Tutte le sperimentazioni in corso (quelle realizzate in Piemonte, in Toscana, in Lombardia e in altre realtà), che si pongono come primo obiettivo quello di favorire una ampia partecipazione degli adulti alla formazione, attuano modelli di intervento che prevedono percorsi che favoriscono, nei tempi e nelle modalità, la partecipazione degli allievi adulti. Il motivo è fin troppo evidente: per favorire la partecipazione è necessario conciliare lo studio con le esigenze di vita e di lavoro delle persone adulte. In questi modelli, però, non si parla solo di orari ridotti, si parla in primo luogo di innovazione strutturale, nonché di innovazione metodologica e didattica. Il tema dell innovazione (strutturale, metodologica, didattica) deve essere posto con forza. Le linee guida devono dare risalto alla necessità di innovare, alla necessità di costruire una didattica nella quale i bisogni di chi decide di impegnarsi in un percorso di apprendimento in età adulta godano della dovuta considerazione. Occorre quindi prevedere un sostegno alle sperimentazioni che si muovono in questa direzione.

3 Estratto degli articoli di riferimento del Regolamento ART. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell articolo 11, a partire dall anno scolastico , dell'assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali per l istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati centri, ( ) 2. La ridefinizione di cui al comma 1, ( ) riguarda i centri nei quali sono ricondotti, ( ) i centri territoriali permanenti per l istruzione e la formazione in età adulta di cui all ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente. ART. 2 (Identità dei centri) 1. I centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 2. I centri realizzano un offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio ( ) 3. I centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche ( ); sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti. 5. I centri possono ampliare l offerta formativa, nell ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ( ), nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni. Osservazioni generali e indicazioni per la definizione delle Linee Guida Dando corpo a quanto emerge, in modo chiaro dall articolo 1 del regolamento, occorre, attraverso le indicazioni di carattere operativo presenti nelle Linee Guida, sostenere il disegno di unitarietà dell intervento sull istruzione e la formazione in età adulta e ricondurre gli assetti organizzativi e didattici dei Centri e degli istituti scolastici presso i quali vengono attivati percorsi di istruzione degli adulti, ad un azione comune e condivisa che prefiguri un sistema di istruzione e formazione della popolazione adulta. In quest ottica è opportuno che le esperienze significative nell ambito dell istruzione in età adulta realizzate sino ad ora dai Centri Territoriali Permanenti e dai Corsi Serali siano il punto di partenza nella realizzazione di un sistema scolastico rivolto alla popolazione adulta. - I percorsi di studio, strutturati in primo e secondo livello come indicato nell art.4, perseguono l obiettivo di permettere alla popolazione adulta il conseguimento di titoli di studio attraverso un offerta formativa che prevede la certificazione dei saperi e delle competenze lungo tutto il percorso. Questo processo di certificazione consente, anche attraverso il riconoscimento dei crediti, la personalizzazione del percorso permettendo all adulto di conciliare tempi di studio e tempi di vita - I punti di erogazione del servizio e l articolazione delle reti territoriali di servizio dovranno consolidarsi a partire da un attenta lettura dei bisogni formativi della popolazione adulta presente sul territorio. Tale analisi dovrà essere sviluppata in stretto raccordo con le autonomie locali e con il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti e delle Associazioni che operano sul territorio - La programmazione regionale dell offerta formativa e il dimensionamento delle strutture scolastiche, nei parametri definiti dalla normativa, dovranno essere tesi a garantire, nel numero e nella dimensione territoriale dei Centri, funzionalità e operatività, sia per gli aspetti didattico-organizzativi, sia per gli aspetti di gestione amministrativa. Il raccordo, all interno delle reti territoriali che promuovono offerta formativa alla popolazione adulta, dovrà vedere coinvolti sia i CTP

4 sia i Corsi Serali. - La ricca esperienza di cui sono portatori i Centri territoriali Permanenti e i Corsi Serali sottolinea come l istruzione degli adulti ha delle specificità che vanno affrontate, pena la scarsa partecipazione degli adulti alla formazione. Tutto ciò rimanda alla necessità di innovare e sperimentare, risulta quindi particolarmente opportuno che nell ambito di accordi con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati (Istituti di istruzione superiore, Agenzie di Formazione Professionale, Imprese, Parti sociali ecc.) i CPIA debbano sperimentare percorsi, anche integrati, finalizzati alla formazione e all istruzione superiore degli adulti, fermi restando di norma i riferimenti stabiliti nell art.4, comma 3. - Va salvaguardata la centralità dell'istituzione pubblica, come mente che coordina l offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione della popolazione adulta, garantendo la realizzazione di percorsi condivisi con altri enti ed il privato sociale, ma affidandone la regia e la programmazione al CPIA quale riferimento istituzionale pubblico - L'ampliamento dell'offerta formativa deve vedere la partecipazione degli attuali CTP, dei Corsi Serali e degli Istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado; caratterizzare la propria azione attraverso l innovazione e la sperimentazione, anche per: rispondere al meglio all'esigenza di riconversione professionale, affiancando al rilascio del titolo di studio competenze professionali specifiche e immediatamente spendibili; farsi strumento più efficiente di long life learning. In questo senso occorre considerare con attenzione le molteplici esperienze già operative in alcune regioni (tipologie simili ai corsi IEFP, Progetto POLIS, Progetto Diplomarsi on line, ecc )

5 1. ( ) ART. 3 (Utenza) 2. Ai centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 3. ( ) 4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i centri di cui all articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all articolo 4, comma 6. A tal fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete. - L assolvimento dell obbligo di istruzione avviene secondo i dettami previsti dalla normativa vigente. In questo senso qualsiasi intervento formativo dei Centri con allievi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, ma non ancora il sedicesimo, deve collocare la centralità del progetto educativo nell istituzione scolastica, della scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, di riferimento. Nell intervento con allievi con queste caratteristiche occorre altresì che sia definita e sottoscritta, dai Centri e dall istituzione scolastica di riferimento, un attenta e puntuale progettualità che identifichi gli elementi di raccordo e i compiti di ciascuna parte, anche in ragione del profilo personale dell allievo e della natura educativa delle istituzioni scolastiche coinvolte. Nel caso l allievo quindicenne debba sostenere l Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le valutazioni di tutti i docenti coinvolti concorreranno alla formulazione del giudizio di ammissione e l Esame di Stato di svolgerà presso la scuola secondaria di primo grado coinvolta nel progetto. Tutto ciò al fine di garantire un corretto intervento educativo nei confronti degli allievi minori, evitando che questo dispositivo si presti a eludere una seria riflessione sul fenomeno dell insuccesso scolastico da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, coinvolte con il minore. - Possono iscriversi ai percorsi formativi erogati dal CPIA anche i cittadini adulti già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Questo per permettere il recupero di competenze di carattere funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza attiva. - La centralità della persona, nella definizione del percorso di istruzione disegnato secondo i livelli previsti dall articolo 4, richiama la necessità fondamentale che i Centri e le istituzioni scolastiche di cui all art.4 comma 6, sottoscrivano Accordi di rete che, anche in ragione di quanto previsto dall art.5 comma2, diano attuazione alle indicazioni previste all articolo 1, favorendo il raccordo tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all art.4 comma 6. Nella definizione del raccordo tra i percorsi previsti nel secondo periodo didattico del primo livello e il primo periodo didattico del secondo livello, occorrerà costruire una progettazione comune dei percorsi di

6 studio che, a partire dalle indicazioni di carattere disciplinare prevista dall art. 4, delinei impianto metodologico, strategie didattiche e criteri di valutazione idonei all utenza adulta. Occorre che le Commissioni e gli Accordi di Rete previsti nell art.4 si muovano non solo al fine di garantire efficacia del raccordo tra i percorsi, ma realizzando una piena condivisione delle strategie educative, in un quadro di disegno complessivo del percorso formativo. ART. 4 (Assetto didattico) 1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: ( ) 2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati: a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l acquisizione delle competenze di base connesse all obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: a) il primo periodo didattico è finalizzato all acquisizione della certificazione necessaria per l ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; ( ) 4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un - Nell ottica di realizzare un azione comune e condivisa, come previsto dall art.1, che prefiguri un sistema di istruzione e formazione della popolazione adulta è indispensabile che i Centri e gli Istituti scolastici presso i quali vengono attivati percorsi di istruzione degli adulti realizzino Accordi di collaborazione tesi a realizzare, anche in una dimensione di unitarietà del percorso e di continuità educativa, i percorsi di istruzione degli adulti, così come configurati nel comma 1. Nel quadro di tali accordi e con il fine di realizzare un reale raccordo tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle Istituzioni scolastiche di cui all art. 4 è opportuno che si sviluppi una progettazione comune che riguardi l intero percorso di studio. Nel quadro di tale progettazione, deve trovare spazio la possibilità che i percorsi di secondo livello si realizzino, a partire dai bisogni che il territorio esprime, anche con istituzioni di scuola secondaria superiore liceali. - L offerta formativa dei percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, deve essere finalizzata ad una manutenzione delle competenze di base acquisite nei pregressi scolastici e divenute nel tempo precarie o comunque insufficienti rispetto alla crescente complessità di situazioni e compiti posti dalla vita sociale e produttiva. Tali percorsi, progettati per unità di apprendimento, come previsto dall Art. 5, comma, 1 lettera c), devono essere singolarmente certificati e possono costituire competenze utili ai fini del riconoscimento dei crediti e della personalizzazione dei percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, come indicato nell articolo 4.

7 orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell istruzione obbligatoria di cui all allegato 2 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c). - L ampliamento dell offerta formativa prevista dall art.2 trova spazio anche nella progettazione dei percorsi di primo e di secondo livello che sono finalizzati da un lato all acquisizione dei titoli di studio, dall altro alla manutenzione delle competenze di base acquisite nei pregressi scolastici e divenute nel tempo precarie o comunque insufficienti rispetto alla crescente complessità di situazioni e compiti posti dalla vita sociale e produttiva. Le due cose possono convivere anche senza modificare il testo del regolamento ma dando ad esso una più comprensiva interpretazione. - Con lo scopo di realizzare l unitarietà dei percorsi previsti dal secondo periodo didattico del primo livello e dal primo periodo didattico del secondo livello, finalizzati sia al conseguimento della certificazione attestante l acquisizione delle competenze di base connesse all obbligo di istruzione, sia all acquisizione della certificazione necessaria per l ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, i Centri e gli istituti scolastici di cui al comma 6, dovranno stipulare accordi al fine di delineare: - le modalità di carattere organizzativo (sedi, orari, strutture e attrezzature, ecc ) - l impianto metodologico e didattico (accoglienza e riconoscimento crediti, personalizzazione del percorso, formazione a distanza, ecc ) - i criteri di valutazione e certificazione dei percorsi (attestazione dei crediti, certificazione delle singole unità di apprendimento, certificazione finalizzata all accesso al periodo didattico successivo, ecc ) che potranno permettere all allievo di frequentare il percorso formativo e di acquisire, nella stessa annualità, i risultati previsti dai due periodi didattici. - Nei percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a, occorre porre particolare attenzione, per rendere sostenibili i carichi orari, alla personalizzazione dei percorsi, anche in considerazione al riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali possedute dall adulto e dei titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine dagli allievi stranieri. - In considerazione della centralità che i CPIA hanno assunto in merito al tema della formazione linguistica dei migranti, occorre che siano pienamente

8 riconosciuti i percorsi di formazione relativi alla lingua italiana. In ordine ai bisogni linguistici dell utenza migrante, ai quali già da tempo i CTP danno risposte, è opportuno che siano previsti percorsi di Lingua Italiana L2 che garantiscano la formazione dai livelli di analfabetismo a quelli di piena acquisizione delle competenze linguistico-comunicative, riconoscendo quindi le certificazioni rilasciate dai CPIA dal livello A1 al livello C2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Tale riconoscimento deve trovare pieno riscontro nei meccanismi previsti dall art.9 riguardanti la definizione delle dotazioni organiche dei CPIA. ART. 5 (Assetto organizzativo) 1. I percorsi di istruzione, di cui all articolo 4 sono così organizzati: ( ) 2. Ai fini dell ammissione al periodo didattico cui l adulto chiede di accedere avendone titolo, i centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - Le commissioni di cui al comma 2 rappresentano un elemento fondamentale nella realizzazione di un azione comune e condivisa, come previsto dall art.1, tra i Centri e gli Istituti scolastici, tesa a prefigurare la costruzione di un sistema di istruzione e formazione della popolazione adulta. L azione valutativa di tale commissione non potrà prescindere dalla progettualità che insieme, Centri e Istituti scolastici, avranno saputo costruire intorno ai bisogni formativi della popolazione adulta del territorio di riferimento. La partecipazione a dette commissioni da parte di esperti esterni consente non solo una maggiore compiutezza nella valutazione dei saperi e delle competenze dell allievo, ma alimenta il rapporto con altri soggetti che sul territorio sono in grado di intersecare i bisogni formativi della popolazione adulta. - Il riconoscimento dei crediti deve garantire l incontro tra gli elementi di sapere disciplinare identificati nel percorso con le specifiche competenze, abilità, esperienze, acquisite dallo studente adulto nella sua esperienza professionale e di vita. La personalizzazione del percorso deve essere effettiva e qualitativamente efficace e deve valorizzare il patto formativo richiamato, garantendo margini nella differenziazione dei percorsi, anche nella loro durata. In questo senso occorre sottolineare la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale (comma 3), che rimanda all'approccio biografico dell'educazione degli Adulti.

9 - La formazione a distanza deve essere concretamente valorizzata adattandola ai diversi contesti e alle specifiche esigenze dell utenza e del curricolo. - Identica valorizzazione deve essere realizzata per le attività di accoglienza e orientamento, anch'esse centrali nei percorsi rivolti agli adulti, ai fini della qualità e dell efficacia dell'offerta. Tale riconoscimento deve trovare pieno riscontro nei meccanismi previsti dall art.9 riguardanti la definizione delle dotazioni organiche dei CPIA e deve aggiungersi, anche in termini di risorse, al monte ore risultante successivamente al taglio del 30% del curricolo previsto dall art.4. ART. 6 (Valutazione e certificazione) 1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali. ( ) 6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), è altresì previsto il rilascio di apposita certificazione. - Nella costruzione delle UDA occorre valorizzare le esperienze significative realizzate sino ad ora, assumendo quale criterio principale l'esplicito riferimento della lettera e) al riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali possedute dall adulto. In questo senso occorre definire, sempre in riferimento alle specifiche esigenze dell'utenza adulta, la rimodulazione del carico orario al 70% previsto per le discipline. - I percorsi, progettati per unità di apprendimento, rendono necessaria la certificazione conclusiva di ciascuna unità, che metta in evidenza i saperi e le competenze acquisite, e il riferimento all articolazione dei periodi didattici. - Dovrà essere prevista una specifica certificazione che indichi il periodo didattico al quale l adulto ha diritto all ammissione. - Deve essere prevista al termine dei percorsi di cui all articolo 4, comma 1, lettera c, apposita certificazione che indichi il livello di conoscenza della lingua italiana con riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento. - Nella costruzione delle certificazioni di cui ai commi 6 e 7 vanno tenute presenti le esigenze di adattamento dei relativi criteri alla condizione di adulti degli studenti e agli inviti, già contenuti nel regolamento, a valorizzare lo specifico patrimonio culturale, anche informale e non formale

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