COMUNE DI STRONCONE VIA G. CONTESSA, STRONCONE TR C.F LOTTO N

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1 COMUNE DI STRONCONE VIA G. CONTESSA, STRONCONE TR C.F LOTTO N 1 R.C.A. LIBRO MATRICOLA VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

2 R.C.A. LIBRO MATRICOLA DEFINIZIONI Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Parti Società Assicurazione Contratto o Polizza Contraente Assicurato Premio Rischio Sinistro Indennizzo o risarcimento Franchigia Scoperto Broker : il Contraente/Assicurato e la Società : L'impresa di assicurazioni che stipula la polizza in nome proprio o in qualità di Delegataria in nome per conto anche delle Imprese Coassicuratrici (art C.C.) : Il contratto di assicurazione : Il documento, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione. : L'Ente che stipula l'assicurazione : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione : La somma dovuta dal Contraente alla Società : La probabilità che si verifichi il sinistro : il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione e l entità dei danni che possono derivarne : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro : somma che viene dedotta da ciascun indennizzo e che rimane a carico dell Assicurato : la quota percentuale dell indennizzo che resta a carico del Contraente/Assicurato : l intermediario di assicurazioni a cui il Contraente/Assicurato ha affidato l incarico di gestione di polizza 2

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art del Codice Civile. Art. 2 - Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza e durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre ché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. Art. 3 - Colpa grave e dolo La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave del Contraente/Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo del Contraente/Assicurato (art C.C.). Art. 4 - Altre assicurazioni Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza delle somme massime assicurate con la presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall applicazione dell art. 1910C.C. L Assicurato è comunque esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile, salvo quanto previsto al precedente art. 2 - Buona fede. La Società ha peraltro il diritto di richiedere e percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento della comunicazione. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione dell'assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giuridisdizione è ubicata la sede legale del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e delega Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota rispettiva. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà di rivalersi nei confronti della Società inadempiente. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto; di conseguenza tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo, alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici. 3

4 Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art Durata del contratto La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24 del 31/12/2007 alle ore 24 del 31/12/2010, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. Comunque è in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza. È inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo. La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Art Rescindibilità annuale Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 (tre) è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90gg. prima della scadenza annuale del premio. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione, con un preavviso minimo di 90 giorni. In caso di recesso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le Parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre: per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60 giorno dalla data di decorrenza della polizza; per quanto riguarda le rate successive, dalle ore del giorno di scadenza della rata a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60 giorno dalla data di scadenza della rata; per quanto riguarda le appendici, dalle ore del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60 giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso; per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia. Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. Se il premio della presente polizza viene calcolato sulla base degli elementi variabili dichiarati; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato, solamente in caso di effettiva variazione, deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Compagnia e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa 4

5 fino alle ore del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Art. 17 Clausola di delega in presenza di Broker Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker INTERSTUDIO SRL sede di TERNI (TR) Via Barberini, n 10. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente /Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutti i Coassicuratori. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art C.C. Pertanto agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Il Contratto, a scelta del Contraente d Intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia di Assicurazione aggiudicataria. Il Broker, come consuetudine, verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie. Tale Compenso dovuto al Broker sarà costituito da una parte dell aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà, pertanto, un aumento dei premi per l Ente/Contraente. Art. 18 Polizza amministrata con Libro Matricola CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA R.C.A. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, l'intero premio per ciascun veicolo indicato nell'elenco. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore in quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata dall'impresa Assicuratrice, per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - oltre alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - anche la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. Art. 19 Contemporanea esclusione ed inclusione autovetture e/o ciclomotori Relativamente alla classe di merito per le autovetture e i ciclomotori si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura o di altro ciclomotore, per la nuova autovettura o ciclomotore sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest' ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni. 5

6 Art. 20 Danni ai trasportati In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto dalla Legge n 990 e successive modifiche ed integrazioni, la presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'assicurato/contraente, con il Conducente. Art. 21 Rinuncia alla rivalsa Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E: A) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLI USATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo assicurato: - se i conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. B) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I TRASPORTATI SU VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. C) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' (Foglio Rosa) L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento. D) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON PATENTE IDONEA MA SCADUTA L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. E) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada. Art. 22 Carico e scarico L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Art. 23 Scheda sinistri La Società si intende obbligata alla presentazione di una scheda annuale analitica dei sinistri da inviare alla Contraente entro 90 (novanta) gg. dalla data di scadenza annuale della polizza. La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione degli stessi, compresi quelli posti temporaneamente a riserva e dovrà essere inviata al Contraente 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale della polizza. La Società si obbliga a trasmettere alla contraente copia della quietanza di liquidazione del danno entro 15 giorni dalla emissione della stessa. Inoltre la Società provvederà ad inviare l aggiornamento della situazione sinistri della presente polizza ogni 3 mesi e comunque alla semplice richiesta della Contraente o del broker. Art. 24 Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, l'impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato. L'attestazione dovrà contenere: 6

7 - la forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva; - il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato. Art. 25 Ricorso terzi da incendio L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di ,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a); c) ove l'assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b). Art. 26 R.C. dei trasportati L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa LA SOCIETA' IL CONTRAENTE Agli effetti dell art.1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle Condizioni Generali che regolano l assicurazione : - Art. 9 C.G.A. (foro competente). - Art. 13 C.G.A (durata del contratto); - Art. 15 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro); - Art. 17 C.P.A. (Clausola di delega in presenza di Broker). L Assicuratore Il Contraente 7

8 GARA ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI SCHEDA D'OFFERTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO MASSIMALI E GARANZIE : come da capitolato di polizza e da tabella elenco veicoli allegata Calcolo del premio: - Premio netto prima rata : - Accessori : - Imposte, percentuale del...% : - TOTALE PREMIO ANNUO LORDO : Calcolo del premio: - Premio annuo netto complessivo : - Accessori : - Imposte, percentuale del...% : - TOTALE PREMIO ANNUO LORDO : Denominazione sociale offerente: Codice fiscale e partita IVA : Sede legale : Firma leggibile qualifica : data: 8

9 VEICOLI DA ASSICURARE : Complessivamente n 16 PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO : TERNI MASSIMALI E FORMA DI ASSICURAZIONE: 1) AUTOVETTURE : ,00 UNICO Tariffa Bonus/Malus 2) AUTOCARRI : ,00 UNICO (trasporto conto proprio) Tariffa fissa - Carico e scarico 3) MOTOCARRI : ,00 UNICO Tariffa fissa 4) AUTOBUS : ,00 UNICO Tariffa fissa 5) CICLOMOTORI : ,00 UNICO Tariffa Bonus/Malus 6) MACCHINE OPERATRICI : ,00 UNICO Tariffa fissa 7) RIMORCHI : ,00 UNICO Tariffa fissa Alla Polizza dovranno essere allegate le Condizioni Generali di Assicurazione che saranno integrate dalle allegate CONDIZIONI PARTICOLARI di seguito che prevalgono sulle Condizioni Generali e valide per tutti i veicoli assicurati. 9

10 ALLEGATO n 1 Scheda autoparco COMUNE DI STRONCONE N. MEZZO MARCA TARGA SCAD. MAX Q.LI CL PREMIO 1 MOTOCICLO BMW 650 AJ /12/ CC MOTOCICLO BMW 650 AJ /12/ CC AUTO FIAT PANDA CJ 749 ZZ 31/12/ KW MOTOCARRO APE PIAGGIO TR /12/ CC218 F 5 MOTOV SPEC APE PIAGGIO AS /12/ CC412 F 6 MACC OPER MOND BEN TRAA /12/ F 7 AUTO FIAT UNO TR /12/ KW AUTOCARRO FORD VAN TR /12/ AUTO FIAT PANDA TR /12/ KW AUTO FIAT PUNTO BL 984 FM 31/12/ KW MOTOCARRO APE PIAGGIO TR /12/ KW7 F 12 MOTOCARRO APE PIAGGIO TR /12/ CC218 F 13 AUTOCARRO FIAT 90 CF 625 AR 31/12/ F 14 MOTOCARRO BREMEC TR /12/ CC999 F 15 AUTO FIAT PANDA BL 983 FM 31/12/ KW AUTOCARRO FORD TRAN TR /12/

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