Responsabilità degli utilizzatori di macchine e requisiti cogenti applicabili

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1 Responsabilità degli utilizzatori di macchine e requisiti cogenti applicabili Torino, 18 Marzo 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com

2 La Direttiva Macchine 2006/42/CE In accordo all articolo 1, la direttiva 2006/42/CE, si applica a: Macchine; Attrezzature intercambiabili; Componenti di sicurezza; Accessori di sollevamento; Catene, funi e cinghie; Dispositivi di trasmissione meccanica; Quasi-macchine. In accordo all articolo 2, valgono le seguenti definizioni: Macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata... Insiemi di macchine, di cui sopra, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. 2

3 Insiemi di macchine Il concetto di installazione complessa La definizione di «macchina» comprende anche le installazioni complesse, ossia formate da più macchine e/o quasi-macchine, funzionanti in modo solidale, allo scopo di fornire una determinata produzione o un determinato servizio. Esempi di installazioni complesse: Sistemi robotizzati Isole di lavorazione Linee di produzione 3

4 Insiemi di macchine Il concetto di installazione complessa In definitiva, un gruppo di macchine/quasi-macchine viene considerato come insieme di macchine quando risultano soddisfatti i seguenti criteri: Le macchine/quasi-macchine sono assemblate al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto o la realizzazione di un dato processo (ad esempio per confezionamento, montaggio, lavorazioni multiple successive); Le macchine/quasi-macchine sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell assieme nel suo complesso, richiedendo in tal modo, una valutazione dei rischi per tutto l insieme; Le macchine/quasi-macchine dell insieme hanno un sistema di comando comune. Nota: un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma con funzionamento indipendente l una dall altra, non è da considerarsi come insieme di macchine. 4

5 Insiemi di macchine Il concetto di installazione complessa Linea produttiva schematizzata: A B C D E H G F La linea risulta costituita da sette macchine (A, B, C, D, E, F, G) composte per formare un assieme. La macchina G non rientra nell assieme, poichè il suo funzionamento non è solidale con quello delle altre (presenza operatore per scarico prodotto da macchina C e carico su G) Concetto di funzionamento solidale. Il funzionamento solidale tra due macchine risulta dal fatto che queste si trovano interfacciate sia strutturalmente quanto funzionalmente (consensi attraverso sistemi di comando elettrici, pneumatici, idraulici, meccanici) 5

6 Concetto di modifica apportata alle macchine Si definiscono «modifiche» apportate alla struttura o al modo di funzionare di una macchina, tutti gli interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria o straordinaria Si considerano come modifiche: a) Sostituzione di parte di parti della macchina con altre diverse dalle originali (intervento muta le prestazioni della macchina o di parti di essa); b) Modifica del ciclo macchina o di alcuni parametri (diverso da quanto previsto dal fabbricante); c) Modifica dei circuiti elettrici, pneumatici o idraulici; d) Sostituzione dei circuiti elettrici a logica elettromeccanica con un sistema a logica programmabile (PLC); e) Modifica della movimentazione della macchina o delle modalità di bloccaggio del pezzo; f) Aggiunta di un dispositivo di protezione antinfortunistica non previsto dal fabbricante finalizzato a ridurre ulteriormente l entità dei rischi residui; g) Sostituzione di un dispositivo di sicurezza previsto dal fabbricante con un altro dispositivo di sicurezza diverso dal primo. 6

7 Concetto di modifica apportata alle macchine Classificazione delle modifiche: 1) Modifiche ininfluenti sulla sicurezza della macchina (punti: a, b, c, d, e); 2) Modifiche che agiscono direttamente sul livello di sicurezza della macchina (punti: f, g). E tuttavia, possibile affermare che, qualsiasi modifica, variando gli equilibri, i calcoli e le logiche progettuali, è suscettibile all introduzione di nuovi fattori di rischio per le seguenti proprietà: a) Diverso modo di operare della macchina; b) Differenti interazioni tra la macchina e gli operatori; c) Differenti possibili effetti verso l ambiente esterno 7

8 Concetto di modifica apportata alle macchine Situazioni riscontrabili Motivazioni più frequenti che inducono l utente alla modifica delle macchine 1) Errori in fase di acquisto (scarsa competenza, poca conoscenza delle lavorazioni previste, risparmio economico); 2) Errori o carenze di progettazione (scarsa conoscenza direttiva 2006/42/CE e norme tecniche applicabili); 3) Necessità di diverse possibilità operative (attenzione primaria del progettista allo scopo produttivo a discapito della sicurezza); 4) Esigenze di mercato e adattamenti produttivi (scarsa programmazione. Scarsa adeguatezza delle macchine alle esigenze del mercato). 8

9 Modifiche giuridicamente necessarie Una modifica assume aspetti prioritari quando una macchina deve essere adeguata, sotto il profilo antinfortunistico, alle leggi vigenti. La tenuta in esercizio di macchine non conformi alle disposizioni di legge comporta, in caso di incidente, sanzioni economiche e gravi responsabilità penali a carico del datore di lavoro. Per macchine datate, il protrarsi nel tempo di utilizzo «fuori norma», potrebbe indurre il giudice ad imputare al datore di lavoro la responsabilità colposa che va sotto il nome di «colpa con preavviso di evento». L obbligarietà dell analisi dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, non permette al datore di lavoro di avvalersi della non conoscenza dei rischi specifici presenti sulle singole macchine. 9

10 Modifiche giuridicamente necessarie Rif. D.Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela previste dal decreto (rif. art. 15, comma 1, lettera «c» del D.Lgs. 81/2008): 1) Eliminazione dei rischi, e, ove ciò non è possibile; 2) Riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico Tra gli obblighi del datore di lavoro, il decreto pone l attenzione su: «aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione» (rif. art. 18, comma 1, lettera «z» del D.Lgs. 81/2008) 10

11 Analisi dei testi di legge La direttiva macchine non si occupa del problema «modifiche» apportate alle macchine, poichè tratta solo di immissione sul mercato e/o messa in servizio di macchine nuove. Evoluzione legislativa: D.P.R. 459/96: ogni modifica costruttiva determina il verificarsi di una nuova immissione sul mercato della macchina o del componente di sicurezza (comprendeva tutte le macchine) Divieto ad effettuare qualsiasi modifica sulle macchine. Circolare n (1999) del Ministero del Lavoro: l installazione dei dispositivi di protezione non costituisce una «modifica» della macchina. D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359: attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 11

12 Analisi dei testi di legge Comma 8-quater art. 36 del D.Lgs. 626/94: «le modifiche apportate alle macchine definite all art. 1, comma 2 del D.P.R. 459/1996, a seguito dell applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto stesso» Comma 8-septies art. 36 del D.Lgs. 626/94: «le modifiche che si fossero rese necessarie per adeguare tutte le macchine funzionanti nelle aziende italiane a una serie di requisiti aggiuntivi illustrati in una legge del 2005 non avrebbero configurato immissione sul mercato e quindi non avrebbero richiesto di sottoporre le macchine in questione alla procedura ed alla marcatura CE» 12

13 Il D.Lgs. 81/2008 e le modifiche apportate sulle macchine Titolo III art. 70, commi 1 e 2: «le macchine messe a disposizione dei lavoratorio nei luoghi di lavoro, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) Se costruite prima dell entrata in vigore obbligatoria della Direttiva Macchine (21 settembre 1996) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V del D.Lgs. 81/2008; b) Se costruite a partire dal 21 settembre 1996 devono essere conformi ai requisiti della Direttiva Macchine. Art. 71, comma 5: «le modifiche apportate alle macchine che ricadono nella definizione del D.P.R. 459/96 per migliorarne le condizioni di sicurezza, in rapporto alla necessità di avere macchine conformi ai requisiti di sicurezza, tenuto altresi conto dell evoluzione della tecnica, non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore originario della macchina. 13

14 Il D.Lgs. 17/2010 e le modifiche apportate sulle macchine Definizione di immissione sul mercato: rif. Art. 2, comma 2, lettera «h» (direttiva 2006/42) si parla di prima messa in servizio a disposizione all interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina ai fini di distribuzione o di utilizzazione Una macchina non marcata CE, nel momento in cui viene modificata senza essere ceduta ad altri non è più necessario che venga sottoposta alla procedura prevista dalla direttiva. Nel caso di macchine marcate CE, ogni modifica non prevista dal fabbricante invalida la dichiarazione CE da lui rilasciata. In caso di compromissione dei RES, prevista sanzione (4 24 k ) 14

15 Modifiche su macchine marcate CE Compete al fabbricante in quanto può ancora disporre della documentazione tecnica di valutazione dei rischi, di ideazione ingegneristica e di allestimento del manufatto Ad altri soggetti non è possibile integrare le modifiche su quanto già conosciuto, bensì di ristrutturare l intera macchina partendo quasi da zero salvaguardando l integrazione della sicurezza con aspetti inerenti: a) La funzionalità, b) La manutenibilità, c) L ergonomicità. 15

16 Modifiche su macchine marcate CE Per apportare modifiche alle macchine marcate CE occorre considerare le seguenti fasi: 1) Studio di fattibilità. Fondamentale per conoscere la possibilità dell attuazione della modifica garantendo la funzionalità della macchina ed il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza; 2) Progettazione. Necessaria per individuare: obiettivi delle modifiche, norme tecniche applicabili, modo di lavoro della macchina, pericoli presenti sulla macchina, scelta dei dispositivi di sicurezza, gestione dei rischi residui; 3) Aggiornamento del fascicolo tecnico. Lo studio progettuale della o delle modifiche deve essere integrato nel fascicolo tecnico originario della macchina; 4) Aggiornamento del manuale d uso. Ove ne ricorrano gli estremi, ogni parte del manuale d uso della macchina deve essere aggiornata in relazione alle novità introdotte dalla o dalle modifiche apportate. 16

17 Modifiche su macchine marcate CE 5) Nuova dichiarazione CE e marcatura CE. Mediante una nuova dichiarazione CE e una nuova marcatura CE (apposta su una nuova targa con indicato l anno della modifica) il nuovo fabbricante della macchina se ne assume integralmente la responsabilità di fronte alla Direttiva 2006/42/CE Modifica macchine CE consigliata solo a fabbricanti iniziali 17

18 Messa a norma delle macchine non marcate CE Una macchina non marcata CE può subire interventi di modifica, purchè (rif. Art. 71, comma 5. D.Lgsl 81/2008): a) Lo scopo sia esclusivamente quello di garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V del D.Lgs. 81/2008 e/o di adeguarla all evoluzione tecnica; b) L intervento non ne modifichi le modalità di utilizzo e le prestazioni originarie. Tuttavia, non è automatico che tutte le macchine non marcate CE possano essere messe a norma e non è detto che questo possa essere fatto con costi contenuti (ovvero commisurati al valore residuo della macchina). A tal riguardo si procederà seguendo le seguenti fasi: 18

19 Messa a norma delle macchine non marcate CE 1) Studio di fattibilità - macchine che, per loro natura, sono state strutturalmente concepite prive di barriere antinfortunistiche, potrebbero richiedere stravolgimenti tali da consigliarne la sostituzione con altre di nuova costruzione. Lo studio di fattibilità e di costo degli interventi di messa a norma deve essere eseguito da persone che conoscono sia le leggi che le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza del macchinario. 2) Progettazione Le fasi progettuali comprendono: a) individuazione dei pericoli e valutazione di congruità tecnologie di sicurezza presenti sulle macchine, b) individuazione delle fonti di pericolo prive di protezioni, c) scella delle barriere di sicurezza, d) verifica di congruità tra le barriere di sicurezza utilizzate e le funzionalità della macchina, e) scelta dei materiali, f) progettazione dei ripari. 3) Realizzazione importante la qualifica e le competenze del personale preposto alla realizzazione delle modifiche 19

20 Messa a norma delle macchine non marcate CE 4) Prove ogni modifica va provata. Per l individuazione delle prove è utile appoggiarsi alle norme tecniche di riferimento. 5) Relazione tecnica La relazione tecnica deve essere incentrata sulle fonti di pericolo e sulle barriere di sicurezza necessarie per l abbattimento dei rischi. 6) Aggiornamento della documentazione la documentazione di supporto della macchina deve essere correttamente aggiornata in ogni sua parte prima che la macchina venga rimessa in produzione. 7) Nessuna marcatura CE Gli interventi di messa a norma non prevedono la marcatura CE anche perchè non se ne sarebbe in grado. Mancano i presupposti per la marcatura CE 20

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