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1 La circolare di aggiornamento professionale N La nuova deducibilità delle auto aziendali Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la modifica dell art. 164, comma 1, TUIR da parte dell articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 92/2012 (c.d. riforma del lavoro ) è prevista la riduzione della percentuale deducibile dei costi relativi all acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. Nello specifico è disposto che detti costi sono deducibili: nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi; nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Non viene modificata la deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che pertanto è da ritenere inalterata nell attuale misura dell 80%. Le suddette modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Riforma in esame. Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, le nuove misure saranno applicate dal Art. 164 del Tuir L art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. prevede la deducibilità limitata al 40% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) con riguardo alle spese relative a tutti quei veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli): non strumentali nell attività d impresa (deducibili al 100%); non adibiti a uso pubblico (deducibili al 100%); non dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (a oggi deducibili al 90%). Altresì, è previsto che non si debba tener conto della parte di costo di acquisizione eccedente: euro ,99 per le autovetture e gli autocaravan; euro 4.131,66 per i motocicli; euro 2.065,83 per i ciclomotori.

2 Limiti di deducibilità per l impresa Tipologia Percentuale di Costo massimo quote di veicolo deducibilità ammortamento ammortamento Autovetture 40% 7.230,39 (40% di e ,99 euro) autocaravan Motocicli 40% 1.652,64 (40% di 4.131,66 euro) Ciclomotori 40% 826,33 (40% di 2.065,83 euro) Percentuale di deducibilità costi di gestione 40% 40% 40% Il costo di acquisto da confrontare con il limite massimo deducibile di ,99 euro deve essere calcolato sommando all imponibile l imposta sul valore aggiunto non ammessa in detrazione. Art. 164, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986. Mezzi di trasporto a motore nell impresa: disciplina Imposte dirette non utilizzati come bene strumentale nell attività propria dell impresa; non adibiti a uso pubblico; non dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. DEDUCIBILITÀ LIMITATA AL 40% DELLE SPESE PER: Autovetture Motocicli Autocaravan Ciclomotori Irrilevante la Irrilevante la Irrilevante la Irrilevante la parte di costo parte di costo parte di costo parte di costo che eccede che eccede che eccede che eccede , , , ,83

3 Riforma del diritto del lavoro L articolo 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro ) ha modificato la percentuale di deducibilità delle autovetture previste dall art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. Con la nuova modifica la percentuale dei deducibilità si riduce dal 40%: al 27,5%. DEDUCIBILITA SPESE AUTO DAL 40% AL 27,5% La deducibilità ridotta al 27,5% del costo dei mezzi sopraesposti vale: in caso di acquisto del mezzo di trasporto: per le autovetture acquisite mediante acquisto il costo da poter dedurre corrisponde all ammortamento del valore del bene. Secondo quanto previsto dal Ministero con il D.M , il coefficiente di ammortamento per i veicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente, è pari al 25%. Alla luce delle limitazioni di deducibilità esposte nel paragrafo precedente, l ammortamento massimo deducibile corrisponde a quello esposto nella tabella seguente: Mezzo Costo ammesso fiscalmente Ammortamento MAX deducibile al 27,5% Quota ammortamento deducibile fiscalmente Autovetture e autocaravan Euro , 99 Euro , 99 x 27,5% x 25% = 1.242, , 72 Motocicli Euro 4.131, 66 Ciclomotori Euro 2.065, 83 Euro 4.131, 66 x 27,5% x 25% = 284,05 Euro 2.065, 83 x 27,5% x 25% = 142,02 284,05 142,02

4 in caso di leasing: per poter determinare la percentuale di deducibilità dei canoni relativi ad automezzi acquisiti in leasing, è necessario determinare il rapporto fra i limiti di deducibilità relativi alla tipologia di automezzo e detto costo. Formula: limite di costo fiscalmente riconosciuto* % Canoni deducibili = x 100 *si veda tabella precedente costo per la società di leasing Una volta calcolata tale percentuale di deducibilità, il contribuente può calcolare il costo fiscalmente riconosciuto che si ottiene applicando il 27,5% al valore ottenuto dalla formula sopraesposta; in caso di noleggio. Secondo le modifiche previste l art. 164 del Tuir prevede che in caso di locazione o di noleggio, i limiti di deduzione cambiano e, in particolare, il costo massimo a cui commisurare l aliquota del 27,5% per il calcolo del canone è pari a: euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; euro 774,69 per i motocicli; euro 413,17 per i ciclomotori. Per quanto riguarda la decorrenza, le nuove percentuali sono valide a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Riforma in esame. Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, le nuove misure saranno applicate dal: periodo d imposta DECORRENZA 2013

5 Una società acquista una vettura a un costo (comprensivo di Iva indetraibile) di euro e sostiene, per ciascun anno di utilizzo, costi di utilizzo per complessivi 9.320,00 euro (comprensivi della quota di Iva non detraibile, laddove presente), così composti: carburante 5.720,00 euro; manutenzione 2.120,00 euro; bollo 350,00 euro; assicurazione euro. Ipotizzano costi di impiego costanti nel periodo di ammortamento di 5 anni di seguito si illustrano le differenze di deduzione tra la vecchia disciplina e quella nuova. Bene Valore Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Auto , , , ,12 Costi , , , Percentuali che rimangono inalterate Rimangono invece inalterate le percentuali di deducibilità previste per le auto: strumentali nell attività d impresa (deducibili al 100%): l'amministrazione Finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" quelli "senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Tale interpretazione è stata ribadita anche nelle CC.MM. 19 gennaio 2007, n. 1/E e 16 febbraio 2007, n. 11/E; degli agenti e rappresentati (deducibili all 80%): per tali auto si applicano le stesse regole esposte nel paragrafo precedente con l unica eccezione data dal fatto che in luogo della percentuale del 27,5% (prima 40%) si applica la percentuale dell 80%; adibiti a uso pubblico (deducibili al 100%): per essi devono intendersi i veicoli per i quali la destinazione a uso pubblico viene riconosciuta da un atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione (in tal senso C.M. 48/E, par ). Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi.

6 TIPOLOGIA AUTO PERCENTUALE DEDUCIBILITÀ strumentali nell attività d impresa 100% agenti e rappresentati 80% adibiti a uso pubblico 100% Auto aziendale in uso ai dipendenti Un ulteriore novità riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla lett. b-bis) del comma del Tuir. Al riguardo si ricorda che per tale fattispecie: in capo al dipendente si genera un fringe benefit pari al: 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente; per l azienda le spese e gli altri componenti negativi: sono deducibili in misura pari al 90% del loro ammontare, secondo quanto previsto dall art. 164, TUIR. Al contrario di quanto previsto in via generale dall art. 164 del Tuir dove la deducibilità del 40% del costo dell autovettura è prevista nel limite di ,99. Per l autovettura a utilizzo promiscuo la deducibilità del 90% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite. Secondo le nuove norme, la percentuale di deducibilità per le imprese passa dal 90%: al 70%. DEDUCIBILITÀ AUTO DATE IN USO PROMISCIO AL DIPENEDENTE DAL 90% AL 70%

7 La modalità di acquisizione dell autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto l autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing ovvero mediante locazione o noleggio. I costi che possono essere dedotti corrispondono a: ammortamento; spese di manutenzione e riparazione; carburanti e lubrificanti; assicurazione; bollo auto; spese del garage; spese di pedaggio autostradale. ESEMPIO Una società acquista una vettura dal costo (Iva indetraibile compresa) di euro assegnandola in uso promiscuo a un suo dipendente. Per l'utilizzo della vettura sostiene euro di costi all'anno (comprensivi della quota di Iva non detraibile) così composti: carburante euro; manutenzioni e riparazioni euro; bollo 350 euro; assicurazione 560 euro Bene Valore Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Auto Costi DEDUCIBILITÀ PER L IMPRESA le spese dell autovettura sono deducibili in misura ridotta pari al 90% (secondo le modifiche si abbassa al 70%); la deducibilità del costo dell autovettura non è soggetto ad alcun limite massimo; la deduzione del 90% (o 70%) dei costi è subordinata al fatto che l utilizzo promiscuo dell autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d imposta; la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente.

8 Auto aziendale in uso agli amministratori Dalla prassi consolidata dell'agenzia delle Entrate e dall'assenza di un espressa previsione normativa, si ritiene che per le auto assegnate in uso promiscuo agli amministratori non si applica la disciplina dei veicoli assegnati ai dipendenti. Nella circolare 1/E del 2007 si è precisato che, qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo all'amministratore, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit non è deducibile, in ragione del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal D.L. 262/2006. Coordinando tali chiarimenti con le modifiche recate dal D.L. 81/2007 alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del Tuir, ne dovrebbe derivare che in caso di assegnazione dell'autovettura all'amministratore di una società, le predette spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili in misura pari al 40%, a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempreché tali spese siano state effettivamente sostenute. In sostanza, per le auto date in uso promiscuo agli amministratori: si ha una deduzione del fringe benefit riconosciuto in capo all amministratore; le spese eccedenti il finge benefit deducibili nella percentuale del 40%. Ora con le modifiche in commento la deduzione delle spese eccedenti il fringe benefit passa dal 40% al 27,5%. DEDUCIBILITÀ SPESE ECCEDENTI IL FRINGE BENEFIT PER AUTO DATE IN USO PROIMISCUO AGLI AMMINISTRATORI DAL 40% AL 27,5%

9 Auto personale amministratore Le società che affidano auto a dipendenti o amministratori valuteranno se procedere, entro la fine dell'esercizio in corso, alla loro intestazione personale. Il drastico ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi, unito all'attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, renderanno in diversi casi conveniente passare al sistema dei rimborsi a pie' di lista, con cui la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale. Per tale fattispecie, infatti, non sono previste modifiche e si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore, la quale prevede che: sono escluse dal reddito dell amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza; la società che eroga detti rimborsi può, ai sensi dell art. 95 TUIR, dedurre le spese rimborsate a condizione che i documenti siano intestati all azienda stessa e, per i rimborsi chilometrici, che: l amministratore sia stato autorizzato a utilizzare l autovettura di sua proprietà; che il costo di percorrenza non sia superiore a quello desunto dalle tabelle ACI; che il costo chilometrico non sia relativo a vetture di potenza superiore a 17 cv fiscali (o 20 cv se diesel). AUTO PERSONALE DELL AMMINISTRATORE UTILIZZATA A FINI AZIENDALI Deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti Auto concesse ai soci La Legge 148/2011 di conversione al D.L. 138/2011 stabilisce che qualora la società o l impresa individuale conceda dei beni in godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell imprenditore: la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso; i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

10 Nel corso degli incontri tenuti con la stampa specializzata lo scorso 18 gennaio e 25 gennaio, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la previsione secondo cui costituisce reddito diverso ai fini Irpef la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore si applica solo nel caso in cui il testo unico delle imposte sui redditi non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo all'utilizzatore. Quindi, nel caso in cui: un automezzo sia concesso in uso a un socio che sia anche dipendente della società: si configura un fringe benefit che non rientra nell'ambito applicativo della nuova fattispecie di reddito diverso, ma resta assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 51 del TUIR. Pertanto, se la società concede in uso l'autovettura a un socio che sia anche dipendente della società, si genera un fringe benefit pari al 30 per cento di 15 mila chilometri, una deducibilità del costo auto pari al 90 per cento (70% dal 2013) ma in capo al socio o familiare non rigenera alcun reddito diverso. SOCIO DIPENDENDENTE DELLA SOCIETÀ La concessione in uso dell autovettura al socio che sia anche dipendente della società configurando un fringe benefit, non costituisce un reddito diverso, ma resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all art. 51 del TUIR. - Riproduzione riservata -

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