AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera VIS 80/09 Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010

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1 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera VIS 80/09 Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010 L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 luglio 2009 Visti: la direttiva 2003/55/CE [1]del 26 giugno 2003; il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 [2]; la legge 6 dicembre 1971, n [3] (di seguito: legge n. 1083/71); la legge 14 novembre 1995, n. 481 [4] (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 [5]; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 [6]; il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 [7]; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [8] e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito: Codice dei contratti); il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante: "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare"; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 [9] e successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02); la deliberazione dell Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 [10]; la deliberazione dell Autorità, 22 luglio 2004, n. 125/04 [11] (di seguito: deliberazione n. 125/04); la deliberazione dell Autorità, 27 luglio 2005, n. 157/05 [12] (di seguito: deliberazione n. 157/05); la deliberazione dell Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 [13] (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa); la deliberazione dell Autorità, 26 luglio 2006, n. 164/06 [14] (di seguito: deliberazione n. 164/06); la deliberazione dell Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 [15]; la deliberazione dell Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 [16] (di seguito: deliberazione n. 181/07); la deliberazione dell Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 [17] (di seguito: deliberazione VIS 63/08); la deliberazione dell Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 [18] e successive modifiche e integrazioni;

2 la deliberazione dell Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 [19], che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione , relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (di seguito: RTDG); la deliberazione dell Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 [20], che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG); la deliberazione dell Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 [21] (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09); la determinazione del Direttore Generale dell Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04). Viste altresì: la deliberazione del 18 dicembre 2008, GOP 61/08 con cui l Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l esercizio 1 gennaio dicembre Considerato che: l articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; l articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; l articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l adempimento delle loro funzioni; con la deliberazione ARG/gas 120/08, l Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito; una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall utilizzo del gas; la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo; il TIVG stabilisce che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano trasformati in euro/smc attraverso l applicazione del potere calorifico superiore convenzionale della località e che siano applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTGD; la deliberazione ARG/gas 69/09 ha stabilito che i criteri per il calcolo del potere calorifico convenzionale siano mantenuti inalterati con riferimento all intero anno termico , prevedendo conseguentemente che continuino ad applicarsi i valori attualmente utilizzati; il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas; i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

3 la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa; le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre settembre 2005, 1 ottobre settembre 2006, 1 ottobre settembre 2007, 1 ottobre settembre 2008 e 1 ottobre settembre 2009, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici; nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 63/08, consistente in sessanta controlli tecnici, sono stati riscontrati tre impianti con grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia; con lettere in data 28 novembre 2008 (prot. AU ), 28 novembre 2008 (prot. AU ), 3 dicembre 2008 (prot. AU ), 3 dicembre 2008 (prot. AU ), 13 febbraio 2009 (prot. AU ) e 16 febbraio 2009 (prot. AU ), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell Autorità e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell Autorità hanno inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia; con comunicazione interna in data 25 giugno 2009 (prot. DCQS/Int./01609) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010; le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili); la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo; l effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione VIS 63/08 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04, a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima. Considerato altresì che: la Stazione Sperimentale per i Combustibili è un istituto sperimentale fondato nel 1940 tramite il Regio Decreto n. 744 del 23 marzo 1940; la Stazione Sperimentale per i Combustibili - a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, avvenuto a seguito dell emanazione del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999 ha assunto la natura giuridica di ente pubblico economico, sotto la vigilanza del Ministero Industria, ispirandosi a principi di autonomia statutaria e organizzativa, con specifiche competenze che comprendono i produttori di combustibili primari (gas naturale, petrolio grezzo, combustibili solidi), le industrie di trasformazione e grandi importatrici di combustibili, i combustibili alternativi (biocombustibili, combustibili da rifiuti, biomasse) attraverso analisi, studi, e ricerche su aspetti merceologici, energetici, motoristici, ambientali, di sicurezza e normativi; l art. 57, commi 1 e 2 lettera b) del Codice dei contratti prevede espressamente la possibilità di affidare contratti pubblici unicamente ad un unico e predeterminato operatore economico che svolge la propria attività in virtù di diritti esclusivi. Ritenuto opportuno: effettuare, nel periodo 1 ottobre settembre 2010, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese distributrici; in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l effettuazione dei controlli, prevedere l effettuazione di una ispezione, fatto salvo l avvio di una istruttoria formale per

4 l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95; dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell Autorità affinché: a. provveda all aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l effettuazione dei controlli, l Autorità potrà disporre l effettuazione di una ispezione, fatto salvo l avvio di una istruttoria formale per l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; b. pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell Autorità e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza; avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre settembre 2010, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell azione; avvalersi, per l effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa DELIBERA 1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre settembre 2010, n. sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici; 2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell Autorità affinché: a. provveda all aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l effettuazione dei controlli, l Autorità potrà disporre l effettuazione di una ispezione, fatto salvo l avvio di una istruttoria formale per l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; b. pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell Autorità e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas; 3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell azione; 4. di avvalersi, per l effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa; 5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza; 6.di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i Combustibili; 7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell Autorità per l esercizio 1 gennaio dicembre 2009;

5 8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell Autorità per l esercizio 1 gennaio dicembre 2009; 9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell Autorità per le azioni a seguire; 10. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell Autorità ( Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. 27 luglio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis Allegato A Procedura per l effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010 ai sensi della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 27 luglio 2009, VIS 80/ Definizioni Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, che disciplina la procedura per l effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010, ai sensi della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 27 luglio 2009, VIS 80/09, si applicano le seguenti definizioni: a) "Autorità" è l Autorità per l energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) "bassa pressione" (BP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860, edizione settembre 1998: i) non superiore a 0,04 bar (7a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; ii) non superiore a 0,07 bar (7a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto; c) "cartografia" è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2.000; d) "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio; e) "controllo tecnico" è l insieme delle operazioni effettuate in campo, ed eventualmente in laboratorio, su campioni prelevati in campo, ai fini della misurazione dei seguenti parametri: i) grado di odorizzazione del gas; ii) potere calorifico superiore del gas; iii) pressione relativa del gas; f) "controllori" sono le persone che effettuano il controllo tecnico; g) "deliberazione VIS 80/09" è la deliberazione dell Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09;

6 h) "impresa distributrice" è il soggetto che esercita l attività di distribuzione e di misura del gas; i) "gruppo di riduzione" è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile; j) "gruppo di riduzione finale" è un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti attraverso una rete di bassa pressione; k) "Guardia di Finanza" è il Corpo della Guardia di Finanza; l) "impianto di distribuzione" è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l impianto di distribuzione è costituito dall insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l impianto di distribuzione è gestito da un unica impresa distributrice; m) "lettera di richiesta" è la lettera di cui all articolo 5 del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l Autorità e la Guardia di Finanza; n) "militare" è il militare della Guardia di Finanza; o) "Nucleo Speciale Tutela Mercati" è il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare anche con l Autorità; p) "operatore" è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento dell impresa distributrice e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua e l altrui sicurezza; q) "personale dell impresa distributrice" è la persona o le persone che l impresa distributrice invia presso il gruppo di riduzione finale per rendere possibile il prelievo del gas e per consentire l effettuazione del controllo tecnico; r) "procedura" è la procedura per l effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre settembre 2010, ai sensi della deliberazione VIS 80/09, disciplinata dal presente documento; s) "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l Autorità e la Guardia di Finanza" è il protocollo approvato con deliberazione dell Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05; t) "punto di alimentazione della rete" è l impianto di produzione del gas distribuito o, per il gas naturale, il punto dove avviene la consegna del gas all impresa distributrice da parte dell impresa di trasporto; u) "SINAL" è il Sistema Nazionale per l Accreditamento di Laboratori con sede in Roma, organismo italiano di accreditamento dei laboratori; v) "Stazione Sperimentale" è la Stazione Sperimentale per i Combustibili con sede in S. Donato Milanese; w) "tecnico" è il personale incaricato dalla Stazione Sperimentale per l esecuzione delle analisi e delle misure di cui al punto 6; x) "DVGC" è la Direzione Vigilanza e Controllo dell Autorità. 2. Oggetto della procedura La procedura definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli tecnici. Per l effettuazione dei controlli tecnici secondo la procedura, è richiesta la collaborazione dell impresa distributrice ai sensi dell articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n In tutti i casi nei quali sia stato impossibile effettuare il controllo tecnico, l Autorità può disporre una ispezione.

7 3. Controllori Ogni controllo tecnico in campo deve essere effettuato da: a) almeno un militare; b) almeno un tecnico; c) altro eventuale personale che gli uffici dell Autorità hanno facoltà di incaricare. 4. Operazioni preliminari al controllo tecnico Il giorno stabilito per il controllo tecnico, uno dei militari incaricati provvede a chiamare, dal comune indicato nella lettera di richiesta inviata dall Autorità alla Guardia di Finanza, il numero telefonico del servizio di pronto intervento dell impresa distributrice. Se il numero di pronto intervento non risponde alla prima chiamata, il militare effettua altri due tentativi a 5 minuti di distanza l uno dall altro. Se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa. Se il numero è occupato, il militare effettua ulteriori 10 tentativi fino ad ottenere risposta; se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa. In tutti gli altri casi, nei quali è stato possibile mettersi in contatto con il centralino di pronto intervento dell impresa distributrice, il militare: a) si qualifica all operatore che risponde e chiede conferma di essere in comunicazione con il centralino di pronto intervento dell impresa distributrice; b) precisa il motivo della chiamata, indicando gli estremi della deliberazione VIS 80/09, richiedendo la collaborazione dell impresa distributrice ai sensi dell articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e avvertendo che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l effettuazione dei controlli, l Autorità potrà disporre l effettuazione di una ispezione, fatto salvo l avvio di una istruttoria formale per l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; c) informa l operatore della possibilità di verificare l autenticità della chiamata, mettendosi in contatto con il Nucleo Speciale Tutela Mercati ai numeri telefonici indicati dai militari nel corso della telefonata; d) chiede all operatore di qualificarsi o di fornirgli il proprio codice identificativo; e) comunica da quale comune sta effettuando la chiamata; f) richiede l ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale in bassa pressione, situati nel comune dal quale viene effettuata la chiamata, facenti parte dell impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; nel caso in cui in quel comune non vi fossero gruppi di riduzione finale facenti parte dell impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, il militare richiede l ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale ubicati in un comune limitrofo, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione, sempre facenti parte dell impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico; tali gruppi di riduzione finale non devono avere ulteriori riduzioni di pressione a valle, devono essere al servizio di più di un cliente finale e non devono essere dotati di impianto di odorizzazione; g) comunica, qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero immediatamente disponibili, che verrà effettuata una seconda chiamata allo stesso numero di pronto intervento, 30 minuti dopo il termine della prima chiamata; h) comunica all operatore quale tra i gruppi di riduzione finale di cui sopra sarà oggetto del controllo tecnico;

8 i) precisa che i controllori attenderanno il personale dell impresa distributrice presso il gruppo di riduzione finale individuato per il controllo, fino ad un ora e 15 minuti dal termine della telefonata; nell occasione, ribadisce che non si tratta di una chiamata di pronto intervento e che il trasferimento del personale dell impresa distributrice presso il gruppo di riduzione finale non può che avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada; j) precisa altresì che il personale dell impresa distributrice dovrà attendere l arrivo dei controllori prima di intervenire sul gruppo di riduzione finale; k) qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero rese disponibili nemmeno dopo la seconda chiamata, verbalizza l impossibilità di effettuare il controllo tecnico. Le attività svolte sono oggetto di verbalizzazione da parte del militare, che informa contestualmente il Nucleo Speciale Tutela Mercati. Qualora si ravvisi l impossibilità di procedere al controllo, il predetto Nucleo Speciale Tutela Mercati ne dà tempestiva comunicazione scritta a DVGC, via e/o fax. 5. Avvio del controllo tecnico Individuato il gruppo di riduzione finale presso il quale effettuare il controllo tecnico, i controllori si recano sul posto e, se il personale dell impresa distributrice non è presente, ne attendono l arrivo. Qualora il personale dell impresa distributrice non giunga sul posto entro l ora stabilita alla lettera i) del punto 4, il militare verbalizza l impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa. Qualora, ad insindacabile giudizio del militare, il gruppo di riduzione finale individuato si trovasse in una posizione che non permettesse l effettuazione del controllo tecnico in sicurezza, il militare sceglie un ulteriore gruppo di riduzione finale tra i due rimanenti già comunicati dall impresa distributrice od un altro fornito dal personale dell impresa distributrice su richiesta del militare. Nel caso in cui sia possibile effettuare il controllo tecnico, il militare lo avvia dopo che i controllori si sono qualificati con le modalità di rito. Il militare: a) consegna al personale dell impresa distributrice: i) copia della deliberazione VIS 80/09; ii) copia della procedura; iii) la richiesta di collaborazione indirizzata all impresa distributrice; b) informa il personale dell impresa distributrice che i controllori procederanno all esecuzione dei controlli tecnici di cui alla deliberazione VIS 80/09, specificando che tutte le azioni necessarie per accedere al gruppo di riduzione finale, consentire il prelievo dei campioni e ripristinare le condizioni iniziali saranno compiute esclusivamente dal personale dell impresa distributrice; c) richiede al personale dell impresa distributrice il tipo di odorizzante utilizzato e la conferma che il gruppo di riduzione finale non abbia ulteriori riduzioni di pressione a valle, sia al servizio di più di un cliente finale e non sia dotato di impianto di odorizzazione; d) riferisce al tecnico le informazioni di cui al precedente punto c) affinché ne faccia menzione nella relazione di cui al successivo punto 10. Il tecnico procede all installazione del gascromatografo portatile, al prelievo del gas e alla preparazione dei campioni da inviare al laboratorio, nonché alla misurazione della pressione relativa del gas.

9 Il personale dell impresa distributrice rende accessibile un punto in uscita del gruppo di riduzione finale per l esecuzione delle misurazioni e per il prelievo del campione. I controllori informano inoltre che, se l impresa distributrice lo richiede, effettueranno un campionamento di gas che l impresa distributrice potrà utilizzare per una controanalisi. 6. Esecuzione del controllo tecnico Una volta che il personale dell impresa distributrice ha reso possibile il prelievo del gas, il controllo tecnico viene eseguito come indicato di seguito: a) il tecnico preleva quattro campioni di gas, due da inviare eventualmente al laboratorio della Stazione Sperimentale per ulteriori analisi e due da consegnare al personale dell impresa distributrice su richiesta del personale stesso; ciascun campione viene contrassegnato con un codice e inserito in un apposito contenitore; tale contenitore viene sigillato dal tecnico in presenza degli altri controllori e del personale dell impresa distributrice; b) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, si collega con il gascromatografo portatile in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO ed esegue le misurazioni; se il collegamento con il gascromatografo non è possibile, il militare verbalizza le cause di tale impossibilità, riportando le eventuali considerazioni del tecnico e del personale dell impresa distributrice; c) il tecnico, eseguita la misurazione, sigla, unitamente al militare e ad un rappresentante del personale dell impresa distributrice, tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo; d) nel caso di andamento discontinuo della misura sul campo, il tecnico, al termine della misurazione, effettua altri quattro prelievi di gas, due da inviare al laboratorio della Stazione Sperimentale per ulteriori analisi e due da consegnare al personale dell impresa distributrice su richiesta del personale stesso; ciascun campione viene contrassegnato con un codice e inserito in un apposito contenitore; tale contenitore viene sigillato dal tecnico in presenza degli altri controllori e del personale dell impresa distributrice; e) i campioni eventualmente destinati alla Stazione Sperimentale vengono successivamente presi in consegna dal tecnico per l invio al laboratorio; all arrivo del campione al laboratorio della Stazione Sperimentale deve essere verificata l integrità dei sigilli e della stessa deve essere fatta menzione nella relazione di cui al successivo punto 10. Gli eventuali campioni destinati al personale dell impresa distributrice vengono trasportati in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO ed analizzati a cura dell impresa distributrice presso un laboratorio con accreditamento SINAL per l analisi in oggetto; nel caso in cui i risultati di questa analisi differiscano da quelli ottenuti dalla Stazione Sperimentale e l impresa distributrice intenda contestare questi ultimi, la risoluzione del contenzioso verrà effettuata attraverso la procedura descritta nella norma ISO ; f) il militare verbalizza il codice dei campioni (se prelevati), la loro destinazione (laboratorio della Stazione Sperimentale e/o laboratorio dell impresa distributrice) e le operazioni effettuate; g) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, si collega con il manometro ed esegue la misurazione della pressione; per quanto possibile, l intero sistema di misura deve essere protetto dall irraggiamento solare diretto e da ogni altra causa esterna che possa influenzare la pressione misurata; la gestione dello strumento utilizzato (taratura e manutenzione) deve ottemperare alle disposizioni di cui alle UNI EN serie ISO 9000, ove applicabili; h) il tecnico esegue tre misure della pressione, a distanza di 5 minuti l una dall altra; i valori rilevati di pressione, espressi in mbar, sono riportati nella relazione redatta dalla Stazione Sperimentale di cui al successivo punto 10; i) al termine delle misure il tecnico consegna al militare il verbale relativo alle operazioni analitiche effettuate; j) il militare verbalizza le operazioni effettuate. Durante le operazioni il tecnico si astiene dal fare qualsiasi commento o dal fornire giudizi sulle misurazioni ottenute.

10 Durante le operazioni il personale dell impresa distributrice si astiene dall effettuare interventi sull impianto, salvo preventiva autorizzazione del militare. In nessun caso, una volta iniziate, le operazioni possono essere sospese se non per evidenti motivi di sicurezza; il militare verbalizza comunque eventuali osservazioni mosse dal personale dell impresa distributrice. 7. Termine delle operazioni Concluse le operazioni, il ripristino delle normali condizioni di esercizio del gruppo di riduzione finale è lasciato alla responsabilità del personale dell impresa distributrice. 8. Cartografia Nel verbale redatto dal militare viene indicato che l impresa distributrice si impegna a rendere disponibile su richiesta di DVGC, entro 30 giorni solari dalla data della richiesta, copia della cartografia riportante i punti di alimentazione della rete e il gruppo di riduzione finale presso il quale è stato effettuato il controllo stesso. 9. Verbale del controllo tecnico Il verbale, completo di tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo di cui al punto 6, lettera b), viene redatto in quadruplice copia, ciascuna delle quali viene firmata dal militare e dal personale dell impresa distributrice. Una copia del verbale viene lasciata al personale dell impresa distributrice, una copia rimane alla Guardia di Finanza e due copie vengono inviate dalla Guardia di Finanza a DVGC entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del controllo tecnico. Qualora non sia stato possibile effettuare il controllo tecnico, i militari operanti redigono comunque il verbale in quadruplice copia, di cui tre copie vengono inviate a DVGC. 10. Relazione sulle misure effettuate a seguito del controllo tecnico La Stazione Sperimentale, sulla base dei dati raccolti dal tecnico, redige per ogni controllo tecnico una relazione contenente almeno i seguenti elementi: a. luogo e data di effettuazione del controllo tecnico; b. ragione sociale dell impresa distributrice interessato; c. per ciascuna delle misurazioni, se effettuate in campo: i) ora e minuto di inizio e di fine; ii) indicazione del punto di prelievo del gas; iii) marca, modello e matricola dello strumento impiegato per la misura; iv) estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della taratura; v) risultati della misura; vi) eventuali norme tecniche o leggi di riferimento; vii) conformità alle norme tecniche; viii) eventuali note ed osservazioni;

11 d. per ciascuno degli eventuali campioni analizzati in laboratorio: i) codice identificativo del campione; ii) stato di conservazione dei sigilli; iii) data e ora di inizio e di fine dell analisi; iv) marca, modello e matricola dello strumento impiegato per l analisi; v) estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della taratura; vi) risultati delle misure; vii) eventuali norme tecniche o leggi di riferimento; viii) conformità alle norme tecniche; ix) eventuali note ed osservazioni. Nella relazione saranno altresì riportate le motivazioni dell impossibilità di effettuare le misurazioni di cui al precedente punto c) o della non validità dei risultati delle analisi di cui al precedente punto d). La Stazione Sperimentale invia a DVGC la relazione di cui sopra in triplice copia entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del relativo controllo tecnico in campo. Milano, 27 luglio 2009

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